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Bollettino Ufficiale n. 41 del 12 / 10 / 2006
Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 14-3927
Criteri e modalita relativi alla concessione ed erogazione di contributi per interventi dimostrativi di cui agli articoli 2, comma 2, lettera g) e 8, comma 5 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, Disposizioni in campo energetico per lanno 2006
A relazione degli Assessori Bairati, De Ruggiero:
La Giunta regionale, con le deliberazioni n. 23 - 12920 del 5 luglio 2004 e n. 47-15255 del 30 marzo 2005, dettava criteri e modalità relativi alla concessione ed erogazione di contributi per interventi dimostrativi e strategici in campo energetico ambientale di cui agli articoli 2, comma 2, lettera g) e 8, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 recante Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano energetico-ambientale.
In particolare, la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 allart. 2, comma 2, lett. g) e allart. 8, comma 5, stabilisce che la Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, eroghi contributi per progetti dimostrativi e strategici, anche ai fini della sperimentazione di tecnologie innovative in campo energetico.
In considerazione del numero e delle caratteristiche innovative dei progetti presentati nellambito dei bandi aperti negli anni 2004 e 2005, risulta opportuna la prosecuzione delle iniziative di sostegno ad interventi dimostrativi in campo energetico ambientale, costituendo i contributi un impulso alla realizzazione di questi progetti che in assenza di aiuti non verrebbero intrapresi o sarebbero meno ambiziosi o attuati in tempi più dilatati.
In linea con la definizione di cui allart. 12 della legge 10/91, sono da considerare progetti dimostrativi in campo energetico quelli diretti alla realizzazione di impianti che presentano caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali, tali da assurgere ad interventi pilota, potenzialmente replicabili sul territorio regionale.
Tenuto conto della decisione C/2004/5890 pronunciata il 31 dicembre 2004 dalla Commissione europea a seguito della procedura di notificazione attivata ai sensi della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, si propongono i seguenti criteri e modalità procedurali di concessione dei contributi:
- le domande di contributo potranno essere presentate da soggetti pubblici e privati, in qualità di proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento rispetto allintervento aventi, in relazione al loro status giuridico, residenza, domicilio, dimora, sede legale o almeno ununità produttiva nella Regione Piemonte.
Ogni domanda, in originale e in copia semplice, deve essere corredata da:
1. Un progetto definitivo od esecutivo, sottoscritto a pena di esclusione da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, recante altresì lapposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione;
2. Una relazione Tecnico-economica dettagliata che illustri le finalità delliniziativa e giustifichi con adeguato dettaglio gli elementi progettuali, evidenziando le caratteristiche complessive dellintervento, necessarie ai fini della valutazione delle domande.
Per quanto riguarda gli impianti di cogenerazione e di produzione di energia da biomassa, i limiti di emissione saranno fissati nel bando.
Per quanto concerne i criteri e le modalità procedurali si specifica quanto segue:
* gli interventi dovranno rispondere agli obiettivi ed indirizzi previsti dal Piano regionale energetico ambientale di cui alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 23 relativamente ai risparmi di energia da fonte fossile ed essere coerenti con gli obiettivi previsti dal Piano per il risanamento e la tutela della qualità dellaria di cui alla l.r. 7 aprile 2000 n. 43;
* le domande dovranno concernere esclusivamente proposte di intervento relative ad iniziative da avviare in Piemonte successivamente alla loro presentazione, in possesso dei necessari provvedimenti autorizzatori o delle istanze dirette a conseguirli;
* le domande dovranno riguardare investimenti da realizzare in impianti e/o attrezzature diretti alluso razionale dellenergia o alimentati da fonti rinnovabili, destinati a ridurre linquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere lambiente;
* lo stesso soggetto potrà presentare più domande relative ad interventi diversi. In questi casi, in sede di valutazione dei progetti e di formulazione delle graduatorie dovrà essere osservato, ove possibile, il criterio territoriale diretto a consentire una distribuzione degli interventi omogenea sul territorio.
La soglia di finanziabilità è rappresentata dai costi di investimento ammissibili di seguito specificati.
Nel caso di domande presentate da privati cittadini, da enti pubblici territoriali (comuni, comunità montane, province, ecc.) e da enti o organismi pubblici o privati senza scopo di lucro, aventi bacini di utenza locali, questi costi sono rappresentati dalle spese strettamente necessarie per la realizzazione dellintervento. Al riguardo, in linea con lorientamento comunitario e con la citata decisione della Commissione europea, qualora i beneficiari degli incentivi siano cittadini, comuni ed altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, il contributo non si configura come aiuto di Stato a condizione che non vi sia implicazione di attività economiche.
Nel caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli su elencati, i costi ammissibili sono quelli definiti al punto 37 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dellambiente. Questi costi sono intesi come i costi di investimento supplementari (c.d. sovraccosti) sostenuti dallimpresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia. I suddetti costi supplementari, necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale, andranno calcolati al netto di eventuali incentivazioni in conto produzione.
Attesa la necessità di proseguire nel sostegno finanziario degli interventi dimostrativi, si propone quindi di accantonare e di assegnare alla Direzione Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti, per la successiva adozione degli atti di impegno, la somma iniziale di euro 1.000.000,00 sul cap. 26755/2006.
Lintensità di aiuto non potrà superare il 40% dei costi ammissibili come sopra determinati, IVA esclusa, fatte salve eventuali maggiorazioni nella misura del 10% per le piccole e medie imprese. Lentità massima del contributo assegnabile non potrà essere superiore ad euro 400.000,00 per ciascun intervento proposto.
In ogni caso non potranno essere incentivati gli interventi i cui costi ammissibili determinino un contributo inferiore ad euro 20.000,00.
Il cumulo dellaiuto con aiuti concessi da altre fonti è consentito entro i limiti delle intensità massime su specificate.
Sono considerati prioritari:
* linstallazione di celle a combustibile anche per sistemi di soccorso e pronto intervento;
* la realizzazione di sistemi di sfruttamento dei differenziali di temperatura;
* ladozione di tecnologie avanzate in campo edilizio che consentano la realizzazione di edifici a basso consumo energetico;
* la produzione di energia elettrica e termica con biogas da attività zootecnica.
Ai fini della valutazione delle domande saranno considerati gli elementi di seguito indicati in ordine gerarchico:
1. la sussistenza di priorità;
2. il grado dinnovazione delliniziativa per aspetti tecnici e/o gestionali, il grado di replicabilità e il vantaggio energetico connesso alla diffusione delliniziativa, quantificato in termini di energia primaria risparmiata in condizione di diffusione di analoghi interventi sul territorio regionale;
3. la cantierabilità dellintervento;
4. le caratteristiche tecnologiche dellintervento;
5. il vantaggio energetico connesso alliniziativa quantificato in termini di energia primaria risparmiata e riduzione delle emissioni di CO2 equivalente ottenibile nel periodo di durata tecnica dellintervento;
6. gli effetti positivi su altre politiche regionali;
7. le ricadute socio economiche delliniziativa;
8. la durata tecnica dellintervento.
La valutazione delle domande di contributo sarà svolta dalla Direzione Tutela e Risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti, Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica, con leventuale supporto delle Direzioni competenti per materia.
Le domande valutate ammissibili saranno incentivate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie alle stesse destinate; quelle ammissibili ma sprovviste in tutto o in parte di copertura finanziaria, potranno concorrere con quelle presentate in scadenze successive.
Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:
- erogazione del primo anticipo - pari al 40% del contributo totale concesso- allatto di presentazione, da parte del beneficiario, del certificato di inizio lavori a firma del direttore degli stessi e di documentazione che attesti lavvenuto pagamento di una percentuale non inferiore al 10% del costo dellintervento. Fatta eccezione per gli enti pubblici, lerogazione dellanticipazione è subordinata alla presentazione, di idonea polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa emessa da istituti alluopo autorizzati per un importo pari al contributo erogabile;
- liquidazione del saldo - pari al 60% del contributo- a seguito della presentazione, da parte del soggetto beneficiario, della documentazione finale di spesa quietanzata nonché del collaudo tecnico amministrativo ove necessario e/o di ulteriore documentazione ritenuta necessaria, fatta salva la verifica, anche mediante sopralluogo, della conformità dellintervento proposto;
- nel caso di leasing finanziario il contributo potrà essere erogato a fronte di fatture o di altra documentazione atta a dimostrare il pagamento da parte del beneficiario di uno o più canoni di importo complessivo superiore al contributo erogabile a titolo di anticipazione e/o di saldo. Il mancato riscatto del bene da parte del beneficiario del contributo costituisce causa di revoca del contributo;
- allimpianto incentivato dovrà essere applicato apposito contrassegno da cui risulti che la sua realizzazione è stata sostenuta con il contributo della Regione Piemonte.
Con riferimento ai tempi per la realizzazione degli interventi e ai casi di revoca delle assegnazioni di contributi:
- il richiedente dovrà impegnarsi, a pena di esclusione, a comunicare la compiuta realizzazione dellintervento entro i termini stabiliti nel cronoprogramma approvato dal Settore competente e a produrre la documentazione prevista entro il termine di sessanta giorni dalla predetta comunicazione;
- in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario e di mancato raggiungimento degli obiettivi energetici e ambientali dichiarati, il contributo assegnato sarà revocato o ridotto proporzionalmente;
- in particolare, il contributo assegnato sarà revocato nei seguenti casi:
* mancato rispetto, in assenza di giustificati motivi approvati dal Settore competente, dei termini stabiliti per la realizzazione e la documentazione dei lavori e delle spese sostenute;
* realizzazione parziale o difforme da quanto indicato nel progetto e dalle eventuali varianti approvate dal Settore competente;
* asportazione, disattivazione o mancata o inadeguata manutenzione dellimpianto durante il suo periodo di durata tecnica;
* mancato riscatto dellimpianto al termine del contratto in caso di leasing finanziario.
Considerato che lart. 8 della l.r. 23/2002, come modificato dallart. 43 della l.r. 14/2006, prevede che la gestione finanziaria dei contributi per gli interventi dimostrativi e strategici è affidata a Finpiemonte S.p.A., con successivo provvedimento della Giunta regionale saranno disciplinati i rapporti tra la Regione e lIstituto finanziario;
rilevato, inoltre, che le attività inerenti la raccolta e la valutazione dei progetti rientrano, secondo le declaratorie delle attribuzioni delle strutture della Giunta regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 442 - 14210 del 30 settembre 1997 adottata ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, nella competenza della Direzione Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti, si rende necessario demandare alla stessa ladozione degli atti di competenza, dando atto che questa potrà richiedere il supporto delle altre Direzioni competenti su eventuali aspetti di carattere non strettamente energetico ambientale;
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,
vista la l.r. 7 ottobre 2002, n. 23;
vista la l.r. 21 aprile 2006, n. 14;
vista la legge 1 giugno 2002, n. 120;
visto il Piano regionale energetico ambientale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 351-3642 del 3 febbraio 2004;
visto il Piano per il risanamento e la tutela della qualità dellaria di cui alla l.r. 7 aprile 2000 n. 43;
vista la DGR n. 23 - 12920 del 5 luglio 2004;
vista la DGR n. 47-15255 del 30 marzo 2005;
vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dellambiente (2001/C 37/03);
vista la decisione della Commissione europea C/2004/5890 in data 31 dicembre 2004;
delibera
- di approvare, sulla scorta di quanto in premessa illustrato, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione di contributi diretti allincentivazione di interventi di carattere dimostrativo in campo energetico ambientale;
- di individuare, quali interventi dimostrativi in campo energetico quelli che presentano caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali, tali da assurgere ad iniziative pilota, potenzialmente replicabili sul territorio regionale;
- di dare atto che sono considerati dimostrativi prioritari:
* linstallazione di celle a combustibile anche per sistemi di soccorso e pronto intervento;
* la realizzazione di sistemi di sfruttamento dei differenziali di temperatura;
* ladozione di tecnologie avanzate in campo edilizio che consentano la realizzazione di edifici a basso consumo energetico;
* la produzione di energia elettrica e termica con biogas da attività zootecnica.
- di demandare alla Direzione regionale Tutela e Risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti, Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica, ladozione dei provvedimenti necessari per lattuazione della presente deliberazione e la valutazione dei progetti, da effettuarsi nel rispetto dei criteri e delle modalità procedurali stabiliti in premessa;
- di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta regionale saranno disciplinati i rapporti tra la Regione e Finpiemonte S.p.A. per la gestione finanziaria dei contributi riconosciuti agli interventi dimostrativi valutati idonei;
- di dare atto che le domande di contributo dovranno concernere progetti relativi ad iniziative da avviare successivamente alla presentazione delle stesse;
- di dare atto che il bando potrà avere più scadenze annuali che saranno fissate dal Settore competente;
- di destinare allincentivazione degli interventi dimostrativi la somma iniziale di euro 1.000.000,00 nellambito delle risorse accantonate con la D.G.R. n. 37-2040 del 23 gennaio 2006 (A. 100213) sul cap. 26755/2006 e di assegnarle alla Direzione Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti per la successiva adozione degli atti di impegno;
- di stabilire che alliniziativa sarà data idonea pubblicità, attraverso il Notiziario per le Amministrazioni Locali, lU.R.P. e il sito Internet regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)