Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse idriche

Avvisi di pubblicazione relativi a provvedimenti di concessione preferenziale per la derivazione d’acqua

1    000069    TO10052    BERRUTO MARIO    SANTENA    D.D.    932-246097    26/07/06

2    000080    TO10063    MORELLO CRESCENTINO    CUMIANA    D.D.    281-63855    27/02/06

3    000082    TO10065    AZ. AGR. SGARBI LUCIANO    CUMIANA    D.D.    76-13322    16/01/06

4    000090    TO10072    VILLOIS ANTONIO    CARMAGNOLA    D.D.    599-135845    02/05/06

5    000096    TO10078    GONELLA FABRIZIO    TORINO    D.D.    282-63867    27/02/06

6    000107    TO10089    ARDUSSO LORENZO    CAVOUR    D.D.    298-64353    27/02/06

7    000108    TO10090    AZ. AGR. ZARAMELLA KENIA    CUMIANA    D.D.    299-64355    27/02/06

8    000114    TO10096    RATTERO MICHELE    VOLVERA    D.D.    73-13303    16/01/06

9    000116    TO10098    GRANZIERA GIANPIERO    CARIGNANO    D.D.    931-246092    26/07/06

10    000150    TO10132    ALESSO GIOVANNA    PANCALIERI    D.D.    456-98173    27/03/06

11    000175    TO10153    IMMOBILIARE AGRICOLA ISOLA S.S.    TORINO    D.D.    621-151656    16/05/06

12    000189    TO10167    CERESA LEONARDO    BOLLENGO    D.D.    721-178578    05/06/06

13    000192    TO10170    GRELLA C.P.M.G.E.F.    NONE    D.D.    761-188924    13/06/06

14    000200    TO10178    SAVIO MARIO    CARIGNANO    D.D.    74-13310    16/01/06

15    000203    TO10181    ALIPERTI LUCIA    TORINO    D.D.    836-227737    11/07/06

16    000210    TO10188    IL GERMOGLIO S.S.    VINOVO    D.D.    300-64360    27/02/06

17    000214    TO10192    DEFINA PIETRO    VINOVO    D.D.    457-98182    27/03/06

18    000217    TO10195    PIOVANO ANTONIO    VINOVO    D.D.    301-64364    27/02/06

19    000273    TO10249    AZ. AGR. GRAMAGLIA CLAUDIO    PIOBESI TORINESE    D.D.    23-7908    11/01/06

20    000293    TO10268    GARIGLIO SEVERINO    PIOBESI TORINESE    D.D.    213-50647    14/02/06

21    000297    TO10272    BERTELLO MARIA SILVANA    PIOBESI TORINESE    D.D.    302-64366    27/02/06

22    000319    TO10294    BATTAGLIOTTI VITTORIO    AIRASCA    D.D.    458-98184    27/03/06

23    000323    TO10298    GALOSSO DOMENICO    CAVOUR    D.D.    303-64372    27/02/06

24    000358    TO10332    UBINO GIOVANNI DOMENICO    VIRLE PIEMONTE    D.D.    295-64064    27/02/06

25    000362    TO10336    ROVETTO DOMENICO    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    760-188918    13/06/06

26    000391    TO10364    CECCHIN GIUSEPPE    SETTIMO TORINESE    D.D.    486-109494    04/04/06

27    000416    TO10388    MANA BERNARDINO    CARMAGNOLA    D.D.    933-246104    26/07/06

28    000441    TO10412    PIOLA DARIO    CARMAGNOLA    D.D.    304-64375    27/02/06

29    000463    TO10432    MASCHERPA MARIA    MONCALIERI    D.D.    363-82066    13/03/06

30    000469    TO10438    RICCA GIUSEPPE    MONCALIERI    D.D.    294-64056    27/02/06

31    000472    TO10441    BOCCARDO MARISA    MONCALIERI    D.D.    214-50654    14/02/06

32    000504    TO10471    SCHIERANO MARIA TERESA    NONE    D.D.    82-13401    16/01/06

33    000519    TO10485    AZ. AGR. CUGINI RUBIOLO    RACCONIGI    D.D.    494-109702    04/04/06

34    000556    TO10520    GILARDI CELESTE    SAN MAURO TORINESE    D.D.    834-227725    11/07/06

35    000570    TO10534    VALLE MARINO    CHIVASSO    D.D.    128-24283    24/01/06

36    000575    TO10539    LORENZATTI GIOVANNI    CAVOUR    D.D.    292-63989    27/02/06

37    000579    TO10543    MORSANIGA GIUSEPPE    VENARIA    D.D.    882-233578    17/07/06

38    000595    TO10558    GARIS GIUSEPPE    LA LOGGIA    D.D.    598-135739    02/05/06

39    000602    TO10564    VERGNANO ALFONSO    LA LOGGIA    D.D.    72-13293    16/01/06

40    000605    TO10567    MONDINO GIUSEPPE    CAVOUR    D.D.    293-64045    27/02/06

41    000614    TO10576    ROSTAGNO GIAMPIERO    BORGARO TORINESE    D.D.    461-98194    27/03/06

42    000620    TO10581    BONIN CARLA    PAVONE CANAVESE    D.D.    129-24289    24/01/06

43    000635    TO10596    GAUNA ANGELO    BOLLENGO    D.D.    759-188915    13/06/06

44    000654    TO10610    MANASSERO SAVINA    AIRASCA    D.D.    79-13344    16/01/06

45    000658    TO10614    OGGERO GIANPIERO    VIGONE    D.D.    286-63901    27/02/06

46    000660    TO10616    PICCATO CHIAFFREDO    VIGONE    D.D.    296-64073    27/02/06

47    000671    TO10627    CORTASSA LUCIA    CARMAGNOLA    D.D.    87-13455    16/01/06

48    000687    TO10643    BO ANDREA    CARMAGNOLA    D.D.    215-50684    14/02/06

49    000689    TO10645    BO GIOVANNI BATTISTA    CARMAGNOLA    D.D.    916-245877    26/07/06

50    000697    TO10652    APPENDINI ANNA    CARMAGNOLA    D.D.    287-63917    27/02/06

51    000712    TO10667    GENNERO LUIGI    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    216-50690    14/02/06

52    000713    TO10668    AZ. AGR. GALLO ANTONIO FRANCO    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    38-7790    11/01/06

53    000722    TO10677    BERTINETTO LUIGI EMANUELE    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    88-13466    16/01/05

54    000764    TO10713    BASANO GIUSEPPE    AIRASCA    D.D.    460-98189    27/03/06

55    000765    TO10714    BASANO FRANCO    AIRASCA    D.D.    459-98187    27/03/06

56    000767    TO10715    BELTRAMO CELSO    BRICHERASIO    D.D.    285-63894    27/02/06

57    000780    TO10728    CONSORZIO IRRIGUO APPENDINI    BURIASCO    D.D.    831-227611    11/07/06

58    000809    TO10756    SANDRONE LORENZO    CARMAGNOLA    D.D.    883-233584    17/07/06

59    000826    TO10771    CRIVELLO LUCIA    VILLASTELLONE    D.D.    42-7742    11/01/06

60    000827    TO10772    CALAVITA MARIA VITTORIA    OSASIO    D.D.    37-7799    11/01/06

61    000836    TO10781    MORRA GIOVANNI    CARMAGNOLA    D.D.    864-233488    17/07/06

62    000859    TO10803    GERBINO ANTONIETTA    CARMAGNOLA    D.D.    405-90863    20/03/06

63    000863    TO10807    TESIO BARTOLOMEO    CARMAGNOLA    D.D.    217-50692    14/02/06

64    000874    TO10818    GERBINO ROBERTO    CARMAGNOLA    D.D.    284-63886    27/02/06

65    000883    TO10826    PECCHIO GIUSEPPE    CARMAGNOLA    D.D.    387-90609    20/03/06

66    000891    TO10833    BERTELLO BERNARDINO    VIGONE    D.D.    283-63879    27/02/06

67    000894    TO10836    AVARO SILVANO    BRICHERASIO    D.D.    454-98164    27/03/06

68    000898    TO10839    BOUISSA ITALO    LUSERNA S. GIOVANNI    D.D.    462-98198    27/03/06

69    000901    TO10842    BORETTO ANTONIO    VIGONE    D.D.    463-98201    27/03/06

70    000903    TO10844    AZ. AGR. TABASSO MARIO    PECETTO TORINESE    D.D.    297-64125    27/02/06

71    000905    TO10846    AZ. AGR. SIANO ANGELA    PINO TORINESE    D.D.    913-243281    26/07/06

72    000915    TO10856    AZ. AGR. FIGELLO RICCARDO    CHIERI    D.D.    319-73907    06/03/06

73    000935    TO10875    BOLLERO GIOCONDO    FELETTO    D.D.    312-73360    06/03/06

74    000937    TO10877    FERRERO GIOVANNI BATTISTA    PIOBESI TORINESE    D.D.    327-73214    06/03/06

75    000970    TO10908    ODETTI BARTOLOMEO ED ELVIA    SCALENGHE    D.D.    28-7884    11/01/06

76    000972    TO10910    BERGOGLIO GIUSEPPE    SANTENA    D.D.    320-73282    06/03/06

77    001003    TO10940    CONSORZIO IRRIGUO CAPPELLA
            DEL BOSCO    CAVOUR    D.D.    364-82071    13/03/06

78    001028    TO10965    PRONELLO GIUSEPPE    SCALENGHE    D.D.    321-73272    06/03/06

79    001036    TO10973    PRATO ALESSANDRO    MONCALIERI    D.D.    388-90615    20/03/06

80    001038    TO10975    GARIGLIO PIERANTONIO    MONCALIERI    D.D.    919-245930    26/07/06

81    001040    TO10977    GRAMAGLIA MARIO    MONCALIERI    D.D.    859-233477    17/07/06

82    001047    TO10984    GANDIGLIO DOMENICO    MONCALIERI    D.D.    36-7811    11/01/06

83    001053    TO10989    MASCHERPA CARLO    MONCALIERI    D.D.    917-245882    26/07/06

84    001059    TO10995    CASETTA VALENTINO    MONCALIERI    D.D.    34-7856    11/01/06

85    001060    TO10996    FERRERO ANTONIO    MONCALIERI    D.D.    33-7859    11/01/06

86    001062    TO10998    FERRERO EDOARDO    MONCALIERI    D.D.    218-50695    14/02/06

87    001072    TO11008    CAVE PROVANA SPA    TORINO    D.D.    496-109732    04/04/06

88    001085    TO11021    AVARO GIOVANNI    VILLASTELLONE    D.D.    922-245942    17/07/06

89    001086    TO11022    ANFOSSI GIUSEPPE    SANTENA    D.D.    32-7863    11/01/06

90    001107    TO11039    TESSORE CARLO    LOMBRIASCO    D.D.    871-233513    17/07/06

91    001115    TO11047    MORELLO VALTER    CUMIANA    D.D.    59-13164    16/01/06

92    001124    TO11055    ROBINO LILIANA    CARIGNANO    D.D.    58-13154    16/01/06

93    001125    TO11056    RICCA SEBASTIANO    CARIGNANO    D.D.    590-135327    02/05/06

94    001126    TO11057    PELOSIN FRANCA    CARIGNANO    D.D.    485-109470    04/04/06

95    001136    TO11067    VASCHETTI GIACOMO    CARMAGNOLA    D.D.    57-13144    16/01/06

96    001140    TO11071    SANDRONE ANNA MARIA    CARMAGNOLA    D.D.    211-50628    14/02/06

97    001167    TO11096    AZ. AGR. MOLINETTO DI MIRAVALLE
            PIERGIORGIO    PECETTO TORINESE    D.D.    758-188913    13/06/06

98    001168    TO11097    FASSETTA ANGIOLINA    VOLPIANO    D.D.    835-227729    11/07/06

99    001189    TO11117    AZ. AGR. BOSCO DELLA CASCINA DI
            BALBO GIUSEPPE E C. S.A.S.    FRASSINETO PO    D.D.    401-90795    20/03/06

100    001192    TO11120    FANTINO ROBERTO    CASTIGLIONE TORINESE    D.D.    219-50711    14/02/06

101    001195    TO11123    SOC. MILLENNIUM S.R.L.    MONCALIERI    D.D.    904-243226    26/07/06

102    001202    TO11129    AZ. AGR. LUDA DI CORTEMIGLIA S.S.    CARMAGNOLA    D.D.    757-188911    13/06/06

103    001209    TO11136    GIRINO GIANFRANCO    SETTIMO TORINESE    D.D.    29-7879    11/01/06

104    001219    TO11146    SOC. MILLENNIUM S.R.L.    MONCALIERI    D.D.    484-109465    04/04/06

105    001224    TO11151    DATTA RENATO    SAN SECONDO DI PINEROLO    D.D.    250-56113    20/02/06

106    001228    TO11155    CRIVELLO PIERFRANCO    CARMAGNOLA    D.D.    406-90874    20/03/06

107    001246    TO11171    LAZZERINI EMANUELA    PINO TORINESE    D.D.    537-117310    11/04/06

108    001256    TO11180    FERRERO ROMILDO    SCALENGHE    D.D.    532-117169    11/04/06

109    001259    TO11183    BERTA CECILIA    SCALENGHE    D.D.    535-117289    11/04/06

110    001262    TO11186    CASELLI STEFANO    CASTAGNOLE PIEMONTE    D.D.    61-13187    16/01/06

111    001263    TO11187    FORESTIERO GIUSEPPE    AIRASCA    D.D.    533-117176    11/04/06

112    001265    TO11189    GIAVENO LAURA    SCALENGHE    D.D.    534-117213    11/04/06

113    001266    TO11190    BERTERO TOMMASO    SCALENGHE    D.D.    930-246032    26/07/06

114    001272    TO11196    CAFFARO FRANCO    CAVOUR    D.D.    39-7773    11/01/06

115    001292    TO11212    AZ. AGR. PICCO ANNA    VOLVERA    D.D.    830-227581    11/07/06

116    001328    TO11239    LIPITALIA 2000 S.P.A.    ROSTA    D.D.    519-117020    11/04/06

117    001335    TO11246    S.P.A.F. DI SANDRONE BARTOLOMEO
            E C. S.A.S.    CARMAGNOLA    D.D.    688-172009    30/05/06

118    001341    TO11251    CEMENTEDILE S.R.L.    GENOLA    D.D.    517-117010    11/04/06

119    001343    TO11253    ITALCAVE S.R.L.    TORINO    D.D.    690-171983    30/05/06

120    001348    TO11258    AHLSTROM TURIN SPA    MATHI    D.D.    585-135017    02/05/06

121    001353    TO11262    INTERNATIONAL RECTIFIER
            CORPORATION ITALIANA S.P.A.    BORGARO TORINESE    D.D.    614-151170    16/05/06

122    001358    TO11265    AIMARETTI GIUSEPPE    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    618-151277    16/05/06

123    001409    TO11269    TRASPORTI PETROLI VOLPIANO S.P.A.    TORINO    D.D.    500-109792    04/04/06

124    001415    TO11274    A. CULLATI S.A.S.    TORINO    D.D.    625-151748    16/05/06

125    001419    TO11276    TEKNO S.R.L.    PIOBESI TORINESE    D.D.    661-164782    23/05/06

126    001420    TO11277    S.I.G.E.A. S.P.A.    TORINO    D.D.    756-188910    13/06/06

127    001422    TO11278    SITAL S.R.L.    SAN MAURO TORINESE    D.D.    726-178637    05/06/06

128    001423    TO11279    S.I.G.E.A. S.P.A.    TORINO    D.D.    656-164607    23/05/06

129    001424    TO11280    SINTERLOY S.P.A.    TORINO    D.D.    613-151156    16/05/06

130    001425    TO11281    LUZENAC VAL CHISONE S.P.A.    PORTE    D.D.    597-135713    02/05/06

131    001426    TO11282    MUSTAD S.P.A.    PINEROLO    D.D.    520-117023    11/04/06

132    001430    TO11286    GENERALTUBI S.P.A.    TORINO    D.D.    492-109631    04/04/06

133    001432    TO11288    MUSTAD S.P.A.    PINEROLO    D.D.    521-117034    11/04/06

134    001434    TO11289    GALUP S.P.A.    PINEROLO    D.D.    596-135690    02/05/06

135    001448    TO11302    CAVALETTO MARIO S.P.A.    SALASSA    D.D.    755-188909    13/06/06

136    001454    TO11307    COSSOLO ROBERTO    CARMAGNOLA    D.D.    322-73261    06/03/06

137    010006    TO11310    BAUDUCCO DOMENICA    MONCALIERI    D.D.    407-90889    20/03/06

138    010010    TO11314    BAUDUCCO STEFANO    MONCALIERI    D.D.    924-245949    17/07/06

139    010011    TO11315    BECCHIO ORSOLINA    MONCALIERI    D.D.    75-13316    16/01/06

140    010012    TO11316    BELTRAMONE MICHELE    MONCALIERI    D.D.    323-73254    06/03/06

141    010024    TO11328    POCHETTINO TOMMASO    CARIGNANO    D.D.    248-56127    20/02/06

142    010028    TO11332    MANDRILE MANUELA    CARMAGNOLA    D.D.    765-188940    13/06/06

143    010034    TO11338    FONTANE SAS DI CARLE ITALO,
            CRAVERO GIOVANNI & C.    PANCALIERI    D.D.    465-98212    27/03/06

144    010058    TO11362    BOETTO GIUSEPPE    PISCINA    D.D.    316-73339    06/03/06

145    010062    TO11366    CONSORZIO IRRIGUO BALERGNE    PISCINA    D.D.    464-98205    27/03/06

146    010063    TO11367    FAVARO DANTE    PISCINA    D.D.    78-13336    16/01/06

147    010067    TO11371    PORPORATO DOMENICO    PISCINA    D.D.    77-13330    16/01/06

148    010072    TO11376    SALVAI ARNALDO    SCALENGHE    D.D.    389-90620    20/03/06

149    010082    TO11386    MARCHETTI MARIA TERESA    SCALENGHE    D.D.    244-56145    20/02/06

150    010084    TO11388    DRUETTA FLAVIANO    SCALENGHE    D.D.    395-90726    20/03/06

151    010086    TO11390    CUVERTINO GIUSEPPE    SCALENGHE    D.D.    397-90748    20/03/06

152    010090    TO11394    BARBERIS MICHELANGELO    CERCENASCO    D.D.    326-73224    06/03/06

153    010092    TO11396    RIGHERO IRMA    CERCENASCO    D.D.    80-13354    16/01/06

154    010094    TO11398    MASSA CATERINA    CERCENASCO    D.D.    367-82096    13/03/06

155    010101    TO11405    BARBERIS VITTORINA    CERCENASCO    D.D.    324-73237    06/03/06

156    010104    TO11408    BORETTO GIOVANNI    VIGONE    D.D.    318-73311    06/03/06

157    010111    TO11414    TOSCO GABRIELE    CARIGNANO    D.D.    243-56149    20/02/06

158    010113    TO11416    FEILES SIMONE    TROFARELLO    D.D.    600-135871    02/05/06

159    010120    TO11423    PIANTA ANGELO    TROFARELLO    D.D.    81-13393    16/01/06

160    010122    TO11425    FRANCO MARIO    TROFARELLO    D.D.    365-82079    13/03/06

161    010123    TO11426    COGGIOLA VITTORIO E CLAUDIO    TROFARELLO    D.D.    63-13217    16/01/06

162    010124    TO11427    COGGIOLA MAURILIO    TROFARELLO    D.D.    317-73324    06/03/06

163    010125    TO11428    COGGIOLA FRANCESCO LORENZO    TROFARELLO    D.D.    315-73342    06/03/06

164    010126    TO11429    COGGIOLA LORENZO    TROFARELLO    D.D.    65-13234    16/01/06

165    010129    TO11432    REGIONE MASSASSI CONSORZIO
            IRRIGUO    TROFARELLO    D.D.    66-13204    16/01/06

166    010130    TO11433    CONSORZIO IRRIGUO PRATERIE
            RIUNITE DI TROFARELLO    TROFARELLO    D.D.    24-7902    11/01/06

167    010162    TO11465    RIVOIRA ANTONIO    AIRASCA    D.D.    45-7711    11/01/06

168    010167    TO11470    MOTTURA MICHELE    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    390-90637    20/03/06

169    010168    TO11471    PAIRONA MICHELANGELO    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    314-73347    06/03/06

170    010170    TO11472    PERETTI PAOLO    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    313-73352    06/03/06

171    010178    TO11480    VALERIO GIUSEPPE    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    391-90646    20/03/06

172    010179    TO11481    VIGNOLO ELIO FILIPPO    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    242-56161    20/02/06

173    010181    TO11483    PEPINO ERNESTO    ANDEZENO    D.D.    620-151625    16/05/06

174    010182    TO11484    DIDOLO FRANCESCO    CARMAGNOLA    D.D.    56-13127    16/01/06

175    010193    TO11495    PONZIO MICHELE    NICHELINO    D.D.    62-13995    16/01/06

176    010198    TO11500    GILLI MICHELE    NICHELINO    D.D.    340-73120    06/03/06

177    010211    TO11513    INTRIERI FRANCA    ORBASSANO    D.D.    69-13260    16/01/06

178    010213    TO11515     AZ. AGR. FORESTO MARIA    GRUGLIASCO    D.D.    332-73185    06/03/06

179    010225    TO11526    BUSSO MICHELE    CARMAGNOLA    D.D.    247-56132    20/02/06

180    010227    TO11528    GIOANNINI ADRIANO    CARMAGNOLA    D.D.    235-56194    20/02/06

181    010233    TO11534    CENA PIERANGELO    CARMAGNOLA    D.D.    84-13421    16/01/06

182    010235    TO11536    BORELLO GIUSEPPE    BOLLENGO    D.D.    488-109525    04/04/06

183    010236    TO11537    SELVATICO ANDREA    BARGE    D.D.    236-56191    20/02/06

184    010247    TO11548    GANIO VECCHIOLINO GIACOMO    IVREA    D.D.    847-227982    11/07/06

185    010248    TO11549    CANALE MAURO    PIVERONE    D.D.    89-13485    16/01/06

186    010249    TO11550    BERGER ENZO    BRICHERASIO    D.D.    483-109458    04/04/06

187    010250    TO11551    INDUSTRIE DI VITA SRL    CARMAGNOLA    D.D.    30-7874    11/01/06

188    010256    TO11557    PERUGLIA GIUSEPPE    OSASIO    D.D.    914-243284    26/07/06

189    010263    TO11564    ACCASTELLO MARIO    CARIGNANO    D.D.    71-13278    16/01/06

190    010273    TO11574    BORGOGNO GIUSEPPE    CARIGNANO    D.D.    60-13171    16/01/06

191    010279    TO11580    CASALE MARIO    CARIGNANO    D.D.    64-13226    16/01/06

192    010280    TO11581    CASTAGNO GIUSEPPE    CARIGNANO    D.D.    333-73180    06/03/06

193    010281    TO11582    CAVAGLIA’ CELESTINO    CARIGNANO    D.D.    68-13250    16/01/06

194    010287    TO11588    CUMINATTO MARIO    CARIGNANO    D.D.    67-13244    16/01/06

195    010290    TO11591    GALLIS ALDO E GIUSEPPE    CARIGNANO    D.D.    398-90756    20/03/06

196    010298    TO11599    GILI MARGHERITA    CARIGNANO    D.D.    127-24277    24/01/06

197    010305    TO11606    NICOLA GIUSEPPE    CARIGNANO    D.D.    334-73177    06/03/06

198    010314    TO11615    PEJRETTI TOMMASO    CARIGNANO    D.D.    392-90651    20/03/06

199    010318    TO11619    AZ. AGR. ROLLE ANTONIO    CARIGNANO    D.D.    70-13270    16/01/06

200    010321    TO11622    SAPINO ROBERTO E MAURIZIO    CARIGNANO    D.D.    90-13511    16/01/06

201    010324    TO11625    TOSCO GIUSEPPE    CARIGNANO    D.D.    868-233502    17/07/06

202    010329    TO11630    ZANNI MARCO    CARIGNANO    D.D.    833-227717    11/07/06

203    010331    TO11631    ZAPPINO SIMONE    CARIGNANO    D.D.    925-245956    17/07/06

204    010334    TO11634    CANDELLERO MARIA CARMEN    ROMA    D.D.    40-7764    11/01/06

205    010336    TO11636    AZ. AGR. VALINOTTI ROSANNA    CARIGNANO    D.D.    335-73169    06/03/06

206    010337    TO11637    AZ. AGR. CHIAPPERO STEFANO    VIGONE    D.D.    237-56186    20/02/06

207    010340    TO11640    AZ. GROSSO LUIGI E BRUNO SS    VIGONE    D.D.    41-7753    11/01/06

208    010343    TO11643    AZ. AGR. GIUSTETTO PAOLO    VIGONE    D.D.    31-7868    11/01/06

209    010344    TO11644    AZ. AGR. GEUNA MARCO    VIGONE    D.D.    220-50722    14/02/06

210    010345    TO11645    AZ. AGR. GALLO MARINA    CERCENASCO    D.D.    126-24268    24/01/06

211    010347    TO11646    AZ. AGR. GALFIONE MAURO    VIGONE    D.D.    43-7733    11/01/06

212    010348    TO11647    AZ. AGR. GALFIONE GUIDO MARCO    VIGONE    D.D.    370-82120    13/03/06

213    010349    TO11648    FILLIA F.LLI SS    VIGONE    D.D.    238-56182    20/02/06

214    010350    TO11649    AZ. AGR. ROSSO LUIGI    VIGONE    D.D.    25-7898    11/01/06

215    010351    TO11650    AZ. AGR. RUBIANO PIERINO    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    252-56227    20/02/06

216    010355    TO11654    AZ. AGR. MOTTURA DOMENICO    VIGONE    D.D.    26-7889    11/01/06

217    010357    TO11656    AZ. AGR. MARTINENGO ALDO
            FRANCESCO    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    140-24377    24/01/06

218    010359    TO11658    AZ. AGR. MANERO PIERO GIOVANNI    VIGONE    D.D.    181-43203    07/02/06

219    010361    TO11660    AZ. AGR. LONG GIORGIO    PINEROLO    D.D.    139-24371    24/01/06

220    010362    TO11661    AZ. AGR. VIOTTO GIUSEPPE    SCALENGHE    D.D.    366-82089    13/03/06

221    010364    TO11663    AZ. AGR. SCARAFIA ROBERTO    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    138-24352    24/01/06

222    010366    TO11665    AZ. AGR. SCALERANDI GIUSEPPE    SCALENGHE    D.D.    137-24348    24/01/06

223    010368    TO11667    AZ. AGR. SARZINI PIERGIANNI    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    239-56175    20/02/06

224    010374    TO11673    RICOTTO ANTONIO    CAVOUR    D.D.    240-56170    20/02/06

225    010376    TO11675    AZ. AGR. BERTOLOTTO DOMENICO    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    875-233522    17/07/06

226    010377    TO11676    BERTINETTO ELSA    CAVOUR    D.D.    249-56118    20/02/06

227    010380    TO11679    AZ. AGR. BARBERO EZIO ENRICO    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    118-24130    24/01/06

228    010381    TO11680    AZ. AGR. BARBE’ PIERGIACINTO    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    136-24341    24/01/06

229    010382    TO11681    AZ. AGR. BARBE’ GIOVANNI    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    44-7725    11/01/06

230    010384    TO11683    AMPARORE GEMMA    CAVOUR    D.D.    221-50730    14/02/06

231    010389    TO11688    AZ. AGR. FERRERO BERNARDINO    VIGONE    D.D.    135-24335    24/01/06

232    010390    TO11689    AZ. AGR. AGU’ ALESSANDRO    SCALENGHE    D.D.    328-73204    06/03/06

233    010391    TO11690    AZ. AGR. MANAVELLA BRUNO    CAVOUR    D.D.    134-24327    24/01/06

234    010394    TO11693    AZ. AGR. CAPPA ERMANNO    CERCENASCO    D.D.    133-24317    24/01/06

235    010395    TO11694    AZ. AGR. CALVETTO MAURO    PISCINA    D.D.    725-178625    05/06/06

236    010396    TO11695    AZ. AGR.ROSSO ANDREA    CAVOUR    D.D.    85-13432    16/01/06

237    010397    TO11696    AZ. AGR. CAFFARO MICHELE    SCALENGHE    D.D.    35-7847    11/01/06

238    010398    TO11697    CAFFARATTO DARIO    BRICHERASIO    D.D.    241-56167    20/02/04

239    010399    TO11698    AZ. AGR. BRUNO ROBERTO E
            MICHELANGELO SS    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    125-24256    24/01/06

240    010400    TO11699    AZ. AGR. BOGIATTO BARTOLO    VIGONE    D.D.    253-56226    20/02/06

241    010402    TO11701    AZ. AGR. BESSONE MADDALENA    VIGONE    D.D.    182-43285    07/02/06

242    010403    TO11702    PAIRONA MARIO    VIGONE    D.D.    124-24234    24/01/06

243    010404    TO11703    BESSO PIANETTO ANNA    OSASCO    D.D.    254-56222    20/02/06

244    010406    TO11705    FAURE SILVIA    PISCINA    D.D.    123-24204    24/01/06

245    010416    TO11714    GIORDANA MICHELE    CARIGNANO    D.D.    876-233524    17/07/06

246    010431    TO11725    CRIVELLO LUCIA    VILLASTELLONE    D.D.    222-50735    14/02/06

247    010436    TO11730    GROSSO GIANGASPARE    ORBASSANO    D.D.    183-43297    07/02/06

248    010442    TO11736    SCAVI-TER-MORLETTO SRL    TORINO    D.D.    624-151725    16/05/06

249    010460    TO11754    ROBASTO FRANCESCO    SAN BENIGNO CANAVESE    D.D.    122-24190    24/01/06

250    010470    TO11764    SCAVI-TER-MORLETTO SRL    TORINO    D.D.    619-151609    16/05/06

251    010471    TO11765    CAVE DRUENTO SRL    TORINO    D.D.    660-164761    23/05/06

252    010479    TO11773    CENTRALE DEL LATTE
            DI TORINO & C.    TORINO    D.D.    729-178683    05/06/06

253    010487    TO11780    SARTORIS TOMMASO    CAVALLERMAGGIORE    D.D.    121-24164    24/01/06

254    010496    TO11788    DOMINICI GIOVANNI    CARMAGNOLA    D.D.    255-56219    20/02/06

255    010497    TO11789    CANDELLERO ANGELO    TROFARELLO    D.D.    120-24158    24/01/06

256    010500    TO11791    AZ. AGR. BERTELLO FILIPPO    VIGONE    D.D.    180-43195    07/02/06

257    010507    TO11798    SCOTTA ILVIO    CARMAGNOLA    D.D.    863-233485    17/07/06

258    010515    TO11804    OLIVERO CATERINA    CARMAGNOLA    D.D.    86-13445    16/01/06

259    010520    TO11809    GENERAL FUSTI SRL    TORINO    D.D.    522-117063    11/04/06

260    010523    TO11812    BOSCA MASSIMO    SAN MAURO TORINESE    D.D.    117-24117    24/01/06

261    010538    TO11823    LIRI INDUSTRIALE SRL    NICHELINO    D.D.    662-164788    23/05/06

262    010543    TO11828    CERUTTI SIMONE    BURIASCO    D.D.    329-73198    06/03/06

263    010545    TO11829    PEIRETTI MARIA    CARMAGNOLA    D.D.    223-50742    14/02/06

264    010554    TO11836    BOSSO VALENTINO    AIRASCA    D.D.    878-233547    17/07/06

265    010558    TO11840    BATTAGLIOTTI REMO    PISCINA    D.D.    330-73193    06/03/06

266    010561    TO11843    CAVAGLIA’ BARTOLOMEO    CARMAGNOLA    D.D.    132-24307    24/01/06

267    010562    TO11844    CLAUDIA ROVEDA    CARMAGNOLA    D.D.    130-24296    24/01/06

268    012007    TO11847    CASALEGNO TENDAGGI S.P.A.    CHIERI    D.D.    523-117077    11/04/06

269    012008    TO13240    UTENSILI FILETTATORI S.R.L.    SPARONE    D.D.    764-188934    13/06/06

270    012016    TO11850    I FUORICASA S.P.A.    TORINO    D.D.    652-164464    23/05/06

271    012017    TO11851    ZUCCA & PASTA S.P.A.    TORINO    D.D.    763-188928    13/06/06

272    012019    TO11853    ALBATRO LAVAGGI INDUSTRIALI    BEINASCO    D.D.    628-151839    16/05/06

273    012022    TO11856    CON-PAK S.P.A.    ROLETTO    D.D.    689-171995    30/05/06

274    012023    TO11857    SATA S.P.A.    VALPERGA    D.D.    501-109906    04/04/06

275    012025    TO11859    I.C.A.S. S.P.A.    IVREA    D.D.    524-117098    11/04/06

276    012031    TO11864    SOCIETA’ COSTRUZIONI GENERALI
            EDILQUATTRO S.P.A.    VENARIA    D.D.    525-117106    11/04/06

277    012036    TO11866    C.I.A.T. S.R.L.    TORINO    D.D.    595-135646    02/05/06

278    012038    TO11868    FORNACE MOSSO PAOLO S.R.L.    SANTENA    D.D.    588-135238    02/05/06

279    012039    TO11869    TORINO DISTILLATI S.R.L.    MONCALIERI    D.D.    718-178485    05/06/06

280    012048    TO11875    SOCIETA’ AUTOVALLERE    MONCALIERI    D.D.    526-117112    11/04/06

281    012050    TO11876    EMILIO GALLO & F.LLO S.P.A.    CHIVASSO    D.D.    653-164532    23/05/06

282    012056    TO11881    GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.    TORINO    D.D.    654-164558    23/05/06

283    012068    TO11891    ALBERTO PIETRO    CARMAGNOLA    D.D.    730-178698    05/06/06

284    012073    TO11895    CARTAMACERO S.A.S. DI
            BERTOLINO & C.    TORINO    D.D.    530-117153    11/04/06

285    012082    TO11898    GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.    TORINO    D.D.    655-164577    23/05/06

286    012084    TO11899    L.I.T.A. S.R.L.    POIRINO    D.D.    531-117165    11/04/06

287    012147    TO13254    UNICALCESTRUZZI - DIVISIONE NORD    TORINO    D.D.    842-227930    11/07/06

288    012166    TO11964    AZ. AGR. MAROCCO GIUSEPPE    VINOVO    D.D.    399-90763    20/03/06

289    012180    TO13264    CAVA DEGLI OLMI S.R.L.    CARIGNANO    D.D.    762-188925    13/06/06

290    012223    TO12016    A.D.L. DI ARNALDO DI LONARDO    NICHELINO    D.D.    827-227550    11/07/06

291    012234    TO12025    A.S.D. LA PIEMONTE    TORINO    D.D.    617-151260    16/05/06

292    012241    TO12032    BERSANO CARLO OFFICINA
            MECCANICA E STAMPAGGIO SRL    FORNO CANAVESE    D.D.    527-117132    11/04/06

293    012247    TO12038    DEFILIPPI ANGELO    BRANDIZZO    D.D.    179-43180    07/02/06

294    012262    TO12052    SOLERA MARIA DOMENICA    BRICHERASIO    D.D.    727-178644    05/06/06

295    012263    TO12053    G.O.R.AS S.P.A.    BURIASCO    D.D.    623-151699    16/05/06

296    012280    TO12066    RONCO RITA    BALDISSERO TORINESE    D.D.    331-73190    06/03/06

297    012281    TO12067    AZ. AGR. BRAGARDO MARCO    BALDISSERO TORINESE    D.D.    453-98160    27/03/06

298    012297    TO12081    BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C.    BORGARO TORINESE    D.D.    497-109755    04/04/06

299    012337    TO13294    SAROGLIA & TAVERNA S.P.A.    CHIERI    D.D.    691-171972    30/05/06

300    012338    TO12112    AZ. AGR. MUSSO CARLO    ANDEZENO    D.D.    850-228085    11/07/06

301    012343    TO12116    GARETTO BARTOLOMEO    SCALENGHE    D.D.    178-43108    07/02/06

302    012344    TO12117    TIBALDO GIUSEPPE    CERCENASCO    D.D.    184-43311    07/02/06

303    012346    TO12119    AROLFO GEMMA    PISCINA    D.D.    865-233492    17/07/06

304    012349    TO12122    CAPELLA FRANCESCO    CERCENASCO    D.D.    881-233573    17/07/06

305    012354    TO12124    CAPPA MARIO    CERCENASCO    D.D.    256-56216    20/02/06

306    012371    TO12139    AGROCOMPANY S.R.L.    CHIERI    D.D.    594-135591    02/05/06

307    012387    TO13210    AZ. AGR. SAN GIOVANNI DI
            BERTELLO GIANLUCA    CASTAGNOLE PIEMONTE    D.D.    848-228042    11/07/06

308    012398    TO12161    COMBA LORENZO    BARGE    D.D.    393-90657    20/03/06

309    012409    TO12167    FALCO ENRICO    CAVOUR    D.D.    262-56199    20/02/06

310    012414    TO12170    SCURSATONE FRANCESCO    CASTIGLIONE TORINESE    D.D.    880-233569    17/07/06

311    012415    TO12171    VILLA FELICE    CASTIGLIONE TORINESE    D.D.    338-73139    06/03/06

312    012430    TO13296    ROVETO S.A.S.    TORINO    D.D.    849-228071    11/07/06

313    012433    TO12182    LUISON FRANCO    CASALBORGONE    D.D.    400-90775    20/03/06

314    012434    TO13297    CE-VI S.A.S. DI BATTAGLIA E. E C.    CHIVASSO    D.D.    841-227924    11/07/06

315    012438    TO12186    POGLIANO DOMENICA    CHIVASSO    D.D.    27-7888    11/01/06

316    012439    TO12187    VIRETTO VINCENZO    CHIVASSO    D.D.    212-50639    14/02/06

317    012443    TO12190    GENERAL MARMI    COLLEGNO    D.D.    490-109554    04/04/06

318    012447    TO12193    SARTORIS GIANNINA    COLLERETTO GIACOSA    D.D.    869-233507    17/07/06

319    012474    TO12218    TURELLO SEBASTIANO    CARMAGNOLA    D.D.    263-56196    20/02/06

320    012478    TO12220    AZ. AGR. MARENGO PIETRO    RACCONIGI    D.D.    396-90742    20/03/06

321    012480    TO12222    SISPORT FIAT SPA    TORINO    D.D.    771-188971    13/06/06

322    012484    TO12225    NICOLA VINCENZO    CARMAGNOLA    D.D.    177-43102    07/02/06

323    012486    TO12226    MANDRILE GIOVANNI    CARMAGNOLA    D.D.    131-24305    24/01/06

324    012495    TO12232    APPENDINO PIETRO    CARMAGNOLA    D.D.    224-50746    14/02/06

325    012503    TO12236    SAPINO GIORGIO    CARMAGNOLA    D.D.    83-13410    16/01/06

326    012504    TO12237    SANERO MICHELE    CARMAGNOLA    D.D.    394-90694    20/03/06

327    012505    TO12238    SANDRONE LORENZO    CARMAGNOLA    D.D.    692-171957    30/05/06

328    012510    TO12243    GHIRARDO SUSANNA    CARMAGNOLA    D.D.    879-233551    17/07/06

329    012511    TO12244    PANERO GIOVANNI    CARMAGNOLA    D.D.    408-90897    20/03/06

330    012520    TO12249    FLOWERS FARM S.R.L.    CARMAGNOLA    D.D.    823-227469    11/07/06

331    012523    TO12251    CARENA CESARINA    CARMAGNOLA    D.D.    257-56213    20/02/06

332    012524    TO12252    CURTO AGOSTINO    CARMAGNOLA    D.D.    877-233529    17/07/06

333    012531    TO12256    FRUTTERO MARIA    CARMAGNOLA    D.D.    245-56140    20/02/06

334    012537    TO12259    LONGO VASCHETTI GERMANA    CARMAGNOLA    D.D.    246-56134    20/02/06

335    012539    TO12261    CHIAVAZZA MARIO    CARMAGNOLA    D.D.    119-24145    24/01/06

336    012541    TO12263    SANDRONE ALDO    CARMAGNOLA    D.D.    258-56212    20/02/06

337    012543    TO12265    LUNGO VASCHETTI GIOVANNI
            BATTISTA    CARMAGNOLA    D.D.    887-233606    17/07/06

338    012559    TO12278    GRANDE PIETRO    CARMAGNOLA    D.D.    414-90946    20/03/06

339    012563    TO12281    CAVAGLIA’ GIUSEPPE    CARMAGNOLA    D.D.    259-56210    20/02/06

340    012564    TO12282    APPENDINO PIERANTONIO    CARMAGNOLA    D.D.    325-73231    30/07/02

341    012567    TO12285    PIATTI MICHELE    CARMAGNOLA    D.D.    368-82101    13/03/06

342    012574    TO12289    OFFICINE MECCANICHE ZANZI S.P.A.    IVREA    D.D.    687-172016    30/05/06

343    012585    TO12299    SANDRI GIOVANNI    GASSINO TORINESE    D.D.    260-56205    20/02/06

344    012586    TO12300    GALLEANO GIORGIO    GASSINO TORINESE    D.D.    874-233520    17/07/06

345    012588    TO12302    CAREGLIO ROBERTO    GASSINO TORINESE    D.D.    288-63932    27/02/06

346    012589    TO12303    DEFILIPPI AGOSTINO    GASSINO TORINESE    D.D.    837-227756    11/07/06

347    012598    TO12310    RE.CO. S.R.L.    TORINO    D.D.    910-243269    26/07/06

348    012612    TO12321    VARVELLO GIOVANNI & C. “L’ACETO
            REALE” S.R.L.    LA LOGGIA    D.D.    615-151207    16/05/06

349    012631    TO12331    SCUOLA AGRARIA SALESIANA    LOMBRIASCO    D.D.    289-63953    27/02/06

350    012636    TO12335    CALCE E CEMENTI DI
            LAURIANO S.P.A.    LAURIANO    D.D.    627-151819    16/05/06

351    012652    TO13312    LEVENIT CHEMICAL S.R.L.    LEINI’    D.D.    612-151143    16/05/06

352    012658    TO12355    GARINO BATTISTA    LEINI’    D.D.    185-43364    07/02/06

353    012665    TO12357    CAVAGLIA’ DOMENICO    CASELLE TORINESE    D.D.    336-73160    06/03/06

354    012686    TO12370    ERREVI S.P.A.    MONCALIERI    D.D.    694-171924    30/05/06

355    012692    TO12374    INTERCAR S.P.A.    TORINO    D.D.    659-164737    23/05/06

356    012698    TO12378    AZ. AGR. MORARDO GIANFRANCO    MONCALIERI    D.D.    888-233613    17/07/06

357    012705    TO13313    ALCA CHEMICAL S.R.L.    MONCALIERI    D.D.    528-117139    11/04/06

358    012722    TO12393    GARIGLIO FRANCESCO    MONCALIERI    D.D.    409-90904    20/03/06

359    012734    TO12400    MOSSO MICHELE    VOLVERA    D.D.    290-63963    27/02/06

360    012741    TO12405    MOSSO MICHELE    VOLVERA    D.D.    176-43089    07/02/06

361    012744    TO12407    RATTERO TERESINA    VOLVERA    D.D.    337-73154    06/03/06

362    012746    TO12409    GIOVANNINI FRANCESCO    CUMIANA    D.D.    410-90911    20/03/06

363    012754    TO12414    RUFFINO EMILIO    VILLASTELLONE    D.D.    884-233589    17/07/06

364    012757    TO12417    AZ. AGR. GENNERO GIANMARIO
            E WALTER    VIRLE PIEMONTE    D.D.    411-90922    20/03/06

365    012758    TO12418    BERGERO SIRO    VIRLE PIEMONTE    D.D.    404-90859    20/03/06

366    012768    TO12426    L.E. SRL    VINOVO    D.D.    251-56231    20/02/06

367    012770    TO12428    ROLLE’ MICHELE    VINOVO    D.D.    885-233593    17/07/06

368    012772    TO12429    BIOLATO GIAN PAOLO    VINOVO    D.D.    369-82111    13/03/06

369    012785    TO12441    BERUATTO LIVIA    VOLPIANO    D.D.    838-227912    11/07/06

370    012787    TO12443    VIOLA MARIA ROSA    VOLPIANO    D.D.    371-82125    13/03/06

371    012788    TO12444    SIBONA ALDO    VOLPIANO    D.D.    886-233598    17/07/06

372    012792    TO12447    BORGE PIETRO    VOLPIANO    D.D.    873-233518    17/07/06

373    012796    TO12451    PORTINARO RITA    VOLPIANO    D.D.    866-233494    17/07/06

374    012802    TO12457    BOCCACCIO GIACOMO    VOLPIANO    D.D.    339-73131    06/03/06

375    012803    TO12458    FIORE MARIA CRISTINA    VOLPIANO    D.D.    362-82057    13/03/06

376    012805    TO12459    ANFOSSI MARIO    VOLPIANO    D.D.    923-245947    26/07/06

377    012810    TO12464    SENATORE ANNA    VOLPIANO    D.D.    920-245933    26/07/06

378    012811    TO12465    OLIVETTI EVASIO    VERRUA SAVOIA    D.D.    487-109514    04/04/06

379    012812    TO12466    FONTANA SILVANO    VERRUA SAVOIA    D.D.    872-233514    17/07/06

380    012816    TO12470    TAGLIAFERRO CESARE    TORINO    D.D.    291-63972    27/02/06

381    012817    TO12471    AZ. AGR. RAMASSOTTO FRANCESCO    VIGONE    D.D.    278-63791    27/02/06

382    012825    TO12478    AZ. AGR. CONTI LUCIANO    VIGONE    D.D.    870-233511    07/07/06

383    012838    TO12484    CAVIGLIASSO DOMENICO    VIGONE    D.D.    860-233479    17/07/06

384    012848    TO12494    ECO.DE.RIF S.R.L.    VENARIA    D.D.    724-178614    05/06/06

385    012851    TO12497    EDILCAVE S.R.L.    VILLAR FOCCHIARDO    D.D.    929-246004    26/07/06

386    012901    TO12539    I.C.A.I. S.R.L.    BRUINO    D.D.    489-109534    04/04/06

387    012921    TO12555    TESIO RADIATORI S.P.A.    MONCALIERI    D.D.    695-171914    30/05/06

388    012928    TO12562    ALLOATTI MARIA    VILLASTELLONE    D.D.    361-82040    13/03/06

389    012929    TO12563    DITTA ALLASIA GIUSEPPE E BRUNO    CARMAGNOLA    D.D.    372-82136    13/03/06

390    012930    TO12564    CAVAGLIA’ SIMONE    CARMAGNOLA    D.D.    373-82145    13/03/06

391    012934    TO12566    FERROGLIO EZIO    SCALENGHE    D.D.    279-63825    27/02/06

392    012940    TO12571    SOLA ORNELLA    CARIGNANO    D.D.    536-117301    11/04/06

393    022003    TO12574    CONCERIA F.LLI PIERONI DI
            DOMENICO PIERONI    PAVONE CANAVESE    D.D.    770-188965    13/06/06

394    022005    TO13224    FILMAR SRL    CASELLE TORINESE    D.D.    696-171903    30/05/06

395    022021    TO13231    IMPER ITALIA SPA    TORINO    D.D.    829-227570    11/07/06

396    022022    TO12591    OFFICINA MECCANICA FENOGLIO
            G.P. S.R.L.    VALPERGA    D.D.    909-243266    26/07/06

397    022028    TO12595    BOTTA S.R.L.    BRUSASCO    D.D.    626-151787    16/05/06

398    022055    TO13341    NUOVA CAVA CERETTA S.R.L.    SAN MAURIZIO CANAVESE    D.D.    825-227516    11/07/06

399    022056    TO13342    PLASTICAVI ITALIANA S.P.A.    ALMESE    D.D.    529-117145    11/04/06

400    022072    TO12635    FIORE S.R.L.    TORINO    D.D.    769-188960    13/06/06

401    022076    TO12638    E.S.A.B. GROUP SRL    BUSANO    D.D.    493-109644    04/04/06

402    022090    TO12651    ERGOTECH S.R.L.    SETTIMO VITTONE    D.D.    839-227915    11/07/06

403    022098    TO13355    ALPEA S.P.A.    BAIRO    D.D.    840-227920    11/07/06

404    022101    TO12662    ICSA S.P.A.    SAN BENIGNO CANAVESE    D.D.    907-243253    26/07/06

405    022102    TO13358    KKK DI GIRONDI ALDO & C. SAS    BRANDIZZO    D.D.    731-178711    05/06/06

406    022107    TO13360    FINDER S.P.A.    NICHELINO    D.D.    728-178651    05/06/06

407    022113    TO12673    O.S.VA. S.R.L.    VALPERGA    D.D.    720-178522    05/06/06

408    022119    TO13365    TYCO ELCTRONICS AMP ITALIA    COLLEGNO    D.D.    587-135155    02/05/06

409    022120    TO13366    PIPAIL S.R.L.    TORINO    D.D.    732-178726    05/06/06

410    022121    TO12680    MASSUCCO INDUSTRIE S.P.A.    CASTELLAMONTE    D.D.    766-188945    13/06/06

411    022135    TO12693    ANGELO VASINO S.P.A.    CAMBIANO    D.D.    719-178514    05/06/06

412    022137    TO12695    AZ. AGR. RUBINETTO GIOVANNI
            BATTISTA    CAMBIANO    D.D.    403-90850    20/03/06

413    022179    TO12711    AZ. AGR. TOSCO DOMENICO    CARIGNANO    D.D.    926-245961    26/07/06

414    022181    TO12712    STELT - 2 S.R.L.    CARIGNANO    D.D.    843-227935    11/07/06

415    022183    TO12713    GENTILE VINCENZO    CARIGNANO    D.D.    819-227376    11/07/06

416    022190    TO12718    MEINARDI GIOVANNI BATTISTA    CARIGNANO    D.D.    261-56202    20/02/06

417    022206    TO12726    BECCHIO MARIO    CARIGNANO    D.D.    280-63847    27/02/06

418    022208    TO12728    AGHEMO MARGHERITA    CARIGNANO    D.D.    867-233498    17/07/06

419    022209    TO12729    GALFIONE GIACOMO    VINOVO    D.D.    921-245939    17/07/06

420    022216    TO12735    GAMNA FRANCESCO    CARIGNANO    D.D.    817-227353    11/07/06

421    022217    TO12736    BAUDUCCO GIUSEPPE    CARIGNANO    D.D.    186-43373    07/02/06

422    022220    TO12737    AGHEMO MICHELANGELO    CARIGNANO    D.D.    495-109714    04/04/06

423    022227    TO12739    GILI FRANCESCO    CARIGNANO    D.D.    918-245889    26/07/06

424    022230    TO12740    ASSOCIAZIONE PESCATORI VALSUSA    CAPRIE    D.D.    905-243238    17/07/06

425    022254    TO12749    TUNINETTI ANNA    NICHELINO    D.D.    412-90930    20/03/06

426    022290    TO12768    MASSIFOND S.P.A.    ORBASSANO    D.D.    844-227946    11/07/06

427    022298    TO12771    CIRINO FRANCESCO    NONE    D.D.    360-82032    13/03/06

428    022309    TO12779    QUAGLIOTTI ANNA MARIA    OGLIANICO    D.D.    413-90937    20/03/06

429    022320    TO13399    STIGE S.P.A.    SAN MAURO TORINESE    D.D.    768-188955    13/06/06

430    022325    TO12790    SOC. CARTIERE E CASSINA SNC    PINEROLO    D.D.    822-227455    11/07/06

431    022329    TO12794    ROSSO GIUSEPPE    PINEROLO    D.D.    818-227358    11/07/06

432    022332    TO12795    GIOANA MARRO ANNA MARIA    PINEROLO    D.D.    591-135371    02/05/06

433    022342    TO12796    MARTIN & C. SRL    PORTE    D.D.    491-109586    04/04/06

434    022347    TO12798    TESSA S.P.A.    PIOBESI TORINESE    D.D.    593-135522    02/05/06

435    022352    TO12799    GRAMAGLIA GIUSEPPE    PIOBESI TORINESE    D.D.    915-245870    26/07/06

436    022363    TO12803    CHIABERTO ALBERTO E
            GIUSEPPE S.S.    PIOSSASCO    D.D.    466-98214    27/03/06

437    022396    TO12823    CASETTA GIUSEPPE    PRALORMO    D.D.    861-233480    17/07/06

438    022411    TO12835    ECOFAR S.R.L.    TORINO    D.D.    589-135290    02/05/06

439    022446    TO12858    AZ. AGR. SERRA FRANCESCO E
            GASPARINO    POIRINO    D.D.    912-243278    26/07/06

440    022448    TO12860    AZ. AGR. BELLA BRUNA    PISCINA    D.D.    828-227560    11/07/06

441    022473    TO13412    SOCIETA’ ITALIANA ACETILENE E
            DERIVATI    BERGAMO    D.D.    693-171939    30/05/06

442    022481    TO12882    CORONA & C. S.P.A.    RIVOLI    D.D.    518-117018    11/04/06

443    022495    TO12892    SALUMIFICIO TOJA S.R.L.    RIVALTA DI TORINO    D.D.    846-227968    11/07/06

444    022497    TO12894    COOPERATIVA AGRICOLA RIVESE    RIVA PRESSO CHIERI    D.D.    911-243273    26/07/06

445    022520    TO12913    FASANO LUIGI    RIVA PRESSO CHIERI    D.D.    927-245975    26/07/06

446    022570    TO12950    CHIANALE GUIDO    SAN MAURO TORINESE    D.D.    359-82020    13/03/06

447    022574    TO12954    MAZZUCCHETTI MARIO SAS DI
            MAZZUCCHETTI MARIO & C.    SAN MAURO TORINESE    D.D.    934-246123    26/07/06

448    022585    TO12963    BROSSA FRANCESCO    SETTIMO TORINESE    D.D.    402-90827    20/03/06

449    022593    TO12966     UNIVERSAL S.P.A.    SETTIMO TORINESE    D.D.    586-135115    02/05/06

450    022605    TO12975    MANZO ELGE    BURIASCO    D.D.    482-109435    04/04/06

451    022634    TO13433    AZIENDA AGRICOLA RUATA
            PELLICE S.S.    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    820-227388    11/07/06

452    022641    TO13435    BLENCIO GIORGIO    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    733-178741    05/06/06

453    022663    TO13019    SERVIZI EXTRAURBANI AUTOTURISMO
            GALLEANO S.N.C.    VILLAFRANCA PIEMONTE    D.D.    723-178597    05/06/06

454    022673    TO13441    SISPORT FIAT SPA    TORINO    D.D.    697-171882    30/05/06

455    022674    TO13026    SISPORT FIAT SPA    TORINO    D.D.    658-164648    23/05/06

456    022676    TO13027    EDITRICE LA STAMPA S.P.A.    TORINO    D.D.    499-109783    04/04/06

457    022677    TO13028    CONDOMINIO VIA PAPACINO, 23    TORINO    D.D.    592-135472    02/05/06

458    022678    TO13029    I.L.C.E.A. S.P.A.    TORINO    D.D.    767-188949    13/06/06

459    022679    TO13030    RONCO ANDREA    TORINO    D.D.    481-109426    04/04/06

460    022682    TO13033    RESINFLEX S.P.A.    TORINO    D.D.    657-164626    23/05/06

461    022687    TO13037    DI PIETRANTONIO E C. S.R.L.    TORINO    D.D.    415-90961    20/03/06

462    022691    TO13041    RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA    ROMA    D.D.    611-151139    16/05/06

463    022693    TO13445    SINTEXCAL S.P.A.    FERRARA    D.D.    821-227425    11/07/06

464    022698    TO13048    CLARA LIVIO    TORRAZZA PIEMONTE    D.D.    906-243244    26/07/06

465    022706    TO13470    SAN MARTINO S.R.L.    TRANA    D.D.    772-188984    13/06/06

466    022744    TO13076    AZ. AGR. RITARDO GIUSEPPE    VIGONE    D.D.    824-227498    11/07/06

467    022766    TO13089    BENEDETTO LILIANA    VOLPIANO    D.D.    862-233483    17/07/06

468    022770    TO13093    BIANCO TERESA    LEINI’    D.D.    480-109413    04/04/06

469    022773    TO13473    ESLO SILOS S.R.L.    MEANA DI SUSA    D.D.    928-245992    26/07/06

470    022776    TO13099    VOLPATTO ROSA ANGELA    BRANDIZZO    D.D.    832-227709    11/07/06

471    022780    TO13102    LA DOPPIA A    SPARONE    D.D.    498-109770    04/04/06

472    022802    TO13118    AUDELLO AMALIA    SAN MAURO TORINESE    D.D.    622-151680    16/05/06

473    022845    TO13152    VIVAI LA ROSA DI PIPITONE ANTONIA    VINOVO    D.D.    455-98168    27/03/06

474    022856    TO13162    CALCESTRUZZI S.P.A.    BERGAMO    D.D.    908-243260    26/07/06

475    022857    TO13163    CALCESTRUZZI S.P.A.    BERGAMO    D.D.    722-178587    05/06/06

476    022861    TO13166    BETON S.P.A.    VILLAFALLETTO    D.D.    826-227529    11/07/06

477    022866    TO13170    SAVELLI EMILIO    TORINO    D.D.    358-82011    13/03/06

478    022871    TO13174    IM.CA. S.A.S. DI TUNINETTI M. -
            DONETTO A. & C.    PANCALIERI    D.D.    616-151232    16/05/06

479    022876    TO13486    SAIT ABRASIVI S.P.A.    SETTIMO TORINESE    D.D.    845-227957    11/07/06


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 932-246097 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Berruto Mario, P.IVA 02635670017, con sede legale in Santena, Via Sangone, 17 (codice utenza TO10052), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Santena per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 281-63855 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Morello Crescentino, C.F. MRLCSC31C22D202K, con sede legale in Cumiana, frazione Luisetti,15 (codice utenza TO10063), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di Cumiana per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 76-13322 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’ AZ. AGR. SGARBI LUCIANO - C.F. SGRLCN47E08L219H con sede legale in CUMIANA STRADA VILLAR BASSO, 2 (codice utenza TO10065), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CUMIANA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 599-135845 del 02.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. VILLOIS ANTONIO - C.F. VLLNTN64L04B791U P.IVA n.07078030017 con sede legale in CARMAGNOLA Via PALAZZOTTO, 6 (codice utenza TO10072), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 282-63867 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GONELLA FABRIZIO C.F. GNLFRZ63E08L219Y P.IVA n. 06436650011 con sede legale in TORINO VIA POMARETTO, 6 B (codice utenza TO10078), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di TORINO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 298-64353 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a ARDUSSO LORENZO C.F. RDSLNZ52S22C404D P.IVA n. 04598120014 con sede legale in CAVOUR VIA CRISTINA, 14 (codice utenza TO10089), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 299-64355 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’ AZ. AGR. ZARAMELLA KENIA C.F. ZRMKNE60R60Z614Q con sede legale in CUMIANA PROVINCIALE 111/2 (codice utenza TO10090), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CUMIANA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 73-13303 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta RATTERO MICHELE - P.IVA n. 05665440011 con sede legale in VOLVERA Via STATUTO, 12 (codice utenza TO10096), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.2 POZZI in Comune di VOLVERA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 931-246092 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Granziera Gianpiero, P.IVA 06633510018, con sede legale in Carignano, Strada Piobesi, 39 (codice utenza TO10098), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 456-98173 del 27.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a ALESSO GIOVANNA C.F. LSSGNN62B48G303D con sede legale in PANCALIERI CASCINA MOTTA (codice utenza TO10132), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.2 POZZI in Comune di PANCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 621-151656 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla IMMOBILIARE AGRICOLA ISOLA S.S. - P.IVA n. 00781280011 con sede legale in TORINO Via RAVEL, 18 (codice utenza TO10153), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 4 POZZI in Comune di CARIGNANO, CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 721-178578 del 05.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Ceresa Leonardo, C.F. CRSLRD39T02A941M, con sede legale in Bollengo, Via Casalina, 7 (codice utenza TO10167), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 4 pozzi in Comune di Bollengo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 761-188924 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) di prendere atto della domanda di variante della Azienda Agricola Grella Francesco e Giuseppe, P.IVA 02367640014, con sede legale in None, Cascina Robella n. 50, e conseguentemente di accorpare le utenze identificate con i Codici TO10170, TO10950 nell’unico Codice Utenza TO10170, ritenendosi annullato il codice utenza TO10950; 2) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Grella Francesco e Giuseppe la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo (corrispondente all’uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 115 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-01660,TO-P-01672, TO-P-01673,TO-P-01674,TO-P-01675 (codice utenza TO10170) (omissis). Avverso al presente provvedimento é ammessa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la P.A. ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal P.T.A. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 74-13310 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SAVIO MARIO - C.F. SVAMRA25S13G152W con sede legale in CARIGNANO CASCINA RIVAROLO, 12 (codice utenza TO10178), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 836-227737 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Aliperti Lucia, C.F. LPRLCU37T53I262X, con sede legale in Torino, Strada Bertolla All’Abbadia Di Stura, 116 (codice utenza TO10181), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 300-64360 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. IL GERMOGLIO S.S. P.IVA n. 07448340013 con sede legale in VINOVO VIA VIGONE, 4 (codice utenza TO10188), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VINOVO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 457-98182 del 27.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a DEFINA PIETRO C.F. DFNPTR45C02I350T con sede legale in VINOVO Via TETTI FRELLA 64/4 (codice utenza TO10192), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.2 POZZI in Comune di VINOVO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 301-64364 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PIOVANO ANTONIO C.F. PVNNTN33E20F889D P.IVA n. 02369720012 con sede legale in VINOVO VIA SESTRIERE, 56 (codice utenza TO10195), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di NICHELINO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 23-7908 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. GRAMAGLIA CLAUDIO P.IVA n. 08832020013 con sede legale in PIOBESI TORINESE Via RESPAGLIETTE, 44 (codice utenza TO10249), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di NONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 213-50647 del 14.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GARIGLIO SEVERINO C.F. GRGSRN33T18G684M con sede legale in PIOBESI TORINESE VIA RESPAGLIETTE, 5 (codice utenza TO 10268), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di PIOBESI TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 302-64366 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BERTELLO MARIA SILVANA C.F. BRTMSL53M46I490Q P.IVA n. 03818610010 con sede legale in PIOBESI TORINESE VIA CASTELLETTO, 18 (codice utenza TO10272), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di PIOBESI TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 458-98184 del 27.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BATTAGLIOTTI VITTORIO C.F. BTTVTR37B12A109W con sede legale in AIRASCA Via GABELLIERI, 4 (codice utenza TO10294), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di PISCINA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 303-64372 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GALOSSO DOMENICO C.F. GLSDNC35D26C404P con sede legale in CAVOUR VIA VILLAFRANCA, 38 (codice utenza TO10298), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 295-64064 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a UBINO GIOVANNI DOMENICO C.F. BNUGNN50S17M069V con sede legale in VIRLE PIEMONTE VIA CAVOUR, 14 (codice utenza TO10332), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VIRLE PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 760-188918 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. ROVETTO DOMENICO - C.F. RVTDNC29C06L948B con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE Via FRATELLI CARANDO, 20 (codice utenzaTO10336), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE, per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze(omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 486-109494 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CECCHIN GIUSEPPE C.F. CCCGPP62P22L219X con sede legale in SETTIMO TORINESE FRAZIONE MEZZI PO, 22/6 (codice utenza TO10364), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di SETTIMO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 933-246104 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Mana Bernardino, C.F. MNABNR63M08B791W, con sede legale in Carmagnola, Via Tuninetti, 17B (codice utenza TO10388), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 304-64375 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta PIOLA DARIO P.IVA n. 06436530015 con sede legale in CARMAGNOLA VIA MORELLO, 4 (codice utenza TO10412), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 363-82066 del 13.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MASCHERPA MARIA C.F. MSCMRA34M46F335M P.IVA n.04422010019 con sede legale in MONCALIERI VIA GALILEO GALILEI, 16 (codice utenza TO10432), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 294-64056 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a RICCA GIUSEPPE C.F. RCCGPP36A16D205M P.IVA n. 02633320011 con sede legale in MONCALIERI REGIONE CARPICE, 25 BIS (codice utenza TO10438), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 214-50654 del 14.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta BOCCARDO MARISA - P.IVA n. 07317250012 con sede legale in MONCALIERI STRADA MARSE’, 22 (codice utenza TO10441), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 82-13401 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SCHIERANO MARIA TERESA - C.F. SCHMTR53B60C048T con sede legale in NONE Via PADRE ANGELICO, 25 (codice utenza TO10471), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di CASTAGNOLE PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 494-109702 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. CUGINI RUBIOLO P.IVA n.00229440045 con sede legale in RACCONIGI NUCLEO MIGLIABRUNA, 20/7 (codice utenza TO10485), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis) “

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 834-227725 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Gilardi Celeste, C.F. GLRCST36R11I030Y, P.IVA 02618250019, con sede legale in San Mauro Torinese, Via Delle Vallette, 12 (codice utenza TO10520), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Castiglione Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 128-24283 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a VALLE MARINO - C.F. VLLMRN47D04C665W P.IVA n.02371270014 con sede legale in CHIVASSO FRAZIONE MANDRIA, 29 (codice utenza TO10534), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CHIVASSO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 292-63989 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a LORENZATTI GIOVANNI C.F. LRNGNN24B26D412U con sede legale in CAVOUR VIA BARRATA, 33 (codice utenza TO10539), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 882-233578 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Morsaniga Giuseppe, P.IVA 04586810014, con sede legale in Venaria, Via A. Canale, 2 (codice utenza TO10543), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Collegno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 598-135739 del 02.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. GARIS GIUSEPPE - C.F. GRSGPP56E01L219E con sede legale in LA LOGGIA Via DELLA CHIESA, 15 (codice utenza TO10558), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di LA LOGGIA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 72-13293 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Vergnano Alfonso, P.IVA 05843220012, con sede legale in La Loggia, Via Regione Tetti Botte, 1 (codice utenza TO10564), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di La Loggia per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 293-64045 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MONDINO GIUSEPPE C.F. MNDGPP33R01C404W con sede legale in CAVOUR VIA NUOVA, 31 (codice utenza TO10567), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 461-98194 del 27.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta ROSTAGNO GIAMPIERO P.IVA n.01470340017 con sede legale in BORGARO TORINESE Via LEINI, 97 (codice utenza TO10576), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di BORGARO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 129-24289 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BONIN CARLA - C.F. BNNCRL44H63C592W P.IVA n. 03607810011 con sede legale in PAVONE CANAVESE Via DIETRO CASTELLO, 48 (codice utenza TO10581), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di PAVONE CANAVESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 759-188915 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. GAUNA ANGELO - C.F. GNANGL53R21A941P P.IVA n.02570810016 con sede legale in BOLLENGO Via STATALE, 4 (codice utenza TO10596), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 POZZI in Comune di IVREA, BOLLENGO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze(omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 79-13344 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MANASSERO SAVINA C.F. MNSSVN42A49A109M con sede legale in AIRASCA VIA STAZIONE, 27 (codice utenza TO10610), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di AIRASCA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 286-63901 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a OGGERO GIANPIERO C.F. GGRGPR59T12G674E con sede legale in VIGONE VIA VECCHIA, 25 (codice utenza TO10614), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 296-64073 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PICCATO CHIAFFREDO C.F. PCCCFF41C25A571C con sede legale in VIGONE VIA PRATO RINALDO, 8 (codice utenza TO10616), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 87-13455 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta CORTASSA LUCIA - P.IVA n. 07165330015 con sede legale in CARMAGNOLA PIAZZA MAESTRI CORDAI, 45 ( codice utenza TO10627 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 215-50684 del 14.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta BO ANDREA - P.IVA n.04766260015 con sede legale in CARMAGNOLA Via CAVALLERI, 23/A (codice utenza TO10643), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 916-245877 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Bo Giovanni Battista, P.IVA 04766270013, con sede legale in Carmagnola, Via Cavalleri, 22 (codice utenza TO10645), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 287-63917 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a APPENDINI ANNA C.F. PPNNNA31P49M027J P.IVA n. 06373310017 con sede legale in CARMAGNOLA VIA LAIOLO, 12 (codice utenza TO10652), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 216-50690 del 14.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GENNERO LUIGI - C.F. GNNLGU53L18L948H P.IVA n. 04552210017 con sede legale in VILLAFRANCA P.TE FRAZIONE MADONNA ORTI, 55 (codice utenza TO10667), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA P.TE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 38-7790 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’Az. Agr. GALLO ANTONIO FRANCO P.IVA n. 02876790011 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZ. SAN NICOLA, 19 (codice utenza TO10668), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 88-13466 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BERTINETTO LUIGI EMANUELE .F. BRTLMN66S03L948M con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE SAN GIOVANNI, 92 (codice utenza TO10677), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 460-98189 del 27.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BASANO GIUSEPPE C.F. BSNGPP25T07A109V con sede legale in AIRASCA Via ROMA, 83 (codice utenza TO10713), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 POZZI in Comune di AIRASCA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 459-98187 del 27.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BASANO FRANCO C.F. BSNFNC48R10A109J con sede legale in AIRASCA Via BOSCHETTI, 12 (codice utenza TO10714), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di AIRASCA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 285-63894 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BELTRAMO CELSO C.F. BLTCLS41A25C404R con sede legale in BRICHERASIO VIA GHIAIE, 34 (codice utenza TO10715), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di BRICHERASIO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 831-227611 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Appendini, P.IVA 94512570014, con sede legale in Buriasco, Frazione Appendini - Via Torino, 20 (codice utenza TO10728), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Buriasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 883-233584 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Sandrone Lorenzo, C.F. SNDLNZ40D10B791D, con sede legale in Carmagnola, Via Alfieri, 9 (codice utenza TO10756), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 42-7742 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CRIVELLO LUCIA. C.F. CRVLCU45A46M027E con sede legale in VILLASTELLONE VIA CHIERI, 59 (codice utenza TO10771), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di VILLASTELLONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"-

Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 37-7799 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta CALAVITA MARIA VITTORIA - P.IVA n. 02811640016 con sede legale in OSASIO Via FERRERO, 2 ( codice utenza TO10772 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di OSASIO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 864-233488 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Morra Giovanni, C.F. MRRGNN70P20B791C, con sede legale in Carmagnola, Fraz. La Motta - Casc. Speranza (codice utenza TO10781), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 405-90863 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GERBINO ANTONIETTA C.F. GRBNNT54D43B791Q con sede legale in CARMAGNOLA Via TEGLIA, 7 (codice utenza TO10803), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 217-50692 del 14.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a TESIO BARTOLOMEO - C.F. TSEBTL58D20B791V con sede legale in CARMAGNOLA C.NE MADAMA, 4 (codice utenza TO10807), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 284-63886 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GERBINO ROBERTO C.F. GRBRRT63E18B791U con sede legale in CARMAGNOLA VIA FUMERI, 67 (codice utenza TO10818), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 387-90609 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta PECCHIO GIUSEPPE P.IVA n.06416420013 con sede legale in CARMAGNOLA VIA STEA, 34 (codice utenza TO10826), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 283-63879 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BERTELLO BERNARDINO C.F. BRTBNR48S13L898T con sede legale in VIGONE VIA VIRLE, 27 (codice utenza TO10833), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 454-98164 del 27.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a AVARO SILVANO C.F. VRASVN51A02B171T con sede legale in BRICHERASIO STRADA RIVA’, 11 (codice utenza TO10836), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di BRICHERASIO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 462-98198 del 27.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BOUISSA ITALO C.F. BSSTLI53M12E758Q P.IVA n.02819970019 con sede legale in LUSERNA S. GIOVANNI Via I MAGGIO, 93/2 (codice utenza TO10839), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di LUSERNA S. GIOVANNI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 463-98201 del 27.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BORETTO ANTONIO C.F. BRTNTN36H30L898H P.IVA n.05012360011 con sede legale in VIGONE Via MASCAGNI, 20 (codice utenza TO10842), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 297-64125 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. TABASSO MARIO P.IVA n. 07208860010 con sede legale in PECETTO TORINESE STRADA VALLE SAUGLIO, 56 (codice utenza TO10844), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di PECETTO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 913-243281 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Siano Angela, P.IVA 04126110016, con sede legale in Pino Torinese, Via Civera, 31 (codice utenza TO10846), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Pino Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 319-73907 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. FIGELLO RICCARDO P.IVA n. 07424940018 con sede legale in CHIERI VIA MADONNA DELLA SCALA, 110 (codice utenza TO10856), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CHIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 312-73360 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BOLLERO GIOCONDO C.F. BLLGND54E31D524W con sede legale in FELETTO STRADA DELLA CHIARA, 13 (codice utenza TO10875), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di FELETTO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 327-73214 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a FERRERO GIOVANNI BATTISTA C.F. FRRGNN38M17L948B P.IVA n. 02616210015 con sede legale in PIOBESI T.SE VIA MARCONI, 88 (codice utenza TO10877), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di PIOBESI T.SE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 28-7884 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. ODETTI BARTOLOMEO C.F. DTTBTL50P08I490Y P.IVA n. 01848030019 e alla sig.ra ODETTI ELVIA C.F. DTTLVE48S64I490G con sede legale in SCALENGHE CASCINA ISOLETTO, 10 (codice utenza TO10908), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 320-73282 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BERGOGLIO GIUSEPPE P.IVA n. 07437740017 con sede legale in SANTENA VIA NAPOLI, 6 (codice utenza TO10910), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di SANTENA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 364-82071 del 13.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al CONSORZIO IRRIGUO “CAPPELLA DEL BOSCO” P.IVA n.94504890016 con sede legale in CAVOUR PIAZZA SAN LORENZO, 2 (codice utenza TO10940), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 321-73272 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PRONELLO GIUSEPPE C.F. PRNGPP29R21I490L P.IVA n. 04077750018 con sede legale in SCALENGHE CASCINA UCCELLETTA, 2 (codice utenza TO10965), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 388-90615 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta PRATO ALESSANDRO P.IVA n.07207950010 con sede legale in MONCALIERI CORSO SAVONA, 125 (codice utenza TO10973), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.4 POZZI in Comune di MONCALIER per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 919-245930 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Gariglio Pierantonio, P.IVA 03666560010, con sede legale in Moncalieri, Strada Privata Nasi, 2 (codice utenza TO10975), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 859-233477 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Gramaglia Mario, P.IVA 07417700015, con sede legale in Moncalieri, Regione Vallere, 6 (codice utenza TO10977), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

“(omissis)Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 36-7811 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta GANDIGLIO DOMENICO - P.IVA n. 07417720013 con sede legale in MONCALIERI STRADA DEL BOSSOLO, 46 (codice utenza TO10984), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 POZZI in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 917-245882 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Mascherpa Carlo, P.IVA 06436380015, con sede legale in Moncalieri, Regione Mezzi, 7 (codice utenza TO10989), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 34-7856 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta CASETTA VALENTINO - P.IVA n.07206450012 con sede legale in MONCALIERI Via PASUBIO, 64 (codice utenza TO10995), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 33-7859 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta FERRERO ANTONIO - P.IVA n. 03819800016 con sede legale in MONCALIERI TETTI SAPINI, 9 (codice utenza TO10996), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 218-50695 del 14.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta FERRERO EDOARDO - P.IVA n.05728530014 con sede legale in MONCALIERI STRADA PALERA, 59 (codice utenza TO10998), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 496-109732 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta CAVE PROVANA SPA P.IVA n.01114260019 con sede legale in TORINO Via PALMIERI, 29 (codice utenza TO11008), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis) “

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 922-245942 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Avaro Giovanni, P.IVA 03995440017, con sede legale in Villastellone, Via Madonna, 25 (codice utenza TO11021), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Villastellone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 32-7863 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta ANFOSSI GIUSEPPE - P.IVA n.04361620018 con sede legale in SANTENA Via COMPANS, 20 (codice utenza TO11022), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di SANTENA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 871-233513 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Tessore Carlo, P.IVA 05437960015, con sede legale in Lombriasco, Strada Antica, 4 (codice utenza TO11039), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Lombriasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 1 l/s Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

• Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 59-13164 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MORELLO VALTER - P.IVA n. 04558060010 con sede legale in CUMIANA STRADA LUISETTI, 17 (codice utenza TO11047), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CUMIANA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

• Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 58-13154 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a ROBINO LILIANA - C.F. RBNLLN24C61L219L con sede legale in CARIGNANO Via MANZONI, 1 (codice utenza TO11055), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 590-135327 del 02.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. RICCA SEBASTIANO - P.IVA n. 04324890013 con sede legale in CARIGNANO Via FRAZIONE CERETTO, 94 (codice utenza TO11056), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 485-109470 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PELOSIN FRANCA C.F. PLSFNC65M66C627S P.IVA n. 07254720019 con sede legale in CARIGNANO Via DIAZ, 107 (codice utenza TO11057), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

• Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 57-13144 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a VASCHETTI GIACOMO - C.F. VSCGCM28T23B791P P.IVA n.03618830016 con sede legale in CARMAGNOLA Via TRINITA’, 5 (codice utenza TO11067), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 211-50628 del 14.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SANDRONE ANNA MARIA - C.F. SNDNMR47R45B791S con sede legale in CARMAGNOLA Via GRUASSA, 18 (codice utenza 11071), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 758-188913 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Molinetto di MIRAVALLE PIERGIORGIO - P.IVA 06924350017 con sede legale in PECETTO TORINESE STRADA VIRANA, 42 (codice utenza TO11096), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 pozzo in Comune di PECETTO TORINESE per lequantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze(omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 835-227729 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Fassetta Angiolina, C.F. FSSNLN74D43L219V, P.IVA 07050110013, con sede legale in Volpiano, Cascina Ruffino, 31 (codice utenza TO11097), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 401-90795 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. BOSCO DELLA CASCINA DI BALBO GIUSEPPE E C. S.A.S. P.IVA n.01512730068 con sede legale in FRASSINETO PO STRADA GROSSA, 11 (codice utenza TO11117), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.2 POZZI in Comune di VERRUA SAVOIA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 219-50711 del 14.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. FANTINO ROBERTO - P.IVA n. 02340500012 con sede legale in CASTIGLIONE T.SE Via TORINO, 12 (codice utenza TO11120), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CASTIGLIONE T.SE, SAN MAURO T.SEI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 904-243226 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Soc. Millenium S.r.l., P.IVA 07874970010, con sede legale in Moncalieri, Strada Vallere, 20 (codice utenza TO11123), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione attrezzature sportive corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 757-188911 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla AZ. AGR. LUDA DI CORTEMIGLIA S.S. - P.IVA n.06501620014 con sede legale in CARMAGNOLA Via BENSO, 16 (codice utenza TO11129), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 7 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 29-7879 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GIRINO GIANFRANCO - C.F. GRNGFR39E17I703H P.IVA n.03616100016 con sede legale in SETTIMO TORINESE Via PONGONA, 62 (codice utenza TO11136), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 4 POZZI in Comune di SETTIMO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 484-109465 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla SOC. MILLENNIUM S.R.L. P.IVA n.07874970010 con sede legale in MONCALIERI STRADA VALLERE, 20 (codice utenza TO11146), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 250-56113 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. DATTA RENATO - P.IVA n. 04217760018 con sede legale in SAN SECONDO DI PINEROLO VIA FONTANA BERTINO, 5/B (codice utenza TO 11151), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 406-90874 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CRIVELLO PIERFRANCO C.F. CRVPFR62A29B791P con sede legale in CARMAGNOLA Via CARDE’, 6 (codice utenza TO11155), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 537-117310 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Lazzerini Emanuela, C.F. LZZMNL56S49L219H, con sede legale in Pino Torinese, Via Strada Pietra del Gallo,15 (codice utenza TO11171), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di Pino Torinese per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 532-117169 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. FERRERO ROMILDO-C.F. FRRRLD37C01I490E P.IVA n. 02360260018 con sede legale in SCALENGHE Via GANDIGLIONE, 7 (codice utenza TO11180), la concessione preferenziale diderivazione d’acqua da n. 4 POZZI in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 535-117289 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BERTA CECILIA - C.F. BRTCCL40P60I490R con sede legale in SCALENGHE , REGIONE ALBERETTA 1 (codice utenza TO11183), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di SCALENGHE, per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 61-13187 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CASELLI STEFANO - C.F. CSLSFN65D25L898P P.IVA n.06826550011 con sede legale in CASTAGNOLE PIEMONTE CASCINA TRIPOLI, 10 (codice utenza TO11186), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 533-117176 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. FORESTIERO GIUSEPPE - C.F. FRSGPP52R12A109H, P.IVA n. 06040160019 con sede legale in AIRASCA, Via PISCINA 58 (codice utenza TO11187), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di AIRASCA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 534-117213 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GIAVENO LAURA - C.F. GVNLRA56T46I490Y P.IVA n.05501370018 con sede legale in SCALENGHE Via REGIONE BENNE BICOCCA, 9 (codice utenza TO11189), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di SCALENGHE, per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 930-246032 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Bertero Tommaso, C.F. BRTTMS31S07I490U, con sede legale in Scalenghe, Via Carignano, 24 (codice utenza TO11190), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 39-7773 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAFFARO FRANCO - C.F. CFFFNC49T30C404C con sede legale in CAVOUR Via SALUZZO, 103 (codice utenza TO11196), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis)

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 830-227581 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Picco Anna, P.IVA 06026000015, con sede legale in Volvera, Via La Bruina, 8 (codice utenza TO11212), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 519-117020 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla LIPITALIA 2000 S.P.A., P.IVA 07807170019, con sede legale in ROSTA, STRADA COM.LE DI RIVOLI, 2 INT. 4 (codice utenza TO11239), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente all’uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di CALUSO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 688-172009 del 30.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla S.P.A.F. DI SANDRONE BARTOLOMEO E C. S.A.S., P.IVA 01052390018, con sede legale in CARMAGNOLA, VIA CHIERI, 66 (codice utenza TO11246), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente all’uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 517-117010 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla CEMENTEDILE S.R.L., P.IVA 02215060043, con sede legale in GENOLA, VIA ORIANASSO, 1 (codice utenza TO11251), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente all’uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di LAURIANO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 690-171983 del 30.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Italcave S.r.l., P.IVA 01846080016, con sede legale in Torino, Via Principe Tommaso, 49 (codice utenza TO11253), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso lavaggio inerti da n. 1 pozzo e n. 1 sorgente in Comune di Cavagnolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 585-135017 del 02.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla AHLSTROM TURIN SPA, P.IVA 05201960019, con sede legale in MATHI, Via STURA, 98 (codice utenza TO11258), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente all’uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di MATHI per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 614-151170 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla INTERNATIONAL RECTIFIER CORPORATION ITALIANA S.P.A., P.IVA 00475790010, con sede legale in BORGARO TORINESE, VIA LIGURIA, 49 (codice utenza TO11262), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente all’uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di VENARIA per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 618-151277 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Aimaretti Giuseppe, C.F. MRTGPP24C05L948Z, con sede legale in Villafranca Piemonte, Strada Cavour, 9 (codice utenza TO11265), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 500-109792 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla TRASPORTI PETROLI VOLPIANO S.P.A., P.IVA 00522370014, con sede legale in TORINO, CORSO SICILIA, 13 (codice utenza TO11269), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente all’uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di VOLPIANO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 625-151748 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla A. CULLATI S.A.S., P.IVA 04919360018, con sede legale in TORINO, VIA SANSOVINO, 205/12 (codice utenza TO11274), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente all’uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di TORINO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 661-164782 del 23.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Tekno S.r.l., P.IVA 12237870154, con sede legale in Piobesi Torinese, Via Dell’Orba, 2 (codice utenza TO11276), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso processo industriale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 756-188910 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla S.I.G.E.A. S.p.a., P.IVA 00493560015, con sede legale in Avigliana, Viale Mareschi, 1 (codice utenza TO11277), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Avigliana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 726-178637 del 05.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sital S.r.l., P.IVA 01730640016, con sede legale in San Mauro Torinese, Corso Lombardia, 73/B (codice utenza TO11278), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di San Mauro Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 656-164607 del 23.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla S.I.G.E.A. S.p.a., P.IVA 00493560015, con sede legale in Avigliana, Viale Mareschi, 1 (codice utenza TO11279), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Avigliana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 613-151156 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla SINTERLOY S.P.A., P.IVA 03788670018, con sede legale in TORINO, VIA VALFRE’, 4 (codice utenza TO11280), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente all’uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di CASTELLAMONTE per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 597-135713 del 02.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Luzenac Val Chisone S.p.a., P.IVA 05930470017, con sede legale in Porte, Via Nazionale, 121 (codice utenza TO11281), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Prali per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 520-117023 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla MUSTAD S.P.A., C.F. 09347030158, con sede legale in PINEROLO, VIA SALUZZO, 66 (codice utenza TO11282), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente all’uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di BALANGERO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 492-109631 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla GENERALTUBI S.P.A., P.IVA 04746610015, con sede legale in TORINO, VIA SANT’AGATA, 34 (codice utenza TO11286), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente all’uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di TORINO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 521-117034 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla MUSTAD S.P.A., C.F. 09347030158, con sede legale in PINEROLO, VIA SALUZZO, 66 (codice utenza TO11288), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente all’uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di PINEROLO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 596-135690 del 02.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla GALUP S.P.A., P.IVA 00479660011, con sede legale in PINEROLO, VIA FENESTRELLE, 32 (codice utenza TO11289), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente all’uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di PINEROLO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 755-188909 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cavaletto Mario S.p.a., C.F. 00059850016, con sede legale in Salassa, Via Stazione, 43 (codice utenza TO11302), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Salassa per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 322-73261 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta COSSOLO ROBERTO P.IVA n. 07417880015 con sede legale in CARMAGNOLA VIA SAN CARLO, 10 (codice utenza TO11307), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 4 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 407-90889 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta BAUDUCCO DOMENICA P.IVA n.07072990018 con sede legale in MONCALIERI BORGATA BAUDUCCHI, 71 BIS (codice utenza TO11310), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.2 POZZI in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 924-245949 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Bauducco Stefano, P.IVA 0257560014, con sede legale in Moncalieri, Tetti Sapini, 50 (codice utenza TO11314), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 75-13316 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta BECCHIO ORSOLINA - P.IVA n. 04032960017 con sede legale in MONCALIERI Via BORGATA BAUDUCCHI, 10 (codice utenza TO11315), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 323-73254 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta BELTRAMONE MICHELE P.IVA n.04813280015 con sede legale in MONCALIERI BORGATA TAGLIAFERRO, 99 (codice utenza TO11316), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 248-56127 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. POCHETTINO TOMMASO - P.IVA n.02608840019 con sede legale in CARIGNANO CASCINA CANTALUPA, 5 (codice utenza TO11328), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 4 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 765-188940 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra MANDRILE MANUELA - C.F. MNDMNL56L59B791B con sede legale in CARMAGNOLA Via MARENGO, 14 (codice utenza TO11332), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per lequantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze(omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 465-98212 del 27.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla FONTANE S.A.S. di CARLE ITALO, CRAVERO GIOVANNI e C. P.IVA n. 00943920017 con sede legale in PANCALIERI REGIONE FONTANE (codice utenza TO11338), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di PANCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 316-73339 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BOETTO GIUSEPPE C.F. BTTGPP17T02A109A con sede legale in PISCINA VIA MARTINI, 4 (codice utenza TO11362), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di PISCINA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 464-98205 del 27.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al CONSORZIO IRRIGUO BALERGNE C.F. n.94544120010 con sede legale in PISCINA Via BALERGNE, 13 (codice utenza TO11366), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CUMIANA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 78-13336 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a FAVARO DANTE - C.F. FVRDNT43T18A109V con sede legale in PISCINA Via MARSAGLIA, 3 (codice utenza TO11367), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CUMIANA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 77-13330 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PORPORATO DOMENICO - C.F. PRPDNC19S11A109N con sede legale in PISCINA Via CASE SPARSE, 3 (codice utenza TO11371), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di PISCINA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 389-90620 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SALVAI ARNALDO C.F. SLVRLD50C21I490A con sede legale in SCALENGHE CASCINA RISORTA, 3 (codice utenza TO11376), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.5 POZZI in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 244-56145 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MARCHETTI MARIA TERESA - C.F. MRCMTR41C68I490U con sede legale in SCALENGHE REGIONE ALBERETTA, 2 (codice utenza TO11386), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 395-90726 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a DRUETTA FLAVIANO C.F. DRTFVN41C26I490V con sede legale in SCALENGHE Via PINEROLO, 20 (codice utenza TO11388), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.2 POZZI in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 397-90748 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CUVERTINO GIUSEPPE C.F. CVRGPP26P11I490W con sede legale in SCALENGHE Via CAMISOTTO, 17 (codice utenza TO11390), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di AIRASCA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 326-73224 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BARBERIS MICHELANGELO C.F. BRBMHL66H01G674C P.IVA n.05501890015 con sede legale in CERCENASCO VIA SAN FIRMINO, 6 (codice utenza TO11394), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 80-13354 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a RIGHERO IRMA - C.F. RGHRMI51R55D812M P.IVA n. 07435550012 con sede legale in CERCENASCO Via CIRCONVALLAZIONE, 1/A (codice utenza TO11396), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 367-82096 del 13.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MASSA CATERINA C.F. MSSCRN37A57H727V con sede legale in CERCENASCO VIA BRAIDA, 1 (codice utenza TO11398), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 324-73237 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BARBERIS VITTORINA C.F. BRBVTR39D56C487S con sede legale in CERCENASCO VIA CAVOUR, 10 (codice utenza TO11405), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 4 POZZI in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 318-73311 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BORETTO GIOVANNI C.F. BRTGNN38C20L898V P.IVA n. 02796840011 con sede legale in VIGONE VIA SANTA MARIA, 47 (codice utenza TO11408), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 243-56149 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a. TOSCO GABRIELE C.F. TSCGRL49D31B777W con sede legale in CARIGNANO VIA TAPPI, 5 (codice utenza TO11414), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 600-135871 del 02.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. FEILES SIMONE - C.F. FLSSMN64S20I327X P.IVA n.07157970018 con sede legale in TROFARELLO Via RIVERA, 5 (codice utenza TO11416), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di TROFARELLO, per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 81-13393 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta PIANTA ANGELO P.IVA n. 02595810017 con sede legale in TROFARELLO Via DUCA DEGLI ABRUZZI, 25 (codice utenza TO11423), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 365-82079 del 13.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta FRANCO MARIO P.IVA n. 03666830017 con sede legale in TROFARELLO Via SANTA CROCE, 10 (codice utenza TO11425), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 63-13217 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a COGGIOLA VITTORIO E CLAUDIO P.IVA n. 02629110012 con sede legale in TROFARELLO Via MOLINO DELLA SPLUA, 6 (codice utenza TO11426), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 317-73324 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a COGGIOLA MAURILIO P.IVA n.07431080014 con sede legale in TROFARELLO VIA MOLINO DELLA SPLUA, 39 (codice utenza TO11427), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 315-73342 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a COGGIOLA FRANCESCO LORENZO P.IVA n. 02606500011 con sede legale in TROFARELLO VIA MOLINO DELLA SPLUA, 2 (codice utenza TO11428), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 65-13234 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a COGGIOLA LORENZO P.IVA n. 02590230013 con sede legale in TROFARELLO Via BOCCHETTO, 19 (codice utenza TO11429), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 66-13204 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a REGIONE MASSASSI CONSORZIO IRRIGUO P.IVA n. 02615720014 con sede legale in TROFARELLO Via MOLINO DELLA SPLUA, 4 (codice utenza TO11432), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 24-7902 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al CONSORZIO IRRIGUO PRATERIE RIUNITE DI TROFARELLO P.IVA n. 94021100014 con sede legale in TROFARELLO Via SAN PIETRO, 28 BIS (codice utenza TO11433), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 45-7711 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a RIVOIRA ANTONIO - C.F. RVRNTN25H14L948N con sede legale in AIRASCA Via RUBATTERA, 34 (codice utenza TO11465), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di AIRASCA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze. (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 390-90637 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MOTTURA MICHELE C.F. MTTMHL33E21L948L con sede legale in VILLAFRANCA P.TE FRAZ. MOTTURA, 64 (codice utenza TO11470), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA P.TE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 314-73347 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PAIRONA MICHELANGELO C.F. PRNMHL47D14B755T con sede legale in VILLAFRANCA P.TE FRAZIONE S. LUCA, 17 (codice utenza TO11471), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA P.TE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 313-73352 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PERETTI PAOLO C.F. PRTPLA58A26L948R con sede legale in VILLAFRANCA P.TE FRAZIONE S. NICOLA, 24 (codice utenza TO11472), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA P.TE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 391-90646 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a VALERIO GIUSEPPE C.F. VLRGPP31A12L948T con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE S. MICHELE, 16 (codice utenza TO11480), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 242-56161 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a VIGNOLO ELIO FILIPPO C.F. VGNLLP62L21C404F P.IVA n. 05454250019 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE VIA CAVOUR, 8 (codice utenza TO11481), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 620-151625 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. PEPINO ERNESTO - C.F. PPNRST36C19A275V P.IVA n.04154010013 con sede legale in ANDEZENO, CORSO VITTORIO 39 (codice utenza TO11483), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di ANDEZENO, per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 56-13127 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a DIDOLO FRANCESCO C.F. DDLFNC41H22L948A con sede legale in CARMAGNOLA VIA GATTI, 15 (codice utenza TO11484), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 62-13995 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PONZIO MICHELE - C.F. PNZMHL48B02F889Y con sede legale in NICHELINO Via TETTI ROLLE, 10 (codice utenza TO11495), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di NICHELINO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 340-73120 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta GILLI MICHELE P.IVA n. 06021600017 con sede legale in NICHELINO VIA BROFFERIO, 14 (codice utenza TO11500), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di NICHELINO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 69-13260 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta INTRIERI FRANCA P.IVA n. 05079670013 con sede legale in ORBASSANO TETTI VALFRE’, 36 (codice utenza TO11513), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di ORBASSANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 332-73185 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. FORESTO MARIA P.IVA n. 07978900012 con sede legale in GRUGLIASCO Via BENGASI, 23 (codice utenza TO11515), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 247-56132 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a. BUSSO MICHELE C.F. BSSMHL74B04B777M con sede legale in CARMAGNOLA Via POCHETTINO, 25 (codice utenza TO11526), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 4 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 235-56194 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a. GIOANNINI ADRIANO C.F. GNNDRN41C28B791F con sede legale in CARMAGNOLA VIA CEIS, 53 (codice utenza TO11528), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 84-13421 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. CENA PIERANGELO C.F. CNEPNG63P06B960D con sede legale in CARMAGNOLA Via POIRINO, 650 (codice utenza TO11534), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 488-109525 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BORELLO GIUSEPPE C.F. BRLGPP53D20A941S P.IVA n. 01795640018 con sede legale in BOLLENGO Via PIANE INFERIORI, 2 (codice utenza TO11536), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di BOLLENGO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 236-56191 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a. SELVATICO ANDREA C.F. SLVNDR37M15C550H con sede legale in BARGE VIA POTERE, 19 (codice utenza TO11537), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 847-227982 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Ganio Vecchiolino Giacomo, C.F. GNVGCM28P16E379C, P.IVA 04123710016, con sede legale in Ivrea, Canton Stirozzo, 2 (codice utenza TO11548), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Ivrea per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

• Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 89-13485 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CANALE MAURO - C.F. CNLMRA63E06E379T P.IVA n.05372280015 con sede legale in PIVERONE STRADA RAPELLA, 5 (codice utenza TO11549), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di PIVERONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 483-109458 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BERGER ENZO C.F. BRGNZE51A05G674H con sede legale in BRICHERASIO Via CIRCONVALLAZIONE, 34 (codice utenza TO11550), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di BRICHERASIO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 30-7874 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla INDUSTRIE DI VITA SRL - P.IVA n. 02521400016 con sede legale in CARMAGNOLA Via POIRINO, 13 (codice utenza TO11551), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 914-243284 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Peruglia Giuseppe, P.IVA 02615870017, con sede legale in Osasio, Via Confraternita, 6 (codice utenza TO11557), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Virle Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 71-13278 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta ACCASTELLO MARIO - P.IVA n.07430210018 con sede legale in CARIGNANO FRAZIONE CERETTO, 8 (codice utenza TO11564), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 60-13171 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta BORGOGNO GIUSEPPE - P.IVA n. 04143020016 con sede legale in CARIGNANO STRADA PIOBESI, 42 (codice utenza TO11574), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 64-13226 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta CASALE MARIO - P.IVA n. 03046860015 con sede legale in CARIGNANO TETTI PAUTASSO (codice utenza TO11580), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 POZZI in Comune di PIOBESI TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 333-73180 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CASTAGNO GIUSEPPE C.F. CSTGPP33B26B777A con sede legale in CARIGNANO VIA SALOTTO, 168 (codice utenza TO11581), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 68-13250 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAVAGLIA’ CELESTINO - P.IVAn. 02580240014 con sede legale in CARIGNANO TETTI PISTONATTI (codice utenza TO11582), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 4 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 67-13244 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CUMINATTO MARIO - P.IVA n. 06268440010 con sede legale in CARIGNANO CASCINA RIVAROLO, 14 (codice utenza TO11588), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 398-90756 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta GALLIS ALDO E GIUSEPPE P.IVA n. 02585580018 con sede legale in CARIGNANO TETTI BRUS, 4 (codice utenza TO11591), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 127-24277 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GILI MARGHERITA - C.F. GLIMGH45M63B777K con sede legale in CARIGNANO Via ZAPPATA, 15 (codice utenza TO11599), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 334-73177 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta NICOLA GIUSEPPE P.IVA n. 03603870019 con sede legale in CARIGNANO FRAZIONE TETTI PERETTI, 40 (codice utenza TO11606), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 392-90651 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PEJRETTI TOMMASO C.F. PJRTMS30R01B777C con sede legale in CARIGNANO CASCINA BRAIDA (codice utenza TO11615), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 70-13270 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. ROLLE ANTONIO - P.IVA n. 02590000010 con sede legale in CARIGNANO BORGATA CERETTO, 19 (codice utenza TO11619), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 90-13511 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta SAPINO ROBERTO E MAURIZIO - P.IVA n. 02581570013 con sede legale in CARIGNANO FRAZIONE GORRA, 20 (codice utenza TO11622), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 868-233502 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Tosco Giuseppe, P.IVA 02592580019, con sede legale in Carignano, Via Salotto, 117 (codice utenza TO11625), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 833-227717 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Zanni Marco, P.IVA 07774260017, con sede legale in Carignano, Borgata Tetti Pautasso, 63 (codice utenza TO11630), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 925-245956 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Zappino Simone, P.IVA 06218490016, con sede legale in Carignano, Borgata Gorra, 10 (codice utenza TO11631), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

• Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 40-7764 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CANDELLERO MARIA CARMEN - C.F. CNDMCR38L57H501Q con sede legale in ROMA Via SABRATA, 16 (codice utenza TO11634), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis)Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 335-73169 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. VALINOTTI ROSANNA P.IVA n.06768680016 con sede legale in CARIGNANO FRAZIONE BRILLANTE, 34 (codice utenza TO11636), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 237-56186 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. CHIAPPERO STEFANO P.IVA n. 03154000016 con sede legale in VIGONE VIA SANTA MARIA, 18 (codice utenza TO11637), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

• Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 41-7753 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. GROSSO LUIGI E BRUNO S.S. P.IVA n. 02608770018 con sede legale in VIGONE Via CAVOUR, 54 ( codice utenza TO11640 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis)Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

• Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 31-7868 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. GIUSTETTO PAOLO - P.IVA n. 02609110016 con sede legale in VIGONE Via CAVOUR, 3 ( codice utenza TO11643 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis)Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 220-50722 del 14.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. GEUNA MARCO - P.IVA n.07432670011 con sede legale in VIGONE Via VIRLE, 36 (codice utenza TO11644), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.4 POZZI in Comune di VIGONE, VIRLE P.TE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 126-24268 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. GALLO MARINA - .IVA n. 05396750019 con sede legale in CERCENASCO Via VITTORIO EMANUELE, 44 (codice utenza TO11645), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 5 POZZI in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

• Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 43-7733 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. GALFIONE MAURO - P.IVA n. 06623010011 con sede legale in VIGONE Via PRATO BOCCHIARDO, 11 ( codice utenza TO11646 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis)Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 370-82120 del 13.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. GALFIONE GUIDO MARCO P.IVA n. 06824770017 con sede legale in VIGONE VIA SANTA MARIA, 53 (codice utenza TO11647), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 238-56182 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta FILLIA F.LLI S.S. P.IVA n. 02574880015 con sede legale in VIGONE VIA TREPPELLICE, 28 (codice utenza TO11648), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 5 POZZI in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 25-7898 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’ AZ. AGR. ROSSO LUIGI - P.IVA n. 07458600017 con sede legale in VIGONE Via PANCALIERI, 51 ( codice utenza TO11649 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 252-56227 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. RUBIANO PIERINO P.IVA n. 03602090015 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE S.LUCA, 88 (codice utenza TO11650), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 POZZI in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 26-7889 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’ AZ. AGR. MOTTURA DOMENICO - P.IVA n. 02573730013 con sede legale in VIGONE Via RESSIA, 17 (codice utenza TO11654), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 6 POZZI in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 140-24377 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. MARTINENGO ALDO FRANCESCO - P.IVA n. 05281840016 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE CANTOGNO, 31 (codice utenza TO11656), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 181-43203 del 07.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. MANERO PIERO GIOVANNI - P.IVA n. 05462730010 con sede legale in VIGONE Via PANCALIERI, 34 (codice utenza TO11658), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 139-24371 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. LONG GIORGIO - P.IVA n. 02105020016 con sede legale in PINEROLO PIAZZA BARBIERI, 40 (codice utenza TO11660), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di PINEROLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 366-82089 del 13.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a VIOTTO GIUSEPPE C.F. VTTGPP64R10G674D con sede legale in SCALENGHE CASCINA PELLISSERA, 7 (codice utenza TO11661), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 138-24352 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. SCARAFIA ROBERTO - IVA n. 07044280019 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE MADONNA ORTI, 38 (codice utenza TO11663), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 137-24348 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. SCALERANDI GIUSEPPE - P.IVA n. 04012870012 con sede legale in SCALENGHE REGIONE COLLE TRALE, 29 (codice utenza TO11665), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 239-56175 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. SARZINI PIERGIANNI P.IVA n. 04214690010 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE S. LUCA (codice utenza TO11667), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 240-56170 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a RICOTTO ANTONIO C.F. RCTNTN24C16A571K con sede legale in CAVOUR VIA RE UMBERTO, 2 (codice utenza TO11673), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 875-233522 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Bertolotto Domenico, P.IVA 05220150014, con sede legale in Villafranca Piemonte, Via S. Sudario, 7 (codice utenza TO11675), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 249-56118 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BERTINETTO ELSA C.F. BRTLSE42E51A660B con sede legale in CAVOUR VIA VIGONE, 60 (codice utenza TO11676), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 118-24130 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. BARBERO EZIO ENRICO - P.IVA n. 05859270018 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE SAN LUCA (codice utenza TO11679), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 136-24341 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. BARBE’ PIERGIACINTO - P.IVA n. 07214710019 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE S. GIOVANNI (codice utenza TO11680), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 44-7725 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. BARBE’ GIOVANNI - P.IVA n.07214730017 con sede legale in VILLAFRANCA P.TE FRAZIONE SAN GIOVANNI, 91 (codice utenza TO11681), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLAFRANCA P.TE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 221-50730 del 14.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a AMPARORE GEMMA - C.F. MPRGMM58P42C404A con sede legale in CAVOUR Via VIGONE, 9 (codice utenza TO11683), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis)

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis)

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 135-24335 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. FERRERO BERNARDINO - P.IVA n. 05871340013 con sede legale in VIGONE Via TAMPO, 11 (codice utenza TO11688), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 328-73204 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. AGU’ ALESSANDRO P.IVA n. 02123270015 con sede legale in SCALENGHE VIA SANTA MARIA, 77 (codice utenza TO11689), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 POZZI in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 134-24327 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. MANAVELLA BRUNO - P.IVA n. 08162090016 con sede legale in CAVOUR Via GINO ROLANDO, 4 (codice utenza TO11690), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 133-24317 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. CAPPA ERMANNO - P.IVA n. 05478520017 con sede legale in CERCENASCO Via CANONICO FERAUDO, 1 (codice utenza TO11693), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 725-178625 del 05.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Calvetto Mauro, P.IVA 06577810010, con sede legale in Piscina, Via Monginevro, 9 (codice utenza TO11694), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Cumiana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

• Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 85-13432 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. ROSSO ANDREA - P.IVA n. 08760990013 con sede legale in CAVOUR Via VILLAFRANCA, 77 (codice utenza TO11695), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"-

Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 35-7847 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. CAFFARO MICHELE P.IVA n. 06235590012 con sede legale in SCALENGHE CASCINA CAMPOLUNGO, 9 (codice utenza TO11696), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 241-56167 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAFFARATTO DARIO C.F. CFFDRA46T17B171L con sede legale in BRICHERASIO STRADA DEL GATTO, 11 (codice utenza TO11697), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di BRICHERASIO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 125-24256 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. BRUNO ROBERTO E MICHELANGELO S.S. - P.IVA n. 04566370013 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE SAN GIOVANNI, 95 (codice utenza TO11698), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 253-56226 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. BOGIATTO BARTOLO P.IVA n. 03606000010 con sede legale in VIGONE VIA TAMPO, 7 (codice utenza TO11699), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 182-43285 del 07.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. BESSONE MADDALENA - P.IVA n. 03985400013 con sede legale in VIGONE Via QUINTANELLO, 4 (codice utenza TO11701), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 124-24234 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PAIRONA MARIO - C.F. PRNMRA56P16G303O con sede legale in VIGONE Via QUINTANELLO, 6 (codice utenza TO11702), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di PANCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 254-56222 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BESSO PIANETTO ANNA C.F. BSSNNA37L68A660Y P.IVA n. 04034280018 con sede legale in OSASCO VIA BUSSONRONDO, 8 (codice utenza TO11703), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di OSASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 123-24204 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a FAURE SILVIA - C.F. FRASLV30S43G196E con sede legale in PISCINA FRAZIONE BRUERA, 35 (codice utenza TO11705), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di PISCINA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 876-233524 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Giordana Michele, C.F. GRDMHL29P04B777R, con sede legale in Carignano, Via Principe Di Carignano, 18 (codice utenza TO11714), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 222-50735 del 14.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CRIVELLO LUCIA - C.F. CRVLCU45A46M027E con sede legale in VILLASTELLONE Via 18 INSORTI, 7 (codice utenza TO11725), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLASTELLONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis)

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 183-43297 del 07.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GROSSO GIANGASPARE - C.F. GRSGGS47B01G087B con sede legale in ORBASSANO FRAZIONE TETTI VALFRE’, 11 (codice utenza TO11730), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di ORBASSANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 624-151725 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla SCAVI-TER-MORLETTO SRL, P.IVA 00897230017, con sede legale in TORINO, CORSO FERRUCCI, 46 (codice utenza TO11736), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso PROCESSO corrispondente all’uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di OZEGNA per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 122-24190 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a ROBASTO FRANCESCO - C.F. RBSFNC40R15E939Y P.IVA n.04340120015 con sede legale in SAN BENIGNO CANAVESE Località VAUDA, 21 (codice utenza TO11754), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 POZZO, 3 SORGENTI in Comune di SAN BENIGNO CANAVESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 619-151609 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla SCAVI-TER-MORLETTO SRL, P.IVA 00897230017, con sede legale in TORINO, CORSO FERRUCCI, 46 (codice utenza TO11764), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso LAVAGGIO INERTI da n. 1 pozzo in Comune di RIVAROLO CANAVESE per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 660-164761 del 23.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla CAVE DRUENTO SRL, P.IVA 01394100018, con sede legale in TORINO, CORSO EINAUDI, 20 (codice utenza TO11765), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso TECNOLOGICO (di processo) corrispondente all’uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di DRUENTO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 729-178683 del 05.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.a., P.IVA 01934250018, con sede legale in Torino, Via Filadelfia, 220 (codice utenza TO11773), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 121-24164 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SARTORIS TOMMASO - C.F. SRTTMS39C10C376W con sede legale in CAVALLERMAGGIORE Via XXIV MAGGIO, 51 (codice utenza TO11780), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di PANCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 255-56219 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a DOMINICI GIOVANNI C.F. DMNGNN31B23B791S con sede legale in CARMAGNOLA VIA DEL BRUCCIO, 12 (codice utenza TO11788), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 120-24158 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CANDELLERO ANGELO - C.F. CNDNGL63L08L219N con sede legale in TROFARELLO Via XXV APRILE, 1 (codice utenza TO11789), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 180-43195 del 07.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. BERTELLO FILIPPO - P.IVA n. 02362340016 con sede legale in VIGONE Via VIRLE, 25 (codice utenza TO11791), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 863-233485 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Scotta Ilvio, P.IVA 02371350014, con sede legale in Carmagnola, Strada Palazzetto-S. Michele, 1 (codice utenza TO11798), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 86-13445 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a OLIVERO CATERINA - C.F. LVRCRN47S56C504Y con sede legale in CARMAGNOLA Via TEGLIA, 8 (codice utenza TO11804), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 522-117063 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla General Fusti S.r.l., P.IVA 02999260017, con sede legale in Torino, Strada Del Francese, 141/20 (codice utenza TO11809), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 117-24117 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BOSCA MASSIMO - C.F. BSCMSM65T02L219G P.IVA n.07096880013 con sede legale in SAN MAURO TORINESE Via PO, 3 (codice utenza TO11812), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CASTIGLIONE TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 662-164788 del 23.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Liri Industriale S.r.l., P.IVA 03776140018, con sede legale in Nichelino, Via Vernea, 2 (codice utenza TO11823), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso Industriale corrispondente all’uso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Pont Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 329-73198 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CERUTTI SIMONE C.F. CRTSMN18R04B278M con sede legale in BURIASCO FRAZIONE APPENDINI, 10 (codice utenza TO11828), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 223-50742 del 14.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PEIRETTI MARIA - C.F. PRTMRA27T46I823F con sede legale in CARMAGNOLA Via PUCCINI, 13 (codice utenza TO11829), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis)

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 878-233547 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla comunione di utenti di cui agli atti rappresentata dal Sig. Bosso Valentino, C.F. BSSVNT63S15M133A, con sede legale in Airasca, Via Valdo Fusi, 47 (codice utenza TO11836), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 330-73193 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BATTAGLIOTTI REMO C.F. BTTRME40D30A109J con sede legale in PISCINA VIA GABELLIERI, 2/A (codice utenza TO11840), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di AIRASCA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 132-24307 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAVAGLIA’ BARTOLOMEO - C.F. CVGBTL29T05B791F con sede legale in CARMAGNOLA Via DEL PORTO, 112 (codice utenza TO11843), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 4 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 130-24296 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CLAUDIA ROVEDA - C.F. RVDCLD19P69C053V con sede legale in CARMAGNOLA Via MARCONI, 36 (codice utenza TO11844), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 POZZI in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 523-117077 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Casalegno Tendaggi S.p.a., P.IVA 00473540011, con sede legale in Chieri, Via Galatea, 12 (codice utenza TO11847), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 764-188934 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla UTENSILI FILETTATORI s.r.l., P.IVA 00951090018, con sede legale in Sparone, Via Giotto, 20 (codice utenza TO13240), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale ed igienico corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Sparone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 652-164464 del 23.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla I Fuoricasa S.p.a., P.IVA 00528820012, con sede legale in Torino, Via E. Fermi, 13 (codice utenza TO11850), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso condizionamento aria corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 763-188928 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Zucca & Pasta S.p.a., P.IVA 05962010012, con sede legale in Torino, Via E. De Sonnaz, 19 (codice utenza TO11851), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di La Loggia per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 628-151839 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Albatro Lavaggi Industriali, P.IVA 07287740018, con sede legale in Beinasco, Via Trucchi, 6 (codice utenza TO11853), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Orbassano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 689-171995 del 30.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Con-Pak S.p.a., P.IVA 03708570019, con sede legale in Roletto, Via Roma, 130 (codice utenza TO11856), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Roletto per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 501-109906 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sata S.p.a., P.IVA 03773170018, con sede legale in Valperga, Via Gallenca, 3 (codice utenza TO11857), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Valperga per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 524-117098 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla I.C.A.S. S.p.a., P.IVA 00477030019, con sede legale in Ivrea, San Bernardo - Via Torino, 288 (codice utenza TO11859), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi ed antincendio corrispondenti all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Ivrea per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 525-117106 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Societa’ Costruzioni Generali Edilquattro S.p.a., P.IVA 01535720013, con sede legale in Venaria, Via Stefanat (codice utenza TO11864), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Caselle Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 595-135646 del 02.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla C.I.A.T. S.r.l., P.IVA 06578720010, con sede legale in Torino, Via Reiss Romoli, 122/5R (codice utenza TO11866), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 588-135238 del 02.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Fornace Mosso Paolo S.r.l., P.IVA 00474530011, con sede legale in Santena, Via Asti, 15 (codice utenza TO11868), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Santena per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 718-178485 del 05.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Torino Distillati S.r.l., P.IVA 06325350012, con sede legale in Moncalieri, Via Montegrappa, 37 (codice utenza TO11869), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 526-117112 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Societa’ Autovallere S.p.a., P.IVA 02240250015, con sede legale in Moncalieri, Corso Trieste, 132 (codice utenza TO11875), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 653-164532 del 23.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Emilio Gallo & F.llo S.p.a., P.IVA 00474720018, con sede legale in Chivasso, Via XXIV Maggio, 3 (codice utenza TO11876), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario ed antincendio corrispondenti all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Chivasso per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 654-164558 del 23.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., P.IVA 08559940013, con sede legale in Torino, Corso Turati, 19/6 (codice utenza TO11881), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso lavaggio mezzi corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 730-178698 del 05.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Alberto Pietro, C.F. LBRPTR35B01B894F, con sede legale in Carmagnola, Via Monta’, 14 (codice utenza TO11891), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 530-117153 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cartamacero s.a.s. di Bertolino & C., P.IVA 00826740011, con sede legale in Torino, Strada Del Fortino, 12 (codice utenza TO11895), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso antincendio corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Leini’ per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 655-164577 del 23.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., P.IVA 08559940013, con sede legale in Torino, Corso Turati, 19/6 (codice utenza TO11898), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso autolavaggio autobus corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 531-117165 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla L.I.T.A. S.r.l., P.IVA 03719560017, con sede legale in Poirino, Str. Prov. Chieri, 19/3 (codice utenza TO11899), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 842-227930 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Unicalcestruzzi S.p.a. - C.F. 01303280067 con sede legale in Casale Monferrato, Via Lugi Buzzi, 6 (codice utenza TO13254), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo ed igienico sanitario, corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 399-90763 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. MAROCCO GIUSEPPE P.IVA n.02369750019 con sede legale in VINOVO STRADA RONCHI, 40 (codice utenza TO11964), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VINOVO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 762-188925 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cava Degli Olmi S.r.l. - P.IVA 05800430018 con sede legale in Carignano, Regione Olmi, 89 (codice utenza TO13264), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso lavaggio inerti ed igienico (civile di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R), da n. 1 pozzo e n. 1 lago di cava in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 827-227550 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla A.D.L. di Arnaldo Di Lonardo, P.IVA 00833670011, con sede legale in Nichelino, Via Vernea, 30 (codice utenza TO12016), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Nichelino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 617-151260 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla A.S.D. La Piemonte, P.IVA 04006840013, con sede legale in Torino, Corso Casale, 107 (codice utenza TO12025), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione campi bocce corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 527-117132 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Bersano Carlo Officina Meccanica e Stampaggio S.r.l., P.IVA 09001160010, con sede legale in Forno Canavese, Località Case Massucco, 54 (codice utenza TO12032), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Forno Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 179-43180 del 07.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a DEFILIPPI ANGELO - C.F. DFLNGL19A25H775V con sede legale in BRANDIZZO Via ALESSANDRO VOLTA, 55 (codice utenza TO12038), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI nei Comuni di BRANDIZZO e CHIVASSO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 727-178644 del 05.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Solera Maria Domenica, C.F. SLRMDM30D67B171D, con sede legale in Bricherasio, Strada Camborgetti Ballada, 57 (codice utenza TO12052), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione ed abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Bricherasio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 623-151699 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla G.O.R. AS S.p.a., P.IVA 00529470015, con sede legale in Buriasco, Via Pinerolo, 7 (codice utenza TO12053), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso antincendio corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Buriasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 331-73190 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a RONCO RITA C.F. RNCRTI55P52H355Y con sede legale in BALDISSERO TORINESE STRADA VALLE CEPPI, 19 (codice utenza TO12066), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di BALDISSERO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 453-98160 del 27.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. BRAGARDO MARCO P. IVA 06093790019 con sede legale in BALDISSERO TORINESE Via ROMA, 2/6 (codice utenza TO12067), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di BALDISSERO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 497-109755 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C., P.IVA 00527690010, con sede legale in BORGARO TORINESE, VIA AMERICA, 21 (codice utenza TO12081), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso LAVAGGIO INERTI da n. 1 pozzo in Comune di BORGARO TORINESE per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 691-171972 del 30.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Saroglia & Taverna S.p.a., P.IVA 00474050010, con sede legale in Chieri, Viale Diaz, 9 (codice utenza TO13294), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo e igienico corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Andezeno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 850-228085 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Musso Carlo, P.IVA 04840570016, con sede legale in Andezeno, Via Fruttera, 10 (codice utenza TO12112), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Andezeno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 178-43108 del 07.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GARETTO BARTOLOMEO - C.F. GRTBTL55B07C487N con sede legale in SCALENGHE Via MONVISO, 7 (codice utenza TO12116), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 184-43311 del 07.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a TIBALDO GIUSEPPE - C.F. TBLGPP31T19L898P con sede legale in CERCENASCO Via DANTE ALIGHIERI, 4 (codice utenza TO12117), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 POZZI in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 865-233492 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Arolfo Gemma, C.F. RLFGMM59H48G674L, con sede legale in Piscina, Via Dona, 2 (codice utenza TO12119), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Cercenasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 881-233573 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Capella Francesco, C.F. CPLFNC59E30G674T, con sede legale in Cercenasco, Via Giotto, 6 (codice utenza TO12122), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Cercenasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 256-56216 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAPPA MARIO C.F. CPPMRA20P12C487P con sede legale in CERCENASCO VIA REGINA MARGHERITA, 47 (codice utenza TO12124), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 594-135591 del 02.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla AGROCOMPANY S.R.L., P.IVA 07154280015, con sede legale in CHIERI, VIA PADANA INFERIORE, 115 (codice utenza TO12139), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente all’uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di CHIERI per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 848-228042 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. San Giovanni di Bertello Gianluca, P.IVA 07438430014, con sede legale in Castagnole Piemonte, Strada Provinciale Castagnole - Carignano (codice utenza TO13210), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Castagnole Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 393-90657 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a COMBA LORENZO C.F. CMBLNZ57D11A660T con sede legale in BARGE Via RIO SECCO, 16 (codice utenza TO12161), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 262-56199 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a FALCO ENRICO C.F. FLCNRC30C22C404H con sede legale in CAVOUR VIA NUOVA, 59 (codice utenza TO12167), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 880-233569 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Scursatone Francesco, P.IVA 05665400015, con sede legale in Castiglione Torinese, Via Valle Scursatone, 57 (codice utenza TO12170), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Castiglione Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 338-73139 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a VILLA FELICE C.F. VLLFLC37M23I030M P.IVA n. 04106020011 con sede legale in CASTIGLIONE T.SE VIA PEDAGGIO VECCHIO, 12 (codice utenza TO12171), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CASTIGLIONE T.SE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 849-228071 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Roveto s.a.s., P.IVA 04360020012, con sede legale in Torino, Via San Quintino, 28 (codice utenza TO13296), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento, igienico sanitario ed antincendio corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Caselette per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 400-90775 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a LUISON FRANCO C.F. LSNFNC61E21C665C P.IVA n.02810230017 con sede legale in CASALBORGONE Via CARAMELLINI, 15 (codice utenza TO12182), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CASALBORGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 841-227924 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla CE-VI s.a.s. di Battaglia E.& C., P.IVA 00868720012, con sede legale in Chivasso, Strada Torino, 239 (codice utenza TO13297), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale ed igienico sanitario corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Chivasso per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 27-7888 del 11.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a POGLIANO DOMENICA - C.F. PGLDNC37P44C665A con sede legale in CHIVASSO FRAZIONE POGLIANI - STRADA CARLETTA, 16 (codice utenza TO12186), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di CHIVASSO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 212-50639 del 14.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a VIRETTO VINCENZO - C.F. VRTVCN39B21A944C con sede legale in CHIVASSO Via BELLAVISTA, 51 (codice utenza TO12187), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CHIVASSO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 490-109554 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla General Marmi S.r.l., P.IVA 00495140014, con sede legale in Collegno, Strada Torino - Pianezza, 83 (codice utenza TO12190), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso Industriale corrispondente all’uso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Collegno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 869-233507 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Sartoris Giannina, C.F. SRTGNN55B51C868V, con sede legale in Colleretto Giacosa, Via Piano, 1 (codice utenza TO12193), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi e n. 1 sorgente in Comune di Colleretto Giacosa per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 263-56196 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a TURELLO SEBASTIANO C.F. TRLSST47L29B791Y con sede legale in CARMAGNOLA VIA CORNO, 2/A (codice utenza TO12218), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 396-90742 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. MARENGO PIETRO P.IVA n. 00447960048 con sede legale in RACCONIGI CASCINA STREPPE (codice utenza TO12220), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.3 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 771-188971 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sisport Fiat S.p.a., P.IVA 02051440010, con sede legale in Torino, Corso Moncalieri, 346/12 (codice utenza TO12222), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione attrezzature sportive corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 17743102 del 07.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a NICOLA VINCENZO - C.F. NCLVCN52T11C404L con sede legale in CARMAGNOLA Via CANONICO CHICCO, 4 (codice utenza TO12225), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 131-24305 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MANDRILE GIOVANNI - C.F. MNDGNN37B02B791T con sede legale in CARMAGNOLA Via CASALGRASSO, 27 (codice utenza TO12226), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 224-50746 del 14.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a APPENDINO PIETRO - C.F. PPNPTR34P25B791K P.IVA n.06862730014 con sede legale in CARMAGNOLA Via TETTI RATTO, 10 (codice utenza TO12232), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA, per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze. (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis)

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

• Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 83-13410 del 16.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SAPINO GIORGIO - C.F. SPNGRG41S14B791W con sede legale in CARMAGNOLA Via TUNINETTI, 11 (codice utenza TO12236), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 394-90694 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SANERO MICHELE C.F. SNRMHL27E27B791K con sede legale in CARMAGNOLA Via CHIERI, 49 (codice utenza TO12237), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 692-171957 del 30.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. SANDRONE LORENZO-C.F. SNDLNZ10D10B791D con sede legale in CARMAGNOLA Via ALFIERI, 9 (codice utenza TO12238), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 879-233551 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Ghirardo Susanna, C.F. GHRSNN69H64B791I, con sede legale in Carmagnola, Via Prof. M. Abrate, 7 (codice utenza TO12243), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 408-90897 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PANERO GIOVANNI C.F. PNRGNN27E18D742D con sede legale in CARMAGNOLA Via SPERANZA, 8 (codice utenza TO12244), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 823-227469 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Flowers Farm S.R.L., P.IVA 08037050013, con sede legale in Carmagnola, Via Nino Ponzio, 35 (codice utenza TO12249), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 257-56213 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CARENA CESARINA C.F. CRNCRN63M56B791S con sede legale in CARMAGNOLA VIA POCHETTINO, 15 (codice utenza TO12251), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 877-233529 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Curto Agostino, C.F. CRTGNT34L27B791A, con sede legale in Carmagnola, Via Rubinetti, 7 (codice utenza TO12252), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 245-56140 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a FRUTTERO MARIA C.F. FRTMRA42S53D742Y con sede legale in CARMAGNOLA VIA ARABIA, 27 (codice utenza TO12256), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 246-56134 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a LONGO VASCHETTI GERMANA C.F. LNGGMN49P56B791H con sede legale in CARMAGNOLA VIALE GARIBALDI, 12 (codice utenza TO12259), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 119-24145 del 24.01.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CHIAVAZZA MARIO - C.F. CHVMRA36R22B791T con sede legale in CARMAGNOLA PIAZZA MARTIRI, 44 (codice utenza TO12261), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 258-56212 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SANDRONE ALDO C.F. SNDLDA60A09B791K con sede legale in CARMAGNOLA VICOLO BARAVALLE, 12 (codice utenza TO12263), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 887-233606 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Lungo Vaschetti Giovanni Battista, C.F. LNGGNN37C30B791R, con sede legale in Carmagnola, Via Molinasso, 42 (codice utenza TO12265), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 414-90946 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GRANDE PIETRO C.F. GRNPTR46T13B791G con sede legale in CARMAGNOLA Via GRUASSA, 20 (codice utenza TO12278), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 259-56210 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAVAGLIA’ GIUSEPPE C.F. CVGGPP40E06B791V con sede legale in CARMAGNOLA CASCINA SAVARINO, 15 (codice utenza TO12281), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 375-73231 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a APPENDINO PIERANTONIO C.F. PPNPNT59D10I470S con sede legale in CARMAGNOLA VIA CORNO, 20 (codice utenza TO12282), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 6 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 368-82101 del 13.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PIATTI MICHELE C.F. PTTMHL27E14B791E con sede legale in CARMAGNOLA Via CEIS, 2 (codice utenza TO12285), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 687-172016 del 30.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla ZANZI S.p.a., P.IVA 06801870012, con sede legale in Ivrea, Corso Vercelli, 159 (codice utenza TO12289), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso Industriale corrispondente all’uso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Ivrea per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 260-56205 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SANDRI GIOVANNI C.F. SNDGNN35T02F863J P.IVA n. 04042620015 con sede legale in GASSINO TORINESE STRADA VAL BAUDANA, 25 (codice utenza TO12299), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di GASSINO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 874-233520 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Galleano Giorgio, C.F. GLLGRG25E17B285K, con sede legale in Gassino Torinese, Via Donizzetti, 7 (codice utenza TO12300), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Gassino Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 288-63932 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAREGLIO ROBERTO C.F. CRGRRT65L01D933J P.IVA n. 06427400012 con sede legale in GASSINO TORINESE STRADA VALLE MASSA, 7 (codice utenza TO12302), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di GASSINO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 837-227756 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Defilippi Agostino, C.F. DFLGTN21P28D933T, con sede legale in Gassino Torinese, Via Bussolino, 96 (codice utenza TO12303), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Gassino Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 910-243269 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla RE.CO. S.r.l., P.IVA 03948060011, con sede legale in Torino, Via A. Oriani, 6 (codice utenza TO12310), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento e antincendio corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Frossasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 615-151207 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Varvello Giovanni & C. “L’Aceto Reale” S.R.L., P.IVA 00478920010, con sede legale in La Loggia, Strada Nizza, 39 (codice utenza TO12321), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di La Loggia per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 289-63953 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla SCUOLA AGRARIA SALESIANA P.IVA n. 01763270012 con sede legale in LOMBRIASCO VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 7 (codice utenza TO12331), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di LOMBRIASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 627-151819 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Calce e Cementi di Lauriano S.p.a., P.IVA 00515920015, con sede legale in Lauriano, Via Cappelletta, 18 (codice utenza TO12335), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso lavaggio strade corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Lauriano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 612-151143 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Houghton Levenit S.r.l., P.IVA 08039700011, con sede legale in Leini’, Strada del Fornacino, 85/d (codice utenza TO13312), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo, raffreddamento ed antincendio corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Leini’ per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 185-43364 del 07.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GARINO BATTISTA - C.F. GRNBTS33M23E518D con sede legale in LEINI’ Via PRATONUOVO, 124 (codice utenza TO12355), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di LEINI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 336-73160 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAVAGLIA’ DOMENICO C.F. CVGDNC47A10A990M P.IVA n. 06383920011 con sede legale in CASELLE T.SE FRAZ. MAPPANO VIA JUVARRA, 39 (codice utenza TO12357), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di LEINI’ per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 694-171924 del 30.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Errevi S.p.a., P.IVA 00527430011, con sede legale in Moncalieri, Via Curiel, 11 (codice utenza TO12370), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico-sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 659-164737 del 23.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Intercar S.p.a., P.IVA 01673560015, con sede legale in Torino, Corso Re Umberto, 8 (codice utenza TO12374), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 888-233613 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Morardo Gianfranco, P.IVA 02516790017, con sede legale in Moncalieri, Strada Castelvecchio, 39 (codice utenza TO12378), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 528-117139 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Alca Chemical S.r.l., P.IVA 05401400014, con sede legale in Moncalieri, Strada Carpice, 10/B (codice utenza TO13313), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale ed igienico corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 409-90904 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GARIGLIO FRANCESCO C.F. GRGFNC48H17F335Y con sede legale in MONCALIERI BORGATA TETTI ROLLE, 3 (codice utenza TO12393), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 290-63963 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MOSSO MICHELE C.F. MSSMHL39L11M133B con sede legale in VOLVERA VIA GIACOMO RACCA, 1 (codice utenza TO12400), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VOLVERA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 176-43089 del 07.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MOSSO MICHELE - C.F. MSSMHL38A22M133D con sede legale in VOLVERA Via IMMACOLATA, 7 (codice utenza TO12405), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VOLVERA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 337-73154 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a RATTERO TERESINA C.F. RTTTSN24M68M133D con sede legale in VOLVERA VIA AIRASCA, 39 (codice utenza TO12407), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VOLVERA’ per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 410-90911 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GIOVANNINI FRANCESCO C.F. GVNFNC35H02D202A con sede legale in CUMIANA CASCINA GALETTA, 6 (codice utenza TO12409), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di VOLVERA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 884-233589 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Ruffino Emilio, C.F. RFFMLE50A01G684U, con sede legale in Villastellone, Cascina Fortepasso, 13 (codice utenza TO12414), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Villastellone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 411-90922 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. GENNERO GIANMARIO E WALTER P.IVA n.06992600012 con sede legale in VIRLE PIEMONTE Via MONTENERO, 2 (codice utenza TO12417), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di VIRLE PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 404-90859 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BERGERO SIRO C.F. BRGSRI58H15G303I P.IVA n.02590380016 con sede legale in VIRLE PIEMONTE Via PANCALIERI, 3 (codice utenza TO12418), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VIRLE PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 251-56231 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta L.E. S.r.l. P.IVA n. 03146980010 con sede legale in VINOVO STRADA CASCINA NUOVA, 40 (codice utenza TO12426), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VINOVO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 885-233593 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Rolle’ Michele, C.F. RLLMHL41A06B592N, con sede legale in Vinovo, Via Candiolo, 97 (codice utenza TO12428), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 369-82111 del 13.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BIOLATO GIAN PAOLO C.F. BLTGPL55D06H727Y P.IVA n.0743855001 con sede legale in VINOVO Via COTTOLENGO, 51 (codice utenza TO12429), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 3 POZZI in Comune di VINOVO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 838-227912 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Beruatto Livia, C.F. BRTLMR63R69C722A, con sede legale in Volpiano, Via Trento, 35 (codice utenza TO12441), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 371-82125 del 13.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a VIOLA MARIA ROSA C.F. VLIMRS40R41M122O con sede legale in VOLPIANO VIA TRENTO, 22 (codice utenza TO12443), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VOLPIANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 886-233598 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Sibona Aldo, C.F. SBNLDA61H14C665A, con sede legale in Volpiano, Cascina Progresso, 22 (codice utenza TO12444), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 873-233518 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Borge Pietro, C.F. BRGPTR14A28M122T, con sede legale in Volpiano, Via Roma, 28 (codice utenza TO12447), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 866-233494 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Portinaro Rita, C.F. PRTRTI61B56C665P, con sede legale in Volpiano, C.Ne Malone, 2 (codice utenza TO12451), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 339-73131 del 06.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BOCCACCIO GIACOMO C.F. BCCGCM33R20M122S con sede legale in VOLPIANO VIA TRENTO, 54 (codice utenza TO12457), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di VOLPIANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 362-82057 del 13.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a FIORE MARIA CRISTINA C.F. FRIMCR52D64L219C con sede legale in VOLPIANO Via MOLINO, 39 (codice utenza TO12458), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VOLPIANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 923-245947 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Anfossi Mario, C.F. NFSMRA36A14M122W, con sede legale in Volpiano, Cascina Germania (codice utenza TO12459), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 920-245933 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Senatore Anna, C.F. SNTNNA53L51C361I, con sede legale in Volpiano, Via Olmo, 8 (codice utenza TO12464), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Volpiano e San Benigno Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 487-109514 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a OLIVETTI EVASIO C.F. LVTVSE49P22L787B P.IVA n.04289250013 con sede legale in VERRUA SAVOIA Località RIVALTA, 70 (codice utenza TO12465), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VERRUA SAVOIA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis) “

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 872-233514 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Fontana Silvano, C.F. FNTSVN42C06L219U, con sede legale in Verrua Savoia, Località Case Cocetti, 90 (codice utenza TO12466), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Verrua Savoia per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 0,75 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 291-63972 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a TAGLIAFERRO CESARE C.F. TGLCSR48T14L219E con sede legale in TORINO CORSO SVIZZERA, 29 (codice utenza TO12470), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 278-63791 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. RAMASSOTTO FRANCESCO P.IVA n. 03605970015 con sede legale in VIGONE VIA CAVOUR, 57 (codice utenza TO12471), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 870-233511 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Conti Luciano, P.IVA 05664860011, con sede legale in Vigone, Via Cavour, 72 (codice utenza TO12478), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 860-233479 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Cavigliasso Domenico, C.F. CVGDNC49L19L898M, con sede legale in Vigone, Via Cavour, 30 (codice utenza TO12484), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 724-178614 del 05.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla ECO.DE.RIF S.r.l., P.IVA 06038170012, con sede legale in Venaria, Corso Lombardia, 47 (codice utenza TO12494), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo ed irigazione aree verdi private corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Venaria per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 929-246004 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Edilcave S.r.l., P.IVA 05951110013, con sede legale in Villar Focchiardo, Regione Pianverso - Strada Antica Di Francia (codice utenza TO12497), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso lavaggio inerti da n. 2 pozzi in Comune di Villar Focchiardo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 489-109534 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla I.C.A.I. S.R.L., P.IVA 03967710017, con sede legale in BRUINO, VIALE CRUTO, 27 (codice utenza TO12539), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente all’uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di BRUINO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 695-171914 del 30.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla T.RAD ITALIA S.p.a., P.IVA 08320270013, con sede legale in Moncalieri, Via Vittime di Piazza della Loggia, 22 (codice utenza TO12555), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo e raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 361-82040 del 13.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a ALOATTI MARIA C.F. LLTMRA37E44M027N P.IVA n.05984440015 con sede legale in VILLASTELLONE Via CARIGNANO, 24 (codice utenza TO12562), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLASTELLONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 372-82136 del 13.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta ALLASIA GIUSEPPE e BRUNO P.IVA n. 02099250012 con sede legale in CARMAGNOLA VIA VILLASTELLONE, 25 (codice utenza TO12563), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLASTELLONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 373-82145 del 13.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAVAGLIA’ SIMONE C.F. CVGSMN36M03B791Z con sede legale in CARMAGNOLA VIA TETTI PECCHI, 22 (codice utenza TO12564), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLASTELLONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 279-63825 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a FERROGLIO EZIO C.F. FRRZEI53P18G674A con sede legale in SCALENGHE VIA PINEROLO, 19 (codice utenza TO12566), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 536-117301 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Sola Ornella - C.F. SLORLL49T47B777F con sedelegale in Carignano Via F. Salotto, 14 (codice utenza TO12571), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di La Loggia per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 770-188965 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Conceria F.lli Pieroni di Domenico Pieroni, P.IVA 00525260014, con sede legale in Pavone Canavese, Via Roma, 22 (codice utenza TO12574), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento e di processo corrispondenti all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Castellamonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 696-171903 del 30.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Filmar S.r.l., P.IVA 04311310017, con sede legale in Caselle Torinese, Strada Leini’, 22 (codice utenza TO13224), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo e igienico corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Caselle Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 829-227570 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla IMPER Italia S.p.a., P.IVA 03764530014, con sede legale in Torino, Via Lanzo, 131 (codice utenza TO13231), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo, raffreddamento,igienico ed antincendio corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 909-243266 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Officina Meccanica Fenoglio G.P. s.r.l., P.IVA 00476150016, con sede legale in Valperga, Borgata Braidacroce, 61 (codice utenza TO12591), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Valperga per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 626-151787 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Botta S.r.l., P.IVA 00475000014, con sede legale in Brusasco, Via Della Fornace, 19 (codice utenza TO12595), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso antincendio ed igienico corrispondenti all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Brusasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 825-227516 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Nuova Cava Ceretta S.r.l., P.IVA 02380330015, con sede legale in San Maurizio Canavese, Via Stura - Ceretta, 64 (codice utenza TO13341), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso lavaggio inerti, igienico sanitario e lavaggio strade (civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) da n. 2 pozzi in Comune di San Maurizio Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 529-117145 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Plasticavi Italiana S.p.a., P.IVA 04626310017, con sede legale in Almese, Via Rivera, 100 (codice utenza TO13342), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento industriale ed antincendio corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Almese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 769-188960 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Fiore S.r.l., P.IVA 06610250018, con sede legale in Torino, Strada Del Francese, 117/22 (codice utenza TO12635), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo e raffreddamento corrispondenti all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 493-109644 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla E.S.A.B. Group S.r.l., P.IVA 09001170019, con sede legale in Busano, Via XXV Aprile, 17 (codice utenza TO12638), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso Raffreddamento corrispondente all’uso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Busano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 839-227915 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla ERGOTECH S.r.l., P.IVA 06724880015, con sede legale in Settimo Vittone, Strada Statale, 26 (codice utenza TO12651), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso Raffreddamento corrispondente all’uso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Vittone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 840-227920 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Alpea S.p.a., P.IVA 02320320019, con sede legale in Bairo, Strada Castellamonte, 4 (codice utenza TO13355), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale ed antincendio corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Bairo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 907-243253 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla ICSA S.p.a., P.IVA 00526930011, con sede legale in San Benigno Canavese, Via Giotto, 4 (codice utenza TO12662), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di San Benigno Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 731-178711 del 05.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla KKK Di Girondi Aldo & C. Sas, P.IVA 00514580018, con sede legale in Brandizzo, Via Papa Giovanni XXIII (codice utenza TO13358), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo ed igienico sanitario corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Brandizzo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 728-178651 del 05.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Finder S.p.a., P.IVA 05732610018, con sede legale in Nichelino, Piazza Camandona, 29 (codice utenza TO13360), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale ed igienico corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Almese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 720-178522 del 05.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla O.S.VA. S.r.l., P.IVA 02778450011, con sede legale in Valperga, Via Busano, 81 (codice utenza TO12673), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Valperga per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 587-135155 del 02.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Tyco Elctronics Amp Italia S.p.a., P.IVA 00482680014, con sede legale in Collegno, Corso Fratelli Cervi, 5 (codice utenza TO13365), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo ed igienico sanitario corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Collegno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 732-178726 del 05.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Pipail S.r.l., P.IVA 05135270014, con sede legale in Torino, Via Oddino Morgari, 12 (codice utenza TO13366), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento ed antincendio corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 766-188945 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Massucco Industrie S.p.a., P.IVA 03784740015, con sede legale in Castellamonte, Località Piova, 98 (codice utenza TO12680), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Castellamonte, Cuorgnè per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 719-178514 del 05.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Angelo Vasino S.p.a., P.IVA 04318230010, con sede legale in Cambiano, Via Einaudi, 13 (codice utenza TO12693), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Cambiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 403-90850 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’AZ. AGR. RUBINETTO GIOVANNI BATTISTA P.IVA n. 02615640014 con sede legale in CAMBIANO CASCINA BROGLIA, 11 (codice utenza TO12695), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.2 POZZI in Comune di CAMBIANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 926-245961 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Tosco Domenico, P.IVA 03612360010, con sede legale in Carignano, Strada Piobesi, 40 (codice utenza TO12711), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 843-227935 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Stelt 2 S.r.l., P.IVA 05606340015, con sede legale in Carignano, Via Virle, 15 (codice utenza TO12712), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 819-227376 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Gentile Vincenzo, C.F. GNTVCN53M13F889V, con sede legale in Carignano, Regione Tetti Brus, 8 (codice utenza TO12713), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 261-56202 del 20.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MEINARDI GIOVANNI BATTISTA C.F. MNRGNN53H08B777Q con sede legale in CARIGNANO CASCINA GORREA, 31 (codice utenza TO12718), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 280-63847 del 27.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BECCHIO MARIO C.F. BCCMRA55B02B777O con sede legale in CARIGNANO VIA TETTI FAULE, 51/R (codice utenza TO12726), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 4 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “ (omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 867-233498 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Aghemo Margherita, C.F. GHMMGH47D54B777X, con sede legale in Carignano, Via Tetti Gianassi, 12 (codice utenza TO12728), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 921-245939 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Galfione Giacomo, P.IVA 02590310013, con sede legale in Vinovo, Via Stupinigi, 130 (codice utenza TO12729), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carignano e Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 817-227353 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Gamna Francesco, C.F. GMNFNC25A10B777Z, con sede legale in Carignano, Via Principe Di Carignano, 27 (codice utenza TO12735), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 186-43373 del 07.02.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BAUDUCCO GIUSEPPE - C.F. BDCGPP65D17L219L con sede legale in CARIGNANO Via DEI GIARDINI, 17 (codice utenza TO12736), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 495-109714 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, ad AGHEMO MICHELANGELO C.F. GHMMHL16A18B777T con sede legale in CARIGNANO STRADA SALUZZO, 57 (codice utenza TO12737), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis) “

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 918-245889 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Gili Francesco, C.F. GLIFNC22M12B777P, con sede legale in Carignano, Via Zappata, 19 (codice utenza TO12739), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 905-243238 del 29.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Associazione Pescatori Valsusa, P.IVA 05920440012, con sede legale in Caprie, Via Martiri della Liberta’, 1 (codice utenza TO12740), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso piscicolo da n. 1 pozzo in Comune di Oulx per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 412-90930 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a TUNINETTI ANNA C.F. TNNNNA24B45F335E con sede legale in NICHELINO Via PATERI, 12 (codice utenza TO12749), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di NICHELINO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 844-227946 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Massifond S.p.a., P.IVA 04454100019, con sede legale in Orbassano, Strada Circonvallazione Esterna, 7 (codice utenza TO12768), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Orbassano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 360-82032 del 13.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CIRINO FRANCESCO C.F. CRNFNC49D07F931K con sede legale in NONE CASCINA DEL BOSCO, 12 (codice utenza TO12771), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di NONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 413-90937 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a QUAGLIOTTI ANNA MARIA C.F. QGLNMR55P44M133Q con sede legale in OGLIANICO Via FIUME, 1 (codice utenza TO12779), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di NONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 768-188955 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Stige S.p.a., P.IVA 02299750014, con sede legale in San Mauro Torinese, Via Pescarito, 110 (codice utenza TO13399), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento, antincendio e irrigazione aree verdi corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di San Mauro Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 822-227455 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Soc. Cartiere Enrico Cassina Snc, P.IVA 00479570012, con sede legale in Pinerolo, Piazza Frairia, 4/7 (codice utenza TO12790), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Pinerolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 818-227358 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Rosso Giuseppe, C.F. RSSGPP34B22C404W, con sede legale in Pinerolo, Via San Pietro, 47 (codice utenza TO12794), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Pinerolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 591-135371 del 02.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra GIOANA MARRO ANNA MARIA-C.F. GNMNMR32P48G674K consede legale in PINEROLO Via STRADA GALOPPATOIO, 20 (codice utenza TO12795), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di PINEROLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 491-109586 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Martin & C. S.r.l., P.IVA 03776330015, con sede legale in Porte, Via Nazionale, 104 (codice utenza TO12796), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Perosa Argentina per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 593-135522 del 02.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla TESSA S.p.a., P.IVA 00467120010, con sede legale in Piobesi Torinese, Via della Masolina, 8 (codice utenza TO12798), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso antincendio corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 915-245870 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Gramaglia Giuseppe, C.F. GRMGPP39S05I823V, con sede legale in Piobesi Torinese, Via B. Croce, 28 (codice utenza TO12799), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 466-98214 del 27.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta CHIABERTO ALBERTO E GIUSEPPE S.S. P.IVA 02157580016 con sede legale in PIOSSASCO Via BRENTATORI, 5 (codice utenza TO12803), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di PIOSSASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 861-233480 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Casetta Giuseppe, C.F. CSTGPP35S22G979R, con sede legale in Pralormo, Regione Cavallo, 47 (codice utenza TO12823), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Pralormo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 589-135290 del 02.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ecofar S.r.l., P.IVA 04619580014, con sede legale in Torino, Corso Re Umberto, 85 (codice utenza TO12835), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico cor

rispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 912-243278 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Serra Francesco E Gasparino, P.IVA 02568820019, con sede legale in Poirino, Cascina Tetto Conte, 40 (codice utenza TO12858), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 828-227560 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Bella Bruna, P.IVA 04035140013, con sede legale in Piscina, Via Martiri, 28 (codice utenza TO12860), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Piscina per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 693-171939 del 30.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Societa’ Italiana Acetilene E Derivati, P.IVA 00209070168, con sede legale in Bergamo, Via San Bernardino, 92 (codice utenza TO13412), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico ed antincendio corrispondenti all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Rosta per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 518-117018 del 11.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Corona & C. S.P.A., P.IVA 00499470011, con sede legale in Cascine Vica-Rivoli, Via Aosta, 22/24 (codice utenza TO12882), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso Industriale corrispondente all’uso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Rivoli per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 846-227968 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Salumificio Toja s.r.l., P.IVA 02584780015, con sede legale in Rivalta di Torino, Via Fenestrelle, 117 (codice utenza TO12892), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Rivalta Di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 911-243273 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cooperativa Agricola Rivese, P.IVA 02531420012, con sede legale in Riva Presso Chieri, Cascina Vercellina (codice utenza TO12894), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi private, antincendio ed igienico sanitario, corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 927-245975 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Fasano Luigi, C.F. FSNLGU57S14H337R, con sede legale in Riva Presso Chieri, Cascina Ronello, 10/11 (codice utenza TO12913), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 359-82020 del 13.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CHIANALE GUIDO C.F. CHNGDU30T05I030I con sede legale in SAN MAURO TORINESE Via VALLIE’, 15 (codice utenza TO12950), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di SAN MAURO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 934-246123 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Mazzucchetti Mario Sas Di Mazzucchetti Mario & C., P.IVA 00490280013, con sede legale in San Mauro Torinese, Via 25 Aprile, 47 (codice utenza TO12954), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso lavaggio inerti da n. 2 pozzi in Comune di San Mauro Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 402-90827 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BROSSA FRANCESCO C.F. BRSFNC41S26B791S con sede legale in SETTIMO TORINESE Via CASTIGLIONE, 65 (codice utenza TO12963), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n.1 pozzo in Comune di SETTIMO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 586-135115 del 02.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Universal S.p.a., P.IVA 00494080013, con sede legale in Settimo Torinese, Via E. De Nicola, 26 (codice utenza TO12966), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso Raffreddamento corrispondente all’uso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 482-109435 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MANZO ELGE C.F. MNZLGE51C53I490M con sede legale in BURIASCO FRAZ. APPENDINI Via TORINO,6 (codice utenza TO12975), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 2 POZZI in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 820-227388 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Ruata Pellice s.s., P.IVA 05789910014, con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione Mottura, 49 (codice utenza TO13433), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico e irriguo corrispondente all’uso zootecnico e agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 733-178741 del 05.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Blencio Giorgio, C.F. BLNGRG58C14L948M, con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione San Giovanni, 74 (codice utenza TO13435), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 723-178597 del 05.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla SEAG S.r.l., P.IVA 00893890012, con sede legale in Villafranca Piemonte, Via Vigone, 8 (codice utenza TO13019), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario e lavaggio mezzi corrispondenti all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 697-171882 del 30.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sisport Fiat S.p.a., P.IVA 02051440010, con sede legale in Torino, Corso Moncalieri, 346/12 (codice utenza TO13441), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione attrezzature sportive e funzionamento piscine corrispondenti all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 658-164648 del 23.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sisport Fiat S.p.a., P.IVA 02051440010, con sede legale in Torino, Corso Moncalieri, 346/12 (codice utenza TO13026), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione attrezzature sportive corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 499-109783 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Editrice La Stampa S.p.a., P.IVA 00486620016, con sede legale in Torino, Via Marenco, 32 (codice utenza TO13027), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 592-135472 del 02.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Condominio Via Papacino, 23, C.F. 80228440014, con sede legale in Torino, Via Papacino, 23 (codice utenza TO13028), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso condizionamento ambienti corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 767-188949 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla ILCEA S.p.a., P.IVA 00506340017, con sede legale in Torino, Via Sansovino, 205/1 (codice utenza TO13029), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso Industriale corrispondente all’uso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 481-109426 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a RONCO ANDREA C.F. RNCNDR70S16L219Q con sede legale in TORINO STRADA DEI BIASONI, 39/12 (codice utenza TO13030), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di TORINO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 657-164626 del 23.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Resinflex S.p.a., P.IVA 00514180017, con sede legale in Torino, Via Reiss Romoli, 256 (codice utenza TO13033), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 415-90961 del 20.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Di Pietrantonio & C. S.r.l., P.IVA 04918900012, con sede legale in Torino, Via Reiss Romoli, 122/5Z (codice utenza TO13037), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso Industriale corrispondente all’uso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 611-151139 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Rai - Radiotelevisione Italiana, P.IVA 00925091001, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14 (codice utenza TO13041), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso antincendio corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 821-227425 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sintexcal S.p.a., P.IVA 00570320382, con sede legale in Ferrara, Via G. Marconi, 29 (codice utenza TO13445), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico, antincendio ed irrigazione aree verdi corrispondenti all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 906-243244 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Clara Livio, C.F. CLRLVI70A11C665E, con sede legale in Torrazza Piemonte, Strada Massola, 7 (codice utenza TO13048), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torrazza Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 772-188984 del 13.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla San Martino S.r.l., P.IVA 03039210012, con sede legale in Trana, Via Zona Industriale, 1/A - Borgata Moranda (codice utenza TO13470), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale alimentare e raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Trana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 824-227498 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Ritardo Giuseppe, P.IVA 05432960010, con sede legale in Vigone, Via Antica Di Faule, 11 (codice utenza TO13076), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 862-233483 del 17.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Benedetto Liliana, C.F. BNDLLN54L64E518R, con sede legale in Volpiano, Via Cirie’, 101 (codice utenza TO13089), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Leinì per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 480-109413 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BIANCO TERESA C.F. BNCTRS14T67E518L con sede legale in LEINI’ Via SANTUARIO, 11 (codice utenza TO13093), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di LEINI’ per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis) “

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 928-245992 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Eslo Silos S.r.l., P.IVA 00793180019, con sede legale in Meana di Susa, Via Campo Castello, 2 (codice utenza TO13473), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso lavaggio inerti e civile corrispondenti all’uso lavaggio inerti e civile da n. 1 pozzo n. 1 trincea drenante in Comune di Bruzolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 832-227709 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Volpatto Rosa Angela, C.F. VLPRNG39A68D933N, con sede legale in Brandizzo, Via Aosta, 1 (codice utenza TO13099), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 498-109770 del 04.04.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla La Doppia A, P.IVA 05062980015, con sede legale in Sparone, Località Appare’, 3 (codice utenza TO13102), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso Raffreddamento corrispondente all’uso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Sparone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 622-151680 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra AUDELLO AMALIA - C.F. DLLMLA37B64I030C con sede legale in S. MAURO TORINESE Via PO, 3 (codice utenza TO13118), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di SAN MAURO TORINESE, per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 455-98168 del 27.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla VIVAI LA ROSA DI PIPITONE ANTONIA P.IVA n.06535470014 con sede legale in VINOVO Via CANDIOLO, 85 (codice utenza TO13152), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VINOVO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 908-243260 del 26.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cemencal S.p.a., P.IVA 01038320162, con sede legale in Bergamo, Via G.Camozzi, 124 (codice utenza TO13162), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Orbassano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 722-178587 del 05.06.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Calcestruzzi S.p.a., P.IVA 01038320162, con sede legale in Bergamo, Via G.Camozzi, 124 (codice utenza TO13163), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso Industriale corrispondente all’uso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Feletto per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 826-227529 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Beton S.p.a., P.IVA 00951800044, con sede legale in Villafalletto, Via Pignolo, 1 (codice utenza TO13166), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso Industriale corrispondente all’uso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Borgaro Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 358-82011 del 13.03.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SAVELLI EMILIO C.F. SVLMLE68L19L219O con sede legale in TORINO Via LUIGI CHIALA, 3 (codice utenza TO13170), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di VINOVO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

- Disciplinare di concessione “(omissis)

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 616-151232 del 16.05.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla IM.CA. s.a.s. Di Tuninetti M. - Donetto A. & C., P.IVA 02591350018, con sede legale in Pancalieri, Via Pinerolo, 63 (codice utenza TO13174), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".


Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 845-227957 del 11.07.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla SAIT Abrasivi S.p.a., P.IVA 03757500016, con sede legale in Settimo Torinese, Via Raspini, 21 (codice utenza TO13486), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento, igienico sanitario ed antincendio corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Collegno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"

-Disciplinare di concessione: “(omissis)

ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".