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Bollettino Ufficiale n. 40 del 5 / 10 / 2006

Codice 25.9
D.D. 26 luglio 2006, n. 1256

Autorizzazione idraulica n. 94/06 per la realizzazione di lavori di allargamento della sede stradale provinciale - S.P. n. 75 Valle Cannobina, in corrispondenza del ponte sul torrente Cannobino, al km. 10+880, in localita’ Ponte Spoccia dei Comuni di Falmenta e Cavaglio Spoccia e del ponte sul rio Piasca, al km. 22+100, nel territorio dei Comuni di Malesco e Villette. Richiedente: Provincia del VCO - Settore IV

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Provincia del Verbano Cusio Ossola - Settore IV - Lavori Pubblici, Viabilità ed Edilizia Scolastica (omissis) ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all’opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stessa siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. 42/04; alla L.R. 45/89; ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere. Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole