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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 40

Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 18-3931

L.R. 21/1985 s.m.i. Legge 241/1990 s.m.i. L.R. 7/2005. D.C.R. del 13.6.2006, n. 75-19620. Criteri per la concessione di contributi alle Associazioni dei consumatori iscritte all’albo regionale e agli Enti locali per l’anno 2007

A relazione dell’Assessore Caracciolo:

La L.R. 21/85 s.m.i. prevede che, al fine dell’assegnazione di contributi per programmi di attività ed iniziative inerenti la tutela del consumatore, le Associazioni dei consumatori e gli Enti Locali presentino all’amministrazione regionale le domande di contributo entro la fine di ottobre dell’anno precedente quello di riferimento.

Il Piano Triennale 2005-2007 in materia di difesa e tutela del consumatore (D.C.R. del 13.6.2006, n. 75-19620), elenca i seguenti obiettivi generali:

revisione della strumentazione normativa regionale in materia di tutela del consumatore; presenza sul territorio regionale di centri di assistenza al cittadino; consolidamento e sviluppo dell’informazione e della formazione sul consumerismo; proposte di azioni coordinate con imprese e pubbliche amministrazioni per sviluppare e sostenere migliori standard di trasparenza e di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi e per prevenire il più possibile l’instaurarsi di contenziosi.

Identifica inoltre i soggetti attuatori nella Regione, le associazioni di consumatori iscritte all’Albo regionale e gli enti locali territoriali. A questi aggiunge altri enti che svolgono ruoli differenziati ed autonomi e che possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi, quali l’Unione Europea, lo Stato, l’Unioncamere, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti ad esse collegati, le organizzazioni di categoria, le scuole di ogni ordine e grado, gli organi d’informazione.

Prevede inoltre alcuni criteri in base alle quali effettuare le assegnazioni dei contributi, che devono riguardare per un verso progetti tesi al raggiungimento degli obiettivi su elencati, per un altro alcuni elementi riguardanti la quantificazione dei contributi stessi (“La spesa contributiva, il cui ammontare non può superare l’80% per cento del costo del progetto ritenuto ammissibile, privilegia le iniziative sostenute o proposte da più soggetti. La spesa ammissibile consiste nella sommatoria di tutte le voci di costo che concorrono a realizzare le iniziative; per quanto concerne gli enti locali territoriali tali voci non comprendono i costi relativi alle proprie sedi e al proprio personale”).

Precisa inoltre che “i programmi ed i progetti (...) sono sostenibili in relazione alla diffusione sul territorio regionale delle iniziative di informazione e formazione.

E’ assicurato il sostegno alle iniziative rientranti nell’ambito della politica consumeristica dell’Unione europea e dello Stato.

E’ inoltre assicurato il sostegno alle attività di ricerca e approfondimento sui temi d’interesse per la tutela del consumatore".

La legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare l’art. 12, subordina la concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati, alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi.

La legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005, ed in particolare l’articolo 5, ribadisce che i criteri e le modalità ai quali l’Amministrazione Regionale deve attenersi per la concessione di contributi, sono predeterminati, anche ai sensi della L.R. 51/97, dalla Giunta Regionale o dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, ove non siano già stabiliti o nei casi in cui sia opportuno porre ulteriori specificazioni.

In attuazione dei D.M. del 23.11.2004, D.M. del 10.2.2005 e D.M. 11.10.2005, la D.G.R. 5.6.2006, n. 64-3089 ha approvato la rimodulazione del “Programma generale d’intervento mirato all’informazione di consumatori e utenti”, e ha definito, secondo i citati decreti ministeriali, i criteri per la scelta delle iniziative e la tipologia delle spese ammissibili.

Tale programma prevede, tra l’altro, la concessione di contributi agli sportelli del consumatore per il periodo 1.7.2006 - 31.12.2007. I contributi, per una somma complessiva di Euro 700.000,00, sono stati concessi con d.d. 340 del 10.8.2006.

Tra le iniziative da ammettere a contributo per l’anno 2007 si ritiene, pertanto, opportuno non prevedere gli sportelli del consumatore in quanto già finanziati con i fondi statali fino a tutto il 2007, mentre è necessario destinare i contributi regionali ad altre tipologie di progetti: iniziative di educazione al consumo rivolte alle scuole; servizi di potenziamento dell’informazione al consumatore, consistenti in produzione di materiali informativi; progetti di ricerca su tematiche attinenti al consumerismo, preferibilmente inerenti materie di intervento regolatore dell’amministrazione regionale (ad esempio l’ambiente, l’artigianato, i trasporti, la sanità, l’agricoltura, il commercio).

Si ritiene opportuno approvare i criteri per la concessione di contributi alle Associazioni dei Consumatori e agli Enti Locali secondo le tipologie già previste dal Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), riprese dalla D.G.R. 5.6.2006, n. 64-3089 e specificati con d.d. 256 del 7.6.2006, al fine di rendere omogenee, per l’anno 2007, le procedure di rendicontazione da parte dei soggetti richiedenti.

la Giunta Regionale, unanime,

vista la L.R. 21/85 s.m.i. e il Piano Triennale 2005-2007 in materia di difesa e tutela del consumatore (D.C.R. del 13.6.2006, n. 75-19620), che prevedono l’assegnazione di contributi alle Associazioni dei consumatori e agli Enti Locali per programmi di attività ed iniziative inerenti la tutela del consumatore e le priorità in base alle quali effettuare tali assegnazioni;

vista la L.R. 51/97 inerente l’organizzazione regionale;

delibera

di approvare, al fine di raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano Triennale 2005-2007 in materia di difesa e tutela del consumatore, di cui alla D.C.R. del 13.6.2006, n. 75-19620, i seguenti criteri per la concessione di contributi alle Associazioni dei Consumatori e agli Enti Locali:

Tipologie di iniziative ammissibili a contributo

1) Iniziative di educazione al consumo rivolte alle scuole

La spesa per i contributi destinata ad iniziative di educazione al consumo rivolte alle scuole viene stabilito nell’ammontare del 40% circa della disponibilità finanziaria annuale.

L’importo di spesa previsto per ogni singola iniziativa presentata non può essere inferiore ad Euro 10.000,00 e non può essere superiore ad Euro 40.000,00.

2) Servizi di potenziamento dell’informazione al consumatore

La spesa per i contributi destinata ai servizi di potenziamento dell’informazione al consumatore, consistenti in produzione di materiali informativi, viene stabilito nell’ammontare del 30% circa della disponibilità finanziaria annuale.

L’importo di spesa previsto per ogni singola iniziativa presentata non può essere inferiore ad Euro 10.000,00 e non può essere superiore ad Euro 30.000,00 e potrà avere ad oggetto solamente servizi aggiuntivi rispetto a quelli per i quali è già stato disposto l’accreditamento e concesso il contributo con d.d. 340 del 10.8.2006.

3) Progetti

La spesa per i contributi destinata ai progetti di ricerca su tematiche attinenti al consumerismo, preferibilmente inerenti materie di intervento regolatore dell’amministrazione regionale (ad esempio l’ambiente, l’artigianato, i trasporti, la sanità, l’agricoltura, il commercio), viene stabilito nell’ammontare del 30% circa della disponibilità finanziaria annuale.

L’importo di spesa previsto per ogni singola iniziativa presentata non può essere inferiore ad Euro 10.000,00 e non può essere superiore ad Euro 30.000,00.

Nel caso di domanda di contributo per intervento cofinanziato da altri enti non si tiene conto dei limiti massimi di spesa del valore del progetto. Il contributo per singola iniziativa in questo caso non potrà comunque essere superiore ad Euro 32.000,00.

Criteri di ammissione a contributo delle iniziative

Ciascuna Associazione dei consumatori iscritta all’albo regionale ed Ente Locale potrà presentare fino ad un massimo di sei progetti, a meno che non si tratti di progetti cofinanziati da altri enti.

Nel caso in cui le domande di contributi prevedano complessivamente importi superiori alle risorse disponibili si procederà alla scelta delle iniziative da ammettere a contributo tenendo conto dei punteggi assegnati ad ogni iniziativa secondo i parametri di seguito elencati:

* diffusione territoriale max 20/100 (venti su cento)

* esperienza nell’ambito del servizio offerto max 15/100 (quindici su cento)

* forme di aggregazione tra associazioni nella realizzazione dell’iniziativa e/o partecipazione finanziaria di altri enti pubblici max 20/100 (dieci su cento)

* professionalità e numero degli addetti al Progetto max 15/100 (quindici su cento)

* qualità delle innovazioni proposte max 15/100 (quindici su cento)

* numero e qualità dei materiali e della documentazione che verrà prodotta max 15/100 (quindici su cento).

Il punteggio finale valevole sarà dato dalla somma dei singoli punteggi relativi a ciascun parametro.

Nel caso in cui, nel corso della gestione, si rilevassero eventuali possibili residui di spesa, nei confronti degli impegni assunti, sarà possibile procedere all’assegnazione di quei fondi proporzionalmente alla maggior spesa effettuata.

La cancellazione dall’albo regionale di cui alla L.R. 21/85 s.m.i. è causa di revoca dei contributi concessi.

Spese ammissibili

L’ammontare dei contributi concedibili non può superare l’80% né essere inferiore al 50% della spesa a carico del richiedente del progetto ritenuto ammissibile, in relazione alla qualità dell’iniziativa e alla disponibilità finanziaria.

La spesa ammissibile consiste nella sommatoria di tutte le voci di costo che concorrono a realizzare le iniziative.

1. Sono ammissibili al contributo le seguenti categorie di spesa:

a) acquisizione di servizi relativi a:

* iniziative di comunicazione;

* pubblicità, nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili;

* consulenze professionali, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto ovvero da persone fisiche la cui professionalità è comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti;

b) costi sostenuti, relativi al personale dipendente dell’associazione di consumatori e ad altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con rapporto di lavoro parasubordinato nonché il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto con esclusione delle prestazioni professionali di cui alla lettera a);

c) spese generali, non riferibili ad ogni singola attività, inerente al progetto come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla precedente lettera b), ecc. Tali spese vengono riconosciute forfetariamente, per un importo pari al 15% del totale delle spese ammissibili e al 13% del totale delle spese per l’intervento.

d) Per quanto concerne gli enti locali tali voci non comprendono i costi relativi alle proprie sedi e al proprio personale.

2. Le spese ammissibili devono essere sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 ed essere direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative previste e suddivise secondo la seguente tabella:



        Importo totale    %    Risorse Regione    %

1    Personale                 
2    Servizi di consulenza                
3    Servizi di Comunicazione                
4    Servizi di Pubblicità (Max 10% di 6)                
5    Spese ammissibili                
6    Spese generali (Max 15% di 6)                 

7    Totale Intervento        100        100



Il prospetto sopra delineato, di ripartizione della spesa complessiva per l’iniziativa, è indicativo nelle diverse voci di costo, ad eccezione dei limiti indicati nelle voci 4 e 6.

3. In relazione ai costi del personale di cui al precedente punto 1, lettera b), le spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.

4. Tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno riprodurre, in modo chiaro il logo della Regione Piemonte, pena la non ammissibilità delle spese suddette.

5. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per l’intervento sono riconosciute al lordo di I.V.A. per le associazioni dei consumatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l’imposta in questione rappresenta un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti le spese sostenute per l’intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.

La liquidazione dei contributi concessi avverrà per il 50% ad ammissione a contributo e a dichiarazione d’inizio dell’attività progettuale ammessa, il restante 50% a conclusione dell’iniziativa, sulla base di un rapporto d’attività e di rendicontazione economica, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e sulla base di modelli predisposti dal competente Settore della Direzione Commercio e Artigianato.

Ai fini della rendicontazione sono ammissibili, fra le voci di costo, i contributi in beni e servizi prestati da soggetti terzi, fino a un massimo del 10% della rendicontazione stessa.

Alla copertura delle spese derivanti dal presente programma si fa fronte mediante le disponibilità iscritte nella UPB 17021 del Bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

Gli atti esecutivi saranno emanati secondo la competenza organizzativa di cui alla nota della Direzione Commercio e artigianato del 21 agosto 2003, prot. n. 9864/17, assunta nelle more delle modifiche degli atti concernenti l’organizzazione e le declaratorie delle strutture regionali di competenza del Consiglio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)