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Bollettino Ufficiale n. 44 del 2 / 11 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2006, n. 46-4016

Art. 16, comma 5, legge regionale 4 settembre 1996, n. 70. Istituzione di un’Area a caccia specifica (ACS) nel territorio facente parte dell’azienda faunistico-venatoria (AFV) “Salbertrand”, limitatamente alla stagione venatoria 2006/2007

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 16, comma 5 della l.r. 70/96 sul territorio della costituita AFV “Salbertrand” un area a caccia specifica (ACS), avente confini perimetrali corrispondenti a quelli del predetto territorio a gestione privata della caccia e denominazione omonima. L’ACS in questione è istituita per la durata della stagione venatoria 2006/2007 ed ha come finalità la salvaguardia delle specie di fauna selvatica in essa presenti con la sola eccezione di cinghiale (Sus scrofa), capriolo (Capreolus capreolus), camoscio (Rupicapra rupicapra), cervo (Cervus elaphus) il cui prelievo, consentito nel rispetto del Regolamento di fruizione, allegato quale parte integrante al presente provvedimento, è finalizzato alla riduzione dei danni alle produzioni agricole, sia sui terreni inclusi che in quelli limitrofi e dei sinistri stradali, per il cinghiale, ed a riequilibrare la composizione delle singole specie nelle varie classi d’età e per sesso, per gli altri ungulati. Sono comunque fatti salvi gli interventi di controllo della fauna di cui all’art. 29 della l.r. 70/1996 come integrato dalla l.r. 9/2000. Il concessionario dell’azienda faunistico-venatoria “Salbertrand” può, all’interno dell’omonima ACS, collaborare al controllo della diffusione della specie cinghiale con i soggetti autorizzati adottando tutte le misure che la legge e le disposizioni regionali gli attribuiscono con facoltà di relazionare alla Provincia e alla Regione in ordine alle attività svolte all’interno dell’ACS ed alle problematiche insorgenti. E’ autorizzato, previo nulla osta della Provincia, l’attività di contenimento delle specie Cornacchia nera (Corvus corone corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix) e gazza (Pica pica) con gabbie trappola (gabbie “Larsen” o “letter-box”).

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per gli opportuni adempimenti di competenza, alle Province ed agli organismi di gestione venatoria interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 14 del D.P.G.R. n.8/R/2006.

(omissis)