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Bollettino Ufficiale n. 47 del 23 / 11 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2006, n. 90-4331

Integrazioni D.G.R.n.27-2549 del 26.3.2001-Approvazione Allegato D) “Linee di indirizzo in materia di adozioni per un percorso metodologico dalla fase preparatoria all’abbinamento al post-adozione” ed Allegato E) “Linee di indirizzo per l’organizzazione dei corsi di preparazione per le coppie aspiranti all’adozione nazionale ed internazionale”

A relazione dell’Assessore Migliasso:

Visto che la Giunta regionale con D.G.R. n. 27-2549 del 26 marzo 2001 ha approvato, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 39 bis, comma 1, lettera a) della legge n. 184/83, così come modificata dalla legge n. 476/1998, la riorganizzazione graduale delle Equipe per le adozioni costituite con direttiva n. 8/86, che si è effettuata presso i 22 enti gestori delle funzioni socio assistenziali aventi sede presso i comuni sede di ASL o in altra sede sovrazonale ritenuta idonea dagli enti locali competenti;

visto che sono stati attribuiti alle Equipe così definite i compiti previsti dalla legge n. 184/83 e dalla legge n. 476/1998 , di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della legge 4 maggio 1983 n. 184, secondo le modalità organizzative indicate in premessa e nell’allegato A della D.G.R. n. 27-2549 del 26/3/2001;

considerato che, nella medesima Deliberazione, Allegato B), Punto f), relativo alle competenze delle Equipe Adozioni, si faceva riferimento all’attività nella fase del post-adozione, senza prevedere indicazioni operative in merito all’eventuale percorso metodologico proposto;

visto che con D.G.R. n. 27-2549 del 26/3/2001 la Giunta regionale, in attuazione dell’art. 29 bis comma 4 lett. a) e b) della legge n. 476/98 e dell’art. 1 comma 3 della legge n. 149/2001, ha approvato l’assunzione in carico dell’onere delle spese organizzative dei corsi di informazione, di preparazione e formazione per le coppie aspiranti alle adozioni organizzati dalle Equipe sovrazonali per le adozioni con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato e degli enti autorizzati, secondo i tempi e le modalità descritte nel protocollo metodologico e secondo i criteri indicati nella D.G.R richiamata;

dato atto che in attuazione di quanto previsto dalla Legge 476/98,all’art. 29 bis,comma 4, lett. a) e b) la Regione Piemonte, dall’anno 2001 ad oggi, ha promosso su tutto il territorio piemontese l’organizzazione dei suddetti corsi (27 nell’anno 2005) rivolti alle coppie aspiranti all’adozione che hanno già presentato o intendono presentare dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni;

verificato che l’assetto organizzativo delle Equipe Adozioni delineato a livello sperimentale nella D.G.R.n. 27-2549 del 26/3/2001 si è definito e consolidato nel corso degli anni;

considerato che l’Amministrazione Regionale intende assumere l’impegno di rivedere complessivamente la D.G.R.n. 27-2549 del 26 marzo 2001, considerato il tempo trascorso dall’assunzione di tale provvedimento ed il carattere sperimentale dello stesso, in particolare per quanto riguarda:

-la presa d’atto della costituzione delle Equipe Sovrazonali Adozioni;

-la definizione del tempo lavoro degli operatori nelle varie dell’iter adottivo, in considerazione dell’implementazione del numero di corsi per le coppie aspiranti all’adozione e dell’accresciuto impegno relativo alle attività inerenti il post-adozione;

-la definizione dei criteri operativi per la revisione del protocollo siglato tra la Regione e gli Enti Autorizzati ad operare in Piemonte il 17 dicembre 2001;

valutate le istanze provenienti dai Servizi territoriali e dagli Enti Autorizzati ad operare all’estero, espresse in occasione dei percorsi formativi organizzati dalla Regione, per quanto riguarda i seguenti aspetti:

-individuazione di un percorso metodologico dalla fase preparatoria all’abbinamento al post adozione;

-definizione dei criteri organizzativi e di qualità dei corsi di preparazione per le coppie aspiranti all’adozione nazionale ed internazionale;

considerati, inoltre, i cambiamenti intervenuti negli anni più recenti nell’ambito delle adozioni internazionali, in termini di quadro giuridico e socio-economico dei paesi di provenienza dei minori e l’evoluzione dell’atteggiamento culturale nei confronti dell’accoglienza dei bambini in stato di adottabilità;

appare opportuno procedere fin d’ora all’integrazione della D.G.R.n. 27-2549 sopra richiamata, attraverso l’inserimento dei seguenti Allegati, approvati quale parte integrante della presente Deliberazione:

-Allegato D “Linee di indirizzo in materia di adozioni per un percorso metodologico: dalla fase preparatoria all’abbinamento al post adozione”;

-Allegato E “Linee di indirizzo per l’organizzazione dei corsi di preparazione per le coppie aspiranti all’adozione nazionale ed internazionale”.

Si dà atto che i suddetti Allegati sono da considerarsi parte integrante della D.G.R. n. 27-2549 del 26 marzo 2001.

Tutto ciò premesso,

vista la legge 4 maggio 1983 n. 184,

vista la legge 28 marzo 2001 n. 149;

vista la L.R.1/2004;

visto l’art. 17 della L.R. 51/97;

vista la D.G.R. n. 27-2549 del 26 marzo 2001;

acquisito il parere della Consulta Regionale Adozioni e Affidamenti, espresso in data 7.11.2006;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

-di integrare, per le considerazioni in premessa descritte, la D.G.R. n. 27-2549 del 26 marzo 2001, attraverso l’approvazione dei seguenti Allegati:

-Allegato D “Linee di indirizzo in materia di adozioni per un percorso metodologico: dalla fase preparatoria all’abbinamento al post adozione”

-Allegato E “Linee di indirizzo per l’organizzazione dei corsi di preparazione per le coppie aspiranti all’adozione nazionale ed internazionale”;

-di dare atto che gli Allegati D ed E sopra individuati sono da considerarsi parte integrante della D.G.R. n. 27-2549 del 26 marzo 2001.

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)

Allegato D

LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI ADOZIONI PER UN PERCORSO METODOLOGICO: DALLA FASE PREPARATORIA ALL’ABBINAMENTO AL POST ADOZIONE

Premessa

La legge n. 184/1983, “Diritto del minore ad una famiglia”, così come modificata dalla legge n. 476/1998, che ratifica la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali fatta a l’Aja il 29/05/1993, e dalla legge n. 149/2001, introduce nuovi adempimenti e l’esigenza di realizzare un livello di integrazione tra i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento adozionale.

L’art. 39 bis, comma 1, della legge n. 184/1983, così come modificato dalla legge n. 476/1998, stabilisce che le Regioni:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l’adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

A seguito del provvedimento legislativo di ratifica della convenzione de l’Aja, che ha comportato una sostanziale revisione culturale ed organizzativa sia per la coppia aspirante all’adozione sia per tutti i soggetti coinvolti nell’iter adottivo, quali il Tribunale per i Minorenni, i servizi sociali e sanitari, gli enti autorizzati, l’amministrazione regionale con deliberazione della Giunta Regionale del 26/03/2001 n. 27-2549 ha approvato la riorganizzazione graduale delle Equipes per le adozioni, già istituite con direttiva regionale n. 8 del 1986, e ha dettato linee di indirizzo volte a definire una metodologia di lavoro per le attività relative alle adozioni, specificando ruoli e competenze di ciascuno dei soggetti coinvolti nel percorso adottivo.

Nel dicembre del 2001 la Regione Piemonte ha sottoscritto con gli Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio ad operare in Piemonte, e con l’ adesione del Tribunale per i Minorenni di Torino, il protocollo operativo di intervento e di collaborazione tra Regione ed enti nella procedura adozionale.

A distanza di qualche anno, è possibile affermare che il mondo dell’ adozione è in continua trasformazione, cambiano i percorsi con cui le coppie si avvicinano ai progetti di genitorialità, cambia il quadro giuridico e socio-economico dei paesi di provenienza dei bambini stranieri, evolve l’atteggiamento culturale nei confronti dell’ accoglienza dei bambini in stato di abbandono.

Da qui l’esigenza di definire un percorso metodologico per tutti i soggetti coinvolti nell’iter adottivo dalla fase di preparazione all’abbinamento alla fase del post adozione. Tale percorso investe nell’adozione nazionale la fase susseguente alla proposta di abbinamento e nell’internazionale le fasi successive al deposito del decreto di idoneità, all’abbinamento e al post-adozione.

Adozione nazionale

L’adozione nazionale si caratterizza, per definizione, con una fisionomia sua propria evidentemente diversa rispetto all’adozione internazionale, non solo in termini normativi e procedurali, ma anche e soprattutto per le innegabili specificità che presenta un minore in stato di abbandono all’estero. Inoltre, se è vero che le adozioni nazionali di minori stranieri sono in aumento, queste si connotano in ogni caso con caratteristiche ancora diverse rispetto alle adozioni internazionali.

L’attività ormai ventennale delle Equipes adozioni nella Regione Piemonte rappresenta un patrimonio di notevole consistenza e qualità: molte Equipes hanno intrapreso nel corso degli anni iniziative volte al sostegno della genitorialità, utilizzando diverse metodologie e strumenti.

Alcune Equipes hanno anche tentato un approfondimento, attraverso un lavoro sistematico di ricerca, sui percorsi adottivi interrotti che si sono verificati, negli anni, sul loro territorio.

Nella nostra Regione la diffusione di queste iniziative si configura ad oggi con una struttura a “macchia di leopardo” cioè difforme e variegata.

Ne consegue la necessità, in analogia all’adozione internazionale, di definire modalità operative che, pur nel rispetto delle specificità territoriali e dei singoli progetti di intervento, armonizzino e uniformino a livello regionale, le azioni dei servizi, sociali e sanitari, nella fase del post adozione, oggetto del presente protocollo.

La proposta di abbinamento e la fase di inserimento del minore nella nuova famiglia rapporti Equipe adozioni-Tutore.

Al momento della presentazione della situazione del minore all’Equipe di riferimento della coppia individuata dal Tribunale per i Minorenni, da parte dell’Ufficio Adozioni del Tribunale per i Minorenni, è opportuno siano presenti gli operatori di riferimento del minore (assistente sociale, psicologo, comunità ospitante o famiglia affidataria), qualora la loro partecipazione si riveli utile per fornire all’Equipe della coppia tutte le informazioni necessarie da trasferire alla coppia stessa.

Il Tutore del minore è informato della proposta di abbinamento e dei suoi successivi sviluppi dal servizio sociale di riferimento dello stesso e, se lo ritiene opportuno, potrà partecipare a questa prima fase di presentazione, direttamente o tramite suo delegato. In accordo con l’Ufficio Adozioni del Tribunale per i Minorenni, il Tutore o suo delegato e gli operatori di riferimento del minore, insieme all’Equipe della coppia, individueranno le modalità di inserimento del minore nella famiglia adottiva.

E’ opportuno che il minore venga preparato dagli operatori della comunità o dagli affidatari, nel caso sia collocato in affido familiare, all’inserimento presso la nuova famiglia, nei tempi e nei modi consoni alla sua età e situazione.

Per assicurare la necessaria riservatezza, peraltro prevista dalla normativa in materia, sulla collocazione del minore presso la nuova famiglia (la cui identità deve rimanere segreta) e per garantire un corretto, appropriato ed univoco passaggio di informazioni nella fase successiva all’inserimento, è opportuno che gli eventuali contatti diretti tra le due Equipes (quella del bambino e quella della coppia) cessino al momento dell’inserimento del minore nella nuova famiglia. Se è infatti doveroso che venga garantita la riservatezza sulla nuova collocazione del minore, è altrettanto doveroso che venga garantita la riservatezza sulle vicende della famiglia d’origine (salvo ovviamente nel caso in cui abbiano dirette ricadute sul suo inserimento).

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Equipe Adozioni, sentito il parere del Tutore o suo delegato e in accordo con l’Ufficio Adozioni del Tribunale per i Minorenni, la comunità/famiglia affidataria che ha ospitato il minore può mantenere successivi contatti diretti con il bambino, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e provvedendo ad eliminare eventuali recapiti della coppia in suo possesso.

E’ comunque opportuno che tali eventuali contatti siano mediati dall’Equipe di riferimento della coppia che al momento accoglie il bambino.

Gli aggiornamenti sullo sviluppo della procedura (es. ricorsi ecc.) saranno forniti dall’Ufficio Adozioni del Tribunale per i Minorenni all’Equipe di riferimento della coppia che accoglie il minore.

Il Tutore, in quanto rappresentante legale del minore, o persona da lui delegata, manterrà i contatti, secondo le modalità che riterrà più appropriate, con i nuovi servizi di riferimento del minore o direttamente con la coppia, per tutte quelle comunicazioni che si renderanno necessarie nel corso dell’inserimento e per l’acquisizione delle notizie utili ai fini delle eventuali udienze di opposizione ed appello, in caso di ricorso della famiglia d’origine, adottando le necessarie cautele a tutela della riservatezza delle informazioni.

Durante tutto l’iter adottivo l’Equipe Adozioni che segue l’inserimento del bambino dovrà tenere aggiornato il Tutore, quale rappresentante legale del minore, sugli aspetti ritenuti rilevanti ai fini di un buon inserimento. Tali aggiornamenti dovranno essere trasmessi al Tutore e all’Ufficio Adozioni presso il Tribunale per i Minorenni.

Quando sia stata proposta opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità ovvero ricorso in Appello contro la sentenza dichiarativa di adottabilità, le relazioni delle Equipes adozioni devono essere inviate tempestivamente al Tutore, che rappresenterà il bambino nel procedimento conseguente.

Le relazioni conclusive dell’affidamento preadottivo devono essere inviate direttamente al Tribunale per i Minorenni, che provvederà ad acquisire il parere del Tutore.

Si specifica che al momento dell’apertura della procedura di adottabilità, il Tutore deve provvedere a fissare una residenza anagrafica convenzionale allo scopo di tutelare il diritto alla riservatezza del bambino e per evitare che la famiglia di origine possa individuare la nuova collocazione del minore.

Sarà, inoltre, cura dell’Ufficio Adozioni del Tribunale per i Minoreni rilasciare alla coppia adottiva un documento d’identità convenzionale corredato della fotografia del minore, che consente l’iscrizione dello stesso presso la scuola dell’infanzia o dell’obbligo, identificandolo già con il nuovo cognome.

Si ricorda inoltre che la Regione Piemonte, Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, in base ad un accordo con il Tribunale per i Minorenni, provvede, su apposita richiesta dell’Ufficio Adozioni del Tribunale per i Minorenni, a rilasciare, attraverso l’Azienda A.S.L. di residenza della coppia adottiva, una tessera sanitaria convenzionale che identifica il minore con il nuovo cognome (D.G.R.n.114-7317 del 25.6.1991).

Il sostegno al minore e alla famiglia nel periodo di affidamento a rischio giuridico e nel periodo preadottivo

E’ opportuno osservare che un intervento di sostegno avviato precocemente ed in maniera continuativa e sistematica, già in questa fase, può incoraggiare la coppia ad avvalersi anche successivamente, ad adozione conclusa, del sostegno dei servizi; consente, inoltre, un’azione tempestiva e preventiva nel caso emergano aspetti di grave criticità, prima della pronuncia dell’adozione definitiva.

Il sostegno nella fase di avvio dell’inserimento del minore ha una attinenza stretta con il post adozione: già in questa fase, infatti, possono costruirsi i presupposti per il proseguimento dell’intervento in futuro.

La realizzazione dell’adozione nazionale, per i tempi generalmente lunghi previsti per la sua definitività, e in ogni caso per la previsione normativa dell’anno di affidamento preadottivo, consente agli operatori di riferimento della coppia un margine piuttosto ampio per un’azione di sostegno al minore ed alla famiglia che lo accoglie, incisiva e prolungata nel tempo.

In casi molto particolari, riferiti a minori già grandicelli e/o particolarmente problematici, anche nel periodo successivo all’inserimento del bambino nella nuova famiglia si può prevedere un proseguimento della presa in carico terapeutica già avviata, da parte dei medesimi operatori della zona di provenienza, fino a quando ciò si renda necessario, nel rispetto dei tempi del bambino.

A parte queste situazioni, che vanno valutate caso per caso nell’esclusivo interesse del minore e gestite nel rispetto della riservatezza che la legge impone, (riferita al nuovo domicilio del minore e all’identità della coppia che lo accoglie), le attività di sostegno sono gestite dall’equipe di riferimento della coppia che accoglie il minore, che è infatti incaricata in tal senso dal Tribunale per i Minorenni.

Le attività e le forme di sostegno offerte a livello individuale sono definite dagli operatori sulla base delle caratteristiche del minore e delle sue specifiche necessità; gli interventi dovranno dunque essere flessibili e personalizzati. Al di là degli interventi individuali sul minore e sulla coppia adottiva, possono prevedersi anche dimensioni di gruppo.

Si ritiene necessario supportare gli affidatari che accolgono un minore a rischio giuridico durante tutto il periodo dell’affidamento, che può protrarsi a lungo nel tempo, prima della conclusione del procedimento relativo all’accertamento dello stato di adottabilità.

Tra le attività, si può prevedere la formazione di gruppi di sostegno organizzati sul territorio di residenza della coppia oppure a livello sovrazonale. Esperienze già svolte e/o in corso suggeriscono di promuovere tali interventi, utili alla costruzione di una rete di famiglie con cui condividere e contenere i vissuti di ansia ed incertezza legati al rischio giuridico, per il quale la procedura adottiva non è ancora definita.

Una condizione irrinunciabile è l’attiva presenza della componente sanitaria (Servizio di NPI/Psicologia) ed una reale e fattiva integrazione operativa con il servizio sociale. Le situazioni sempre più complesse, per età e caratteristiche personali di minori italiani e stranieri, a tutti ben note, non possono esimere da una presa in carico nei modi che ogni equipe valuterà più opportuni, considerato che miglioramenti talvolta sorprendenti del bambino a pochi mesi dall’inserimento possono rivelarsi nel tempo insufficienti. Allo stesso modo anche la coppia può rivelare di sé aspetti non conosciuti in precedenza che potrebbero rappresentare una criticità in futuro. Occorre quindi prestare attenzione: anche inserimenti di bambini piccolissimi possono rivelarsi fin da subito problematici. (1)

ADOZIONE INTERNAZIONALE

Conferimento di incarico all’Ente Autorizzato individuato e avvio della collaborazione tra ente autorizzato ed Equipe Adozioni.

Obiettivo di questa fase è un’immediata attivazione di un lavoro integrato tra servizio territoriale ed ente autorizzato, in base al quale due patrimoni professionali non devono diventare concorrenti, ma integrarsi nella fase del sostegno e accompagnamento della famiglia adottiva, in un’ottica preventiva che significa lavorare in modo coordinato, creando un contesto osservativo attraverso il quale monitorare i fattori di rischio, considerato, inoltre, che nel corso di questi anni si è creato un favorevole clima di collaborazione tra enti autorizzati che hanno aderito al protocollo siglato nel 2001 ed Equipes Adozioni, in occasione dello svolgimento dei corsi di preparazione rivolti alle coppie aspiranti all’adozione .

Questa collaborazione e sinergia nel procedimento adottivo implica impegni da parte di tutti i soggetti coinvolti nel percorso, allo scopo di:

* promuovere una corretta cultura dell’adozione che tenga conto delle trasformazioni in atto;

* incrementare e specializzare i rapporti di collaborazione finora intrapresi tra tutti gli attori coinvolti in un processo di qualificazione di un sistema integrato di servizi che si occupano di adozioni;

* sostenere percorsi di accoglienza e accompagnamento nella fase del post-adozione svolti in modo integrato fra servizi pubblici ed enti autorizzati;

* sviluppare comunicazioni tempestive tra le istituzioni coinvolte nel procedimento adottivo.

A tal fine:

gli Enti autorizzati, con riferimento alle Linee guida della Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri(2) si impegnano a:

* comunicare alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Tribunale per i Minorenni, alle èquipe adozioni competenti di aver ricevuto l’incarico da parte della coppia a curare la procedura di adozione all’estero;

* sostenere la coppia nella fase di scelta del paese straniero e preparazione della documentazione necessaria per l’ Autorità centrale Straniera;

* comunicare alle Equipes adozioni competenti il paese straniero in cui è stata avviata la procedura adottiva;

* comunicare tempestivamente e in qualsiasi momento fatti, notizie e cambiamenti sostanziali relativi alla situazione personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi; in particolare può richiedere la collaborazione dell’Equipe adozioni competente per segnalare eventuali aspetti di criticità; analogamente può essere segnalata la disponibilità della coppia all’accoglienza di minori con caratteristiche diverse da quelle già indicate nel decreto. Tale disponibilità non può che nascere da percorsi formativi di maturazione della coppia;

* comunicare per iscritto, tramite posta o telefax, all’Equipe Adozioni competente, la richiesta di relazione di aggiornamento proveniente dall’Autorità Straniera, specificando la scadenza, eventuali contenuti specifici e le modalità per l’invio della stessa e delle eventuali successive relazioni previste. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche alla coppia interessata.

Le Equipes si impegnano a:

* comunicare all’Ente autorizzato notizie e cambiamenti sostanziali relativi alla situazione personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi, con specifico riferimento anche a possibili proposte di abbinamento nazionale rifiutate dalle coppie;

* aggiornare l’Autorità Giudiziaria, così come previsto nei decreti di idoneità, nel caso in cui sopravvengano cause capaci di incidere in modo rilevante sul giudizio di idoneità;

* fornire scambi di informazioni nel caso in cui nella fase di preparazione dei dossier delle coppie l’Autorità centrale straniera richieda relazioni specifiche redatte dall’ente autorizzato;

* redigere specifiche relazioni qualora le Autorità Centrali dei Paesi stranieri, presso i quali l’Ente è accreditato, richiedano espressamente che siano redatte dalle Equipes adozioni; sarà cura dell’E.A. fornire con tempestività e precisione le indicazioni richieste dall’autorità straniera.

Per la consegna delle relazioni, richieste dall’Autorità centrale straniera, le Equipes adozioni si impegnano a seguire la modalità, tra quelle sottoindicate, ritenuta più funzionale alla loro organizzazione:

a) trasmettere le relazioni alla Cancelleria Adozioni presso il Tribunale per i Minorenni, dove la coppia interessata dovrà recarsi per ritirarne copia conforme, da legalizzare presso l’Ufficio competente della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Di tale relazione deve essere trasmessa copia all’Ente autorizzato.

b) rilasciare alla coppia interessata originale della relazione con firme in calce degli operatori autenticate dal responsabile con firma depositata presso la Prefettura competente territorialmente.

Al fine di consentire alla coppia interessata di poter legalizzare la relazione da presentare all’Autorità straniera, si invitano, pertanto, il Direttore del Consorzio socio assistenziale, sede dell’Equipe sovrazonale per le adozioni, e il responsabile del Servizio di Neuropsichiatria infantile e/o del Servizio di Psicologia a depositare le proprie firme presso la Prefettura territorialmente competente.

In caso di cambio di residenza della coppia in questa fase, fatti salvi accordi tra le due Equipes, la competenza è in capo alla Equipe di riferimento in base alla residenza della coppia; qualora la stessa non fosse ancora in grado di fornire un quadro aggiornato della situazione, potrà avvalersi delle informazioni acquisite dalla Equipe che aveva in precedenza in carico il caso. E’ necessario comunque che la nuova Equipe di riferimento proceda a convocare e conoscere la coppia in coerenza con quanto fin qui detto.

Abbinamento

Dopo la presentazione della proposta di abbinamento alla coppia da parte dell’E.A. (art. 31, comma 3, lett. c) della legge n. 184/1983, s.m.i) risulta necessario, affinché la coppia si senta supportata anche nella fase precedente all’incontro con il minore, che l’ente autorizzato comunichi con tempestività al Tribunale per i minorenni presso il quale o presso i quali la coppia abbia dato disponibilità per l’adozione nazionale e all’Equipe adozioni la proposta di abbinamento fatta dall’Autorità straniera e l’accettazione o meno dell’abbinamento da parte della coppia.

Al fine di aiutare la coppia anche nella fase precedente la partenza per il paese straniero, dove avverrà l’ incontro con il bambino a loro abbinato, si può prevedere da parte dell’E.A. l’invio all’Equipe adozioni territorialmente competente di una scheda informativa sul minore (informazioni di tipo sociale, psicologico, medico), quando queste informazioni sono fornite dal paese straniero, ciò può avvenire anche attraverso la coppia, che normalmente firma un foglio di ricevuta delle notizie.

Nel caso in cui l’ente autorizzato riceva dall’Autorità straniera la segnalazione di un abbinamento di fratelli, che a seguito di opportuna valutazione possono essere separati e collocati contestualmente in famiglie diverse, l’ente autorizzato dovrà operarsi, in collaborazione con gli altri enti autorizzati eventualmente interessati, ed in accordo con le Equipes adozioni competenti, affinché questi siano inseriti in nuclei familiari residenti nella stessa regione, così da non recidere i legami.

Rientro

L’ente autorizzato provvede a comunicare all’Equipe adozioni l’ingresso del minore in Italia, trasmettendo tutte quelle informazioni utili per una adeguata accoglienza del minore e per una completa conoscenza della sua storia. Risultano altresì importanti anche le informazioni riguardanti il periodo di permanenza della coppia nel Paese di origine del minore.

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO A FAVORE DEL MINORE E DELLA FAMIGLIA DURANTE L’INSERIMENTO

Tutti i soggetti coinvolti nel sostegno alla genitorialità adottiva sono chiamati a:

* costruire contesti operativi integrati tra Equipes Adozioni/Enti Autorizzati/famiglia adottiva per la definizione di specifici interventi di monitoraggio (colloqui individuali, gruppi di discussione e confronto, gruppi di auto mutuo aiuto, ecc..);

* accompagnare la nascita della famiglia adottiva potenziando e valorizzando le risorse presenti nella coppia, sostenendola nella costruzione del reciproco processo di attaccamento bambino/genitori anche alla luce della storia e dei bisogni specifici del bambino abbinato. Nei casi in cui sia necessario (situazioni di rischio sanitario, sociale ecc.) l’èquipe adozione e l’Ente Autorizzato devono collaborare nella costruzione di un progetto educativo/sociale/relazionale personalizzato;

* concorrere nella definizione di percorsi educativi finalizzati all’accoglienza dei bambini adottati;

* assumere le iniziative necessarie per favorire l’inserimento scolastico dei minori in affido a rischio giuridico, in affidamento preadottivo ed adottati.

Il ruolo della scuola è, infatti, determinante come vettore di integrazione e benessere dei bambini, ma anche come luogo di crescita culturale;

* sostenere la famiglia adottiva nel processo di riconoscimento della storia originaria del bambino, della sua differenza etnica, somatica e culturale anche rispetto al contesto sociale allargato (rete familiare e sociale, ambiente scolastico, tempo libero ecc.);

* rendere consapevoli i genitori della necessità di una corretta informazione al figlio adottivo sulla sua reale situazione;

* promuovere e diffondere, nel territorio di appartenenza, occasioni di confronto, riflessione e supporto allargato attraverso iniziative di sostegno alla genitorialità anche in collaborazione con altri servizi e/o agenzie educative (scuola, associazioni).

La fase successiva all’ingresso del minore nella nuova famiglia è particolarmente complessa e risulta in alcuni casi difficoltosa per l’Equipe adozioni di riferimento e per gli E.A. l’esercizio dell’attività di “assistenza” prevista dall’ Art. 34, comma 2, della legge 184/83 s.m.i., attività limitata temporalmente e peraltro subordinata alla “richiesta degli interessati”.

Tale considerazione sollecita le Equipes Adozioni ad impegnarsi nel porre sempre maggiore attenzione alla fase successiva alla adozione e ad implementare la collaborazione con l’Ente Autorizzato.

Si ritiene infatti che un tempestivo ed efficace intervento nel periodo dell’anno previsto dalla legge, possa non solo avere una valenza preventiva, ma incoraggiare la coppia ad avvalersi anche successivamente, qualora lo ritenga opportuno, del sostegno dell’Equipe o dell’Ente Autorizzato come di seguito indicato.

Inoltre la condivisione di prassi operative da parte degli enti autorizzati e delle Equipes adozioni rimanda alla coppia un’immagine di unitarietà da parte dei soggetti che, a diverso titolo, intervengono nella realizzazione e nella buona riuscita del progetto adottivo.

Infine, una efficace integrazione tra questi due soggetti avrebbe vantaggiose ricadute anche sul tempo lavoro di entrambi, evitando inutili quanto confusive sovrapposizioni di interventi.

In riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente (L.476/98) sulle rispettive competenze delle Equipes adozioni e degli enti autorizzati, richiamate dalla DGR 27-2549 del 26 marzo 2001, l’equipe adozioni attualmente:

nell’ambito dell’attività di “assistenza” prevista a favore del minore e dei genitori adottivi, nel primo anno dal momento del suo ingresso in Italia, riferisce al Tribunale per i Minorenni tramite l’invio di una relazione conclusiva, salvo segnalare anche durante l’anno le “...eventuali difficoltà per gli opportuni interventi”.

L’attività di monitoraggio deve quindi essere strutturata in due distinte funzioni:

a) “dal momento dell’ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, I servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli Enti Autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore” (art. 34 comma 2, primo periodo L.476/98);

b) “essi, in ogni caso, riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi ”(art. 34 comma 2, secondo periodo, L.476/98).

A tal fine è necessario che l’Equipe adozione di riferimento e l’Ente Autorizzato collaborino per definire un progetto di lavoro ed un percorso di sostegno al minore e alla coppia, in cui si specificano i tempi e i contenuti, ponendo particolare attenzione al monitoraggio dell’inserimento dei bambini interessati nel contesto familiare e scolastico, garantendo un sostegno specialistico a favore dei bambini e/o delle coppie qualora si individuino precise difficoltà.

Un nodo critico può essere la distanza nel caso in cui la coppia abbia dato incarico ad un ente fuori regione: in ultima istanza, pertanto, qualora non siano percorribili le modalità sopra individuate, il progetto potrà essere il risultato anche di comunicazioni da parte dell’Ente autorizzato nei confronti dell’Equipe o viceversa.

La cosa importante è che si arrivi a concordare tra i due attori un vero progetto di sostegno da proporre alla famiglia, con la definizione di tempi, contenuti e strumenti e modalità di confronto tra ente ed Equipe. Questo progetto può prevedere un accordo formale sulla stesura dei follow up a seconda dei casi e delle richieste dei paesi stranieri.

La coppia potrà scegliere se farsi seguire per quanto attiene al sostegno/accompagnamento psicologico e sociale dall’equipe adozioni o dall’Ente autorizzato sottoscrivendo in tal senso una lettera di adesione nella forma di un consenso scritto che verrà inviato anche al Tribunale per i Minorenni.

Nel caso in cui l’ente autorizzato non sia in grado di offrire un adeguato sostegno, sarà comunque opportuno che esso si impegni al momento della definizione del progetto, ad individuare con l’Equipe competente territorialmente, modalità di collaborazione efficaci.

Le Relazioni di Follow-up

Come specificato nelle Linee guida per l’ente autorizzato della Commissione per le adozioni internazionali (Deliberazione Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 3/2005/SG), l’Ente è tenuto a richiedere alla coppia di sottoscrivere, all’atto del conferimento, l’impegno a rendersi disponibile a fornire informazioni per la stesura delle relazioni post-adozione.

E’ compito dell’Ente provvedere alla stesura di relazioni periodiche di aggiornamento sull’andamento dell’inserimento del minore straniero presso la famiglia adottiva secondo quanto richiesto dal Paese straniero.

In alcuni casi le Autorità straniere richiedono che le relazioni vengano redatte dalla medesima Equipe che ha svolto le attività istruttorie, in questo caso sarà cura dell’ Ente Autorizzato fornire con tempestività e precisione indicazioni necessarie allo svolgimento delle stesse, mettendo a disposizione eventuali schemi di riferimento.

Qualora l’Autorità Centrale straniera richieda che le relazioni vengano redatte dalla medesima Equipe che ha svolto le attività istruttorie e la coppia abbia scelto di farsi seguire dall’Ente Autorizzato, tali relazioni, redatte dall’Equipe Adozioni, potranno recepire le informazioni nel merito fornite dall’Ente Autorizzato. Resta comunque ferma la possibilità per l’Equipe Adozioni di convocare direttamente la coppia, qualora lo ritenga opportuno.

Per la consegna delle relazioni, richieste dall’Autorità centrale straniera, le Equipes Adozioni si impegnano a seguire una modalità tra quelle sottoindicate, ritenuta più funzionale alla loro organizzazione:

a) trasmettere le relazioni alla Cancelleria Adozioni presso il Tribunale per i Minorenni, dove la coppia interessata dovrà recarsi per ritirarne copia conforme, da legalizzare presso l’Ufficio competente della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Di tale relazione deve essere trasmessa copia all’Ente autorizzato.

b) rilasciare alla coppia interessata originale della relazione con firme in calce degli operatori autenticate dal responsabile con firma depositata presso la Prefettura competente territorialmente. Di tale relazione deve essere trasmessa copia all’Ente autorizzato.

Al fine di consentire alla coppia interessata di poter legalizzare la relazione da presentare all’Autorità straniera, si invitano, pertanto, il Direttore del Consorzio socio assistenziale, sede dell’Equipe sovrazonale per le adozioni, e il responsabile del Servizio di Neuropsichiatria infantile e/o del Servizio di Psicologia a depositare le proprie firme presso la Prefettura territorialmente competente.

Indipendentemente da chi sta svolgendo l’attività di sostegno, per quanto riguarda la stesura e l’invio delle relazioni periodiche di follow-up, restano salvi gli impegni e gli adempimenti rispettivamente dell’Equipe adozioni e dell’E.A. nei confronti dell’Autorità straniera del paese di provenienza del minore e del Tribunale per i Minorenni, nell’anno successivo all’ingresso del minore in Italia, come previsto dal provvedimento di incarico all’Equipe.

La responsabilità dei follow-up è dell’ E.A., che è tenuto ad inviare le relazioni post adottive all’Autorità straniera sull’avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva.

Nel caso in cui l’E.A. riceva dall’Autorità Straniera la richiesta di relazioni di aggiornamento a cura dell’Equipe di territorio, è opportuno che lo stesso Ente provveda a comunicarlo agli operatori dell’Equipe interessata.

La realizzazione di un rapporto di collaborazione ed integrazione tra i due soggetti dovrebbe consentire un reciproco passaggio di informazioni utili per la stesura delle citate relazioni.

Trascorso il primo anno dal momento dell’ ingresso del minore nella famiglia, qualora le relazioni post-adottive vengano richieste dall’Autorità Centrale straniera alle Equipes adozioni, per la consegna delle relazioni post-adottive le Equipes adozioni si impegnano a seguire una delle due modalità sopra indicate.

Qualora le autorità centrali dei Paesi stranieri, tramite gli enti, richiedano particolari informazioni, sarà cura dell’E.A. fornire con tempestività e precisione indicazioni necessarie.

Note:

(1) Si ricorda che con D.G.R.n.79-11035 del 17.11.2003 la Regione ha previsto un contributo economico pari al rimborso spese corrisposto alla famiglia affidataria nei casi di minori in affido a rischio giuridico, da parte dell’Ente Gestore e dell’ASL di riferimento del minore. E’ previsto, inoltre, un contributo economico ai genitori che adottano minori italiani e stranieri di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato, fino al raggiungimento della maggiore età dell’adottato.

Tali contributi verranno erogati qualora previsti, nell’ambito di uno specifico progetto, formulato dagli operatori di riferimento, anche in collaborazione con l’Ente Autorizzato, nel caso si tratti di adozione internazionale.

Nel caso di minori adottati in condizioni particolari (gravi patologie, abusi, violenze subite), gli Enti Gestori possono in ogni caso prevedere l’estensione delle provvidenze di cui sopra anche al di fuori delle fattispecie individuate e regolamentate dall’Amministrazione Regionale, sempre nell’ambito dello specifico progetto d’intervento dei suddetti minori.

(2) Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2005/S.G.

Allegato E)

LINEE DI INDIRIZZO PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI PREPARAZIONE PER LE COPPIE ASPIRANTI ALL’ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

A) Premessa

La legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 149/2001, all’art. 1 comma 3, attribuisce allo Stato, alle Regioni e agli enti locali il compito di promuovere iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di organizzare corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali, nonché incontri di informazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono accogliere in affidamento o in adozione uno o più minori.

La legge n. 476/1998, di ratifica della Convenzione dell’Aja, all’art. 29 bis comma 4, lett. a) e b), attribuisce ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, che possono avvalersi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, il compito di svolgere le seguenti attività:

a) informazione sull’adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all’art. 39 ter;

b) preparazione delle coppie aspiranti all’adozione, anche in collaborazione con i predetti enti.

c) attività di conoscenza della coppia e trasmissione della relazione, in esito all’attività svolta, al Tribunale per i Minorenni

Sulla base della D.G.R. n. 27-2549 del 26/3/2001, e del protocollo operativo, siglato il 17 dicembre 2001, tra la Regione e gli enti autorizzati ad operare in Piemonte, la Regione Piemonte ha organizzato 12 giornate di formazione per gli operatori delle Equipes per le adozioni, anche in collaborazione con gli enti autorizzati. In attuazione di quanto previsto dalla Legge 476/98,all’art. 29 bis,comma 4, lett. a) e b) la Regione Piemonte, dall’anno 2001 ad oggi, ha promosso su tutto il territorio piemontese l’organizzazione di corsi (27 nell’anno 2005) rivolti alle coppie aspiranti all’adozione che hanno già presentato o intendono presentare dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni

E’ opportuno considerare che, in seguito al provvedimento assunto dalla Commissione per le adozioni internazionali del 17/7/2002, risultano essere 59 gli Enti autorizzati ad operare all’estero per la macroarea del Nord; a tale proposito, l’amministrazione regionale ha ritenuto opportuno prorogare il suddetto protocollo, nelle more di una nuova definizione di protocolli operativi fra enti autorizzati, servizi e autorità giudiziarie minorili.

Con il presente atto si definiscono i destinatari dei suddetti corsi, le sedi e i criteri organizzativi, i criteri di qualità, gli obiettivi, i contenuti e le metodologie.

B) Destinatari

I destinatari sono le coppie aspiranti all’adozione in possesso dei requisiti d’accesso previsti dalla Legge, che intendono presentare o che hanno già presentato dichiarazione di disponibilità all’adozione presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Nonostante la legge non lo preveda come obbligo, si auspica, per meglio diffondere una nuova cultura delle adozioni ed un avvicinamento sempre più consapevole alla scelta adottiva, che le coppie frequentino i corsi prima di aver presentato dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni. In questo modo risulterebbe facilitata la successiva attività di conoscenza della coppia, consentendo alla Equipe di meglio focalizzare la valutazione delle sue competenze e lo studio dell’abbinamento possibile, senza l’appesantimento della parte informativa; verrebbe inoltre garantito il rispetto dei tempi previsti per l’espletamento dell’istruttoria.

A tale proposito, il Presidente del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, nella comunicazione del 3/12/02 inviata a tutte le Equipes adozioni del Piemonte, indica l’opportunità che le coppie ricevano la necessaria preparazione e le indispensabili informazioni sull’adozione, prima di presentare dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni.

C) Sedi e criteri organizzativi

I corsi di preparazione e formazione per le coppie aspiranti all’adozione sono organizzati dalle èquipe sovrazonali per le adozioni, con la collaborazione degli enti autorizzati e dei gruppi di associazioni di volontariato che operano, a livello regionale, nel settore della cooperazione internazionale, della solidarietà a distanza, degli affidamenti familiari, delle adozioni nazionali.

L’amministrazione regionale con la citata DGR n. 27-2549 del 26 marzo 2001, ha approvato la riorganizzazione graduale delle Equipes per le adozioni, costituite con direttiva regionale n. 8/86, riorganizzazione che si è definita nel corso dell’anno 2002 presso i 22 enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, aventi sede presso i comuni sede di ASL o in altra sede sovrazonale ritenuta idonea dagli enti locali competenti.

Tale assetto organizzativo può ad oggi considerarsi ormai consolidato.

Questi corsi sono stati organizzati nel numero complessivo di circa 20 all’anno, a cadenza mensile, articolati su due giornate consecutive, a rotazione nel corso dell’anno, originariamente su quattro poli geografici (Alessandria, Cuneo, Novara, Torino e Provincia), cui afferivano gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali individuati convenzionalmente, in passato, quali poli formativi per lo svolgimento delle attività previste dalla Legge 476/98 art.29 bis,comma 4 lett.b), allo scopo di assicurare alle coppie la possibilità di frequentare un seminario nella zona di riferimento, oppure di frequentare il corso anche in altra zona. Per quanto riguarda il Comune di Torino, l’organizzazione dei corsi avviene a livello centrale, con la collaborazione delle quattro Equipes adozioni, composte da personale sociosanitario.

Il convenzionale riferimento dei poli formativi è venuto a cessare nel momento in cui sono state definite e sono entrate a pieno regime, sull’intero territorio regionale, le Equipes sovrazonali.

Le Equipes per le adozioni provvederanno, presso le proprie sedi, a diffondere e a rendere disponibile alle coppie interessate il materiale informativo sull’adozione.

La Direzione Politiche Sociali, attraverso gli uffici competenti, avrà il compito di definire annualmente il calendario dei corsi di preparazione, con le Equipes sovrazonali per le adozioni e con gli enti autorizzati, come occasione di verifica e confronto sull’andamento degli stessi, recependone gli eventuali aspetti di criticità e predisponendo gli opportuni interventi per il loro superamento.

Provvederà inoltre alla diffusione del calendario ai soggetti interessati, garantendo quindi una funzione di coordinamento e raccordo fra gli stessi.

L’Equipe di riferimento potrà avvalersi, al momento dell’iscrizione delle coppie al corso organizzato sul proprio territorio, di una scheda contenente indicazioni utili per meglio orientare l’organizzazione del corso e dei lavori di gruppo.

Per l’iscrizione di una coppia presso una sede diversa da quella del proprio territorio di riferimento, è necessario che l’assistente sociale a cui la coppia si rivolge, dia una preliminare e completa informazione sulle modalità e il contenuto del corso, in modo che l’assistente sociale, referente del corso fuori zona, presso il quale la coppia intenderebbe iscriversi, debba unicamente provvedere all’iscrizione senza farsi carico di altre incombenze.

Il numero delle coppie provenienti da fuori zona non può essere superiore, indicativamente, al 20% del numero complessivo di partecipanti.

D) Criteri di qualità

I corsi organizzati dalle Equipes sovrazonali per le adozioni, dovranno soddisfare i seguenti criteri:

1. essere articolati su due giornate consecutive ed avere una durata non inferiore a 15 ore;

2. prevedere orari e modalità tali da soddisfare il più possibile le esigenze dei partecipanti;

3. prevedere la partecipazione di un numero di coppie tendenzialmente non inferiore a 10 e non superiore a 30 per consentire un proficuo lavoro di gruppo;

4. garantire la presenza di relatori (assistente sociale e psicologo) che abbiano maturato, nell’ambito delle adozioni, una esperienza di almeno 5 anni.

Per quanto riguarda il relatore referente dell’Ente autorizzato, dovrà prevedersi la presenza di personale qualificato con esperienza di almeno 5 anni maturata all’interno dell’Ente Autorizzato o di altro Ente operante nel settore delle adozioni.

In particolare è necessario che l’intervento dell’Ente sia in grado di soddisfare gli interrogativi delle coppie inerenti aspetti concreti relativi all’adozione all’estero, come specificato al paragrafo F).

5. assicurare l’integrazione delle differenti competenze professionali dei relatori e degli eventuali esperti, per offrire ai partecipanti una esaustiva e qualificata informazione.

6. prevedere la partecipazione del relatore dell’Ente possibilmente già nella fase preparatoria del corso o quantomeno ad entrambe le giornate di svolgimento dello stesso come successivamente richiamato.

7. consentire l’accesso gratuito al corso per le coppie.

Si richiama l’importanza che le attività di informazione-preparazione rivolte alle coppie aspiranti all’adozione garantiscano una integrazione armonica tra i diversi saperi da parte dei soggetti coinvolti (Equipes adozioni ed enti autorizzati); ciò comporta necessariamente una condivisione delle informazioni da trasmettere, in modo che risultino oltre che qualificate, coerenti tra loro.

Si dovrà inoltre far comprendere alle coppie che tutte le opportunità di formazione loro offerte costituiscono una preziosa occasione di approfondimento

Allo scopo di rispondere con flessibilità ai criteri di qualità sopra citati, si segnala l’opportunità di una periodica restituzione ai relatori degli Enti Autorizzati degli aspetti salienti emersi dai questionari di soddisfazione del corso compilati dalle coppie a conclusione dello stesso.

Per rendere la progettazione dei corsi sempre più efficace, è altresì opportuno che la fase della restituzione sia accompagnata da un confronto con i relatori delle Equipes adozioni.

Analogamente, con cadenza semestrale, le Equipes Adozioni predispongono, su apposito schema di riferimento elaborato dalla Regione Piemonte, una relazione di sintesi sugli aspetti salienti rilevati dai questionari di soddisfazione e su eventuali altri aspetti ritenuti significativi emersi in occasione dello svolgimento dei corsi.

La legislazione in materia (L.476/98, Art. 29 bis, comma 4, lettera a) e le Linee Guida della Commissione per le Adozioni Internazionali (Deliberazione n.3/2005/SG) prevedono che l’attività di informazione sia svolta dai servizi socio-assistenziali e sanitari, anche in collaborazione con gli enti autorizzati.

E) Obiettivi

I corsi di preparazione si propongono i seguenti principali obiettivi:

* aiutare la coppia ad avviare un processo di maturazione interno, orientato all’acquisizione di una competenza genitoriale specifica rivolta ad un minore proveniente da una condizione di abbandono;

* sviluppare nella coppia la comprensione reale del concetto e della condizione di abbandono, di quali ne siano le cause e le manifestazioni, e di quali siano le possibili ripercussioni, anche nel lungo periodo, sulle caratteristiche e sul comportamento del minore che viene accolto;

* accompagnare la coppia all’acquisizione di un concetto di accoglienza ispirato al principio di centralità dei bisogni del bambino ed alla accettazione autentica della sua storia, del suo passato, delle sue origini;

* rendere consapevole la coppia del reale scenario delle adozioni all’estero, con particolare attenzione alla crescente difficoltà nell’adottare bambini piccoli spiegandone le ragioni;

* offrire, qualora lo si valuti opportuno, nel contesto del corso occasioni di incontro con un adulto adottato per dare concretezza e vicinanza al bambino immaginato e fantasticato.

F) Contenuti

I corsi sviluppano le tematiche contenute nel cd rom e nell’opuscolo illustrativo dal titolo “A B C dell’adozione”, strumento predisposto dall’amministrazione regionale con la collaborazione di operatori esperti dei servizi e rappresentanti degli enti autorizzati.

L’utilizzo di questo mezzo ha rappresentato un utile spunto di riflessione e di stimolo per i servizi territoriali e per gli enti autorizzati e garantire, inoltre, una preparazione e informazione omogenea e di qualità nei confronti delle coppie aspiranti all’adozione, favorendo la diffusione di una cultura condivisa sulle adozioni.

E’intenzione dell’Amministrazione Regionale procedere ad una revisione complessiva del cd rom e dell’opuscolo illustrativo considerata la necessità di fornire nuove e più approfondite informazioni alle coppie alla luce dell’esperienza fino ad oggi acquisita e dei cambiamenti intervenuti in ambito internazionale.

Il cd rom prevede lo sviluppo di tre moduli: sociale, psicologico e dell’ente autorizzato.

Tali moduli possono essere trattati dai tre relatori (AS e psicologo dell’Equipe adozioni, rappresentante dell’ente autorizzato) in maniera personalizzata, purché sia garantita l’uniformità di contenuti a cui mira la predisposizione di un unico strumento multimediale di riferimento.

Gli interventi dei tre relatori dovranno essere armonizzati fra loro al fine di garantire il pieno sviluppo dei contenuti proposti nel corso

Modulo Sociale: sviluppa le seguenti aree tematiche:

* aspetti di carattere legislativo relativi ai principi ispiratori ed alle modifiche più significative, in materia di adozione, introdotte dalla Legge n. 476/98 e dalla Legge n.149/01;

* aspetti di carattere procedurale relativi al percorso che la coppia dovrà affrontare, dalla fase della presentazione della dichiarazione di disponibilità alla fase dell’eventuale inserimento del minore nel nuovo contesto famigliare, differenziati a seconda che si tratti di adozione nazionale o internazionale;

* aspetti relativi alle competenze e alle funzioni di ciascuno dei soggetti istituzionali implicati nel percorso adottivo: Tribunale per i minorenni, Servizi territoriali, Enti Autorizzati;

* ruolo delle associazioni di volontariato.

Modulo psicologico: sviluppa le seguenti aree tematiche:

* il significato autentico della genitorialità adottiva e lo sviluppo della relazione adottiva

* il significato emotivo di abbandono: il bambino e la sua storia

* il significato dell’adozione come incontro di più storie

* l’inserimento nella famiglia adottiva

Modulo dell’Ente Autorizzato: sviluppa le seguenti aree tematiche:

* la realtà concreta della adozione internazionale, sia in riferimento all’aspetto normativo sia in riferimento ai modelli culturali di provenienza del minore, ed allo stile di accudimento in uso in quello specifico Paese, con cui un domani i coniugi dovranno confrontarsi;

* la condizione del minore in stato di abbandono all’estero e le cause dell’abbandono;

* le procedure di adozione all’estero, i criteri per la comparazione e l’abbinamento, i tempi ed i costi dell’adozione ed il ruolo della Commissione per le Adozioni Internazionali

* il principio di cooperazione fra Stati ed il principio di sussidiarietà nell’adozione internazionale

Occorre che già in questa fase le coppie siano informate della necessità di attivarsi tempestivamente nella ricerca dell’Ente Autorizzato al quale conferire l’incarico una volta in possesso del decreto di idoneità.

Si verifica sovente, infatti, che una coppia non riesca in tempo utile a conferire l’incarico all’Ente prescelto, considerate le lunghe liste di attesa degli Enti medesimi.

Particolare attenzione dovrà essere inoltre essere posta al contenuto delle informazioni relative alla fase post adottiva, da intendersi come fase successiva alla definizione della procedura, sia essa relativa all’adozione nazionale che internazionale, con il conseguente riconoscimento, al minore adottato, della condizione di figlio legittimo della coppia.

E’quindi opportuno che il contenuto delle informazioni trasmesse, riferite a questa specifica fase, consenta alle coppie di prefigurare il percorso di inserimento del figlio adottato in una dimensione temporale che vada oltre la conclusione meramente giuridica della procedura, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 28 della legge 149/01 che prevede per l’adottato la possibilità di accesso ad informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori.

Si dovrà di conseguenza aiutare la coppia a comprendere e valorizzare la funzione di risorsa dei Servizi e delle relative attività di monitoraggio e di sostegno che gli stessi potranno svolgere, nel momento in cui verrà loro richiesto, anche in collaborazione con gli Enti autorizzati

Si rimanda, in proposito, a quanto contenuto nelle “Linee di indirizzo in materia di adozioni per un percorso metodologico:dalla fase preparatoria all’abbinamento al post adozione”.

G) Metodologia

In termini di metodologia, come già accennato al precedente paragrafo E), si è verificato come il lavoro di gruppo, condotto dai membri delle Equipes per le adozioni o da esperti della conduzione di gruppo, rappresenti un valido ed efficace strumento per le coppie: esso, infatti, offrendo uno spazio al confronto, al di fuori di ogni contesto valutativo, anche con il coinvolgimento di coppie che hanno già realizzato l’adozione, attraverso il racconto di esperienze concrete, favorisce il processo emotivo dell’apprendimento.

Allo scopo di promuovere un miglioramento continuo dei corsi stessi, è consigliabile la predisposizione e l’utilizzo di strumenti di verifica della soddisfazione e della qualità dei corsi.

H) Aspetti economici

Compenso

In merito al pagamento di relatori esterni (es. referente ente autorizzato ed eventuale altro esperto), si propone di utilizzare come riferimento il tariffario della retribuzione oraria per i formatori, come determinato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.101/97 e dalle normative nazionali e regionali di riferimento. In base alla predetta normativa il compenso orario da corrispondere ai docenti formatori è individuato in € 51,65 non soggetto ad IVA. In ogni caso si può fare riferimento ai costi ammissibili per formatori, nei bandi FSE.

L’ente territoriale che organizza il corso, dovrà richiedere ad eventuali relatori esterni che deciderà di interpellare, un curriculum che comprovi la loro preparazione specifica in materia di adozioni.

Rimborso spese

E’ possibile prevedere, oltre al compenso orario di cui sopra, la corresponsione a favore dei relatori esterni di una somma forfettaria, a titolo di rimborso spese di viaggio ed eventuale pernottamento, per un importo indicativamente compreso tra €20,00 e €100,00 (in caso di pernottamento), al lordo delle ritenute fiscali.

Retribuzione operatori

Premesso che le realtà organizzative delle Equipes adozioni sono molto diversificate dal punto di vista dei criteri di utilizzo del proprio personale; verificato, inoltre, che nella maggioranza dei casi la partecipazione ai corsi viene assicurata quale prestazione aggiuntiva debitamente autorizzata in regime di lavoro straordinario (ed eventualmente, come tale, retribuita), si ritiene consigliabile limitare quanto più possibile l’effettuazione dei corsi da parte del personale delle Equipes in regime di lavoro eutroneo.

Tutte le spesse afferenti al punto H), unitamente alle altre spese organizzative dei corsi medesimi, possono essere considerate rientranti nel finanziamento annuale regionale, fino ad esaurimento delle somme assegnate.