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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

Codice 17.1
D.D. 5 giugno 2006, n. 249

L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di Via inerente il progetto “Realizzazione di centro commerciale sequenziale - Tip. G-CC1 Parco commerciale e per il tempo libero Mondovicino - Comune di Mondovi” presentato dalla Soc. LINEA S.r.l., localizzato nel Comune di Mondovi (CN) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 12 della l.r. n. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di ritenere che il progetto di realizzazione di centro commerciale sequenziale, costituente il Comparto 6 del “Parco commerciale e per il tempo libero - Mondovicino”, localizzato presso il casello dell’autostrada Torino-Savona, lungo la S.P. 12, nel comune di Mondovì (CN), presentato in data 06.03.2006 dalla Società Linea S.r.l. con sede in Via XX Settembre n. 2, Cuneo, allo stato degli atti e sulla base degli elaborati depositati, possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni espresse in premessa, a condizione che il progetto municipale recepisca tutte opere di compensazione e mitigazione previste dal progetto esaminato nel presente procedimento e le prescrizioni e le raccomandazioni di seguito elencate:

1. Opere connesse/interferenze:

* l’apertura deve essere subordinata alla realizzazione di tutte le opere inerenti la viabilità pubblica per l’intervento generale “Mondovicino”, così come previsto dalla Delibera di Conferenza dei servizi prot. n. 13826/17.1 del 06.10.2005;

* per la realizzazione delle rotonde e degli innesti dovranno essere richieste le specifiche e prescritte autorizzazioni agli enti competenti (ANAS, ATS, Provincia di Cuneo, Comune di Mondovì);

* tutte le opere interferenti col Rio Bozzolo o con altri corsi d’acqua a sedime demaniale, dovrà essere acquisita l’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 nonché la concessione demaniale per l’occupazione delle aree interessate ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06.12.2004.

2. ACQUE - Si richiede di ottimizzare il rapporto tra fabbisogno idrico e risorse disponibili, al fine non solo di una migliore compatibilità ambientale dell’intervento, ma anche del futuro risparmio negli oneri di gestione; inoltre, nell’ottica della compatibilità ambientale del progetto e del rispetto delle risorse disponibili, si prescrive quanto segue:

- per tutte le acque di dilavamento da superfici potenzialmente inquinate (parcheggi a raso, in copertura, viabilità interna, ...) è necessario un sistema di raccolta acque di prima pioggia che ne permetta un trattamento di disoleazione prima del recapito finale; predisporre un idoneo protocollo per la gestione dei prodotti di disoleazione.

3. Impatto acustico - Allegare congiuntamente all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 26 della LR. 56/1977 e s.m.i. la “Relazione di impatto acustico previsionale”, recependo nella stesura quanto contenuto dalla D.G.R. 02.02.2004, n. 9-11616 recante i “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico” di cui all’art. 3, comma 3, lett. c) ed art. 10 della L.R. 25.10.2000 n. 52; se del caso, prevedere i possibili interventi di mitigazione presso i ricettori interessati da fenomeni di disturbo.

4. interventi di mitigazione e recupero ambientale - Prevedere nelle aree dei parcheggi una piantumazione di alberi adeguata a realizzare un’ombreggiatura a verde.

5. fase di cantiere - Occorre incentivare al massimo le possibilità di recupero delle terre e rocce da scavo, rispetto allo smaltimento in discarica, considerando che potrà essere effettuato solo previa presentazione di un successivo specifico progetto approvato dall’autorità amministrativa su parere ARPA.

6. fase di esercizio - Si invita a migliorare il rendimento energetico dell’edificio in oggetto coerentemente con la normativa regionale in materia di risparmio energetico degli edifici in fase di approvazione. A questo scopo si prescrive di:

- elaborare un documento che illustri gli interventi di mitigazione sotto il profilo del risparmio energetico, da presentare insieme agli elaborati progettuali allegati all’istanza di autorizzazione ex art. 26 della L.R. 56/1977 e da sottoporre all’ARPA per ulteriori suggerimenti;

- adeguare il sistema d’illuminazione alla L.R. n. 31 del 24.03.2000 “Disposizione per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche” e, quindi, di impiegare lampade a elevata efficienza e adeguati dispositivi automatizzati per l’accensione e lo spegnimento, nonché per la riduzione dell’intensità luminosa nelle ore notturne (ad esempio, spegnimento delle insegne non indispensabili dopo una certa ora) e limitare le dispersioni di luce verso l’alto utilizzando corpi illuminanti certificati;

- nel generale tentativo di migliorare la compatibilità ambientale del complesso delle opere, migliorare maggiormente la vivibilità degli ambienti interni a favore di un maggior benessere anche per chi lavora all’interno della struttura;

- estendere in fase esecutiva i medesimi accorgimenti progettuali anche ai comparti già presi in esame.

7. Il rispetto delle recenti norme cui è tenuto il Comparto 6, deve essere necessariamente esteso anche ai comparti precedentemente verificati; in particolare, si rammenta l’osservanza delle seguenti norme:

- Regolamento regionale del 20.02.2006, n. 1/R, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29.12.2000, n. 61)”;

- L.R. n. 31 del 24.03.2000 “Disposizione per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”;

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”.

8. Per gli aspetti non espressamente richiamati nel dispositivo del presente atto si intendono richiamate interamente le prescrizioni contenute nelle Determinazioni Dirigenziali prott. ni 38 del 27.02.2004 (Comparto 5), 43 del 09.03.2004 (Comparto 3) e 88 del 03.05.2004 (Comparto 1), che dovranno essere ottemperate anche dal Comparto 6.

9. Verifica delle prescrizioni e monitoraggi - Deve essere rispettato quanto segue:

- si dovrà effettuare il monitoraggio acustico, atmosferico e del traffico in fase di esercizio, da concordare (modalità e tempistiche) preventivamente con l’ARPA;

- onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/1998, deve essere comunicato all’ARPA l’inizio ed il termine dei lavori e trasmesso alla medesima Agenzia il Progetto Municipale;

- il Direttore dei lavori deve trasmettere all’ARPA, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, ed integrate da quelle contenute nella Determina della Giunta Regionale, conclusiva del procedimento amministrativo relativo all’opera in oggetto;

- i risultati dei rilevamenti effettuati devono essere trasmessi all’ARPA;

- in caso di significativo aumento dei parametri di inquinamento dovranno essere individuati ulteriori sistemi di mitigazione a carico del proponente volti alla riduzione degli impatti.

10. Dovrà essere ottenuta l’autorizzazione ex art. 26 L.R. 56/1977 e s.m.i. preventiva al rilascio del permesso di costruire e subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei precedenti punti da 1 a 8.

11. Il Comune dovrà subordinare il Permesso di Costruire all’ottemperanza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti da 1 a 10 e dovrà riportare integralmente il punto 9; inoltre, si invita il Comune a verificare che il Rio Bozzolo non rientri effettivamente nell’elenco dell’Allegato A di cui alla L.R. 20/1989 e s.m.i., nel qual caso dovrà chiedere il parere di competenza del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte .

12. si invita il proponente a prendere visione interamente dei pareri pervenuti a codesto settore per quanto di competenza di ogni organo interessato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 40/1998.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente Determinazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. n. 40/1998.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni