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Bollettino Ufficiale n. 47 del 23 / 11 / 2006
Codice 25.7
D.D. 28 settembre 2006, n. 1636
D.P.G.R. 06.12.2004, art. 12 comma 9. Autorizzazione allesecuzione anticipata dei lavori per la realizzazione di due passerelle pedonali sul torrente Terdoppio in loc. C.so Trieste in territorio del Comune di Novara. Richiedente: Comune di Novara
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare in via eccezionale ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004 art. 12 comma 9, il Comune di Novara, (omissis), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati allistanza debitamente vistati da questo Settore e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1. lopera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche formulate dallA.I.P.O di Alessandria di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;
2. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
3. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dellautorizzazione stessa, entro il termine di giorni 100 prescritto dallA.I.P.O, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
4. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore ed all A.I.P.O, a mezzo lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
5. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
6. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
8. lautorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
9. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.
Il presente provvedimento autorizza, in via eccezionale, loccupazione dellarea demaniale per lesecuzione dei lavori in questione trattandosi di opere pubbliche ed ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 12 comma 9 del regolamento regionale n. 14/R/2004, fermo restando il pagamento del canone decorrente dalla data della presente autorizzazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Manlio Ramasco