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Bollettino Ufficiale n. 44 del 2 / 11 / 2006
Codice 26.4
D.D. 12 settembre 2006, n. 445
Lago Maggiore. Autorizzazione al traino di ciambella e banana con unita da diporto. Richiedente: Facchinetti Raimondo.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, per quanto di competenza, ai sensi dellarticolo 4 del Regolamento regionale Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore, il motoscafo modello Salpa GS525, della lunghezza di metri 5,25, dotato di motore Mercury- matricola 9605048 con potenza di KW /HP 18.40 - di proprietà del Sig. Facchinetti Raimondo, (omissis), ad effettuare il traino di ciambella e banana per il numero massimo di persone per i quali sono stati certificati idonei.
Lattività di traino dovrà avvenire sotto la piena responsabilità del comandante lunità da diporto, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice il mezzo trainato nonché nel rispetto delle norme di legge in materia di sci nautico di cui allarticolo 4 del citato Regolamento Regionale.
In particolare:
E vietato lesercizio del traino nello specchio dacqua compreso tra lIsola Bella e lIsola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - Hotel Lido Palace).
Nellesercizio del traino si osservano le seguenti norme:
la pratica del traino è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri 150 sia da costa sia dalle isole;
i conduttori delle unità sono assistiti da persone esperte del nuoto;
sulle unità, oltre al conducente ed allaccompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dellimbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;
la partenza ed il rientro del mezzo trainato deve avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio concessi dal Settore regionale Navigazione Interna e Merci oppure oltre 150 metri dalla costa;
durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo trainante ed il mezzo trainato non deve mai essere inferiore a metri 12;
lunità da adibire al traino deve essere munita di dispositivo per linversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché deve essere dotata di una adeguata cassetta di pronto soccorso e di salvagente per le persone trainate;
la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti dellautoscafo trainante non deve essere inferiore a metri 50;
le persone trainate devono indossare i giubbotti di salvataggio
la velocità massima raggiungibile deve essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può, comunque, superare 45 Km/h (25 nodi circa);
le unità adibite al traino devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;
il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sullunità;
è vietato ostacolare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea.
La presente autorizzazione è valida sino al 31.12.2007.
La presente autorizzazione deve essere tenuta a bordo ed è valida solo per il periodo sopra indicato ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034 ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n.1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 61 dello Statuto e dellarticolo 8 della L.R. 8.8.1997 n. 51.
Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti