Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse idriche
Avvisi di pubblicazione relativi a provvedimenti di concessione preferenziale per la derivazione dacqua
1 000069 TO10052 BERRUTO MARIO SANTENA D.D. 932-246097 26/07/06
2 000080 TO10063 MORELLO CRESCENTINO CUMIANA D.D. 281-63855 27/02/06
3 000082 TO10065 AZ. AGR. SGARBI LUCIANO CUMIANA D.D. 76-13322 16/01/06
4 000090 TO10072 VILLOIS ANTONIO CARMAGNOLA D.D. 599-135845 02/05/06
5 000096 TO10078 GONELLA FABRIZIO TORINO D.D. 282-63867 27/02/06
6 000107 TO10089 ARDUSSO LORENZO CAVOUR D.D. 298-64353 27/02/06
7 000108 TO10090 AZ. AGR. ZARAMELLA KENIA CUMIANA D.D. 299-64355 27/02/06
8 000114 TO10096 RATTERO MICHELE VOLVERA D.D. 73-13303 16/01/06
9 000116 TO10098 GRANZIERA GIANPIERO CARIGNANO D.D. 931-246092 26/07/06
10 000150 TO10132 ALESSO GIOVANNA PANCALIERI D.D. 456-98173 27/03/06
11 000175 TO10153 IMMOBILIARE AGRICOLA ISOLA S.S. TORINO D.D. 621-151656 16/05/06
12 000189 TO10167 CERESA LEONARDO BOLLENGO D.D. 721-178578 05/06/06
13 000192 TO10170 GRELLA C.P.M.G.E.F. NONE D.D. 761-188924 13/06/06
14 000200 TO10178 SAVIO MARIO CARIGNANO D.D. 74-13310 16/01/06
15 000203 TO10181 ALIPERTI LUCIA TORINO D.D. 836-227737 11/07/06
16 000210 TO10188 IL GERMOGLIO S.S. VINOVO D.D. 300-64360 27/02/06
17 000214 TO10192 DEFINA PIETRO VINOVO D.D. 457-98182 27/03/06
18 000217 TO10195 PIOVANO ANTONIO VINOVO D.D. 301-64364 27/02/06
19 000273 TO10249 AZ. AGR. GRAMAGLIA CLAUDIO PIOBESI TORINESE D.D. 23-7908 11/01/06
20 000293 TO10268 GARIGLIO SEVERINO PIOBESI TORINESE D.D. 213-50647 14/02/06
21 000297 TO10272 BERTELLO MARIA SILVANA PIOBESI TORINESE D.D. 302-64366 27/02/06
22 000319 TO10294 BATTAGLIOTTI VITTORIO AIRASCA D.D. 458-98184 27/03/06
23 000323 TO10298 GALOSSO DOMENICO CAVOUR D.D. 303-64372 27/02/06
24 000358 TO10332 UBINO GIOVANNI DOMENICO VIRLE PIEMONTE D.D. 295-64064 27/02/06
25 000362 TO10336 ROVETTO DOMENICO VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 760-188918 13/06/06
26 000391 TO10364 CECCHIN GIUSEPPE SETTIMO TORINESE D.D. 486-109494 04/04/06
27 000416 TO10388 MANA BERNARDINO CARMAGNOLA D.D. 933-246104 26/07/06
28 000441 TO10412 PIOLA DARIO CARMAGNOLA D.D. 304-64375 27/02/06
29 000463 TO10432 MASCHERPA MARIA MONCALIERI D.D. 363-82066 13/03/06
30 000469 TO10438 RICCA GIUSEPPE MONCALIERI D.D. 294-64056 27/02/06
31 000472 TO10441 BOCCARDO MARISA MONCALIERI D.D. 214-50654 14/02/06
32 000504 TO10471 SCHIERANO MARIA TERESA NONE D.D. 82-13401 16/01/06
33 000519 TO10485 AZ. AGR. CUGINI RUBIOLO RACCONIGI D.D. 494-109702 04/04/06
34 000556 TO10520 GILARDI CELESTE SAN MAURO TORINESE D.D. 834-227725 11/07/06
35 000570 TO10534 VALLE MARINO CHIVASSO D.D. 128-24283 24/01/06
36 000575 TO10539 LORENZATTI GIOVANNI CAVOUR D.D. 292-63989 27/02/06
37 000579 TO10543 MORSANIGA GIUSEPPE VENARIA D.D. 882-233578 17/07/06
38 000595 TO10558 GARIS GIUSEPPE LA LOGGIA D.D. 598-135739 02/05/06
39 000602 TO10564 VERGNANO ALFONSO LA LOGGIA D.D. 72-13293 16/01/06
40 000605 TO10567 MONDINO GIUSEPPE CAVOUR D.D. 293-64045 27/02/06
41 000614 TO10576 ROSTAGNO GIAMPIERO BORGARO TORINESE D.D. 461-98194 27/03/06
42 000620 TO10581 BONIN CARLA PAVONE CANAVESE D.D. 129-24289 24/01/06
43 000635 TO10596 GAUNA ANGELO BOLLENGO D.D. 759-188915 13/06/06
44 000654 TO10610 MANASSERO SAVINA AIRASCA D.D. 79-13344 16/01/06
45 000658 TO10614 OGGERO GIANPIERO VIGONE D.D. 286-63901 27/02/06
46 000660 TO10616 PICCATO CHIAFFREDO VIGONE D.D. 296-64073 27/02/06
47 000671 TO10627 CORTASSA LUCIA CARMAGNOLA D.D. 87-13455 16/01/06
48 000687 TO10643 BO ANDREA CARMAGNOLA D.D. 215-50684 14/02/06
49 000689 TO10645 BO GIOVANNI BATTISTA CARMAGNOLA D.D. 916-245877 26/07/06
50 000697 TO10652 APPENDINI ANNA CARMAGNOLA D.D. 287-63917 27/02/06
51 000712 TO10667 GENNERO LUIGI VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 216-50690 14/02/06
52 000713 TO10668 AZ. AGR. GALLO ANTONIO FRANCO VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 38-7790 11/01/06
53 000722 TO10677 BERTINETTO LUIGI EMANUELE VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 88-13466 16/01/05
54 000764 TO10713 BASANO GIUSEPPE AIRASCA D.D. 460-98189 27/03/06
55 000765 TO10714 BASANO FRANCO AIRASCA D.D. 459-98187 27/03/06
56 000767 TO10715 BELTRAMO CELSO BRICHERASIO D.D. 285-63894 27/02/06
57 000780 TO10728 CONSORZIO IRRIGUO APPENDINI BURIASCO D.D. 831-227611 11/07/06
58 000809 TO10756 SANDRONE LORENZO CARMAGNOLA D.D. 883-233584 17/07/06
59 000826 TO10771 CRIVELLO LUCIA VILLASTELLONE D.D. 42-7742 11/01/06
60 000827 TO10772 CALAVITA MARIA VITTORIA OSASIO D.D. 37-7799 11/01/06
61 000836 TO10781 MORRA GIOVANNI CARMAGNOLA D.D. 864-233488 17/07/06
62 000859 TO10803 GERBINO ANTONIETTA CARMAGNOLA D.D. 405-90863 20/03/06
63 000863 TO10807 TESIO BARTOLOMEO CARMAGNOLA D.D. 217-50692 14/02/06
64 000874 TO10818 GERBINO ROBERTO CARMAGNOLA D.D. 284-63886 27/02/06
65 000883 TO10826 PECCHIO GIUSEPPE CARMAGNOLA D.D. 387-90609 20/03/06
66 000891 TO10833 BERTELLO BERNARDINO VIGONE D.D. 283-63879 27/02/06
67 000894 TO10836 AVARO SILVANO BRICHERASIO D.D. 454-98164 27/03/06
68 000898 TO10839 BOUISSA ITALO LUSERNA S. GIOVANNI D.D. 462-98198 27/03/06
69 000901 TO10842 BORETTO ANTONIO VIGONE D.D. 463-98201 27/03/06
70 000903 TO10844 AZ. AGR. TABASSO MARIO PECETTO TORINESE D.D. 297-64125 27/02/06
71 000905 TO10846 AZ. AGR. SIANO ANGELA PINO TORINESE D.D. 913-243281 26/07/06
72 000915 TO10856 AZ. AGR. FIGELLO RICCARDO CHIERI D.D. 319-73907 06/03/06
73 000935 TO10875 BOLLERO GIOCONDO FELETTO D.D. 312-73360 06/03/06
74 000937 TO10877 FERRERO GIOVANNI BATTISTA PIOBESI TORINESE D.D. 327-73214 06/03/06
75 000970 TO10908 ODETTI BARTOLOMEO ED ELVIA SCALENGHE D.D. 28-7884 11/01/06
76 000972 TO10910 BERGOGLIO GIUSEPPE SANTENA D.D. 320-73282 06/03/06
77 001003 TO10940 CONSORZIO IRRIGUO CAPPELLA
DEL BOSCO CAVOUR D.D. 364-82071 13/03/06
78 001028 TO10965 PRONELLO GIUSEPPE SCALENGHE D.D. 321-73272 06/03/06
79 001036 TO10973 PRATO ALESSANDRO MONCALIERI D.D. 388-90615 20/03/06
80 001038 TO10975 GARIGLIO PIERANTONIO MONCALIERI D.D. 919-245930 26/07/06
81 001040 TO10977 GRAMAGLIA MARIO MONCALIERI D.D. 859-233477 17/07/06
82 001047 TO10984 GANDIGLIO DOMENICO MONCALIERI D.D. 36-7811 11/01/06
83 001053 TO10989 MASCHERPA CARLO MONCALIERI D.D. 917-245882 26/07/06
84 001059 TO10995 CASETTA VALENTINO MONCALIERI D.D. 34-7856 11/01/06
85 001060 TO10996 FERRERO ANTONIO MONCALIERI D.D. 33-7859 11/01/06
86 001062 TO10998 FERRERO EDOARDO MONCALIERI D.D. 218-50695 14/02/06
87 001072 TO11008 CAVE PROVANA SPA TORINO D.D. 496-109732 04/04/06
88 001085 TO11021 AVARO GIOVANNI VILLASTELLONE D.D. 922-245942 17/07/06
89 001086 TO11022 ANFOSSI GIUSEPPE SANTENA D.D. 32-7863 11/01/06
90 001107 TO11039 TESSORE CARLO LOMBRIASCO D.D. 871-233513 17/07/06
91 001115 TO11047 MORELLO VALTER CUMIANA D.D. 59-13164 16/01/06
92 001124 TO11055 ROBINO LILIANA CARIGNANO D.D. 58-13154 16/01/06
93 001125 TO11056 RICCA SEBASTIANO CARIGNANO D.D. 590-135327 02/05/06
94 001126 TO11057 PELOSIN FRANCA CARIGNANO D.D. 485-109470 04/04/06
95 001136 TO11067 VASCHETTI GIACOMO CARMAGNOLA D.D. 57-13144 16/01/06
96 001140 TO11071 SANDRONE ANNA MARIA CARMAGNOLA D.D. 211-50628 14/02/06
97 001167 TO11096 AZ. AGR. MOLINETTO DI MIRAVALLE
PIERGIORGIO PECETTO TORINESE D.D. 758-188913 13/06/06
98 001168 TO11097 FASSETTA ANGIOLINA VOLPIANO D.D. 835-227729 11/07/06
99 001189 TO11117 AZ. AGR. BOSCO DELLA CASCINA DI
BALBO GIUSEPPE E C. S.A.S. FRASSINETO
PO D.D. 401-90795 20/03/06
100 001192 TO11120 FANTINO ROBERTO CASTIGLIONE TORINESE D.D. 219-50711 14/02/06
101 001195 TO11123 SOC. MILLENNIUM S.R.L. MONCALIERI D.D. 904-243226 26/07/06
102 001202 TO11129 AZ. AGR. LUDA DI CORTEMIGLIA S.S. CARMAGNOLA D.D. 757-188911 13/06/06
103 001209 TO11136 GIRINO GIANFRANCO SETTIMO TORINESE D.D. 29-7879 11/01/06
104 001219 TO11146 SOC. MILLENNIUM S.R.L. MONCALIERI D.D. 484-109465 04/04/06
105 001224 TO11151 DATTA RENATO SAN SECONDO DI PINEROLO D.D. 250-56113 20/02/06
106 001228 TO11155 CRIVELLO PIERFRANCO CARMAGNOLA D.D. 406-90874 20/03/06
107 001246 TO11171 LAZZERINI EMANUELA PINO TORINESE D.D. 537-117310 11/04/06
108 001256 TO11180 FERRERO ROMILDO SCALENGHE D.D. 532-117169 11/04/06
109 001259 TO11183 BERTA CECILIA SCALENGHE D.D. 535-117289 11/04/06
110 001262 TO11186 CASELLI STEFANO CASTAGNOLE PIEMONTE D.D. 61-13187 16/01/06
111 001263 TO11187 FORESTIERO GIUSEPPE AIRASCA D.D. 533-117176 11/04/06
112 001265 TO11189 GIAVENO LAURA SCALENGHE D.D. 534-117213 11/04/06
113 001266 TO11190 BERTERO TOMMASO SCALENGHE D.D. 930-246032 26/07/06
114 001272 TO11196 CAFFARO FRANCO CAVOUR D.D. 39-7773 11/01/06
115 001292 TO11212 AZ. AGR. PICCO ANNA VOLVERA D.D. 830-227581 11/07/06
116 001328 TO11239 LIPITALIA 2000 S.P.A. ROSTA D.D. 519-117020 11/04/06
117 001335 TO11246 S.P.A.F. DI SANDRONE BARTOLOMEO
E C. S.A.S. CARMAGNOLA D.D. 688-172009 30/05/06
118 001341 TO11251 CEMENTEDILE S.R.L. GENOLA D.D. 517-117010 11/04/06
119 001343 TO11253 ITALCAVE S.R.L. TORINO D.D. 690-171983 30/05/06
120 001348 TO11258 AHLSTROM TURIN SPA MATHI D.D. 585-135017 02/05/06
121 001353 TO11262 INTERNATIONAL RECTIFIER
CORPORATION ITALIANA S.P.A. BORGARO
TORINESE D.D. 614-151170 16/05/06
122 001358 TO11265 AIMARETTI GIUSEPPE VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 618-151277 16/05/06
123 001409 TO11269 TRASPORTI PETROLI VOLPIANO S.P.A. TORINO D.D. 500-109792 04/04/06
124 001415 TO11274 A. CULLATI S.A.S. TORINO D.D. 625-151748 16/05/06
125 001419 TO11276 TEKNO S.R.L. PIOBESI TORINESE D.D. 661-164782 23/05/06
126 001420 TO11277 S.I.G.E.A. S.P.A. TORINO D.D. 756-188910 13/06/06
127 001422 TO11278 SITAL S.R.L. SAN MAURO TORINESE D.D. 726-178637 05/06/06
128 001423 TO11279 S.I.G.E.A. S.P.A. TORINO D.D. 656-164607 23/05/06
129 001424 TO11280 SINTERLOY S.P.A. TORINO D.D. 613-151156 16/05/06
130 001425 TO11281 LUZENAC VAL CHISONE S.P.A. PORTE D.D. 597-135713 02/05/06
131 001426 TO11282 MUSTAD S.P.A. PINEROLO D.D. 520-117023 11/04/06
132 001430 TO11286 GENERALTUBI S.P.A. TORINO D.D. 492-109631 04/04/06
133 001432 TO11288 MUSTAD S.P.A. PINEROLO D.D. 521-117034 11/04/06
134 001434 TO11289 GALUP S.P.A. PINEROLO D.D. 596-135690 02/05/06
135 001448 TO11302 CAVALETTO MARIO S.P.A. SALASSA D.D. 755-188909 13/06/06
136 001454 TO11307 COSSOLO ROBERTO CARMAGNOLA D.D. 322-73261 06/03/06
137 010006 TO11310 BAUDUCCO DOMENICA MONCALIERI D.D. 407-90889 20/03/06
138 010010 TO11314 BAUDUCCO STEFANO MONCALIERI D.D. 924-245949 17/07/06
139 010011 TO11315 BECCHIO ORSOLINA MONCALIERI D.D. 75-13316 16/01/06
140 010012 TO11316 BELTRAMONE MICHELE MONCALIERI D.D. 323-73254 06/03/06
141 010024 TO11328 POCHETTINO TOMMASO CARIGNANO D.D. 248-56127 20/02/06
142 010028 TO11332 MANDRILE MANUELA CARMAGNOLA D.D. 765-188940 13/06/06
143 010034 TO11338 FONTANE SAS DI CARLE ITALO,
CRAVERO GIOVANNI & C. PANCALIERI D.D. 465-98212 27/03/06
144 010058 TO11362 BOETTO GIUSEPPE PISCINA D.D. 316-73339 06/03/06
145 010062 TO11366 CONSORZIO IRRIGUO BALERGNE PISCINA D.D. 464-98205 27/03/06
146 010063 TO11367 FAVARO DANTE PISCINA D.D. 78-13336 16/01/06
147 010067 TO11371 PORPORATO DOMENICO PISCINA D.D. 77-13330 16/01/06
148 010072 TO11376 SALVAI ARNALDO SCALENGHE D.D. 389-90620 20/03/06
149 010082 TO11386 MARCHETTI MARIA TERESA SCALENGHE D.D. 244-56145 20/02/06
150 010084 TO11388 DRUETTA FLAVIANO SCALENGHE D.D. 395-90726 20/03/06
151 010086 TO11390 CUVERTINO GIUSEPPE SCALENGHE D.D. 397-90748 20/03/06
152 010090 TO11394 BARBERIS MICHELANGELO CERCENASCO D.D. 326-73224 06/03/06
153 010092 TO11396 RIGHERO IRMA CERCENASCO D.D. 80-13354 16/01/06
154 010094 TO11398 MASSA CATERINA CERCENASCO D.D. 367-82096 13/03/06
155 010101 TO11405 BARBERIS VITTORINA CERCENASCO D.D. 324-73237 06/03/06
156 010104 TO11408 BORETTO GIOVANNI VIGONE D.D. 318-73311 06/03/06
157 010111 TO11414 TOSCO GABRIELE CARIGNANO D.D. 243-56149 20/02/06
158 010113 TO11416 FEILES SIMONE TROFARELLO D.D. 600-135871 02/05/06
159 010120 TO11423 PIANTA ANGELO TROFARELLO D.D. 81-13393 16/01/06
160 010122 TO11425 FRANCO MARIO TROFARELLO D.D. 365-82079 13/03/06
161 010123 TO11426 COGGIOLA VITTORIO E CLAUDIO TROFARELLO D.D. 63-13217 16/01/06
162 010124 TO11427 COGGIOLA MAURILIO TROFARELLO D.D. 317-73324 06/03/06
163 010125 TO11428 COGGIOLA FRANCESCO LORENZO TROFARELLO D.D. 315-73342 06/03/06
164 010126 TO11429 COGGIOLA LORENZO TROFARELLO D.D. 65-13234 16/01/06
165 010129 TO11432 REGIONE MASSASSI CONSORZIO
IRRIGUO TROFARELLO D.D. 66-13204 16/01/06
166 010130 TO11433 CONSORZIO IRRIGUO PRATERIE
RIUNITE DI TROFARELLO TROFARELLO D.D. 24-7902 11/01/06
167 010162 TO11465 RIVOIRA ANTONIO AIRASCA D.D. 45-7711 11/01/06
168 010167 TO11470 MOTTURA MICHELE VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 390-90637 20/03/06
169 010168 TO11471 PAIRONA MICHELANGELO VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 314-73347 06/03/06
170 010170 TO11472 PERETTI PAOLO VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 313-73352 06/03/06
171 010178 TO11480 VALERIO GIUSEPPE VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 391-90646 20/03/06
172 010179 TO11481 VIGNOLO ELIO FILIPPO VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 242-56161 20/02/06
173 010181 TO11483 PEPINO ERNESTO ANDEZENO D.D. 620-151625 16/05/06
174 010182 TO11484 DIDOLO FRANCESCO CARMAGNOLA D.D. 56-13127 16/01/06
175 010193 TO11495 PONZIO MICHELE NICHELINO D.D. 62-13995 16/01/06
176 010198 TO11500 GILLI MICHELE NICHELINO D.D. 340-73120 06/03/06
177 010211 TO11513 INTRIERI FRANCA ORBASSANO D.D. 69-13260 16/01/06
178 010213 TO11515 AZ. AGR. FORESTO MARIA GRUGLIASCO D.D. 332-73185 06/03/06
179 010225 TO11526 BUSSO MICHELE CARMAGNOLA D.D. 247-56132 20/02/06
180 010227 TO11528 GIOANNINI ADRIANO CARMAGNOLA D.D. 235-56194 20/02/06
181 010233 TO11534 CENA PIERANGELO CARMAGNOLA D.D. 84-13421 16/01/06
182 010235 TO11536 BORELLO GIUSEPPE BOLLENGO D.D. 488-109525 04/04/06
183 010236 TO11537 SELVATICO ANDREA BARGE D.D. 236-56191 20/02/06
184 010247 TO11548 GANIO VECCHIOLINO GIACOMO IVREA D.D. 847-227982 11/07/06
185 010248 TO11549 CANALE MAURO PIVERONE D.D. 89-13485 16/01/06
186 010249 TO11550 BERGER ENZO BRICHERASIO D.D. 483-109458 04/04/06
187 010250 TO11551 INDUSTRIE DI VITA SRL CARMAGNOLA D.D. 30-7874 11/01/06
188 010256 TO11557 PERUGLIA GIUSEPPE OSASIO D.D. 914-243284 26/07/06
189 010263 TO11564 ACCASTELLO MARIO CARIGNANO D.D. 71-13278 16/01/06
190 010273 TO11574 BORGOGNO GIUSEPPE CARIGNANO D.D. 60-13171 16/01/06
191 010279 TO11580 CASALE MARIO CARIGNANO D.D. 64-13226 16/01/06
192 010280 TO11581 CASTAGNO GIUSEPPE CARIGNANO D.D. 333-73180 06/03/06
193 010281 TO11582 CAVAGLIA CELESTINO CARIGNANO D.D. 68-13250 16/01/06
194 010287 TO11588 CUMINATTO MARIO CARIGNANO D.D. 67-13244 16/01/06
195 010290 TO11591 GALLIS ALDO E GIUSEPPE CARIGNANO D.D. 398-90756 20/03/06
196 010298 TO11599 GILI MARGHERITA CARIGNANO D.D. 127-24277 24/01/06
197 010305 TO11606 NICOLA GIUSEPPE CARIGNANO D.D. 334-73177 06/03/06
198 010314 TO11615 PEJRETTI TOMMASO CARIGNANO D.D. 392-90651 20/03/06
199 010318 TO11619 AZ. AGR. ROLLE ANTONIO CARIGNANO D.D. 70-13270 16/01/06
200 010321 TO11622 SAPINO ROBERTO E MAURIZIO CARIGNANO D.D. 90-13511 16/01/06
201 010324 TO11625 TOSCO GIUSEPPE CARIGNANO D.D. 868-233502 17/07/06
202 010329 TO11630 ZANNI MARCO CARIGNANO D.D. 833-227717 11/07/06
203 010331 TO11631 ZAPPINO SIMONE CARIGNANO D.D. 925-245956 17/07/06
204 010334 TO11634 CANDELLERO MARIA CARMEN ROMA D.D. 40-7764 11/01/06
205 010336 TO11636 AZ. AGR. VALINOTTI ROSANNA CARIGNANO D.D. 335-73169 06/03/06
206 010337 TO11637 AZ. AGR. CHIAPPERO STEFANO VIGONE D.D. 237-56186 20/02/06
207 010340 TO11640 AZ. GROSSO LUIGI E BRUNO SS VIGONE D.D. 41-7753 11/01/06
208 010343 TO11643 AZ. AGR. GIUSTETTO PAOLO VIGONE D.D. 31-7868 11/01/06
209 010344 TO11644 AZ. AGR. GEUNA MARCO VIGONE D.D. 220-50722 14/02/06
210 010345 TO11645 AZ. AGR. GALLO MARINA CERCENASCO D.D. 126-24268 24/01/06
211 010347 TO11646 AZ. AGR. GALFIONE MAURO VIGONE D.D. 43-7733 11/01/06
212 010348 TO11647 AZ. AGR. GALFIONE GUIDO MARCO VIGONE D.D. 370-82120 13/03/06
213 010349 TO11648 FILLIA F.LLI SS VIGONE D.D. 238-56182 20/02/06
214 010350 TO11649 AZ. AGR. ROSSO LUIGI VIGONE D.D. 25-7898 11/01/06
215 010351 TO11650 AZ. AGR. RUBIANO PIERINO VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 252-56227 20/02/06
216 010355 TO11654 AZ. AGR. MOTTURA DOMENICO VIGONE D.D. 26-7889 11/01/06
217 010357 TO11656 AZ. AGR. MARTINENGO ALDO
FRANCESCO VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 140-24377 24/01/06
218 010359 TO11658 AZ. AGR. MANERO PIERO GIOVANNI VIGONE D.D. 181-43203 07/02/06
219 010361 TO11660 AZ. AGR. LONG GIORGIO PINEROLO D.D. 139-24371 24/01/06
220 010362 TO11661 AZ. AGR. VIOTTO GIUSEPPE SCALENGHE D.D. 366-82089 13/03/06
221 010364 TO11663 AZ. AGR. SCARAFIA ROBERTO VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 138-24352 24/01/06
222 010366 TO11665 AZ. AGR. SCALERANDI GIUSEPPE SCALENGHE D.D. 137-24348 24/01/06
223 010368 TO11667 AZ. AGR. SARZINI PIERGIANNI VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 239-56175 20/02/06
224 010374 TO11673 RICOTTO ANTONIO CAVOUR D.D. 240-56170 20/02/06
225 010376 TO11675 AZ. AGR. BERTOLOTTO DOMENICO VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 875-233522 17/07/06
226 010377 TO11676 BERTINETTO ELSA CAVOUR D.D. 249-56118 20/02/06
227 010380 TO11679 AZ. AGR. BARBERO EZIO ENRICO VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 118-24130 24/01/06
228 010381 TO11680 AZ. AGR. BARBE PIERGIACINTO VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 136-24341 24/01/06
229 010382 TO11681 AZ. AGR. BARBE GIOVANNI VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 44-7725 11/01/06
230 010384 TO11683 AMPARORE GEMMA CAVOUR D.D. 221-50730 14/02/06
231 010389 TO11688 AZ. AGR. FERRERO BERNARDINO VIGONE D.D. 135-24335 24/01/06
232 010390 TO11689 AZ. AGR. AGU ALESSANDRO SCALENGHE D.D. 328-73204 06/03/06
233 010391 TO11690 AZ. AGR. MANAVELLA BRUNO CAVOUR D.D. 134-24327 24/01/06
234 010394 TO11693 AZ. AGR. CAPPA ERMANNO CERCENASCO D.D. 133-24317 24/01/06
235 010395 TO11694 AZ. AGR. CALVETTO MAURO PISCINA D.D. 725-178625 05/06/06
236 010396 TO11695 AZ. AGR.ROSSO ANDREA CAVOUR D.D. 85-13432 16/01/06
237 010397 TO11696 AZ. AGR. CAFFARO MICHELE SCALENGHE D.D. 35-7847 11/01/06
238 010398 TO11697 CAFFARATTO DARIO BRICHERASIO D.D. 241-56167 20/02/04
239 010399 TO11698 AZ. AGR. BRUNO ROBERTO E
MICHELANGELO SS VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 125-24256 24/01/06
240 010400 TO11699 AZ. AGR. BOGIATTO BARTOLO VIGONE D.D. 253-56226 20/02/06
241 010402 TO11701 AZ. AGR. BESSONE MADDALENA VIGONE D.D. 182-43285 07/02/06
242 010403 TO11702 PAIRONA MARIO VIGONE D.D. 124-24234 24/01/06
243 010404 TO11703 BESSO PIANETTO ANNA OSASCO D.D. 254-56222 20/02/06
244 010406 TO11705 FAURE SILVIA PISCINA D.D. 123-24204 24/01/06
245 010416 TO11714 GIORDANA MICHELE CARIGNANO D.D. 876-233524 17/07/06
246 010431 TO11725 CRIVELLO LUCIA VILLASTELLONE D.D. 222-50735 14/02/06
247 010436 TO11730 GROSSO GIANGASPARE ORBASSANO D.D. 183-43297 07/02/06
248 010442 TO11736 SCAVI-TER-MORLETTO SRL TORINO D.D. 624-151725 16/05/06
249 010460 TO11754 ROBASTO FRANCESCO SAN BENIGNO CANAVESE D.D. 122-24190 24/01/06
250 010470 TO11764 SCAVI-TER-MORLETTO SRL TORINO D.D. 619-151609 16/05/06
251 010471 TO11765 CAVE DRUENTO SRL TORINO D.D. 660-164761 23/05/06
252 010479 TO11773 CENTRALE DEL LATTE
DI TORINO & C. TORINO D.D. 729-178683 05/06/06
253 010487 TO11780 SARTORIS TOMMASO CAVALLERMAGGIORE D.D. 121-24164 24/01/06
254 010496 TO11788 DOMINICI GIOVANNI CARMAGNOLA D.D. 255-56219 20/02/06
255 010497 TO11789 CANDELLERO ANGELO TROFARELLO D.D. 120-24158 24/01/06
256 010500 TO11791 AZ. AGR. BERTELLO FILIPPO VIGONE D.D. 180-43195 07/02/06
257 010507 TO11798 SCOTTA ILVIO CARMAGNOLA D.D. 863-233485 17/07/06
258 010515 TO11804 OLIVERO CATERINA CARMAGNOLA D.D. 86-13445 16/01/06
259 010520 TO11809 GENERAL FUSTI SRL TORINO D.D. 522-117063 11/04/06
260 010523 TO11812 BOSCA MASSIMO SAN MAURO TORINESE D.D. 117-24117 24/01/06
261 010538 TO11823 LIRI INDUSTRIALE SRL NICHELINO D.D. 662-164788 23/05/06
262 010543 TO11828 CERUTTI SIMONE BURIASCO D.D. 329-73198 06/03/06
263 010545 TO11829 PEIRETTI MARIA CARMAGNOLA D.D. 223-50742 14/02/06
264 010554 TO11836 BOSSO VALENTINO AIRASCA D.D. 878-233547 17/07/06
265 010558 TO11840 BATTAGLIOTTI REMO PISCINA D.D. 330-73193 06/03/06
266 010561 TO11843 CAVAGLIA BARTOLOMEO CARMAGNOLA D.D. 132-24307 24/01/06
267 010562 TO11844 CLAUDIA ROVEDA CARMAGNOLA D.D. 130-24296 24/01/06
268 012007 TO11847 CASALEGNO TENDAGGI S.P.A. CHIERI D.D. 523-117077 11/04/06
269 012008 TO13240 UTENSILI FILETTATORI S.R.L. SPARONE D.D. 764-188934 13/06/06
270 012016 TO11850 I FUORICASA S.P.A. TORINO D.D. 652-164464 23/05/06
271 012017 TO11851 ZUCCA & PASTA S.P.A. TORINO D.D. 763-188928 13/06/06
272 012019 TO11853 ALBATRO LAVAGGI INDUSTRIALI BEINASCO D.D. 628-151839 16/05/06
273 012022 TO11856 CON-PAK S.P.A. ROLETTO D.D. 689-171995 30/05/06
274 012023 TO11857 SATA S.P.A. VALPERGA D.D. 501-109906 04/04/06
275 012025 TO11859 I.C.A.S. S.P.A. IVREA D.D. 524-117098 11/04/06
276 012031 TO11864 SOCIETA COSTRUZIONI GENERALI
EDILQUATTRO S.P.A. VENARIA D.D. 525-117106 11/04/06
277 012036 TO11866 C.I.A.T. S.R.L. TORINO D.D. 595-135646 02/05/06
278 012038 TO11868 FORNACE MOSSO PAOLO S.R.L. SANTENA D.D. 588-135238 02/05/06
279 012039 TO11869 TORINO DISTILLATI S.R.L. MONCALIERI D.D. 718-178485 05/06/06
280 012048 TO11875 SOCIETA AUTOVALLERE MONCALIERI D.D. 526-117112 11/04/06
281 012050 TO11876 EMILIO GALLO & F.LLO S.P.A. CHIVASSO D.D. 653-164532 23/05/06
282 012056 TO11881 GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. TORINO D.D. 654-164558 23/05/06
283 012068 TO11891 ALBERTO PIETRO CARMAGNOLA D.D. 730-178698 05/06/06
284 012073 TO11895 CARTAMACERO S.A.S. DI
BERTOLINO & C. TORINO D.D. 530-117153 11/04/06
285 012082 TO11898 GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. TORINO D.D. 655-164577 23/05/06
286 012084 TO11899 L.I.T.A. S.R.L. POIRINO D.D. 531-117165 11/04/06
287 012147 TO13254 UNICALCESTRUZZI - DIVISIONE NORD TORINO D.D. 842-227930 11/07/06
288 012166 TO11964 AZ. AGR. MAROCCO GIUSEPPE VINOVO D.D. 399-90763 20/03/06
289 012180 TO13264 CAVA DEGLI OLMI S.R.L. CARIGNANO D.D. 762-188925 13/06/06
290 012223 TO12016 A.D.L. DI ARNALDO DI LONARDO NICHELINO D.D. 827-227550 11/07/06
291 012234 TO12025 A.S.D. LA PIEMONTE TORINO D.D. 617-151260 16/05/06
292 012241 TO12032 BERSANO CARLO OFFICINA
MECCANICA E STAMPAGGIO SRL FORNO
CANAVESE D.D. 527-117132 11/04/06
293 012247 TO12038 DEFILIPPI ANGELO BRANDIZZO D.D. 179-43180 07/02/06
294 012262 TO12052 SOLERA MARIA DOMENICA BRICHERASIO D.D. 727-178644 05/06/06
295 012263 TO12053 G.O.R.AS S.P.A. BURIASCO D.D. 623-151699 16/05/06
296 012280 TO12066 RONCO RITA BALDISSERO TORINESE D.D. 331-73190 06/03/06
297 012281 TO12067 AZ. AGR. BRAGARDO MARCO BALDISSERO TORINESE D.D. 453-98160 27/03/06
298 012297 TO12081 BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C. BORGARO TORINESE D.D. 497-109755 04/04/06
299 012337 TO13294 SAROGLIA & TAVERNA S.P.A. CHIERI D.D. 691-171972 30/05/06
300 012338 TO12112 AZ. AGR. MUSSO CARLO ANDEZENO D.D. 850-228085 11/07/06
301 012343 TO12116 GARETTO BARTOLOMEO SCALENGHE D.D. 178-43108 07/02/06
302 012344 TO12117 TIBALDO GIUSEPPE CERCENASCO D.D. 184-43311 07/02/06
303 012346 TO12119 AROLFO GEMMA PISCINA D.D. 865-233492 17/07/06
304 012349 TO12122 CAPELLA FRANCESCO CERCENASCO D.D. 881-233573 17/07/06
305 012354 TO12124 CAPPA MARIO CERCENASCO D.D. 256-56216 20/02/06
306 012371 TO12139 AGROCOMPANY S.R.L. CHIERI D.D. 594-135591 02/05/06
307 012387 TO13210 AZ. AGR. SAN GIOVANNI DI
BERTELLO GIANLUCA CASTAGNOLE PIEMONTE D.D. 848-228042 11/07/06
308 012398 TO12161 COMBA LORENZO BARGE D.D. 393-90657 20/03/06
309 012409 TO12167 FALCO ENRICO CAVOUR D.D. 262-56199 20/02/06
310 012414 TO12170 SCURSATONE FRANCESCO CASTIGLIONE TORINESE D.D. 880-233569 17/07/06
311 012415 TO12171 VILLA FELICE CASTIGLIONE TORINESE D.D. 338-73139 06/03/06
312 012430 TO13296 ROVETO S.A.S. TORINO D.D. 849-228071 11/07/06
313 012433 TO12182 LUISON FRANCO CASALBORGONE D.D. 400-90775 20/03/06
314 012434 TO13297 CE-VI S.A.S. DI BATTAGLIA E. E C. CHIVASSO D.D. 841-227924 11/07/06
315 012438 TO12186 POGLIANO DOMENICA CHIVASSO D.D. 27-7888 11/01/06
316 012439 TO12187 VIRETTO VINCENZO CHIVASSO D.D. 212-50639 14/02/06
317 012443 TO12190 GENERAL MARMI COLLEGNO D.D. 490-109554 04/04/06
318 012447 TO12193 SARTORIS GIANNINA COLLERETTO GIACOSA D.D. 869-233507 17/07/06
319 012474 TO12218 TURELLO SEBASTIANO CARMAGNOLA D.D. 263-56196 20/02/06
320 012478 TO12220 AZ. AGR. MARENGO PIETRO RACCONIGI D.D. 396-90742 20/03/06
321 012480 TO12222 SISPORT FIAT SPA TORINO D.D. 771-188971 13/06/06
322 012484 TO12225 NICOLA VINCENZO CARMAGNOLA D.D. 177-43102 07/02/06
323 012486 TO12226 MANDRILE GIOVANNI CARMAGNOLA D.D. 131-24305 24/01/06
324 012495 TO12232 APPENDINO PIETRO CARMAGNOLA D.D. 224-50746 14/02/06
325 012503 TO12236 SAPINO GIORGIO CARMAGNOLA D.D. 83-13410 16/01/06
326 012504 TO12237 SANERO MICHELE CARMAGNOLA D.D. 394-90694 20/03/06
327 012505 TO12238 SANDRONE LORENZO CARMAGNOLA D.D. 692-171957 30/05/06
328 012510 TO12243 GHIRARDO SUSANNA CARMAGNOLA D.D. 879-233551 17/07/06
329 012511 TO12244 PANERO GIOVANNI CARMAGNOLA D.D. 408-90897 20/03/06
330 012520 TO12249 FLOWERS FARM S.R.L. CARMAGNOLA D.D. 823-227469 11/07/06
331 012523 TO12251 CARENA CESARINA CARMAGNOLA D.D. 257-56213 20/02/06
332 012524 TO12252 CURTO AGOSTINO CARMAGNOLA D.D. 877-233529 17/07/06
333 012531 TO12256 FRUTTERO MARIA CARMAGNOLA D.D. 245-56140 20/02/06
334 012537 TO12259 LONGO VASCHETTI GERMANA CARMAGNOLA D.D. 246-56134 20/02/06
335 012539 TO12261 CHIAVAZZA MARIO CARMAGNOLA D.D. 119-24145 24/01/06
336 012541 TO12263 SANDRONE ALDO CARMAGNOLA D.D. 258-56212 20/02/06
337 012543 TO12265 LUNGO VASCHETTI GIOVANNI
BATTISTA CARMAGNOLA D.D. 887-233606 17/07/06
338 012559 TO12278 GRANDE PIETRO CARMAGNOLA D.D. 414-90946 20/03/06
339 012563 TO12281 CAVAGLIA GIUSEPPE CARMAGNOLA D.D. 259-56210 20/02/06
340 012564 TO12282 APPENDINO PIERANTONIO CARMAGNOLA D.D. 325-73231 30/07/02
341 012567 TO12285 PIATTI MICHELE CARMAGNOLA D.D. 368-82101 13/03/06
342 012574 TO12289 OFFICINE MECCANICHE ZANZI S.P.A. IVREA D.D. 687-172016 30/05/06
343 012585 TO12299 SANDRI GIOVANNI GASSINO TORINESE D.D. 260-56205 20/02/06
344 012586 TO12300 GALLEANO GIORGIO GASSINO TORINESE D.D. 874-233520 17/07/06
345 012588 TO12302 CAREGLIO ROBERTO GASSINO TORINESE D.D. 288-63932 27/02/06
346 012589 TO12303 DEFILIPPI AGOSTINO GASSINO TORINESE D.D. 837-227756 11/07/06
347 012598 TO12310 RE.CO. S.R.L. TORINO D.D. 910-243269 26/07/06
348 012612 TO12321 VARVELLO GIOVANNI & C. LACETO
REALE S.R.L. LA LOGGIA D.D. 615-151207 16/05/06
349 012631 TO12331 SCUOLA AGRARIA SALESIANA LOMBRIASCO D.D. 289-63953 27/02/06
350 012636 TO12335 CALCE E CEMENTI DI
LAURIANO S.P.A. LAURIANO D.D. 627-151819 16/05/06
351 012652 TO13312 LEVENIT CHEMICAL S.R.L. LEINI D.D. 612-151143 16/05/06
352 012658 TO12355 GARINO BATTISTA LEINI D.D. 185-43364 07/02/06
353 012665 TO12357 CAVAGLIA DOMENICO CASELLE TORINESE D.D. 336-73160 06/03/06
354 012686 TO12370 ERREVI S.P.A. MONCALIERI D.D. 694-171924 30/05/06
355 012692 TO12374 INTERCAR S.P.A. TORINO D.D. 659-164737 23/05/06
356 012698 TO12378 AZ. AGR. MORARDO GIANFRANCO MONCALIERI D.D. 888-233613 17/07/06
357 012705 TO13313 ALCA CHEMICAL S.R.L. MONCALIERI D.D. 528-117139 11/04/06
358 012722 TO12393 GARIGLIO FRANCESCO MONCALIERI D.D. 409-90904 20/03/06
359 012734 TO12400 MOSSO MICHELE VOLVERA D.D. 290-63963 27/02/06
360 012741 TO12405 MOSSO MICHELE VOLVERA D.D. 176-43089 07/02/06
361 012744 TO12407 RATTERO TERESINA VOLVERA D.D. 337-73154 06/03/06
362 012746 TO12409 GIOVANNINI FRANCESCO CUMIANA D.D. 410-90911 20/03/06
363 012754 TO12414 RUFFINO EMILIO VILLASTELLONE D.D. 884-233589 17/07/06
364 012757 TO12417 AZ. AGR. GENNERO GIANMARIO
E WALTER VIRLE PIEMONTE D.D. 411-90922 20/03/06
365 012758 TO12418 BERGERO SIRO VIRLE PIEMONTE D.D. 404-90859 20/03/06
366 012768 TO12426 L.E. SRL VINOVO D.D. 251-56231 20/02/06
367 012770 TO12428 ROLLE MICHELE VINOVO D.D. 885-233593 17/07/06
368 012772 TO12429 BIOLATO GIAN PAOLO VINOVO D.D. 369-82111 13/03/06
369 012785 TO12441 BERUATTO LIVIA VOLPIANO D.D. 838-227912 11/07/06
370 012787 TO12443 VIOLA MARIA ROSA VOLPIANO D.D. 371-82125 13/03/06
371 012788 TO12444 SIBONA ALDO VOLPIANO D.D. 886-233598 17/07/06
372 012792 TO12447 BORGE PIETRO VOLPIANO D.D. 873-233518 17/07/06
373 012796 TO12451 PORTINARO RITA VOLPIANO D.D. 866-233494 17/07/06
374 012802 TO12457 BOCCACCIO GIACOMO VOLPIANO D.D. 339-73131 06/03/06
375 012803 TO12458 FIORE MARIA CRISTINA VOLPIANO D.D. 362-82057 13/03/06
376 012805 TO12459 ANFOSSI MARIO VOLPIANO D.D. 923-245947 26/07/06
377 012810 TO12464 SENATORE ANNA VOLPIANO D.D. 920-245933 26/07/06
378 012811 TO12465 OLIVETTI EVASIO VERRUA SAVOIA D.D. 487-109514 04/04/06
379 012812 TO12466 FONTANA SILVANO VERRUA SAVOIA D.D. 872-233514 17/07/06
380 012816 TO12470 TAGLIAFERRO CESARE TORINO D.D. 291-63972 27/02/06
381 012817 TO12471 AZ. AGR. RAMASSOTTO FRANCESCO VIGONE D.D. 278-63791 27/02/06
382 012825 TO12478 AZ. AGR. CONTI LUCIANO VIGONE D.D. 870-233511 07/07/06
383 012838 TO12484 CAVIGLIASSO DOMENICO VIGONE D.D. 860-233479 17/07/06
384 012848 TO12494 ECO.DE.RIF S.R.L. VENARIA D.D. 724-178614 05/06/06
385 012851 TO12497 EDILCAVE S.R.L. VILLAR FOCCHIARDO D.D. 929-246004 26/07/06
386 012901 TO12539 I.C.A.I. S.R.L. BRUINO D.D. 489-109534 04/04/06
387 012921 TO12555 TESIO RADIATORI S.P.A. MONCALIERI D.D. 695-171914 30/05/06
388 012928 TO12562 ALLOATTI MARIA VILLASTELLONE D.D. 361-82040 13/03/06
389 012929 TO12563 DITTA ALLASIA GIUSEPPE E BRUNO CARMAGNOLA D.D. 372-82136 13/03/06
390 012930 TO12564 CAVAGLIA SIMONE CARMAGNOLA D.D. 373-82145 13/03/06
391 012934 TO12566 FERROGLIO EZIO SCALENGHE D.D. 279-63825 27/02/06
392 012940 TO12571 SOLA ORNELLA CARIGNANO D.D. 536-117301 11/04/06
393 022003 TO12574 CONCERIA F.LLI PIERONI DI
DOMENICO PIERONI PAVONE CANAVESE D.D. 770-188965 13/06/06
394 022005 TO13224 FILMAR SRL CASELLE TORINESE D.D. 696-171903 30/05/06
395 022021 TO13231 IMPER ITALIA SPA TORINO D.D. 829-227570 11/07/06
396 022022 TO12591 OFFICINA MECCANICA FENOGLIO
G.P. S.R.L. VALPERGA D.D. 909-243266 26/07/06
397 022028 TO12595 BOTTA S.R.L. BRUSASCO D.D. 626-151787 16/05/06
398 022055 TO13341 NUOVA CAVA CERETTA S.R.L. SAN MAURIZIO CANAVESE D.D. 825-227516 11/07/06
399 022056 TO13342 PLASTICAVI ITALIANA S.P.A. ALMESE D.D. 529-117145 11/04/06
400 022072 TO12635 FIORE S.R.L. TORINO D.D. 769-188960 13/06/06
401 022076 TO12638 E.S.A.B. GROUP SRL BUSANO D.D. 493-109644 04/04/06
402 022090 TO12651 ERGOTECH S.R.L. SETTIMO VITTONE D.D. 839-227915 11/07/06
403 022098 TO13355 ALPEA S.P.A. BAIRO D.D. 840-227920 11/07/06
404 022101 TO12662 ICSA S.P.A. SAN BENIGNO CANAVESE D.D. 907-243253 26/07/06
405 022102 TO13358 KKK DI GIRONDI ALDO & C. SAS BRANDIZZO D.D. 731-178711 05/06/06
406 022107 TO13360 FINDER S.P.A. NICHELINO D.D. 728-178651 05/06/06
407 022113 TO12673 O.S.VA. S.R.L. VALPERGA D.D. 720-178522 05/06/06
408 022119 TO13365 TYCO ELCTRONICS AMP ITALIA COLLEGNO D.D. 587-135155 02/05/06
409 022120 TO13366 PIPAIL S.R.L. TORINO D.D. 732-178726 05/06/06
410 022121 TO12680 MASSUCCO INDUSTRIE S.P.A. CASTELLAMONTE D.D. 766-188945 13/06/06
411 022135 TO12693 ANGELO VASINO S.P.A. CAMBIANO D.D. 719-178514 05/06/06
412 022137 TO12695 AZ. AGR. RUBINETTO GIOVANNI
BATTISTA CAMBIANO D.D. 403-90850 20/03/06
413 022179 TO12711 AZ. AGR. TOSCO DOMENICO CARIGNANO D.D. 926-245961 26/07/06
414 022181 TO12712 STELT - 2 S.R.L. CARIGNANO D.D. 843-227935 11/07/06
415 022183 TO12713 GENTILE VINCENZO CARIGNANO D.D. 819-227376 11/07/06
416 022190 TO12718 MEINARDI GIOVANNI BATTISTA CARIGNANO D.D. 261-56202 20/02/06
417 022206 TO12726 BECCHIO MARIO CARIGNANO D.D. 280-63847 27/02/06
418 022208 TO12728 AGHEMO MARGHERITA CARIGNANO D.D. 867-233498 17/07/06
419 022209 TO12729 GALFIONE GIACOMO VINOVO D.D. 921-245939 17/07/06
420 022216 TO12735 GAMNA FRANCESCO CARIGNANO D.D. 817-227353 11/07/06
421 022217 TO12736 BAUDUCCO GIUSEPPE CARIGNANO D.D. 186-43373 07/02/06
422 022220 TO12737 AGHEMO MICHELANGELO CARIGNANO D.D. 495-109714 04/04/06
423 022227 TO12739 GILI FRANCESCO CARIGNANO D.D. 918-245889 26/07/06
424 022230 TO12740 ASSOCIAZIONE PESCATORI VALSUSA CAPRIE D.D. 905-243238 17/07/06
425 022254 TO12749 TUNINETTI ANNA NICHELINO D.D. 412-90930 20/03/06
426 022290 TO12768 MASSIFOND S.P.A. ORBASSANO D.D. 844-227946 11/07/06
427 022298 TO12771 CIRINO FRANCESCO NONE D.D. 360-82032 13/03/06
428 022309 TO12779 QUAGLIOTTI ANNA MARIA OGLIANICO D.D. 413-90937 20/03/06
429 022320 TO13399 STIGE S.P.A. SAN MAURO TORINESE D.D. 768-188955 13/06/06
430 022325 TO12790 SOC. CARTIERE E CASSINA SNC PINEROLO D.D. 822-227455 11/07/06
431 022329 TO12794 ROSSO GIUSEPPE PINEROLO D.D. 818-227358 11/07/06
432 022332 TO12795 GIOANA MARRO ANNA MARIA PINEROLO D.D. 591-135371 02/05/06
433 022342 TO12796 MARTIN & C. SRL PORTE D.D. 491-109586 04/04/06
434 022347 TO12798 TESSA S.P.A. PIOBESI TORINESE D.D. 593-135522 02/05/06
435 022352 TO12799 GRAMAGLIA GIUSEPPE PIOBESI TORINESE D.D. 915-245870 26/07/06
436 022363 TO12803 CHIABERTO ALBERTO E
GIUSEPPE S.S. PIOSSASCO D.D. 466-98214 27/03/06
437 022396 TO12823 CASETTA GIUSEPPE PRALORMO D.D. 861-233480 17/07/06
438 022411 TO12835 ECOFAR S.R.L. TORINO D.D. 589-135290 02/05/06
439 022446 TO12858 AZ. AGR. SERRA FRANCESCO E
GASPARINO POIRINO D.D. 912-243278 26/07/06
440 022448 TO12860 AZ. AGR. BELLA BRUNA PISCINA D.D. 828-227560 11/07/06
441 022473 TO13412 SOCIETA ITALIANA ACETILENE E
DERIVATI BERGAMO D.D. 693-171939 30/05/06
442 022481 TO12882 CORONA & C. S.P.A. RIVOLI D.D. 518-117018 11/04/06
443 022495 TO12892 SALUMIFICIO TOJA S.R.L. RIVALTA DI TORINO D.D. 846-227968 11/07/06
444 022497 TO12894 COOPERATIVA AGRICOLA RIVESE RIVA PRESSO CHIERI D.D. 911-243273 26/07/06
445 022520 TO12913 FASANO LUIGI RIVA PRESSO CHIERI D.D. 927-245975 26/07/06
446 022570 TO12950 CHIANALE GUIDO SAN MAURO TORINESE D.D. 359-82020 13/03/06
447 022574 TO12954 MAZZUCCHETTI MARIO SAS DI
MAZZUCCHETTI MARIO & C. SAN MAURO
TORINESE D.D. 934-246123 26/07/06
448 022585 TO12963 BROSSA FRANCESCO SETTIMO TORINESE D.D. 402-90827 20/03/06
449 022593 TO12966 UNIVERSAL S.P.A. SETTIMO TORINESE D.D. 586-135115 02/05/06
450 022605 TO12975 MANZO ELGE BURIASCO D.D. 482-109435 04/04/06
451 022634 TO13433 AZIENDA AGRICOLA RUATA
PELLICE S.S. VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 820-227388 11/07/06
452 022641 TO13435 BLENCIO GIORGIO VILLAFRANCA PIEMONTE D.D. 733-178741 05/06/06
453 022663 TO13019 SERVIZI EXTRAURBANI AUTOTURISMO
GALLEANO S.N.C. VILLAFRANCA
PIEMONTE D.D. 723-178597 05/06/06
454 022673 TO13441 SISPORT FIAT SPA TORINO D.D. 697-171882 30/05/06
455 022674 TO13026 SISPORT FIAT SPA TORINO D.D. 658-164648 23/05/06
456 022676 TO13027 EDITRICE LA STAMPA S.P.A. TORINO D.D. 499-109783 04/04/06
457 022677 TO13028 CONDOMINIO VIA PAPACINO, 23 TORINO D.D. 592-135472 02/05/06
458 022678 TO13029 I.L.C.E.A. S.P.A. TORINO D.D. 767-188949 13/06/06
459 022679 TO13030 RONCO ANDREA TORINO D.D. 481-109426 04/04/06
460 022682 TO13033 RESINFLEX S.P.A. TORINO D.D. 657-164626 23/05/06
461 022687 TO13037 DI PIETRANTONIO E C. S.R.L. TORINO D.D. 415-90961 20/03/06
462 022691 TO13041 RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA ROMA D.D. 611-151139 16/05/06
463 022693 TO13445 SINTEXCAL S.P.A. FERRARA D.D. 821-227425 11/07/06
464 022698 TO13048 CLARA LIVIO TORRAZZA PIEMONTE D.D. 906-243244 26/07/06
465 022706 TO13470 SAN MARTINO S.R.L. TRANA D.D. 772-188984 13/06/06
466 022744 TO13076 AZ. AGR. RITARDO GIUSEPPE VIGONE D.D. 824-227498 11/07/06
467 022766 TO13089 BENEDETTO LILIANA VOLPIANO D.D. 862-233483 17/07/06
468 022770 TO13093 BIANCO TERESA LEINI D.D. 480-109413 04/04/06
469 022773 TO13473 ESLO SILOS S.R.L. MEANA DI SUSA D.D. 928-245992 26/07/06
470 022776 TO13099 VOLPATTO ROSA ANGELA BRANDIZZO D.D. 832-227709 11/07/06
471 022780 TO13102 LA DOPPIA A SPARONE D.D. 498-109770 04/04/06
472 022802 TO13118 AUDELLO AMALIA SAN MAURO TORINESE D.D. 622-151680 16/05/06
473 022845 TO13152 VIVAI LA ROSA DI PIPITONE ANTONIA VINOVO D.D. 455-98168 27/03/06
474 022856 TO13162 CALCESTRUZZI S.P.A. BERGAMO D.D. 908-243260 26/07/06
475 022857 TO13163 CALCESTRUZZI S.P.A. BERGAMO D.D. 722-178587 05/06/06
476 022861 TO13166 BETON S.P.A. VILLAFALLETTO D.D. 826-227529 11/07/06
477 022866 TO13170 SAVELLI EMILIO TORINO D.D. 358-82011 13/03/06
478 022871 TO13174 IM.CA. S.A.S. DI TUNINETTI M. -
DONETTO A. & C. PANCALIERI D.D. 616-151232 16/05/06
479 022876 TO13486 SAIT ABRASIVI S.P.A. SETTIMO TORINESE D.D. 845-227957 11/07/06
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 932-246097 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Berruto Mario, P.IVA 02635670017, con sede legale in Santena, Via Sangone, 17 (codice utenza TO10052), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Santena per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 281-63855 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Morello Crescentino, C.F. MRLCSC31C22D202K, con sede legale in Cumiana, frazione Luisetti,15 (codice utenza TO10063), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di Cumiana per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 76-13322 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all AZ. AGR. SGARBI LUCIANO - C.F. SGRLCN47E08L219H con sede legale in CUMIANA STRADA VILLAR BASSO, 2 (codice utenza TO10065), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CUMIANA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 599-135845 del 02.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. VILLOIS ANTONIO - C.F. VLLNTN64L04B791U P.IVA n.07078030017 con sede legale in CARMAGNOLA Via PALAZZOTTO, 6 (codice utenza TO10072), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 282-63867 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GONELLA FABRIZIO C.F. GNLFRZ63E08L219Y P.IVA n. 06436650011 con sede legale in TORINO VIA POMARETTO, 6 B (codice utenza TO10078), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di TORINO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 298-64353 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a ARDUSSO LORENZO C.F. RDSLNZ52S22C404D P.IVA n. 04598120014 con sede legale in CAVOUR VIA CRISTINA, 14 (codice utenza TO10089), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 299-64355 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all AZ. AGR. ZARAMELLA KENIA C.F. ZRMKNE60R60Z614Q con sede legale in CUMIANA PROVINCIALE 111/2 (codice utenza TO10090), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CUMIANA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 73-13303 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta RATTERO MICHELE - P.IVA n. 05665440011 con sede legale in VOLVERA Via STATUTO, 12 (codice utenza TO10096), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.2 POZZI in Comune di VOLVERA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 931-246092 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Granziera Gianpiero, P.IVA 06633510018, con sede legale in Carignano, Strada Piobesi, 39 (codice utenza TO10098), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 456-98173 del 27.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a ALESSO GIOVANNA C.F. LSSGNN62B48G303D con sede legale in PANCALIERI CASCINA MOTTA (codice utenza TO10132), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.2 POZZI in Comune di PANCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 621-151656 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla IMMOBILIARE AGRICOLA ISOLA S.S. - P.IVA n. 00781280011 con sede legale in TORINO Via RAVEL, 18 (codice utenza TO10153), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 4 POZZI in Comune di CARIGNANO, CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 721-178578 del 05.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Ceresa Leonardo, C.F. CRSLRD39T02A941M, con sede legale in Bollengo, Via Casalina, 7 (codice utenza TO10167), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 4 pozzi in Comune di Bollengo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 761-188924 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) di prendere atto della domanda di variante della Azienda Agricola Grella Francesco e Giuseppe, P.IVA 02367640014, con sede legale in None, Cascina Robella n. 50, e conseguentemente di accorpare le utenze identificate con i Codici TO10170, TO10950 nellunico Codice Utenza TO10170, ritenendosi annullato il codice utenza TO10950; 2) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Grella Francesco e Giuseppe la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo (corrispondente alluso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 115 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-01660,TO-P-01672, TO-P-01673,TO-P-01674,TO-P-01675 (codice utenza TO10170) (omissis). Avverso al presente provvedimento é ammessa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la P.A. ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal P.T.A. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 74-13310 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SAVIO MARIO - C.F. SVAMRA25S13G152W con sede legale in CARIGNANO CASCINA RIVAROLO, 12 (codice utenza TO10178), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 836-227737 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Aliperti Lucia, C.F. LPRLCU37T53I262X, con sede legale in Torino, Strada Bertolla AllAbbadia Di Stura, 116 (codice utenza TO10181), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 300-64360 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. IL GERMOGLIO S.S. P.IVA n. 07448340013 con sede legale in VINOVO VIA VIGONE, 4 (codice utenza TO10188), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VINOVO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 457-98182 del 27.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a DEFINA PIETRO C.F. DFNPTR45C02I350T con sede legale in VINOVO Via TETTI FRELLA 64/4 (codice utenza TO10192), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.2 POZZI in Comune di VINOVO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 301-64364 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PIOVANO ANTONIO C.F. PVNNTN33E20F889D P.IVA n. 02369720012 con sede legale in VINOVO VIA SESTRIERE, 56 (codice utenza TO10195), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di NICHELINO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 23-7908 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. GRAMAGLIA CLAUDIO P.IVA n. 08832020013 con sede legale in PIOBESI TORINESE Via RESPAGLIETTE, 44 (codice utenza TO10249), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di NONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 213-50647 del 14.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GARIGLIO SEVERINO C.F. GRGSRN33T18G684M con sede legale in PIOBESI TORINESE VIA RESPAGLIETTE, 5 (codice utenza TO 10268), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di PIOBESI TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 302-64366 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BERTELLO MARIA SILVANA C.F. BRTMSL53M46I490Q P.IVA n. 03818610010 con sede legale in PIOBESI TORINESE VIA CASTELLETTO, 18 (codice utenza TO10272), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di PIOBESI TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 458-98184 del 27.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BATTAGLIOTTI VITTORIO C.F. BTTVTR37B12A109W con sede legale in AIRASCA Via GABELLIERI, 4 (codice utenza TO10294), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di PISCINA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 303-64372 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GALOSSO DOMENICO C.F. GLSDNC35D26C404P con sede legale in CAVOUR VIA VILLAFRANCA, 38 (codice utenza TO10298), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 295-64064 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a UBINO GIOVANNI DOMENICO C.F. BNUGNN50S17M069V con sede legale in VIRLE PIEMONTE VIA CAVOUR, 14 (codice utenza TO10332), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VIRLE PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 760-188918 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. ROVETTO DOMENICO - C.F. RVTDNC29C06L948B con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE Via FRATELLI CARANDO, 20 (codice utenzaTO10336), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE, per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze(omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 486-109494 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CECCHIN GIUSEPPE C.F. CCCGPP62P22L219X con sede legale in SETTIMO TORINESE FRAZIONE MEZZI PO, 22/6 (codice utenza TO10364), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di SETTIMO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 933-246104 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Mana Bernardino, C.F. MNABNR63M08B791W, con sede legale in Carmagnola, Via Tuninetti, 17B (codice utenza TO10388), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 304-64375 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta PIOLA DARIO P.IVA n. 06436530015 con sede legale in CARMAGNOLA VIA MORELLO, 4 (codice utenza TO10412), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 3 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 363-82066 del 13.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MASCHERPA MARIA C.F. MSCMRA34M46F335M P.IVA n.04422010019 con sede legale in MONCALIERI VIA GALILEO GALILEI, 16 (codice utenza TO10432), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 294-64056 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a RICCA GIUSEPPE C.F. RCCGPP36A16D205M P.IVA n. 02633320011 con sede legale in MONCALIERI REGIONE CARPICE, 25 BIS (codice utenza TO10438), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 214-50654 del 14.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta BOCCARDO MARISA - P.IVA n. 07317250012 con sede legale in MONCALIERI STRADA MARSE, 22 (codice utenza TO10441), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 82-13401 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SCHIERANO MARIA TERESA - C.F. SCHMTR53B60C048T con sede legale in NONE Via PADRE ANGELICO, 25 (codice utenza TO10471), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di CASTAGNOLE PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 494-109702 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. CUGINI RUBIOLO P.IVA n.00229440045 con sede legale in RACCONIGI NUCLEO MIGLIABRUNA, 20/7 (codice utenza TO10485), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 834-227725 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Gilardi Celeste, C.F. GLRCST36R11I030Y, P.IVA 02618250019, con sede legale in San Mauro Torinese, Via Delle Vallette, 12 (codice utenza TO10520), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Castiglione Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 128-24283 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a VALLE MARINO - C.F. VLLMRN47D04C665W P.IVA n.02371270014 con sede legale in CHIVASSO FRAZIONE MANDRIA, 29 (codice utenza TO10534), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CHIVASSO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 292-63989 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a LORENZATTI GIOVANNI C.F. LRNGNN24B26D412U con sede legale in CAVOUR VIA BARRATA, 33 (codice utenza TO10539), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 882-233578 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Morsaniga Giuseppe, P.IVA 04586810014, con sede legale in Venaria, Via A. Canale, 2 (codice utenza TO10543), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Collegno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 598-135739 del 02.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. GARIS GIUSEPPE - C.F. GRSGPP56E01L219E con sede legale in LA LOGGIA Via DELLA CHIESA, 15 (codice utenza TO10558), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di LA LOGGIA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 72-13293 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Vergnano Alfonso, P.IVA 05843220012, con sede legale in La Loggia, Via Regione Tetti Botte, 1 (codice utenza TO10564), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di La Loggia per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 293-64045 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MONDINO GIUSEPPE C.F. MNDGPP33R01C404W con sede legale in CAVOUR VIA NUOVA, 31 (codice utenza TO10567), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 461-98194 del 27.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta ROSTAGNO GIAMPIERO P.IVA n.01470340017 con sede legale in BORGARO TORINESE Via LEINI, 97 (codice utenza TO10576), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di BORGARO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 129-24289 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BONIN CARLA - C.F. BNNCRL44H63C592W P.IVA n. 03607810011 con sede legale in PAVONE CANAVESE Via DIETRO CASTELLO, 48 (codice utenza TO10581), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di PAVONE CANAVESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 759-188915 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. GAUNA ANGELO - C.F. GNANGL53R21A941P P.IVA n.02570810016 con sede legale in BOLLENGO Via STATALE, 4 (codice utenza TO10596), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 3 POZZI in Comune di IVREA, BOLLENGO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze(omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 79-13344 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MANASSERO SAVINA C.F. MNSSVN42A49A109M con sede legale in AIRASCA VIA STAZIONE, 27 (codice utenza TO10610), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di AIRASCA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 286-63901 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a OGGERO GIANPIERO C.F. GGRGPR59T12G674E con sede legale in VIGONE VIA VECCHIA, 25 (codice utenza TO10614), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 296-64073 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PICCATO CHIAFFREDO C.F. PCCCFF41C25A571C con sede legale in VIGONE VIA PRATO RINALDO, 8 (codice utenza TO10616), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 87-13455 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta CORTASSA LUCIA - P.IVA n. 07165330015 con sede legale in CARMAGNOLA PIAZZA MAESTRI CORDAI, 45 ( codice utenza TO10627 ), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 215-50684 del 14.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta BO ANDREA - P.IVA n.04766260015 con sede legale in CARMAGNOLA Via CAVALLERI, 23/A (codice utenza TO10643), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 916-245877 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Bo Giovanni Battista, P.IVA 04766270013, con sede legale in Carmagnola, Via Cavalleri, 22 (codice utenza TO10645), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 287-63917 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a APPENDINI ANNA C.F. PPNNNA31P49M027J P.IVA n. 06373310017 con sede legale in CARMAGNOLA VIA LAIOLO, 12 (codice utenza TO10652), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 216-50690 del 14.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GENNERO LUIGI - C.F. GNNLGU53L18L948H P.IVA n. 04552210017 con sede legale in VILLAFRANCA P.TE FRAZIONE MADONNA ORTI, 55 (codice utenza TO10667), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA P.TE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 38-7790 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAz. Agr. GALLO ANTONIO FRANCO P.IVA n. 02876790011 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZ. SAN NICOLA, 19 (codice utenza TO10668), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 88-13466 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BERTINETTO LUIGI EMANUELE .F. BRTLMN66S03L948M con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE SAN GIOVANNI, 92 (codice utenza TO10677), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 460-98189 del 27.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BASANO GIUSEPPE C.F. BSNGPP25T07A109V con sede legale in AIRASCA Via ROMA, 83 (codice utenza TO10713), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 3 POZZI in Comune di AIRASCA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 459-98187 del 27.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BASANO FRANCO C.F. BSNFNC48R10A109J con sede legale in AIRASCA Via BOSCHETTI, 12 (codice utenza TO10714), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di AIRASCA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 285-63894 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BELTRAMO CELSO C.F. BLTCLS41A25C404R con sede legale in BRICHERASIO VIA GHIAIE, 34 (codice utenza TO10715), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di BRICHERASIO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 831-227611 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Appendini, P.IVA 94512570014, con sede legale in Buriasco, Frazione Appendini - Via Torino, 20 (codice utenza TO10728), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Buriasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 883-233584 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Sandrone Lorenzo, C.F. SNDLNZ40D10B791D, con sede legale in Carmagnola, Via Alfieri, 9 (codice utenza TO10756), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 42-7742 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CRIVELLO LUCIA. C.F. CRVLCU45A46M027E con sede legale in VILLASTELLONE VIA CHIERI, 59 (codice utenza TO10771), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di VILLASTELLONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"-
Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 37-7799 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta CALAVITA MARIA VITTORIA - P.IVA n. 02811640016 con sede legale in OSASIO Via FERRERO, 2 ( codice utenza TO10772 ), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di OSASIO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 864-233488 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Morra Giovanni, C.F. MRRGNN70P20B791C, con sede legale in Carmagnola, Fraz. La Motta - Casc. Speranza (codice utenza TO10781), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 405-90863 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GERBINO ANTONIETTA C.F. GRBNNT54D43B791Q con sede legale in CARMAGNOLA Via TEGLIA, 7 (codice utenza TO10803), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 217-50692 del 14.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a TESIO BARTOLOMEO - C.F. TSEBTL58D20B791V con sede legale in CARMAGNOLA C.NE MADAMA, 4 (codice utenza TO10807), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 284-63886 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GERBINO ROBERTO C.F. GRBRRT63E18B791U con sede legale in CARMAGNOLA VIA FUMERI, 67 (codice utenza TO10818), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 387-90609 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta PECCHIO GIUSEPPE P.IVA n.06416420013 con sede legale in CARMAGNOLA VIA STEA, 34 (codice utenza TO10826), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 283-63879 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BERTELLO BERNARDINO C.F. BRTBNR48S13L898T con sede legale in VIGONE VIA VIRLE, 27 (codice utenza TO10833), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 454-98164 del 27.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a AVARO SILVANO C.F. VRASVN51A02B171T con sede legale in BRICHERASIO STRADA RIVA, 11 (codice utenza TO10836), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di BRICHERASIO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 462-98198 del 27.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BOUISSA ITALO C.F. BSSTLI53M12E758Q P.IVA n.02819970019 con sede legale in LUSERNA S. GIOVANNI Via I MAGGIO, 93/2 (codice utenza TO10839), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di LUSERNA S. GIOVANNI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 463-98201 del 27.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BORETTO ANTONIO C.F. BRTNTN36H30L898H P.IVA n.05012360011 con sede legale in VIGONE Via MASCAGNI, 20 (codice utenza TO10842), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 297-64125 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. TABASSO MARIO P.IVA n. 07208860010 con sede legale in PECETTO TORINESE STRADA VALLE SAUGLIO, 56 (codice utenza TO10844), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di PECETTO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 913-243281 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Siano Angela, P.IVA 04126110016, con sede legale in Pino Torinese, Via Civera, 31 (codice utenza TO10846), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Pino Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 319-73907 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. FIGELLO RICCARDO P.IVA n. 07424940018 con sede legale in CHIERI VIA MADONNA DELLA SCALA, 110 (codice utenza TO10856), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CHIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 312-73360 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BOLLERO GIOCONDO C.F. BLLGND54E31D524W con sede legale in FELETTO STRADA DELLA CHIARA, 13 (codice utenza TO10875), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di FELETTO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 327-73214 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a FERRERO GIOVANNI BATTISTA C.F. FRRGNN38M17L948B P.IVA n. 02616210015 con sede legale in PIOBESI T.SE VIA MARCONI, 88 (codice utenza TO10877), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di PIOBESI T.SE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 28-7884 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. ODETTI BARTOLOMEO C.F. DTTBTL50P08I490Y P.IVA n. 01848030019 e alla sig.ra ODETTI ELVIA C.F. DTTLVE48S64I490G con sede legale in SCALENGHE CASCINA ISOLETTO, 10 (codice utenza TO10908), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 320-73282 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BERGOGLIO GIUSEPPE P.IVA n. 07437740017 con sede legale in SANTENA VIA NAPOLI, 6 (codice utenza TO10910), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di SANTENA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 364-82071 del 13.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al CONSORZIO IRRIGUO CAPPELLA DEL BOSCO P.IVA n.94504890016 con sede legale in CAVOUR PIAZZA SAN LORENZO, 2 (codice utenza TO10940), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 321-73272 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PRONELLO GIUSEPPE C.F. PRNGPP29R21I490L P.IVA n. 04077750018 con sede legale in SCALENGHE CASCINA UCCELLETTA, 2 (codice utenza TO10965), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 388-90615 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta PRATO ALESSANDRO P.IVA n.07207950010 con sede legale in MONCALIERI CORSO SAVONA, 125 (codice utenza TO10973), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.4 POZZI in Comune di MONCALIER per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 919-245930 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Gariglio Pierantonio, P.IVA 03666560010, con sede legale in Moncalieri, Strada Privata Nasi, 2 (codice utenza TO10975), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 859-233477 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Gramaglia Mario, P.IVA 07417700015, con sede legale in Moncalieri, Regione Vallere, 6 (codice utenza TO10977), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
(omissis)Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis).
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 36-7811 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta GANDIGLIO DOMENICO - P.IVA n. 07417720013 con sede legale in MONCALIERI STRADA DEL BOSSOLO, 46 (codice utenza TO10984), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 3 POZZI in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 917-245882 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Mascherpa Carlo, P.IVA 06436380015, con sede legale in Moncalieri, Regione Mezzi, 7 (codice utenza TO10989), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 34-7856 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta CASETTA VALENTINO - P.IVA n.07206450012 con sede legale in MONCALIERI Via PASUBIO, 64 (codice utenza TO10995), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 33-7859 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta FERRERO ANTONIO - P.IVA n. 03819800016 con sede legale in MONCALIERI TETTI SAPINI, 9 (codice utenza TO10996), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 218-50695 del 14.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta FERRERO EDOARDO - P.IVA n.05728530014 con sede legale in MONCALIERI STRADA PALERA, 59 (codice utenza TO10998), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 496-109732 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta CAVE PROVANA SPA P.IVA n.01114260019 con sede legale in TORINO Via PALMIERI, 29 (codice utenza TO11008), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 922-245942 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Avaro Giovanni, P.IVA 03995440017, con sede legale in Villastellone, Via Madonna, 25 (codice utenza TO11021), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Villastellone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 32-7863 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta ANFOSSI GIUSEPPE - P.IVA n.04361620018 con sede legale in SANTENA Via COMPANS, 20 (codice utenza TO11022), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di SANTENA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 871-233513 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Tessore Carlo, P.IVA 05437960015, con sede legale in Lombriasco, Strada Antica, 4 (codice utenza TO11039), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Lombriasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 1 l/s Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 59-13164 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MORELLO VALTER - P.IVA n. 04558060010 con sede legale in CUMIANA STRADA LUISETTI, 17 (codice utenza TO11047), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CUMIANA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 58-13154 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a ROBINO LILIANA - C.F. RBNLLN24C61L219L con sede legale in CARIGNANO Via MANZONI, 1 (codice utenza TO11055), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 590-135327 del 02.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. RICCA SEBASTIANO - P.IVA n. 04324890013 con sede legale in CARIGNANO Via FRAZIONE CERETTO, 94 (codice utenza TO11056), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 485-109470 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PELOSIN FRANCA C.F. PLSFNC65M66C627S P.IVA n. 07254720019 con sede legale in CARIGNANO Via DIAZ, 107 (codice utenza TO11057), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 57-13144 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a VASCHETTI GIACOMO - C.F. VSCGCM28T23B791P P.IVA n.03618830016 con sede legale in CARMAGNOLA Via TRINITA, 5 (codice utenza TO11067), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 211-50628 del 14.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SANDRONE ANNA MARIA - C.F. SNDNMR47R45B791S con sede legale in CARMAGNOLA Via GRUASSA, 18 (codice utenza 11071), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 758-188913 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Molinetto di MIRAVALLE PIERGIORGIO - P.IVA 06924350017 con sede legale in PECETTO TORINESE STRADA VIRANA, 42 (codice utenza TO11096), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 pozzo in Comune di PECETTO TORINESE per lequantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze(omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 835-227729 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Fassetta Angiolina, C.F. FSSNLN74D43L219V, P.IVA 07050110013, con sede legale in Volpiano, Cascina Ruffino, 31 (codice utenza TO11097), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 401-90795 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. BOSCO DELLA CASCINA DI BALBO GIUSEPPE E C. S.A.S. P.IVA n.01512730068 con sede legale in FRASSINETO PO STRADA GROSSA, 11 (codice utenza TO11117), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.2 POZZI in Comune di VERRUA SAVOIA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 219-50711 del 14.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. FANTINO ROBERTO - P.IVA n. 02340500012 con sede legale in CASTIGLIONE T.SE Via TORINO, 12 (codice utenza TO11120), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CASTIGLIONE T.SE, SAN MAURO T.SEI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 904-243226 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Soc. Millenium S.r.l., P.IVA 07874970010, con sede legale in Moncalieri, Strada Vallere, 20 (codice utenza TO11123), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irrigazione attrezzature sportive corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 757-188911 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla AZ. AGR. LUDA DI CORTEMIGLIA S.S. - P.IVA n.06501620014 con sede legale in CARMAGNOLA Via BENSO, 16 (codice utenza TO11129), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 7 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 29-7879 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GIRINO GIANFRANCO - C.F. GRNGFR39E17I703H P.IVA n.03616100016 con sede legale in SETTIMO TORINESE Via PONGONA, 62 (codice utenza TO11136), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 4 POZZI in Comune di SETTIMO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 484-109465 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla SOC. MILLENNIUM S.R.L. P.IVA n.07874970010 con sede legale in MONCALIERI STRADA VALLERE, 20 (codice utenza TO11146), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 250-56113 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. DATTA RENATO - P.IVA n. 04217760018 con sede legale in SAN SECONDO DI PINEROLO VIA FONTANA BERTINO, 5/B (codice utenza TO 11151), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 406-90874 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CRIVELLO PIERFRANCO C.F. CRVPFR62A29B791P con sede legale in CARMAGNOLA Via CARDE, 6 (codice utenza TO11155), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 537-117310 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Lazzerini Emanuela, C.F. LZZMNL56S49L219H, con sede legale in Pino Torinese, Via Strada Pietra del Gallo,15 (codice utenza TO11171), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di Pino Torinese per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 532-117169 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. FERRERO ROMILDO-C.F. FRRRLD37C01I490E P.IVA n. 02360260018 con sede legale in SCALENGHE Via GANDIGLIONE, 7 (codice utenza TO11180), la concessione preferenziale diderivazione dacqua da n. 4 POZZI in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 535-117289 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BERTA CECILIA - C.F. BRTCCL40P60I490R con sede legale in SCALENGHE , REGIONE ALBERETTA 1 (codice utenza TO11183), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di SCALENGHE, per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 61-13187 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CASELLI STEFANO - C.F. CSLSFN65D25L898P P.IVA n.06826550011 con sede legale in CASTAGNOLE PIEMONTE CASCINA TRIPOLI, 10 (codice utenza TO11186), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 533-117176 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. FORESTIERO GIUSEPPE - C.F. FRSGPP52R12A109H, P.IVA n. 06040160019 con sede legale in AIRASCA, Via PISCINA 58 (codice utenza TO11187), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di AIRASCA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 534-117213 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GIAVENO LAURA - C.F. GVNLRA56T46I490Y P.IVA n.05501370018 con sede legale in SCALENGHE Via REGIONE BENNE BICOCCA, 9 (codice utenza TO11189), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di SCALENGHE, per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 930-246032 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Bertero Tommaso, C.F. BRTTMS31S07I490U, con sede legale in Scalenghe, Via Carignano, 24 (codice utenza TO11190), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 39-7773 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAFFARO FRANCO - C.F. CFFFNC49T30C404C con sede legale in CAVOUR Via SALUZZO, 103 (codice utenza TO11196), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis)
Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 830-227581 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Picco Anna, P.IVA 06026000015, con sede legale in Volvera, Via La Bruina, 8 (codice utenza TO11212), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 519-117020 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla LIPITALIA 2000 S.P.A., P.IVA 07807170019, con sede legale in ROSTA, STRADA COM.LE DI RIVOLI, 2 INT. 4 (codice utenza TO11239), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente alluso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di CALUSO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 688-172009 del 30.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla S.P.A.F. DI SANDRONE BARTOLOMEO E C. S.A.S., P.IVA 01052390018, con sede legale in CARMAGNOLA, VIA CHIERI, 66 (codice utenza TO11246), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente alluso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 517-117010 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla CEMENTEDILE S.R.L., P.IVA 02215060043, con sede legale in GENOLA, VIA ORIANASSO, 1 (codice utenza TO11251), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente alluso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di LAURIANO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 690-171983 del 30.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Italcave S.r.l., P.IVA 01846080016, con sede legale in Torino, Via Principe Tommaso, 49 (codice utenza TO11253), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso lavaggio inerti da n. 1 pozzo e n. 1 sorgente in Comune di Cavagnolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 585-135017 del 02.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla AHLSTROM TURIN SPA, P.IVA 05201960019, con sede legale in MATHI, Via STURA, 98 (codice utenza TO11258), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente alluso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di MATHI per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 614-151170 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla INTERNATIONAL RECTIFIER CORPORATION ITALIANA S.P.A., P.IVA 00475790010, con sede legale in BORGARO TORINESE, VIA LIGURIA, 49 (codice utenza TO11262), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente alluso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di VENARIA per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 618-151277 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Aimaretti Giuseppe, C.F. MRTGPP24C05L948Z, con sede legale in Villafranca Piemonte, Strada Cavour, 9 (codice utenza TO11265), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso industriale corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 500-109792 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla TRASPORTI PETROLI VOLPIANO S.P.A., P.IVA 00522370014, con sede legale in TORINO, CORSO SICILIA, 13 (codice utenza TO11269), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente alluso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di VOLPIANO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 625-151748 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla A. CULLATI S.A.S., P.IVA 04919360018, con sede legale in TORINO, VIA SANSOVINO, 205/12 (codice utenza TO11274), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente alluso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di TORINO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 661-164782 del 23.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Tekno S.r.l., P.IVA 12237870154, con sede legale in Piobesi Torinese, Via DellOrba, 2 (codice utenza TO11276), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso processo industriale corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 756-188910 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla S.I.G.E.A. S.p.a., P.IVA 00493560015, con sede legale in Avigliana, Viale Mareschi, 1 (codice utenza TO11277), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso industriale corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Avigliana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 726-178637 del 05.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sital S.r.l., P.IVA 01730640016, con sede legale in San Mauro Torinese, Corso Lombardia, 73/B (codice utenza TO11278), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso di processo corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di San Mauro Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 656-164607 del 23.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla S.I.G.E.A. S.p.a., P.IVA 00493560015, con sede legale in Avigliana, Viale Mareschi, 1 (codice utenza TO11279), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso industriale corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Avigliana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 613-151156 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla SINTERLOY S.P.A., P.IVA 03788670018, con sede legale in TORINO, VIA VALFRE, 4 (codice utenza TO11280), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente alluso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di CASTELLAMONTE per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 597-135713 del 02.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Luzenac Val Chisone S.p.a., P.IVA 05930470017, con sede legale in Porte, Via Nazionale, 121 (codice utenza TO11281), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso di processo corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Prali per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 520-117023 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla MUSTAD S.P.A., C.F. 09347030158, con sede legale in PINEROLO, VIA SALUZZO, 66 (codice utenza TO11282), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente alluso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di BALANGERO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 492-109631 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla GENERALTUBI S.P.A., P.IVA 04746610015, con sede legale in TORINO, VIA SANTAGATA, 34 (codice utenza TO11286), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente alluso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di TORINO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 521-117034 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla MUSTAD S.P.A., C.F. 09347030158, con sede legale in PINEROLO, VIA SALUZZO, 66 (codice utenza TO11288), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente alluso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di PINEROLO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 596-135690 del 02.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla GALUP S.P.A., P.IVA 00479660011, con sede legale in PINEROLO, VIA FENESTRELLE, 32 (codice utenza TO11289), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente alluso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di PINEROLO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)"
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 755-188909 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cavaletto Mario S.p.a., C.F. 00059850016, con sede legale in Salassa, Via Stazione, 43 (codice utenza TO11302), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Salassa per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 322-73261 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta COSSOLO ROBERTO P.IVA n. 07417880015 con sede legale in CARMAGNOLA VIA SAN CARLO, 10 (codice utenza TO11307), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 4 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 407-90889 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta BAUDUCCO DOMENICA P.IVA n.07072990018 con sede legale in MONCALIERI BORGATA BAUDUCCHI, 71 BIS (codice utenza TO11310), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.2 POZZI in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 924-245949 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Bauducco Stefano, P.IVA 0257560014, con sede legale in Moncalieri, Tetti Sapini, 50 (codice utenza TO11314), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 75-13316 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta BECCHIO ORSOLINA - P.IVA n. 04032960017 con sede legale in MONCALIERI Via BORGATA BAUDUCCHI, 10 (codice utenza TO11315), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 323-73254 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta BELTRAMONE MICHELE P.IVA n.04813280015 con sede legale in MONCALIERI BORGATA TAGLIAFERRO, 99 (codice utenza TO11316), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 248-56127 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. POCHETTINO TOMMASO - P.IVA n.02608840019 con sede legale in CARIGNANO CASCINA CANTALUPA, 5 (codice utenza TO11328), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 4 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 765-188940 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra MANDRILE MANUELA - C.F. MNDMNL56L59B791B con sede legale in CARMAGNOLA Via MARENGO, 14 (codice utenza TO11332), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per lequantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze(omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 465-98212 del 27.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla FONTANE S.A.S. di CARLE ITALO, CRAVERO GIOVANNI e C. P.IVA n. 00943920017 con sede legale in PANCALIERI REGIONE FONTANE (codice utenza TO11338), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di PANCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 316-73339 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BOETTO GIUSEPPE C.F. BTTGPP17T02A109A con sede legale in PISCINA VIA MARTINI, 4 (codice utenza TO11362), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di PISCINA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 464-98205 del 27.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al CONSORZIO IRRIGUO BALERGNE C.F. n.94544120010 con sede legale in PISCINA Via BALERGNE, 13 (codice utenza TO11366), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CUMIANA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 78-13336 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a FAVARO DANTE - C.F. FVRDNT43T18A109V con sede legale in PISCINA Via MARSAGLIA, 3 (codice utenza TO11367), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CUMIANA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 77-13330 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PORPORATO DOMENICO - C.F. PRPDNC19S11A109N con sede legale in PISCINA Via CASE SPARSE, 3 (codice utenza TO11371), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di PISCINA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 389-90620 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SALVAI ARNALDO C.F. SLVRLD50C21I490A con sede legale in SCALENGHE CASCINA RISORTA, 3 (codice utenza TO11376), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.5 POZZI in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 244-56145 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MARCHETTI MARIA TERESA - C.F. MRCMTR41C68I490U con sede legale in SCALENGHE REGIONE ALBERETTA, 2 (codice utenza TO11386), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 395-90726 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a DRUETTA FLAVIANO C.F. DRTFVN41C26I490V con sede legale in SCALENGHE Via PINEROLO, 20 (codice utenza TO11388), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.2 POZZI in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 397-90748 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CUVERTINO GIUSEPPE C.F. CVRGPP26P11I490W con sede legale in SCALENGHE Via CAMISOTTO, 17 (codice utenza TO11390), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di AIRASCA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 326-73224 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BARBERIS MICHELANGELO C.F. BRBMHL66H01G674C P.IVA n.05501890015 con sede legale in CERCENASCO VIA SAN FIRMINO, 6 (codice utenza TO11394), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 80-13354 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a RIGHERO IRMA - C.F. RGHRMI51R55D812M P.IVA n. 07435550012 con sede legale in CERCENASCO Via CIRCONVALLAZIONE, 1/A (codice utenza TO11396), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 367-82096 del 13.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MASSA CATERINA C.F. MSSCRN37A57H727V con sede legale in CERCENASCO VIA BRAIDA, 1 (codice utenza TO11398), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 324-73237 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BARBERIS VITTORINA C.F. BRBVTR39D56C487S con sede legale in CERCENASCO VIA CAVOUR, 10 (codice utenza TO11405), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 4 POZZI in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 318-73311 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BORETTO GIOVANNI C.F. BRTGNN38C20L898V P.IVA n. 02796840011 con sede legale in VIGONE VIA SANTA MARIA, 47 (codice utenza TO11408), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 243-56149 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a. TOSCO GABRIELE C.F. TSCGRL49D31B777W con sede legale in CARIGNANO VIA TAPPI, 5 (codice utenza TO11414), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 600-135871 del 02.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. FEILES SIMONE - C.F. FLSSMN64S20I327X P.IVA n.07157970018 con sede legale in TROFARELLO Via RIVERA, 5 (codice utenza TO11416), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di TROFARELLO, per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 81-13393 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta PIANTA ANGELO P.IVA n. 02595810017 con sede legale in TROFARELLO Via DUCA DEGLI ABRUZZI, 25 (codice utenza TO11423), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 365-82079 del 13.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta FRANCO MARIO P.IVA n. 03666830017 con sede legale in TROFARELLO Via SANTA CROCE, 10 (codice utenza TO11425), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 63-13217 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a COGGIOLA VITTORIO E CLAUDIO P.IVA n. 02629110012 con sede legale in TROFARELLO Via MOLINO DELLA SPLUA, 6 (codice utenza TO11426), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 317-73324 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a COGGIOLA MAURILIO P.IVA n.07431080014 con sede legale in TROFARELLO VIA MOLINO DELLA SPLUA, 39 (codice utenza TO11427), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 315-73342 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a COGGIOLA FRANCESCO LORENZO P.IVA n. 02606500011 con sede legale in TROFARELLO VIA MOLINO DELLA SPLUA, 2 (codice utenza TO11428), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 65-13234 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a COGGIOLA LORENZO P.IVA n. 02590230013 con sede legale in TROFARELLO Via BOCCHETTO, 19 (codice utenza TO11429), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 66-13204 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a REGIONE MASSASSI CONSORZIO IRRIGUO P.IVA n. 02615720014 con sede legale in TROFARELLO Via MOLINO DELLA SPLUA, 4 (codice utenza TO11432), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 24-7902 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al CONSORZIO IRRIGUO PRATERIE RIUNITE DI TROFARELLO P.IVA n. 94021100014 con sede legale in TROFARELLO Via SAN PIETRO, 28 BIS (codice utenza TO11433), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 45-7711 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a RIVOIRA ANTONIO - C.F. RVRNTN25H14L948N con sede legale in AIRASCA Via RUBATTERA, 34 (codice utenza TO11465), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di AIRASCA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze. (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 390-90637 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MOTTURA MICHELE C.F. MTTMHL33E21L948L con sede legale in VILLAFRANCA P.TE FRAZ. MOTTURA, 64 (codice utenza TO11470), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA P.TE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 314-73347 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PAIRONA MICHELANGELO C.F. PRNMHL47D14B755T con sede legale in VILLAFRANCA P.TE FRAZIONE S. LUCA, 17 (codice utenza TO11471), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA P.TE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 313-73352 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PERETTI PAOLO C.F. PRTPLA58A26L948R con sede legale in VILLAFRANCA P.TE FRAZIONE S. NICOLA, 24 (codice utenza TO11472), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA P.TE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 391-90646 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a VALERIO GIUSEPPE C.F. VLRGPP31A12L948T con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE S. MICHELE, 16 (codice utenza TO11480), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 242-56161 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a VIGNOLO ELIO FILIPPO C.F. VGNLLP62L21C404F P.IVA n. 05454250019 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE VIA CAVOUR, 8 (codice utenza TO11481), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 620-151625 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. PEPINO ERNESTO - C.F. PPNRST36C19A275V P.IVA n.04154010013 con sede legale in ANDEZENO, CORSO VITTORIO 39 (codice utenza TO11483), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di ANDEZENO, per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 56-13127 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a DIDOLO FRANCESCO C.F. DDLFNC41H22L948A con sede legale in CARMAGNOLA VIA GATTI, 15 (codice utenza TO11484), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 62-13995 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PONZIO MICHELE - C.F. PNZMHL48B02F889Y con sede legale in NICHELINO Via TETTI ROLLE, 10 (codice utenza TO11495), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di NICHELINO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 340-73120 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta GILLI MICHELE P.IVA n. 06021600017 con sede legale in NICHELINO VIA BROFFERIO, 14 (codice utenza TO11500), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di NICHELINO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 69-13260 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta INTRIERI FRANCA P.IVA n. 05079670013 con sede legale in ORBASSANO TETTI VALFRE, 36 (codice utenza TO11513), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di ORBASSANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 332-73185 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. FORESTO MARIA P.IVA n. 07978900012 con sede legale in GRUGLIASCO Via BENGASI, 23 (codice utenza TO11515), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 247-56132 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a. BUSSO MICHELE C.F. BSSMHL74B04B777M con sede legale in CARMAGNOLA Via POCHETTINO, 25 (codice utenza TO11526), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 4 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 235-56194 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a. GIOANNINI ADRIANO C.F. GNNDRN41C28B791F con sede legale in CARMAGNOLA VIA CEIS, 53 (codice utenza TO11528), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 84-13421 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al sig. CENA PIERANGELO C.F. CNEPNG63P06B960D con sede legale in CARMAGNOLA Via POIRINO, 650 (codice utenza TO11534), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 488-109525 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BORELLO GIUSEPPE C.F. BRLGPP53D20A941S P.IVA n. 01795640018 con sede legale in BOLLENGO Via PIANE INFERIORI, 2 (codice utenza TO11536), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di BOLLENGO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 236-56191 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a. SELVATICO ANDREA C.F. SLVNDR37M15C550H con sede legale in BARGE VIA POTERE, 19 (codice utenza TO11537), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 847-227982 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Ganio Vecchiolino Giacomo, C.F. GNVGCM28P16E379C, P.IVA 04123710016, con sede legale in Ivrea, Canton Stirozzo, 2 (codice utenza TO11548), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Ivrea per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 89-13485 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CANALE MAURO - C.F. CNLMRA63E06E379T P.IVA n.05372280015 con sede legale in PIVERONE STRADA RAPELLA, 5 (codice utenza TO11549), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di PIVERONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 483-109458 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BERGER ENZO C.F. BRGNZE51A05G674H con sede legale in BRICHERASIO Via CIRCONVALLAZIONE, 34 (codice utenza TO11550), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di BRICHERASIO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 30-7874 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla INDUSTRIE DI VITA SRL - P.IVA n. 02521400016 con sede legale in CARMAGNOLA Via POIRINO, 13 (codice utenza TO11551), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 914-243284 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Peruglia Giuseppe, P.IVA 02615870017, con sede legale in Osasio, Via Confraternita, 6 (codice utenza TO11557), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Virle Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 71-13278 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta ACCASTELLO MARIO - P.IVA n.07430210018 con sede legale in CARIGNANO FRAZIONE CERETTO, 8 (codice utenza TO11564), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 60-13171 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta BORGOGNO GIUSEPPE - P.IVA n. 04143020016 con sede legale in CARIGNANO STRADA PIOBESI, 42 (codice utenza TO11574), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 64-13226 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta CASALE MARIO - P.IVA n. 03046860015 con sede legale in CARIGNANO TETTI PAUTASSO (codice utenza TO11580), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 3 POZZI in Comune di PIOBESI TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 333-73180 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CASTAGNO GIUSEPPE C.F. CSTGPP33B26B777A con sede legale in CARIGNANO VIA SALOTTO, 168 (codice utenza TO11581), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 68-13250 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAVAGLIA CELESTINO - P.IVAn. 02580240014 con sede legale in CARIGNANO TETTI PISTONATTI (codice utenza TO11582), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 4 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 67-13244 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CUMINATTO MARIO - P.IVA n. 06268440010 con sede legale in CARIGNANO CASCINA RIVAROLO, 14 (codice utenza TO11588), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 398-90756 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta GALLIS ALDO E GIUSEPPE P.IVA n. 02585580018 con sede legale in CARIGNANO TETTI BRUS, 4 (codice utenza TO11591), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 127-24277 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GILI MARGHERITA - C.F. GLIMGH45M63B777K con sede legale in CARIGNANO Via ZAPPATA, 15 (codice utenza TO11599), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 334-73177 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta NICOLA GIUSEPPE P.IVA n. 03603870019 con sede legale in CARIGNANO FRAZIONE TETTI PERETTI, 40 (codice utenza TO11606), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 392-90651 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PEJRETTI TOMMASO C.F. PJRTMS30R01B777C con sede legale in CARIGNANO CASCINA BRAIDA (codice utenza TO11615), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 70-13270 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. ROLLE ANTONIO - P.IVA n. 02590000010 con sede legale in CARIGNANO BORGATA CERETTO, 19 (codice utenza TO11619), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 90-13511 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta SAPINO ROBERTO E MAURIZIO - P.IVA n. 02581570013 con sede legale in CARIGNANO FRAZIONE GORRA, 20 (codice utenza TO11622), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 868-233502 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Tosco Giuseppe, P.IVA 02592580019, con sede legale in Carignano, Via Salotto, 117 (codice utenza TO11625), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 833-227717 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Zanni Marco, P.IVA 07774260017, con sede legale in Carignano, Borgata Tetti Pautasso, 63 (codice utenza TO11630), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 925-245956 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Zappino Simone, P.IVA 06218490016, con sede legale in Carignano, Borgata Gorra, 10 (codice utenza TO11631), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 40-7764 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CANDELLERO MARIA CARMEN - C.F. CNDMCR38L57H501Q con sede legale in ROMA Via SABRATA, 16 (codice utenza TO11634), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis)Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 335-73169 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. VALINOTTI ROSANNA P.IVA n.06768680016 con sede legale in CARIGNANO FRAZIONE BRILLANTE, 34 (codice utenza TO11636), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 237-56186 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. CHIAPPERO STEFANO P.IVA n. 03154000016 con sede legale in VIGONE VIA SANTA MARIA, 18 (codice utenza TO11637), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 41-7753 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. GROSSO LUIGI E BRUNO S.S. P.IVA n. 02608770018 con sede legale in VIGONE Via CAVOUR, 54 ( codice utenza TO11640 ), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis)Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 31-7868 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. GIUSTETTO PAOLO - P.IVA n. 02609110016 con sede legale in VIGONE Via CAVOUR, 3 ( codice utenza TO11643 ), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis)Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 220-50722 del 14.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. GEUNA MARCO - P.IVA n.07432670011 con sede legale in VIGONE Via VIRLE, 36 (codice utenza TO11644), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.4 POZZI in Comune di VIGONE, VIRLE P.TE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 126-24268 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. GALLO MARINA - .IVA n. 05396750019 con sede legale in CERCENASCO Via VITTORIO EMANUELE, 44 (codice utenza TO11645), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 5 POZZI in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 43-7733 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. GALFIONE MAURO - P.IVA n. 06623010011 con sede legale in VIGONE Via PRATO BOCCHIARDO, 11 ( codice utenza TO11646 ), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis)Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 370-82120 del 13.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. GALFIONE GUIDO MARCO P.IVA n. 06824770017 con sede legale in VIGONE VIA SANTA MARIA, 53 (codice utenza TO11647), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 238-56182 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta FILLIA F.LLI S.S. P.IVA n. 02574880015 con sede legale in VIGONE VIA TREPPELLICE, 28 (codice utenza TO11648), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 5 POZZI in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 25-7898 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all AZ. AGR. ROSSO LUIGI - P.IVA n. 07458600017 con sede legale in VIGONE Via PANCALIERI, 51 ( codice utenza TO11649 ), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 252-56227 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. RUBIANO PIERINO P.IVA n. 03602090015 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE S.LUCA, 88 (codice utenza TO11650), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 3 POZZI in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 26-7889 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all AZ. AGR. MOTTURA DOMENICO - P.IVA n. 02573730013 con sede legale in VIGONE Via RESSIA, 17 (codice utenza TO11654), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 6 POZZI in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 140-24377 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. MARTINENGO ALDO FRANCESCO - P.IVA n. 05281840016 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE CANTOGNO, 31 (codice utenza TO11656), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 181-43203 del 07.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. MANERO PIERO GIOVANNI - P.IVA n. 05462730010 con sede legale in VIGONE Via PANCALIERI, 34 (codice utenza TO11658), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 139-24371 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. LONG GIORGIO - P.IVA n. 02105020016 con sede legale in PINEROLO PIAZZA BARBIERI, 40 (codice utenza TO11660), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di PINEROLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 366-82089 del 13.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a VIOTTO GIUSEPPE C.F. VTTGPP64R10G674D con sede legale in SCALENGHE CASCINA PELLISSERA, 7 (codice utenza TO11661), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 138-24352 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. SCARAFIA ROBERTO - IVA n. 07044280019 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE MADONNA ORTI, 38 (codice utenza TO11663), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 137-24348 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. SCALERANDI GIUSEPPE - P.IVA n. 04012870012 con sede legale in SCALENGHE REGIONE COLLE TRALE, 29 (codice utenza TO11665), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 239-56175 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. SARZINI PIERGIANNI P.IVA n. 04214690010 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE S. LUCA (codice utenza TO11667), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 240-56170 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a RICOTTO ANTONIO C.F. RCTNTN24C16A571K con sede legale in CAVOUR VIA RE UMBERTO, 2 (codice utenza TO11673), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 875-233522 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Bertolotto Domenico, P.IVA 05220150014, con sede legale in Villafranca Piemonte, Via S. Sudario, 7 (codice utenza TO11675), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 249-56118 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BERTINETTO ELSA C.F. BRTLSE42E51A660B con sede legale in CAVOUR VIA VIGONE, 60 (codice utenza TO11676), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 118-24130 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. BARBERO EZIO ENRICO - P.IVA n. 05859270018 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE SAN LUCA (codice utenza TO11679), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 136-24341 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. BARBE PIERGIACINTO - P.IVA n. 07214710019 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE S. GIOVANNI (codice utenza TO11680), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 44-7725 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. BARBE GIOVANNI - P.IVA n.07214730017 con sede legale in VILLAFRANCA P.TE FRAZIONE SAN GIOVANNI, 91 (codice utenza TO11681), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLAFRANCA P.TE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 221-50730 del 14.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a AMPARORE GEMMA - C.F. MPRGMM58P42C404A con sede legale in CAVOUR Via VIGONE, 9 (codice utenza TO11683), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis)
Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis)
La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 135-24335 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. FERRERO BERNARDINO - P.IVA n. 05871340013 con sede legale in VIGONE Via TAMPO, 11 (codice utenza TO11688), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 328-73204 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. AGU ALESSANDRO P.IVA n. 02123270015 con sede legale in SCALENGHE VIA SANTA MARIA, 77 (codice utenza TO11689), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 3 POZZI in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 134-24327 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. MANAVELLA BRUNO - P.IVA n. 08162090016 con sede legale in CAVOUR Via GINO ROLANDO, 4 (codice utenza TO11690), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 133-24317 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. CAPPA ERMANNO - P.IVA n. 05478520017 con sede legale in CERCENASCO Via CANONICO FERAUDO, 1 (codice utenza TO11693), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 725-178625 del 05.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Calvetto Mauro, P.IVA 06577810010, con sede legale in Piscina, Via Monginevro, 9 (codice utenza TO11694), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Cumiana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 85-13432 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. ROSSO ANDREA - P.IVA n. 08760990013 con sede legale in CAVOUR Via VILLAFRANCA, 77 (codice utenza TO11695), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"-
Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 35-7847 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. CAFFARO MICHELE P.IVA n. 06235590012 con sede legale in SCALENGHE CASCINA CAMPOLUNGO, 9 (codice utenza TO11696), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 241-56167 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAFFARATTO DARIO C.F. CFFDRA46T17B171L con sede legale in BRICHERASIO STRADA DEL GATTO, 11 (codice utenza TO11697), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di BRICHERASIO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 125-24256 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. BRUNO ROBERTO E MICHELANGELO S.S. - P.IVA n. 04566370013 con sede legale in VILLAFRANCA PIEMONTE FRAZIONE SAN GIOVANNI, 95 (codice utenza TO11698), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 253-56226 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. BOGIATTO BARTOLO P.IVA n. 03606000010 con sede legale in VIGONE VIA TAMPO, 7 (codice utenza TO11699), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 182-43285 del 07.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. BESSONE MADDALENA - P.IVA n. 03985400013 con sede legale in VIGONE Via QUINTANELLO, 4 (codice utenza TO11701), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 124-24234 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PAIRONA MARIO - C.F. PRNMRA56P16G303O con sede legale in VIGONE Via QUINTANELLO, 6 (codice utenza TO11702), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di PANCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 254-56222 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BESSO PIANETTO ANNA C.F. BSSNNA37L68A660Y P.IVA n. 04034280018 con sede legale in OSASCO VIA BUSSONRONDO, 8 (codice utenza TO11703), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di OSASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 123-24204 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a FAURE SILVIA - C.F. FRASLV30S43G196E con sede legale in PISCINA FRAZIONE BRUERA, 35 (codice utenza TO11705), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di PISCINA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 876-233524 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Giordana Michele, C.F. GRDMHL29P04B777R, con sede legale in Carignano, Via Principe Di Carignano, 18 (codice utenza TO11714), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 222-50735 del 14.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CRIVELLO LUCIA - C.F. CRVLCU45A46M027E con sede legale in VILLASTELLONE Via 18 INSORTI, 7 (codice utenza TO11725), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLASTELLONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis)
La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 183-43297 del 07.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GROSSO GIANGASPARE - C.F. GRSGGS47B01G087B con sede legale in ORBASSANO FRAZIONE TETTI VALFRE, 11 (codice utenza TO11730), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di ORBASSANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 624-151725 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla SCAVI-TER-MORLETTO SRL, P.IVA 00897230017, con sede legale in TORINO, CORSO FERRUCCI, 46 (codice utenza TO11736), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso PROCESSO corrispondente alluso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di OZEGNA per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 122-24190 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a ROBASTO FRANCESCO - C.F. RBSFNC40R15E939Y P.IVA n.04340120015 con sede legale in SAN BENIGNO CANAVESE Località VAUDA, 21 (codice utenza TO11754), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 POZZO, 3 SORGENTI in Comune di SAN BENIGNO CANAVESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 619-151609 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla SCAVI-TER-MORLETTO SRL, P.IVA 00897230017, con sede legale in TORINO, CORSO FERRUCCI, 46 (codice utenza TO11764), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso LAVAGGIO INERTI da n. 1 pozzo in Comune di RIVAROLO CANAVESE per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 660-164761 del 23.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla CAVE DRUENTO SRL, P.IVA 01394100018, con sede legale in TORINO, CORSO EINAUDI, 20 (codice utenza TO11765), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso TECNOLOGICO (di processo) corrispondente alluso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di DRUENTO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 729-178683 del 05.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.a., P.IVA 01934250018, con sede legale in Torino, Via Filadelfia, 220 (codice utenza TO11773), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 121-24164 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SARTORIS TOMMASO - C.F. SRTTMS39C10C376W con sede legale in CAVALLERMAGGIORE Via XXIV MAGGIO, 51 (codice utenza TO11780), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di PANCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 255-56219 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a DOMINICI GIOVANNI C.F. DMNGNN31B23B791S con sede legale in CARMAGNOLA VIA DEL BRUCCIO, 12 (codice utenza TO11788), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 120-24158 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CANDELLERO ANGELO - C.F. CNDNGL63L08L219N con sede legale in TROFARELLO Via XXV APRILE, 1 (codice utenza TO11789), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di TROFARELLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 180-43195 del 07.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. BERTELLO FILIPPO - P.IVA n. 02362340016 con sede legale in VIGONE Via VIRLE, 25 (codice utenza TO11791), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 863-233485 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Scotta Ilvio, P.IVA 02371350014, con sede legale in Carmagnola, Strada Palazzetto-S. Michele, 1 (codice utenza TO11798), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 86-13445 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a OLIVERO CATERINA - C.F. LVRCRN47S56C504Y con sede legale in CARMAGNOLA Via TEGLIA, 8 (codice utenza TO11804), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 522-117063 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla General Fusti S.r.l., P.IVA 02999260017, con sede legale in Torino, Strada Del Francese, 141/20 (codice utenza TO11809), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso industriale corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 117-24117 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BOSCA MASSIMO - C.F. BSCMSM65T02L219G P.IVA n.07096880013 con sede legale in SAN MAURO TORINESE Via PO, 3 (codice utenza TO11812), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CASTIGLIONE TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 662-164788 del 23.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Liri Industriale S.r.l., P.IVA 03776140018, con sede legale in Nichelino, Via Vernea, 2 (codice utenza TO11823), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso Industriale corrispondente alluso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Pont Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 329-73198 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CERUTTI SIMONE C.F. CRTSMN18R04B278M con sede legale in BURIASCO FRAZIONE APPENDINI, 10 (codice utenza TO11828), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 223-50742 del 14.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PEIRETTI MARIA - C.F. PRTMRA27T46I823F con sede legale in CARMAGNOLA Via PUCCINI, 13 (codice utenza TO11829), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis)
La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 878-233547 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla comunione di utenti di cui agli atti rappresentata dal Sig. Bosso Valentino, C.F. BSSVNT63S15M133A, con sede legale in Airasca, Via Valdo Fusi, 47 (codice utenza TO11836), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 330-73193 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BATTAGLIOTTI REMO C.F. BTTRME40D30A109J con sede legale in PISCINA VIA GABELLIERI, 2/A (codice utenza TO11840), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di AIRASCA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 132-24307 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAVAGLIA BARTOLOMEO - C.F. CVGBTL29T05B791F con sede legale in CARMAGNOLA Via DEL PORTO, 112 (codice utenza TO11843), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 4 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 130-24296 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CLAUDIA ROVEDA - C.F. RVDCLD19P69C053V con sede legale in CARMAGNOLA Via MARCONI, 36 (codice utenza TO11844), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 3 POZZI in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 523-117077 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Casalegno Tendaggi S.p.a., P.IVA 00473540011, con sede legale in Chieri, Via Galatea, 12 (codice utenza TO11847), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 764-188934 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla UTENSILI FILETTATORI s.r.l., P.IVA 00951090018, con sede legale in Sparone, Via Giotto, 20 (codice utenza TO13240), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso industriale ed igienico corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Sparone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 652-164464 del 23.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla I Fuoricasa S.p.a., P.IVA 00528820012, con sede legale in Torino, Via E. Fermi, 13 (codice utenza TO11850), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso condizionamento aria corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 763-188928 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Zucca & Pasta S.p.a., P.IVA 05962010012, con sede legale in Torino, Via E. De Sonnaz, 19 (codice utenza TO11851), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di La Loggia per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 628-151839 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Albatro Lavaggi Industriali, P.IVA 07287740018, con sede legale in Beinasco, Via Trucchi, 6 (codice utenza TO11853), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Orbassano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 689-171995 del 30.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Con-Pak S.p.a., P.IVA 03708570019, con sede legale in Roletto, Via Roma, 130 (codice utenza TO11856), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Roletto per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 501-109906 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sata S.p.a., P.IVA 03773170018, con sede legale in Valperga, Via Gallenca, 3 (codice utenza TO11857), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Valperga per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 524-117098 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla I.C.A.S. S.p.a., P.IVA 00477030019, con sede legale in Ivrea, San Bernardo - Via Torino, 288 (codice utenza TO11859), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irrigazione aree verdi ed antincendio corrispondenti alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Ivrea per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 525-117106 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Societa Costruzioni Generali Edilquattro S.p.a., P.IVA 01535720013, con sede legale in Venaria, Via Stefanat (codice utenza TO11864), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Caselle Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 595-135646 del 02.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla C.I.A.T. S.r.l., P.IVA 06578720010, con sede legale in Torino, Via Reiss Romoli, 122/5R (codice utenza TO11866), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 588-135238 del 02.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Fornace Mosso Paolo S.r.l., P.IVA 00474530011, con sede legale in Santena, Via Asti, 15 (codice utenza TO11868), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Santena per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 718-178485 del 05.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Torino Distillati S.r.l., P.IVA 06325350012, con sede legale in Moncalieri, Via Montegrappa, 37 (codice utenza TO11869), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 526-117112 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Societa Autovallere S.p.a., P.IVA 02240250015, con sede legale in Moncalieri, Corso Trieste, 132 (codice utenza TO11875), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 653-164532 del 23.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Emilio Gallo & F.llo S.p.a., P.IVA 00474720018, con sede legale in Chivasso, Via XXIV Maggio, 3 (codice utenza TO11876), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario ed antincendio corrispondenti alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Chivasso per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 654-164558 del 23.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., P.IVA 08559940013, con sede legale in Torino, Corso Turati, 19/6 (codice utenza TO11881), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso lavaggio mezzi corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 730-178698 del 05.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Alberto Pietro, C.F. LBRPTR35B01B894F, con sede legale in Carmagnola, Via Monta, 14 (codice utenza TO11891), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 530-117153 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cartamacero s.a.s. di Bertolino & C., P.IVA 00826740011, con sede legale in Torino, Strada Del Fortino, 12 (codice utenza TO11895), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso antincendio corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Leini per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 655-164577 del 23.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., P.IVA 08559940013, con sede legale in Torino, Corso Turati, 19/6 (codice utenza TO11898), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso autolavaggio autobus corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 531-117165 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla L.I.T.A. S.r.l., P.IVA 03719560017, con sede legale in Poirino, Str. Prov. Chieri, 19/3 (codice utenza TO11899), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 842-227930 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Unicalcestruzzi S.p.a. - C.F. 01303280067 con sede legale in Casale Monferrato, Via Lugi Buzzi, 6 (codice utenza TO13254), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso di processo ed igienico sanitario, corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 399-90763 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. MAROCCO GIUSEPPE P.IVA n.02369750019 con sede legale in VINOVO STRADA RONCHI, 40 (codice utenza TO11964), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VINOVO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 762-188925 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cava Degli Olmi S.r.l. - P.IVA 05800430018 con sede legale in Carignano, Regione Olmi, 89 (codice utenza TO13264), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso lavaggio inerti ed igienico (civile di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R), da n. 1 pozzo e n. 1 lago di cava in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 827-227550 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla A.D.L. di Arnaldo Di Lonardo, P.IVA 00833670011, con sede legale in Nichelino, Via Vernea, 30 (codice utenza TO12016), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irrigazione aree verdi corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Nichelino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 617-151260 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla A.S.D. La Piemonte, P.IVA 04006840013, con sede legale in Torino, Corso Casale, 107 (codice utenza TO12025), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irrigazione campi bocce corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 527-117132 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Bersano Carlo Officina Meccanica e Stampaggio S.r.l., P.IVA 09001160010, con sede legale in Forno Canavese, Località Case Massucco, 54 (codice utenza TO12032), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Forno Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 179-43180 del 07.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a DEFILIPPI ANGELO - C.F. DFLNGL19A25H775V con sede legale in BRANDIZZO Via ALESSANDRO VOLTA, 55 (codice utenza TO12038), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI nei Comuni di BRANDIZZO e CHIVASSO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 727-178644 del 05.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Solera Maria Domenica, C.F. SLRMDM30D67B171D, con sede legale in Bricherasio, Strada Camborgetti Ballada, 57 (codice utenza TO12052), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irrigazione ed abbeveraggio bestiame corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Bricherasio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 623-151699 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla G.O.R. AS S.p.a., P.IVA 00529470015, con sede legale in Buriasco, Via Pinerolo, 7 (codice utenza TO12053), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso antincendio corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Buriasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 331-73190 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a RONCO RITA C.F. RNCRTI55P52H355Y con sede legale in BALDISSERO TORINESE STRADA VALLE CEPPI, 19 (codice utenza TO12066), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di BALDISSERO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 453-98160 del 27.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. BRAGARDO MARCO P. IVA 06093790019 con sede legale in BALDISSERO TORINESE Via ROMA, 2/6 (codice utenza TO12067), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di BALDISSERO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 497-109755 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla BRILLADA VITTORIO & C. S.N.C., P.IVA 00527690010, con sede legale in BORGARO TORINESE, VIA AMERICA, 21 (codice utenza TO12081), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso LAVAGGIO INERTI da n. 1 pozzo in Comune di BORGARO TORINESE per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 691-171972 del 30.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Saroglia & Taverna S.p.a., P.IVA 00474050010, con sede legale in Chieri, Viale Diaz, 9 (codice utenza TO13294), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso di processo e igienico corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Andezeno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 850-228085 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Musso Carlo, P.IVA 04840570016, con sede legale in Andezeno, Via Fruttera, 10 (codice utenza TO12112), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso zootecnico corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Andezeno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 178-43108 del 07.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GARETTO BARTOLOMEO - C.F. GRTBTL55B07C487N con sede legale in SCALENGHE Via MONVISO, 7 (codice utenza TO12116), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 184-43311 del 07.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a TIBALDO GIUSEPPE - C.F. TBLGPP31T19L898P con sede legale in CERCENASCO Via DANTE ALIGHIERI, 4 (codice utenza TO12117), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 3 POZZI in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 865-233492 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Arolfo Gemma, C.F. RLFGMM59H48G674L, con sede legale in Piscina, Via Dona, 2 (codice utenza TO12119), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Cercenasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 881-233573 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Capella Francesco, C.F. CPLFNC59E30G674T, con sede legale in Cercenasco, Via Giotto, 6 (codice utenza TO12122), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Cercenasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 256-56216 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAPPA MARIO C.F. CPPMRA20P12C487P con sede legale in CERCENASCO VIA REGINA MARGHERITA, 47 (codice utenza TO12124), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 594-135591 del 02.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla AGROCOMPANY S.R.L., P.IVA 07154280015, con sede legale in CHIERI, VIA PADANA INFERIORE, 115 (codice utenza TO12139), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente alluso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di CHIERI per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 848-228042 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. San Giovanni di Bertello Gianluca, P.IVA 07438430014, con sede legale in Castagnole Piemonte, Strada Provinciale Castagnole - Carignano (codice utenza TO13210), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Castagnole Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 393-90657 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a COMBA LORENZO C.F. CMBLNZ57D11A660T con sede legale in BARGE Via RIO SECCO, 16 (codice utenza TO12161), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 262-56199 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a FALCO ENRICO C.F. FLCNRC30C22C404H con sede legale in CAVOUR VIA NUOVA, 59 (codice utenza TO12167), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CAVOUR per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 880-233569 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Scursatone Francesco, P.IVA 05665400015, con sede legale in Castiglione Torinese, Via Valle Scursatone, 57 (codice utenza TO12170), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Castiglione Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 338-73139 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a VILLA FELICE C.F. VLLFLC37M23I030M P.IVA n. 04106020011 con sede legale in CASTIGLIONE T.SE VIA PEDAGGIO VECCHIO, 12 (codice utenza TO12171), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CASTIGLIONE T.SE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 849-228071 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Roveto s.a.s., P.IVA 04360020012, con sede legale in Torino, Via San Quintino, 28 (codice utenza TO13296), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento, igienico sanitario ed antincendio corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Caselette per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 400-90775 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a LUISON FRANCO C.F. LSNFNC61E21C665C P.IVA n.02810230017 con sede legale in CASALBORGONE Via CARAMELLINI, 15 (codice utenza TO12182), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CASALBORGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 841-227924 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla CE-VI s.a.s. di Battaglia E.& C., P.IVA 00868720012, con sede legale in Chivasso, Strada Torino, 239 (codice utenza TO13297), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso industriale ed igienico sanitario corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Chivasso per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 27-7888 del 11.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a POGLIANO DOMENICA - C.F. PGLDNC37P44C665A con sede legale in CHIVASSO FRAZIONE POGLIANI - STRADA CARLETTA, 16 (codice utenza TO12186), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di CHIVASSO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 212-50639 del 14.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a VIRETTO VINCENZO - C.F. VRTVCN39B21A944C con sede legale in CHIVASSO Via BELLAVISTA, 51 (codice utenza TO12187), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CHIVASSO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 490-109554 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla General Marmi S.r.l., P.IVA 00495140014, con sede legale in Collegno, Strada Torino - Pianezza, 83 (codice utenza TO12190), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso Industriale corrispondente alluso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Collegno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 869-233507 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Sartoris Giannina, C.F. SRTGNN55B51C868V, con sede legale in Colleretto Giacosa, Via Piano, 1 (codice utenza TO12193), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi e n. 1 sorgente in Comune di Colleretto Giacosa per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 263-56196 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a TURELLO SEBASTIANO C.F. TRLSST47L29B791Y con sede legale in CARMAGNOLA VIA CORNO, 2/A (codice utenza TO12218), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 396-90742 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. MARENGO PIETRO P.IVA n. 00447960048 con sede legale in RACCONIGI CASCINA STREPPE (codice utenza TO12220), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.3 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 771-188971 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sisport Fiat S.p.a., P.IVA 02051440010, con sede legale in Torino, Corso Moncalieri, 346/12 (codice utenza TO12222), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irrigazione attrezzature sportive corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 17743102 del 07.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a NICOLA VINCENZO - C.F. NCLVCN52T11C404L con sede legale in CARMAGNOLA Via CANONICO CHICCO, 4 (codice utenza TO12225), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 131-24305 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MANDRILE GIOVANNI - C.F. MNDGNN37B02B791T con sede legale in CARMAGNOLA Via CASALGRASSO, 27 (codice utenza TO12226), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 224-50746 del 14.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a APPENDINO PIETRO - C.F. PPNPTR34P25B791K P.IVA n.06862730014 con sede legale in CARMAGNOLA Via TETTI RATTO, 10 (codice utenza TO12232), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA, per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze. (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis)
La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 83-13410 del 16.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SAPINO GIORGIO - C.F. SPNGRG41S14B791W con sede legale in CARMAGNOLA Via TUNINETTI, 11 (codice utenza TO12236), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 394-90694 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SANERO MICHELE C.F. SNRMHL27E27B791K con sede legale in CARMAGNOLA Via CHIERI, 49 (codice utenza TO12237), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 692-171957 del 30.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. SANDRONE LORENZO-C.F. SNDLNZ10D10B791D con sede legale in CARMAGNOLA Via ALFIERI, 9 (codice utenza TO12238), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 879-233551 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Ghirardo Susanna, C.F. GHRSNN69H64B791I, con sede legale in Carmagnola, Via Prof. M. Abrate, 7 (codice utenza TO12243), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 408-90897 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PANERO GIOVANNI C.F. PNRGNN27E18D742D con sede legale in CARMAGNOLA Via SPERANZA, 8 (codice utenza TO12244), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 823-227469 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Flowers Farm S.R.L., P.IVA 08037050013, con sede legale in Carmagnola, Via Nino Ponzio, 35 (codice utenza TO12249), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 257-56213 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CARENA CESARINA C.F. CRNCRN63M56B791S con sede legale in CARMAGNOLA VIA POCHETTINO, 15 (codice utenza TO12251), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 877-233529 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Curto Agostino, C.F. CRTGNT34L27B791A, con sede legale in Carmagnola, Via Rubinetti, 7 (codice utenza TO12252), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 245-56140 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a FRUTTERO MARIA C.F. FRTMRA42S53D742Y con sede legale in CARMAGNOLA VIA ARABIA, 27 (codice utenza TO12256), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 246-56134 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a LONGO VASCHETTI GERMANA C.F. LNGGMN49P56B791H con sede legale in CARMAGNOLA VIALE GARIBALDI, 12 (codice utenza TO12259), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 119-24145 del 24.01.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CHIAVAZZA MARIO - C.F. CHVMRA36R22B791T con sede legale in CARMAGNOLA PIAZZA MARTIRI, 44 (codice utenza TO12261), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 258-56212 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SANDRONE ALDO C.F. SNDLDA60A09B791K con sede legale in CARMAGNOLA VICOLO BARAVALLE, 12 (codice utenza TO12263), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 887-233606 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Lungo Vaschetti Giovanni Battista, C.F. LNGGNN37C30B791R, con sede legale in Carmagnola, Via Molinasso, 42 (codice utenza TO12265), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 414-90946 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GRANDE PIETRO C.F. GRNPTR46T13B791G con sede legale in CARMAGNOLA Via GRUASSA, 20 (codice utenza TO12278), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 259-56210 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAVAGLIA GIUSEPPE C.F. CVGGPP40E06B791V con sede legale in CARMAGNOLA CASCINA SAVARINO, 15 (codice utenza TO12281), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 375-73231 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a APPENDINO PIERANTONIO C.F. PPNPNT59D10I470S con sede legale in CARMAGNOLA VIA CORNO, 20 (codice utenza TO12282), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 6 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 368-82101 del 13.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a PIATTI MICHELE C.F. PTTMHL27E14B791E con sede legale in CARMAGNOLA Via CEIS, 2 (codice utenza TO12285), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 3 POZZI in Comune di CARMAGNOLA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 687-172016 del 30.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla ZANZI S.p.a., P.IVA 06801870012, con sede legale in Ivrea, Corso Vercelli, 159 (codice utenza TO12289), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso Industriale corrispondente alluso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Ivrea per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 260-56205 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SANDRI GIOVANNI C.F. SNDGNN35T02F863J P.IVA n. 04042620015 con sede legale in GASSINO TORINESE STRADA VAL BAUDANA, 25 (codice utenza TO12299), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di GASSINO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 874-233520 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Galleano Giorgio, C.F. GLLGRG25E17B285K, con sede legale in Gassino Torinese, Via Donizzetti, 7 (codice utenza TO12300), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Gassino Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 288-63932 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAREGLIO ROBERTO C.F. CRGRRT65L01D933J P.IVA n. 06427400012 con sede legale in GASSINO TORINESE STRADA VALLE MASSA, 7 (codice utenza TO12302), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di GASSINO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 837-227756 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Defilippi Agostino, C.F. DFLGTN21P28D933T, con sede legale in Gassino Torinese, Via Bussolino, 96 (codice utenza TO12303), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Gassino Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 910-243269 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla RE.CO. S.r.l., P.IVA 03948060011, con sede legale in Torino, Via A. Oriani, 6 (codice utenza TO12310), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento e antincendio corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Frossasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 615-151207 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Varvello Giovanni & C. LAceto Reale S.R.L., P.IVA 00478920010, con sede legale in La Loggia, Strada Nizza, 39 (codice utenza TO12321), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di La Loggia per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 289-63953 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla SCUOLA AGRARIA SALESIANA P.IVA n. 01763270012 con sede legale in LOMBRIASCO VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 7 (codice utenza TO12331), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di LOMBRIASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 627-151819 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Calce e Cementi di Lauriano S.p.a., P.IVA 00515920015, con sede legale in Lauriano, Via Cappelletta, 18 (codice utenza TO12335), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso lavaggio strade corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Lauriano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 612-151143 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Houghton Levenit S.r.l., P.IVA 08039700011, con sede legale in Leini, Strada del Fornacino, 85/d (codice utenza TO13312), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso di processo, raffreddamento ed antincendio corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Leini per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 185-43364 del 07.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GARINO BATTISTA - C.F. GRNBTS33M23E518D con sede legale in LEINI Via PRATONUOVO, 124 (codice utenza TO12355), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di LEINI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 336-73160 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAVAGLIA DOMENICO C.F. CVGDNC47A10A990M P.IVA n. 06383920011 con sede legale in CASELLE T.SE FRAZ. MAPPANO VIA JUVARRA, 39 (codice utenza TO12357), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di LEINI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 694-171924 del 30.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Errevi S.p.a., P.IVA 00527430011, con sede legale in Moncalieri, Via Curiel, 11 (codice utenza TO12370), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico-sanitario corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 659-164737 del 23.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Intercar S.p.a., P.IVA 01673560015, con sede legale in Torino, Corso Re Umberto, 8 (codice utenza TO12374), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 888-233613 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Morardo Gianfranco, P.IVA 02516790017, con sede legale in Moncalieri, Strada Castelvecchio, 39 (codice utenza TO12378), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 528-117139 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Alca Chemical S.r.l., P.IVA 05401400014, con sede legale in Moncalieri, Strada Carpice, 10/B (codice utenza TO13313), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso industriale ed igienico corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 409-90904 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GARIGLIO FRANCESCO C.F. GRGFNC48H17F335Y con sede legale in MONCALIERI BORGATA TETTI ROLLE, 3 (codice utenza TO12393), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di MONCALIERI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 290-63963 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MOSSO MICHELE C.F. MSSMHL39L11M133B con sede legale in VOLVERA VIA GIACOMO RACCA, 1 (codice utenza TO12400), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VOLVERA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 176-43089 del 07.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MOSSO MICHELE - C.F. MSSMHL38A22M133D con sede legale in VOLVERA Via IMMACOLATA, 7 (codice utenza TO12405), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VOLVERA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 337-73154 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a RATTERO TERESINA C.F. RTTTSN24M68M133D con sede legale in VOLVERA VIA AIRASCA, 39 (codice utenza TO12407), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VOLVERA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 410-90911 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a GIOVANNINI FRANCESCO C.F. GVNFNC35H02D202A con sede legale in CUMIANA CASCINA GALETTA, 6 (codice utenza TO12409), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di VOLVERA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 884-233589 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Ruffino Emilio, C.F. RFFMLE50A01G684U, con sede legale in Villastellone, Cascina Fortepasso, 13 (codice utenza TO12414), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Villastellone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 411-90922 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. GENNERO GIANMARIO E WALTER P.IVA n.06992600012 con sede legale in VIRLE PIEMONTE Via MONTENERO, 2 (codice utenza TO12417), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di VIRLE PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 404-90859 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BERGERO SIRO C.F. BRGSRI58H15G303I P.IVA n.02590380016 con sede legale in VIRLE PIEMONTE Via PANCALIERI, 3 (codice utenza TO12418), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VIRLE PIEMONTE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 251-56231 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta L.E. S.r.l. P.IVA n. 03146980010 con sede legale in VINOVO STRADA CASCINA NUOVA, 40 (codice utenza TO12426), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VINOVO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 885-233593 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Rolle Michele, C.F. RLLMHL41A06B592N, con sede legale in Vinovo, Via Candiolo, 97 (codice utenza TO12428), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 369-82111 del 13.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BIOLATO GIAN PAOLO C.F. BLTGPL55D06H727Y P.IVA n.0743855001 con sede legale in VINOVO Via COTTOLENGO, 51 (codice utenza TO12429), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 3 POZZI in Comune di VINOVO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 838-227912 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Beruatto Livia, C.F. BRTLMR63R69C722A, con sede legale in Volpiano, Via Trento, 35 (codice utenza TO12441), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 371-82125 del 13.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a VIOLA MARIA ROSA C.F. VLIMRS40R41M122O con sede legale in VOLPIANO VIA TRENTO, 22 (codice utenza TO12443), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VOLPIANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 886-233598 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Sibona Aldo, C.F. SBNLDA61H14C665A, con sede legale in Volpiano, Cascina Progresso, 22 (codice utenza TO12444), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 873-233518 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Borge Pietro, C.F. BRGPTR14A28M122T, con sede legale in Volpiano, Via Roma, 28 (codice utenza TO12447), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 866-233494 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Portinaro Rita, C.F. PRTRTI61B56C665P, con sede legale in Volpiano, C.Ne Malone, 2 (codice utenza TO12451), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 339-73131 del 06.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BOCCACCIO GIACOMO C.F. BCCGCM33R20M122S con sede legale in VOLPIANO VIA TRENTO, 54 (codice utenza TO12457), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di VOLPIANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 362-82057 del 13.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a FIORE MARIA CRISTINA C.F. FRIMCR52D64L219C con sede legale in VOLPIANO Via MOLINO, 39 (codice utenza TO12458), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VOLPIANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 923-245947 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Anfossi Mario, C.F. NFSMRA36A14M122W, con sede legale in Volpiano, Cascina Germania (codice utenza TO12459), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 920-245933 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Senatore Anna, C.F. SNTNNA53L51C361I, con sede legale in Volpiano, Via Olmo, 8 (codice utenza TO12464), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Volpiano e San Benigno Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 487-109514 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a OLIVETTI EVASIO C.F. LVTVSE49P22L787B P.IVA n.04289250013 con sede legale in VERRUA SAVOIA Località RIVALTA, 70 (codice utenza TO12465), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VERRUA SAVOIA per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 872-233514 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Fontana Silvano, C.F. FNTSVN42C06L219U, con sede legale in Verrua Savoia, Località Case Cocetti, 90 (codice utenza TO12466), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Verrua Savoia per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 0,75 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 291-63972 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a TAGLIAFERRO CESARE C.F. TGLCSR48T14L219E con sede legale in TORINO CORSO SVIZZERA, 29 (codice utenza TO12470), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 278-63791 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. RAMASSOTTO FRANCESCO P.IVA n. 03605970015 con sede legale in VIGONE VIA CAVOUR, 57 (codice utenza TO12471), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di VIGONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 870-233511 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Conti Luciano, P.IVA 05664860011, con sede legale in Vigone, Via Cavour, 72 (codice utenza TO12478), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 860-233479 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Cavigliasso Domenico, C.F. CVGDNC49L19L898M, con sede legale in Vigone, Via Cavour, 30 (codice utenza TO12484), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 724-178614 del 05.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla ECO.DE.RIF S.r.l., P.IVA 06038170012, con sede legale in Venaria, Corso Lombardia, 47 (codice utenza TO12494), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso di processo ed irigazione aree verdi private corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Venaria per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 929-246004 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Edilcave S.r.l., P.IVA 05951110013, con sede legale in Villar Focchiardo, Regione Pianverso - Strada Antica Di Francia (codice utenza TO12497), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso lavaggio inerti da n. 2 pozzi in Comune di Villar Focchiardo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 489-109534 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla I.C.A.I. S.R.L., P.IVA 03967710017, con sede legale in BRUINO, VIALE CRUTO, 27 (codice utenza TO12539), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso INDUSTRIALE corrispondente alluso PRODUZIONE BENI E SERVIZI di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di BRUINO per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 695-171914 del 30.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla T.RAD ITALIA S.p.a., P.IVA 08320270013, con sede legale in Moncalieri, Via Vittime di Piazza della Loggia, 22 (codice utenza TO12555), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso di processo e raffreddamento corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 361-82040 del 13.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a ALOATTI MARIA C.F. LLTMRA37E44M027N P.IVA n.05984440015 con sede legale in VILLASTELLONE Via CARIGNANO, 24 (codice utenza TO12562), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLASTELLONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 372-82136 del 13.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta ALLASIA GIUSEPPE e BRUNO P.IVA n. 02099250012 con sede legale in CARMAGNOLA VIA VILLASTELLONE, 25 (codice utenza TO12563), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di VILLASTELLONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 373-82145 del 13.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CAVAGLIA SIMONE C.F. CVGSMN36M03B791Z con sede legale in CARMAGNOLA VIA TETTI PECCHI, 22 (codice utenza TO12564), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VILLASTELLONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 279-63825 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a FERROGLIO EZIO C.F. FRRZEI53P18G674A con sede legale in SCALENGHE VIA PINEROLO, 19 (codice utenza TO12566), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CERCENASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 536-117301 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Sola Ornella - C.F. SLORLL49T47B777F con sedelegale in Carignano Via F. Salotto, 14 (codice utenza TO12571), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di La Loggia per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 770-188965 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Conceria F.lli Pieroni di Domenico Pieroni, P.IVA 00525260014, con sede legale in Pavone Canavese, Via Roma, 22 (codice utenza TO12574), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento e di processo corrispondenti alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Castellamonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 696-171903 del 30.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Filmar S.r.l., P.IVA 04311310017, con sede legale in Caselle Torinese, Strada Leini, 22 (codice utenza TO13224), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso di processo e igienico corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Caselle Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 829-227570 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla IMPER Italia S.p.a., P.IVA 03764530014, con sede legale in Torino, Via Lanzo, 131 (codice utenza TO13231), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso di processo, raffreddamento,igienico ed antincendio corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 909-243266 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Officina Meccanica Fenoglio G.P. s.r.l., P.IVA 00476150016, con sede legale in Valperga, Borgata Braidacroce, 61 (codice utenza TO12591), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Valperga per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 626-151787 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Botta S.r.l., P.IVA 00475000014, con sede legale in Brusasco, Via Della Fornace, 19 (codice utenza TO12595), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso antincendio ed igienico corrispondenti alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Brusasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 825-227516 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Nuova Cava Ceretta S.r.l., P.IVA 02380330015, con sede legale in San Maurizio Canavese, Via Stura - Ceretta, 64 (codice utenza TO13341), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso lavaggio inerti, igienico sanitario e lavaggio strade (civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) da n. 2 pozzi in Comune di San Maurizio Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 529-117145 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Plasticavi Italiana S.p.a., P.IVA 04626310017, con sede legale in Almese, Via Rivera, 100 (codice utenza TO13342), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento industriale ed antincendio corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Almese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 769-188960 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Fiore S.r.l., P.IVA 06610250018, con sede legale in Torino, Strada Del Francese, 117/22 (codice utenza TO12635), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso di processo e raffreddamento corrispondenti alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 493-109644 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla E.S.A.B. Group S.r.l., P.IVA 09001170019, con sede legale in Busano, Via XXV Aprile, 17 (codice utenza TO12638), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso Raffreddamento corrispondente alluso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Busano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 839-227915 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla ERGOTECH S.r.l., P.IVA 06724880015, con sede legale in Settimo Vittone, Strada Statale, 26 (codice utenza TO12651), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso Raffreddamento corrispondente alluso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Vittone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 840-227920 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Alpea S.p.a., P.IVA 02320320019, con sede legale in Bairo, Strada Castellamonte, 4 (codice utenza TO13355), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso industriale ed antincendio corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Bairo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 907-243253 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla ICSA S.p.a., P.IVA 00526930011, con sede legale in San Benigno Canavese, Via Giotto, 4 (codice utenza TO12662), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di San Benigno Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 731-178711 del 05.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla KKK Di Girondi Aldo & C. Sas, P.IVA 00514580018, con sede legale in Brandizzo, Via Papa Giovanni XXIII (codice utenza TO13358), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso di processo ed igienico sanitario corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Brandizzo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 728-178651 del 05.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Finder S.p.a., P.IVA 05732610018, con sede legale in Nichelino, Piazza Camandona, 29 (codice utenza TO13360), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso industriale ed igienico corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Almese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 720-178522 del 05.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla O.S.VA. S.r.l., P.IVA 02778450011, con sede legale in Valperga, Via Busano, 81 (codice utenza TO12673), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Valperga per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 587-135155 del 02.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Tyco Elctronics Amp Italia S.p.a., P.IVA 00482680014, con sede legale in Collegno, Corso Fratelli Cervi, 5 (codice utenza TO13365), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso di processo ed igienico sanitario corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Collegno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 732-178726 del 05.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Pipail S.r.l., P.IVA 05135270014, con sede legale in Torino, Via Oddino Morgari, 12 (codice utenza TO13366), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento ed antincendio corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 766-188945 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Massucco Industrie S.p.a., P.IVA 03784740015, con sede legale in Castellamonte, Località Piova, 98 (codice utenza TO12680), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Castellamonte, Cuorgnè per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 719-178514 del 05.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Angelo Vasino S.p.a., P.IVA 04318230010, con sede legale in Cambiano, Via Einaudi, 13 (codice utenza TO12693), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso di processo corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Cambiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 403-90850 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, allAZ. AGR. RUBINETTO GIOVANNI BATTISTA P.IVA n. 02615640014 con sede legale in CAMBIANO CASCINA BROGLIA, 11 (codice utenza TO12695), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.2 POZZI in Comune di CAMBIANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 926-245961 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Tosco Domenico, P.IVA 03612360010, con sede legale in Carignano, Strada Piobesi, 40 (codice utenza TO12711), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 843-227935 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Stelt 2 S.r.l., P.IVA 05606340015, con sede legale in Carignano, Via Virle, 15 (codice utenza TO12712), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 819-227376 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Gentile Vincenzo, C.F. GNTVCN53M13F889V, con sede legale in Carignano, Regione Tetti Brus, 8 (codice utenza TO12713), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 261-56202 del 20.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MEINARDI GIOVANNI BATTISTA C.F. MNRGNN53H08B777Q con sede legale in CARIGNANO CASCINA GORREA, 31 (codice utenza TO12718), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 280-63847 del 27.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BECCHIO MARIO C.F. BCCMRA55B02B777O con sede legale in CARIGNANO VIA TETTI FAULE, 51/R (codice utenza TO12726), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 4 POZZI in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 867-233498 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Aghemo Margherita, C.F. GHMMGH47D54B777X, con sede legale in Carignano, Via Tetti Gianassi, 12 (codice utenza TO12728), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 921-245939 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Galfione Giacomo, P.IVA 02590310013, con sede legale in Vinovo, Via Stupinigi, 130 (codice utenza TO12729), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carignano e Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 817-227353 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Gamna Francesco, C.F. GMNFNC25A10B777Z, con sede legale in Carignano, Via Principe Di Carignano, 27 (codice utenza TO12735), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 186-43373 del 07.02.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BAUDUCCO GIUSEPPE - C.F. BDCGPP65D17L219L con sede legale in CARIGNANO Via DEI GIARDINI, 17 (codice utenza TO12736), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 495-109714 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, ad AGHEMO MICHELANGELO C.F. GHMMHL16A18B777T con sede legale in CARIGNANO STRADA SALUZZO, 57 (codice utenza TO12737), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di CARIGNANO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 918-245889 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Gili Francesco, C.F. GLIFNC22M12B777P, con sede legale in Carignano, Via Zappata, 19 (codice utenza TO12739), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 905-243238 del 29.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Associazione Pescatori Valsusa, P.IVA 05920440012, con sede legale in Caprie, Via Martiri della Liberta, 1 (codice utenza TO12740), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso piscicolo da n. 1 pozzo in Comune di Oulx per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 412-90930 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a TUNINETTI ANNA C.F. TNNNNA24B45F335E con sede legale in NICHELINO Via PATERI, 12 (codice utenza TO12749), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di NICHELINO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 844-227946 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Massifond S.p.a., P.IVA 04454100019, con sede legale in Orbassano, Strada Circonvallazione Esterna, 7 (codice utenza TO12768), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Orbassano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 360-82032 del 13.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CIRINO FRANCESCO C.F. CRNFNC49D07F931K con sede legale in NONE CASCINA DEL BOSCO, 12 (codice utenza TO12771), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di NONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 413-90937 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a QUAGLIOTTI ANNA MARIA C.F. QGLNMR55P44M133Q con sede legale in OGLIANICO Via FIUME, 1 (codice utenza TO12779), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di NONE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 768-188955 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Stige S.p.a., P.IVA 02299750014, con sede legale in San Mauro Torinese, Via Pescarito, 110 (codice utenza TO13399), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento, antincendio e irrigazione aree verdi corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di San Mauro Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 822-227455 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Soc. Cartiere Enrico Cassina Snc, P.IVA 00479570012, con sede legale in Pinerolo, Piazza Frairia, 4/7 (codice utenza TO12790), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso industriale corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Pinerolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 818-227358 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Rosso Giuseppe, C.F. RSSGPP34B22C404W, con sede legale in Pinerolo, Via San Pietro, 47 (codice utenza TO12794), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Pinerolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 591-135371 del 02.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra GIOANA MARRO ANNA MARIA-C.F. GNMNMR32P48G674K consede legale in PINEROLO Via STRADA GALOPPATOIO, 20 (codice utenza TO12795), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di PINEROLO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 491-109586 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Martin & C. S.r.l., P.IVA 03776330015, con sede legale in Porte, Via Nazionale, 104 (codice utenza TO12796), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso di processo corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Perosa Argentina per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 593-135522 del 02.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla TESSA S.p.a., P.IVA 00467120010, con sede legale in Piobesi Torinese, Via della Masolina, 8 (codice utenza TO12798), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso antincendio corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 915-245870 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Gramaglia Giuseppe, C.F. GRMGPP39S05I823V, con sede legale in Piobesi Torinese, Via B. Croce, 28 (codice utenza TO12799), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 466-98214 del 27.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta CHIABERTO ALBERTO E GIUSEPPE S.S. P.IVA 02157580016 con sede legale in PIOSSASCO Via BRENTATORI, 5 (codice utenza TO12803), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di PIOSSASCO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 861-233480 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Casetta Giuseppe, C.F. CSTGPP35S22G979R, con sede legale in Pralormo, Regione Cavallo, 47 (codice utenza TO12823), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Pralormo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 589-135290 del 02.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ecofar S.r.l., P.IVA 04619580014, con sede legale in Torino, Corso Re Umberto, 85 (codice utenza TO12835), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico cor
rispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 912-243278 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Serra Francesco E Gasparino, P.IVA 02568820019, con sede legale in Poirino, Cascina Tetto Conte, 40 (codice utenza TO12858), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 828-227560 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Bella Bruna, P.IVA 04035140013, con sede legale in Piscina, Via Martiri, 28 (codice utenza TO12860), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Piscina per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 693-171939 del 30.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Societa Italiana Acetilene E Derivati, P.IVA 00209070168, con sede legale in Bergamo, Via San Bernardino, 92 (codice utenza TO13412), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico ed antincendio corrispondenti alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Rosta per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 518-117018 del 11.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Corona & C. S.P.A., P.IVA 00499470011, con sede legale in Cascine Vica-Rivoli, Via Aosta, 22/24 (codice utenza TO12882), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso Industriale corrispondente alluso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Rivoli per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 846-227968 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Salumificio Toja s.r.l., P.IVA 02584780015, con sede legale in Rivalta di Torino, Via Fenestrelle, 117 (codice utenza TO12892), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso di processo corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Rivalta Di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 911-243273 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cooperativa Agricola Rivese, P.IVA 02531420012, con sede legale in Riva Presso Chieri, Cascina Vercellina (codice utenza TO12894), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irrigazione aree verdi private, antincendio ed igienico sanitario, corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 927-245975 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Fasano Luigi, C.F. FSNLGU57S14H337R, con sede legale in Riva Presso Chieri, Cascina Ronello, 10/11 (codice utenza TO12913), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso zootecnico da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 359-82020 del 13.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a CHIANALE GUIDO C.F. CHNGDU30T05I030I con sede legale in SAN MAURO TORINESE Via VALLIE, 15 (codice utenza TO12950), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di SAN MAURO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 934-246123 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Mazzucchetti Mario Sas Di Mazzucchetti Mario & C., P.IVA 00490280013, con sede legale in San Mauro Torinese, Via 25 Aprile, 47 (codice utenza TO12954), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso lavaggio inerti da n. 2 pozzi in Comune di San Mauro Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 402-90827 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BROSSA FRANCESCO C.F. BRSFNC41S26B791S con sede legale in SETTIMO TORINESE Via CASTIGLIONE, 65 (codice utenza TO12963), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n.1 pozzo in Comune di SETTIMO TORINESE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 586-135115 del 02.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Universal S.p.a., P.IVA 00494080013, con sede legale in Settimo Torinese, Via E. De Nicola, 26 (codice utenza TO12966), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso Raffreddamento corrispondente alluso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 482-109435 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a MANZO ELGE C.F. MNZLGE51C53I490M con sede legale in BURIASCO FRAZ. APPENDINI Via TORINO,6 (codice utenza TO12975), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 2 POZZI in Comune di SCALENGHE per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 820-227388 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Ruata Pellice s.s., P.IVA 05789910014, con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione Mottura, 49 (codice utenza TO13433), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso zootecnico e irriguo corrispondente alluso zootecnico e agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 733-178741 del 05.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Blencio Giorgio, C.F. BLNGRG58C14L948M, con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione San Giovanni, 74 (codice utenza TO13435), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 723-178597 del 05.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla SEAG S.r.l., P.IVA 00893890012, con sede legale in Villafranca Piemonte, Via Vigone, 8 (codice utenza TO13019), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario e lavaggio mezzi corrispondenti alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 697-171882 del 30.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sisport Fiat S.p.a., P.IVA 02051440010, con sede legale in Torino, Corso Moncalieri, 346/12 (codice utenza TO13441), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irrigazione attrezzature sportive e funzionamento piscine corrispondenti alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 658-164648 del 23.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sisport Fiat S.p.a., P.IVA 02051440010, con sede legale in Torino, Corso Moncalieri, 346/12 (codice utenza TO13026), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irrigazione attrezzature sportive corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 499-109783 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Editrice La Stampa S.p.a., P.IVA 00486620016, con sede legale in Torino, Via Marenco, 32 (codice utenza TO13027), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 592-135472 del 02.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Condominio Via Papacino, 23, C.F. 80228440014, con sede legale in Torino, Via Papacino, 23 (codice utenza TO13028), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso condizionamento ambienti corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 767-188949 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla ILCEA S.p.a., P.IVA 00506340017, con sede legale in Torino, Via Sansovino, 205/1 (codice utenza TO13029), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso Industriale corrispondente alluso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 481-109426 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a RONCO ANDREA C.F. RNCNDR70S16L219Q con sede legale in TORINO STRADA DEI BIASONI, 39/12 (codice utenza TO13030), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di TORINO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 657-164626 del 23.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Resinflex S.p.a., P.IVA 00514180017, con sede legale in Torino, Via Reiss Romoli, 256 (codice utenza TO13033), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 415-90961 del 20.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Di Pietrantonio & C. S.r.l., P.IVA 04918900012, con sede legale in Torino, Via Reiss Romoli, 122/5Z (codice utenza TO13037), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso Industriale corrispondente alluso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 611-151139 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Rai - Radiotelevisione Italiana, P.IVA 00925091001, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14 (codice utenza TO13041), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso antincendio corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 821-227425 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sintexcal S.p.a., P.IVA 00570320382, con sede legale in Ferrara, Via G. Marconi, 29 (codice utenza TO13445), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso igienico, antincendio ed irrigazione aree verdi corrispondenti alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 906-243244 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Clara Livio, C.F. CLRLVI70A11C665E, con sede legale in Torrazza Piemonte, Strada Massola, 7 (codice utenza TO13048), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso zootecnico corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torrazza Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 772-188984 del 13.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla San Martino S.r.l., P.IVA 03039210012, con sede legale in Trana, Via Zona Industriale, 1/A - Borgata Moranda (codice utenza TO13470), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso industriale alimentare e raffreddamento corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Trana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 824-227498 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Ritardo Giuseppe, P.IVA 05432960010, con sede legale in Vigone, Via Antica Di Faule, 11 (codice utenza TO13076), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 862-233483 del 17.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Benedetto Liliana, C.F. BNDLLN54L64E518R, con sede legale in Volpiano, Via Cirie, 101 (codice utenza TO13089), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Leinì per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 480-109413 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a BIANCO TERESA C.F. BNCTRS14T67E518L con sede legale in LEINI Via SANTUARIO, 11 (codice utenza TO13093), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di LEINI per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 928-245992 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Eslo Silos S.r.l., P.IVA 00793180019, con sede legale in Meana di Susa, Via Campo Castello, 2 (codice utenza TO13473), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso lavaggio inerti e civile corrispondenti alluso lavaggio inerti e civile da n. 1 pozzo n. 1 trincea drenante in Comune di Bruzolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 832-227709 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Volpatto Rosa Angela, C.F. VLPRNG39A68D933N, con sede legale in Brandizzo, Via Aosta, 1 (codice utenza TO13099), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irriguo bnt corrispondente alluso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 498-109770 del 04.04.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla La Doppia A, P.IVA 05062980015, con sede legale in Sparone, Località Appare, 3 (codice utenza TO13102), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso Raffreddamento corrispondente alluso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Sparone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 622-151680 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra AUDELLO AMALIA - C.F. DLLMLA37B64I030C con sede legale in S. MAURO TORINESE Via PO, 3 (codice utenza TO13118), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di SAN MAURO TORINESE, per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 455-98168 del 27.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla VIVAI LA ROSA DI PIPITONE ANTONIA P.IVA n.06535470014 con sede legale in VINOVO Via CANDIOLO, 85 (codice utenza TO13152), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VINOVO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 908-243260 del 26.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cemencal S.p.a., P.IVA 01038320162, con sede legale in Bergamo, Via G.Camozzi, 124 (codice utenza TO13162), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso di processo corrispondente alluso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Orbassano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 722-178587 del 05.06.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Calcestruzzi S.p.a., P.IVA 01038320162, con sede legale in Bergamo, Via G.Camozzi, 124 (codice utenza TO13163), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso Industriale corrispondente alluso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Feletto per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 826-227529 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Beton S.p.a., P.IVA 00951800044, con sede legale in Villafalletto, Via Pignolo, 1 (codice utenza TO13166), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso Industriale corrispondente alluso Produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Borgaro Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 358-82011 del 13.03.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a SAVELLI EMILIO C.F. SVLMLE68L19L219O con sede legale in TORINO Via LUIGI CHIALA, 3 (codice utenza TO13170), la concessione preferenziale di derivazione dacqua da n. 1 pozzo in Comune di VINOVO per le quantitá e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
- Disciplinare di concessione (omissis)
ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 616-151232 del 16.05.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla IM.CA. s.a.s. Di Tuninetti M. - Donetto A. & C., P.IVA 02591350018, con sede legale in Pancalieri, Via Pinerolo, 63 (codice utenza TO13174), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso irrigazione aree verdi corrispondente alluso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 845-227957 del 11.07.2006:
Il Dirigente
(omissis)
determina
1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dellacqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla SAIT Abrasivi S.p.a., P.IVA 03757500016, con sede legale in Settimo Torinese, Via Raspini, 21 (codice utenza TO13486), la concessione preferenziale di derivazione dacqua ad uso raffreddamento, igienico sanitario ed antincendio corrispondenti alluso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Collegno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)"
-Disciplinare di concessione: (omissis)
ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI.
Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire laccesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. LAutoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)".