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Bollettino Ufficiale n. 47 del 23 / 11 / 2006
Circolare della Presidente della Giunta Regionale
20 novembre 2006, n. 3/CLT
Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, istituito dalla legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R
Ai Presidenti
delle Province piemontesi
La legge 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 16 febbraio 2006, istituisce allarticolo 6 il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. I successivi articoli 7 e 8 disciplinano le sezioni - regionale e provinciali - del Registro.
In attuazione dellarticolo 7, comma 4, della l.r. 7/2006, il regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 15 giugno 2006, ha disciplinato i procedimenti di iscrizione, cancellazione, revisione, conservazione e pubblicazione del Registro regionale. Il regolamento è entrato in vigore lo scorso 30 giugno: dalla stessa data è stata attivata la sezione regionale del Registro e decorre il termine dei novanta giorni entro cui le Province adottano, in armonia con quello regionale, il regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla sezione provinciale del Registro, così come previsto dallarticolo 8, comma 4, della l.r. 7/2006.
Considerato che in questo periodo la l.r. 7/2006 si trova in fase di prima applicazione e che le sezioni provinciali del Registro sono di imminente attivazione, emerge lopportunità di esplicitare lambito di applicazione delle norme già espresse dalla l.r. 7/2006 e delle disposizioni già contenute nel regolamento regionale suindicato, anche al fine di promuovere una gestione omogenea delle nove sezioni del Registro, le quali fanno capo a altrettanti enti: la Regione e le Province.
Va altresì sottolineata lopportunità di un ulteriore chiarimento - a fini meramente operativi - riguardo lincompatibilità di iscrizione tra il Registro delle associazioni di promozione sociale e il Registro del volontariato istituito dalla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), incompatibilità sancita dallarticolo 3, comma 5, della l.r. 38/1994, modificata con la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), ripresa dallarticolo 6, comma 5, della l.r. 7/2006 e precisata dallarticolo 11 del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006.
Da tale premessa emergono le motivazioni che supportano la presente, indirizzata ai Presidenti delle Province in qualità di rappresentanti delle amministrazioni che condividono, con quella regionale, non solo la gestione del Registro delle associazioni di promozione sociale ma anche la gestione del Registro del volontariato.
Gli argomenti su cui verte la presente sono affrontati nei seguenti otto paragrafi:
§ 1. Criterio generale di distinzione tra le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato
§ 2. Incompatibilità di iscrizione tra Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e Registro del volontariato
§ 3. Struttura incaricata della gestione della sezione regionale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
§ 4. Pubblicazione annuale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
§ 5. Attribuzione del numero di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
§ 6. Iscrizione automatica al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
§ 7. Iscrizione degli organismi di coordinamento regionale al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
§ 8. Istituto della delega per i componenti non elettivi dellOsservatorio regionale per lassociazionismo di promozione sociale
§ 1. Criterio generale di distinzione tra le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato
Considerato che le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato sono accomunate da condivise finalità di interesse generale di carattere sociale, civile e culturale, oltre che di promozione e di utilità sociale, dalla lettura e dalla ratio delle norme di riferimento si evince il criterio generale di distinzione delle due fattispecie(1). Detto criterio può risultare utile tanto alle strutture regionali e provinciali quanto alle realtà dellassociazionismo e del volontariato, specie in relazione alla incompatibilità di iscrizione tra il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e il Registro del volontariato ex l.r. 38/1994, incompatibilità stabilita dallarticolo 6, comma 5, della l.r. 7/2006 nonché dallarticolo 3, comma 5, della l.r. 38/1994 (così come modificata dalla l.r. 1/2004).
Le associazioni di promozione sociale, oltre quanto previsto dalla legge statale 383/2000 e dalla legge regionale 7/2006, sono caratterizzate in via prevalente dalla logica della reciprocità e del mutuo aiuto, che si può esprimere sia attraverso unazione di tipo promozionale, volta a garantire la tutela dei diritti dei propri soci, sia attraverso attività di servizio rivolta a propri soci o a terzi. Le associazioni di promozione sociale svolgono la loro attività avvalendosi dellimpegno volontario, libero e gratuito dei propri soci e, solo nel caso di particolare necessità, possono procedere allassunzione di personale e allutilizzo di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Le organizzazioni di volontariato, secondo quanto previsto dalla legge statale 266/1991 e dalla legge regionale 38/1994 e sue successive modificazioni e integrazioni, sono caratterizzate dalla logica della gratuità e della solidarietà nei confronti di soggetti esterni allorganizzazione, che, secondo lo specifico settore di intervento(2), si può esprimere sia attraverso unazione di tipo promozionale, volta a garantire la tutela dei diritti dei cittadini (volontariato dadvocacy), sia attraverso la realizzazione di risposte relazionali daiuto e di sostegno a bisogni nuovi ed emergenti, sia con interventi diretti di servizio alle persone. Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attività mediante i propri soci, che non possono essere retribuiti, ma semplicemente rimborsati in conformità a spese documentate; esse possono ricorrere allassunzione di personale e allutilizzo di prestazioni di lavoro autonomo da parte di terzi esclusivamente nei limiti stabiliti dalla legge e per qualificare e specializzare la propria attività.
§ 2. Incompatibilità di iscrizione tra Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e Registro del volontariato
E noto come un certo numero di realtà associative, in epoca anteriore allemanazione della legge-quadro nazionale e della normativa regionale sullassociazionismo di promozione sociale, con caratteristiche anche riconducibili alle fattispecie previste dalla legge 383/2000, siano state iscritte nel Registro del volontariato.
Di conseguenza, numerose associazioni, iscritte al Registro del volontariato, risultano essere articolazioni o entità affiliate o comunque collegate rispetto a realtà nazionali iscritte nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, mentre altre associazioni, anchesse iscritte nel Registro del volontariato, pur non essendo articolazioni o entità affiliate di realtà nazionali iscritte al Registro nazionale delle aa.pp.ss., presentano tratti riconducibili allordinamento delle associazioni di promozione sociale.
Rispetto alle due fattispecie ora illustrate emerge lopportunità di esplicitare a fini operativi il principio della incompatibilità di iscrizione tra i due Registri, principio espresso dalle leggi regionali di riferimento (l.r. 7/2006 e l.r. 38/1994) e già disciplinato dallarticolo 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006.
Premesso che non è possibile prevedere automatismi di iscrizione dal Registro del volontariato al Registro delle aa.pp.ss. - e viceversa - lunica via fattivamente percorribile dal punto di vista operativo nei confronti della prima fattispecie sopra illustrata (vale a dire dellarticolazione o entità affiliata o collegata a un soggetto iscritto al Registro nazionale delle aa.pp.ss.) risulta consistere in una nota informativa, vertente sul regime di incompatibilità dei due Registri e sul nuovo ordinamento dellassociazionismo di promozione sociale, da inviare alle organizzazioni di volontariato.
Le organizzazioni di volontariato destinatarie di detta nota informativa verranno individuate, sulla scorta del Registro nazionale delle aa.pp.ss. (il cui elenco sarà cura della Regione predisporre e inviare), dagli uffici regionali e provinciali preposti alla tenuta del Registro del volontariato e riceveranno la comunicazione in parola, che dovrà essere trasmessa per conoscenza anche ai corrispondenti uffici preposti alla tenuta del Registro delle aa.pp.ss., se diversi fra loro. A detta comunicazione verrà allegata ad ogni buon fine copia del modulo di iscrizione alla sezione competente del Registro regionale delle aa.pp.ss., anche al fine di facilitare lesercizio del diritto di transito da un ordinamento allaltro.
Lindividuazione delle organizzazioni di volontariato destinatarie delle suddetta nota informativa dovrebbe concludersi entro febbraio 2007, per consentire linvio della medesima entro la fine di aprile 2007: questa indicazione operativa è opportuna soprattutto nei casi in cui - come già avviene in ambito regionale - gli uffici competenti nella gestione dei due Registri siano diversi tra loro. Le procedure a seguire, di esame dellistanza di iscrizione al Registro delle aa.pp.ss. di unassociazione iscritta al Registro del volontariato, sono già disciplinate dallarticolo 11 del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006, a cui si rimanda.
Per gli altri casi, rientranti nella seconda fattispecie sopra illustrata (vale a dire per le associazioni iscritte nel Registro del volontariato, non correlate al Registro nazionale delle aa.pp.ss. ma con tratti riconducibili allordinamento delle associazioni di promozione sociale), le verifiche saranno effettuate secondo le normali procedure di revisione: si ricorda che la l.r. 38/1994 prevede specifiche procedure per la revisione del Registro del volontariato e per verificare il permanere dei requisiti necessari alliscrizione per le iscrizioni a suo tempo concesse.
Va precisato inoltre che lazione informativa sopra descritta non sostituisce, ma affianca in via straordinaria, una tantum e in ragione della prima attuazione del principio di incompatibilità di iscrizione, le ordinarie revisioni periodiche delle iscrizioni ai due Registri, così come previste dalle corrispondenti normative regionali.
Poiché il transito, nel corso dellanno solare, dal Registro del volontariato al Registro delle aa.pp.ss. potrebbe determinare nelle associazioni interessate delle difficoltà relative alla gestione amministrativo-contabile e contrattuale, si suggerisce di far decorrere liscrizione al Registro delle aa.pp.ss. (e la cancellazione dal Registro del volontariato) dal 1° gennaio 2008, avvalendosi dei termini straordinari per la conclusione del procedimento amministrativo contemplati dallarticolo 5, comma 3, del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006.
Inoltre, in relazione al principio di incompatibilità affrontato in questo paragrafo, si evidenzia a tutte le strutture - regionali e provinciali - preposte alla tenuta dei due Registri lopportunità di valutare con particolare cura le future istanze di iscrizione ai medesimi, considerate le difficoltà che le associazioni potrebbero affrontare rispetto alla disciplina dellassociazionismo di promozione sociale, sulla cui normativa, di recente introduzione nellordinamento, risulta carente tanto la dottrina quanto la giurisprudenza. Al proposito gli uffici regionali preposti alla tenuta della sezione regionale del Registro delle aa.pp.ss. predisporranno e invieranno periodicamente a tutte le strutture - provinciali e regionale - competenti nella gestione dei due Registri lelenco aggiornato delle associazioni nazionali di promozione sociale iscritte al Registro nazionale delle aa.pp.ss..
In ultimo e in esclusivo riferimento al Registro del volontariato, poiché sono iscrivibili alla sezione regionale del Registro del volontariato gli organismi di secondo livello, i quali devono rappresentare per almeno due terzi organizzazioni di
volontariato iscritte allo stesso Registro, successivamente alla verifica e ai transiti di cui al presente paragrafo si dovrà procedere a una idonea verifica circoscritta ai coordinamenti e agli organismi di secondo livello.
Circa gli adempimenti qui illustrati si conclude col ribadire che gli uffici regionali preposti alla tenuta dei due Registri restano a disposizione dei corrispondenti uffici provinciali per fornire attività tecnica di consulenza e supporto in una prospettiva di dialogo e di fattiva collaborazione inter-istituzionale.
§ 3. Struttura incaricata della gestione della sezione regionale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
L articolo 6 del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006 attribuisce alla struttura regionale competente nella specifica materia le funzioni relative alla gestione, alla conservazione e allaggiornamento della sezione regionale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Larticolo 10 del medesimo regolamento prevede inoltre la pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale di un estratto del Registro regionale, contenente lelenco delle associazioni iscritte a tutte le sezioni del Registro, senza precisare la struttura incaricata del compito.
Ad esplicitazione della citata disciplina regolamentare, le anzidette funzioni di gestione, conservazione, aggiornamento e pubblicazione sono attribuite sino a diversa disposizione alla Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo, avente sede in Via Meucci 1, 10121 Torino.
§ 4. Pubblicazione annuale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
Larticolo 10 del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006, in attuazione dellarticolo 6, comma 9, della l.r. 7/2006, prevede che, con cadenza annuale, venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale lestratto del Registro, aggiornato al 31 dicembre dellanno precedente e contenente lelenco delle associazioni iscritte alle nove sezioni del Registro.
Le funzioni relative alla predisposizione della pubblicazione sono effettuate dalla Direzione regionale individuata nel paragrafo 3, a cui compete anche lindividuazione della tipologia dei dati da inserire nellestratto del Registro. Le Province avranno cura di trasmettere alla Direzione regionale competente i dati delle corrispondenti sezioni provinciali del Registro entro il 28 febbraio di ogni anno: detto termine consente infatti di completare laggiornamento dei dati relativi a iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute entro il 31 dicembre dellanno precedente.
La Direzione regionale competente predisporrà lestratto dellintero Registro, che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dal giorno in cui acquisirà i dati necessari da tutte le Province.
Nel caso in cui i dati del Registro siano conservati anche in rete telematica e condivisi dai nove enti gestori, la Direzione regionale competente predisporrà lestratto dellintero Registro a seguito del ricevimento, da parte di tutte le Province e entro il 28 febbraio, dellavviso di completamento dellaggiornamento telematico delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute entro il 31 dicembre dellanno precedente. Qualora il supporto informatico lo richieda, laggiornamento telematico dei dati dovrà essere sospeso nel periodo intercorrente tra la comunicazione del completamento dellaggiornamento e la pubblicazione dellestratto del Registro sul Bollettino Ufficiale: la sospensione verrà comunicata alle Province o, qualora il programma informatico lo consenta, effettuata dalla Direzione regionale competente, a cui spetterà comunicare alle stesse la fine della sospensione o ripristinare laccesso alla gestione telematica del Registro.
§ 5. Attribuzione del numero di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
Le associazioni di promozione sociale sono iscritte nel Registro regionale con un numero progressivo, relativo a ciascuna delle nove sezioni.
Il numero è attribuito mediante il provvedimento di iscrizione ed è contraddistinto dal cardinale a carattere arabo, seguito dal segno / e dalla sigla automobilistica a due lettere, a carattere maiuscolo, della provincia per le sezioni provinciali ovvero dalla sigla RP per la sezione regionale: 1/AL, 1/AT, 1/BI, 1/CN, 1/NO, 1/TO, 1/VB, 1/VC, 1/RP.
§ 6. Iscrizione automatica al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
Larticolo 7, comma 3, della legge 383/2000 prevede il principio di iscrizione automatica al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale: per iscrizione automatica si intende liscrizione che il Ministero delle Politiche Sociali concede a unassociazione nazionale, che - oltre alla propria iscrizione - ha espressamente richiesto lestensione delliscrizione alle proprie articolazioni
territoriali. Liscrizione nel Registro nazionale delle articolazioni territoriali di unassociazione nazionale è valida, tuttavia, solo nel caso in cui la stessa sia esplicitata nel dispositivo e nellallegato del decreto ministeriale di iscrizione: soltanto questa modalità di iscrizione delle articolazioni territoriali, presenti e operanti in Piemonte, al Registro nazionale delle aa.pp.ss., comporta il riconoscimento sul nostro territorio dei benefici della legge 383/2000 e della l.r. 7/2006, in quanto sostitutiva delliscrizione al Registro regionale delle aa.pp.ss. (come previsto dallarticolo 7, comma 3, della legge 383/2000), iscrizione che resta dunque facoltativa.
Considerata lincompatibilità di iscrizione tra Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e Registro regionale del volontariato e valutate le ricadute, sulla gestione (regionale e provinciale) di entrambi i registri, delliscrizione automatica nel Registro nazionale aa.pp.ss. delle articolazioni territoriali, presenti e operanti in Piemonte, di aa.pp.ss. di rilievo nazionale, lamministrazione regionale ha già provveduto a richiedere alla competente Direzione del Ministero della Solidarietà Sociale (già delle Politiche Sociali) gli elenchi delle articolazioni territoriali regionali iscritte in automatico al Registro nazionale aa.pp.ss.. Non appena il Ministero della Solidarietà Sociale provvederà allinvio degli elenchi richiesti, sarà cura dellAmministrazione regionale trasmetterli alle Province e, successivamente, procedere al loro periodico aggiornamento presso il Ministero e alla loro trasmissione alle Province.
Si precisa, infine, che liscrizione automatica in rapporto allordinamento regionale non è previsto né dalla l.r. 7/2006 né dal regolamento esecutivo di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, i quali non contemplano automatismi di iscrizione dal Registro nazionale al registro regionale né procedure di iscrizione dei coordinamenti regionali o provinciali per conto delle corrispondenti articolazioni territoriali.
§ 7. Iscrizione degli organismi di coordinamento regionale al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
Larticolo 4, comma 1, del regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006 definisce le modalità di presentazione della domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. In particolar modo la lettera a) dello stesso comma 1 prevede che lassociazione richiedente alleghi allistanza di iscrizione la copia del proprio atto costitutivo e statuto.
A seguito della attivazione della sezione regionale del Registro e dellesame delle prime istanze di iscrizione è emerso che detta disposizione è di problematica applicazione rispetto agli organismi di coordinamento regionale individuati dallarticolo 3, comma 1, lettere d) e e) del suindicato regolamento. Talvolta agli organismi di coordinamento regionale di unassociazione sovra-regionale le disposizioni dello statuto nazionale di questultima (statuto che essi recepiscono o a cui aderiscono) non consentono listituzione mediante atto costitutivo autonomo, in quanto la costituzione dei coordinamenti regionali è prevista dallo statuto nazionale e conseguente alla sua approvazione. Ne deriva che per ottenere liscrizione al Registro regionale lorganismo di coordinamento regionale di unassociazione nazionale o sovra-regionale dovrebbe porsi in contrasto con le disposizioni dello statuto nazionale.
Per ovviare a questo esito paradossale, gli organismi di coordinamento regionale, il cui statuto nazionale non consente listituzione mediante atto costitutivo, producono in sostituzione del proprio atto costitutivo, previsto dallarticolo 4, comma 1, lettera a) del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006, la copia del verbale, disponibile agli atti, della seduta dellorgano più vicina nel tempo allapprovazione dello statuto nazionale vigente. Il verbale deve comunque essere anteriore di almeno sei mesi alla data di presentazione dellistanza di iscrizione, in conformità a quanto previsto dallarticolo 2, comma 1, lettera b) del citato regolamento. Questa procedura si giustifica col fatto che la costituzione del coordinamento regionale deriva non da un atto costitutivo autonomo, ma dalla esecuzione dello statuto nazionale costituente i coordinamenti regionali. Non a caso larticolo 4, comma 2 del regolamento impone ai coordinamenti regionali la produzione, in allegato allistanza di iscrizione e in aggiunta agli elementi elencati al comma 1 dello stesso articolo 4, di copia dellatto costitutivo e dello statuto dellassociazione sovra-regionale di cui sono articolazione di secondo livello.
Per il resto si conferma lobbligatorietà dei restanti elementi documentali elencati ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 4.
In via analogica la stessa procedura va applicata ai coordinamenti regionali di associazioni di promozione sociale presenti e operanti in una sola provincia del Piemonte, la cui iscrizione al Registro compete alle sezioni provinciali del medesimo.
In ultimo si chiarisce il caso dei coordinamenti regionali di aa.pp.ss. e delle associazioni di secondo livello - di cui allarticolo 3, comma 2, lettere d) ed e) del regolamento d.p.g.r. 5/R-2006 - che non rappresentano in via esclusiva aa.pp.ss. e presentano anche uno o più dei requisiti elencati alle lettere a), b), c) dello stesso comma, ovvero il contrario, vale a dire il caso di associazioni con strutture ubicate in almeno tre Province, associazioni con almeno diecimila iscritti, associazioni di enti, che sono anche coordinamenti regionali o organismi di secondo livello che non rappresentano in via esclusiva aa.pp.ss.. Per evitare disparità di trattamento, a tutte le fattispecie ora elencate va applicata la previsione espressa dallarticolo 3, comma 3 del regolamento d.p.g.r. 5/R-2006, la quale dispone che il soggetto richiedente liscrizione sia costituito in maggioranza da aa.pp.ss. iscritte al Registro regionale e che le disposizioni dello statuto prevedano tale garanzia.
§ 8. Istituto della delega per i componenti non elettivi dellOsservatorio regionale per lassociazionismo di promozione sociale
Larticolo 13 del regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, in attuazione dellarticolo 10, comma 1, lettera d), della l.r. 7/2006, disciplina listituto della supplenza per i componenti elettivi dellOsservatorio regionale per lassociazionismo di promozione sociale, vale a dire per i rappresentanti eletti dalle associazioni iscritte nelle nove sezioni del Registro.
Il regolamento, al contrario, non affronta la problematica relativa alla sostituzione temporanea, in seno allOsservatorio, di un componente non elettivo impossibilitato a prendere parte a una seduta dellorgano consultivo. Per ovviare a tale problematica, si ritiene che debba essere esteso ai componenti non elettivi dellOsservatorio listituto della delega (già previsto peraltro allart. 10, comma 1, lettera a) della l.r. 7/2006 per il Presidente della Giunta). Ne deriva che gli otto componenti designati dalle Province e i quattro componenti designati dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali (uno ciascuno in rappresentanza dellANCI, dellUNCEM, della Lega autonomie locali, della Consulta unitaria dei piccoli comuni del Piemonte), nel caso di impedimento alla partecipazione a una sessione dellOsservatorio, potranno farsi rappresentare mediante delega scritta da persona di loro fiducia.
Nel caso di reiterazione di delega, questa può concernere tanto la stessa persona quanto persone diverse, a discrezione del delegante.
Mercedes Bresso
Visto
lAssessore alla Cultura
Gianni Oliva
(1) Vedi anche la d.g.r. 22 maggio 2006, n. 79-2953, pubblicata sul 2° supplemento al n. 22 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 1° giugno 2006.
(2) E noto infatti che lattività di volontariato si svolge in diversificate aree di intervento, che trovano corrispondenza in altrettanti sezioni dei Registri provinciali: si vedano al proposito larticolo 3 della l.r. 38/1994 nonché la d.g.r. n. 38-2389 del 5 marzo 2001, che definisce i criteri e le modalità di iscrizione al Registro del volontariato.