Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 43 del 26 / 10 / 2006
Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 10/R.
Regolamento regionale recante: Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto allattività degli enti locali piemontesi).
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 59 - 4076 del 17 ottobre 2006
emana
il seguente regolamento:
Regolamento regionale recante: Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto allattività degli enti locali piemontesi).
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, in attuazione di quanto disposto dallarticolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto allattività degli enti locali piemontesi), assicura un servizio gratuito di consulenza a favore degli enti locali piemontesi, singoli od associati, che ne facciano richiesta, con priorità per quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, finalizzato a fornire preventivi elementi di studio, valutazione e pareri preventivi su aspetti problematici derivanti dallapplicazione, sul loro territorio, della normativa regionale, nazionale e comunitaria.
2. In particolare lattività di cui al comma 1 è rivolta ad offrire le idonee determinazioni in merito alladozione di atti di notevole complessità o che attengano a questioni nuove o controverse dellattività amministrativa di loro competenza.
Art. 2.
(Svolgimento del servizio)
1. Per lesercizio dellattività di consulenza di cui allarticolo 1, di natura consultiva e non vincolante, la Regione mette a disposizione degli enti locali richiedenti un gruppo di esperti in grado di garantire contributi specializzati, con particolare riguardo ai seguenti ambiti di materie:
a) attività rivolta al settore degli affari generali ed istituzionali;
b) redazione di statuti e regolamenti;
c) organizzazione, gestione e amministrazione del personale;
d) contratti ed appalti;
e) bilanci, contabilità e tributi;
f) edilizia ed urbanistica.
2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale, in numero massimo di dieci, tenuto conto degli ambiti di materie di cui al comma stesso nonché dellentità delle richieste, sulla base delle designazioni operate dalle associazioni degli enti locali.
3. Ai fini delle designazioni di cui al comma 2 ANCI, UPP, UNCEM, Lega delle autonomie locali ed ANPCI propongono ognuna fino ad un massimo di tre nominativi scelti sulla base di una documentata attività giuridica, scientifica o di consulenza agli enti locali ed appartenenti ai seguenti ordini o categorie:
a) avvocati;
b) dottori e ragionieri commercialisti;
c) segretari comunali;
d) magistrati dello Stato;
e) professori di ruolo di Università o Politecnici;
f) ingegneri ed architetti;
g) funzionari statali o degli enti locali con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, previa autorizzazione dellente di appartenenza.
4. La consulenza è resa nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta sulla scorta dei principi operativi desumibili:
a) dal quadro normativo di riferimento;
b) dalle norme statutarie e regolamentari dellente richiedente;
c) dalla giurisprudenza;
d) dalla dottrina.
5. Fra i soggetti individuati ai sensi dei commi 2 e 3 è nominato un esperto con funzioni di raccordo in merito allassegnazione ed alla gestione delle richieste di parere da evadere.
6. Qualora necessario, ulteriori eventuali criteri e modalità per lo svolgimento dellattività di cui allarticolo 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 3.
(Modalità operative)
1. Le richieste sono inoltrate, corredate della eventuale documentazione utile ai fini dellespressione del parere, dai rappresentanti legali degli enti locali interessati alla Direzione regionale Affari istituzionali e Processo di Delega che provvede ad assolvere i compiti di segreteria relativi alla ricezione ed allinoltro dei pareri.
Art. 4.
(Collegamento con RUPAR)
1. Al fine di rendere accessibile lattività di consulenza, i pareri redatti dagli esperti sono pubblicizzati a mezzo della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR).
Art. 5.
(Compensi)
1. Per ogni parere reso è prevista la corresponsione di un compenso lordo di euro 1.500 (IVA compresa).
2. Qualora, per la particolare complessità della consulenza o per il coinvolgimento di più ambiti di materia, si renda opportuno lapporto di più esperti, il compenso è determinato in euro 2.500 da dividere tra i soggetti che hanno collaborato alla redazione del parere ed hanno provveduto alla sua sottoscrizione.
3. Alle spese previste ai commi 1 e 2 si fa fronte con le provviste di cui allarticolo 4 della l.r. 8/2006.
4. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, a procedere annualmente alla revisione dei compensi di cui ai commi 1 e 2.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 17 ottobre 2006.
Mercedes Bresso