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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

Codice 17.1
D.D. 21 aprile 2006, n. 147

L.R. n. 40/98 - Fase di verifica della procedura di Via inerente il progetto presentato dalla Soc. Collegno 2000 Srl localizzato nel Comune di Collegno (TO) - Esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 40/1998.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di ritenere che il progetto destinato alla realizzazione di un centro commerciale sequenziale G-CC1 nell’area denominata “Ex-Caseificio Angelina”, localizzato in via Torino-Pianezza, n. 148 nel comune di Collegno (TO), presentato in data 04.01.2006 dalla Società Collegno 2000 S.r.l. con sede in piazza Chioratti n. 16, Rivarolo Canavese (TO), allo stato degli atti e sulla base degli elaborati depositati, possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni espresse in premessa, a condizione che il progetto municipale recepisca tutte opere di compensazione e mitigazione previste dal progetto esaminato nel presente procedimento e le prescrizioni e le raccomandazioni di seguito elencate:

1. Opere Connesse/interferenze:

* il progetto dovrà essere approfondito dal punto di vista viabilistico in modo da tenere conto degli interventi di viabilità previsti dalla Provincia di Torino, prevedendo il raccordo con essi e, qualora questi venissero realizzati successivamente, prevedendo il raccordo provvisorio con l’attuale viabilità; questi approfondimenti dovranno essere condivisi dalla Provincia di Torino ed acquisiti dal settore scrivente nell’iter istruttorio per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 26 della LR. 56/1977 e s.m.i.;

* al duplice scopo di creare una fascia di rispetto che tenga conto degli interventi di viabilità previsti dalla Provincia di Torino, di cui al punto precedente, e, contemporaneamente, di realizzare un’area verde più vasta, sarà eliminata la fila di parcheggi di levante, posta oltre la strada interna di accesso al centro commerciale. I 75 posti auto soppressi saranno rilocalizzati all’interno dell’area in numero necessario a soddisfare il fabbisogno previsto dall’art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 come da ultimo modificata con D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006; a tal fine potrà essere usufruita l’area lasciata libera dal “Park Service”, che, come richiesto dal Comune di Collegno in sede di conferenza dei servizi, non sarà più realizzato;

* dovrà essere previsto un adeguato numero di posti per moto e biciclette in prossimità degli ingressi;

* entro l’apertura della struttura commerciale in oggetto siano realizzate ed utilizzabili le opere prescritte dalla Delibera di conferenza dei Servizi prot. n. 15078/17.1 e presenti negli elaborati progettuali; durante i lavori di manutenzione della viabilità esistente e/o nel caso di dismissione di strade di servizio per il ripristino ambientale la pavimentazione bituminosa unitamente al suo sottofondo dovrà essere riutilizzata o portata a discarica autorizzata.

2. ACQUE - Si richiede di ottimizzare il rapporto tra fabbisogno idrico e risorse disponibili, al fine non solo di una migliore compatibilità ambientale dell’intervento, ma anche del futuro risparmio negli oneri di gestione; inoltre, nell’ottica della compatibilità ambientale del progetto e del rispetto delle risorse disponibili, si prescrive quanto segue:

* per tutte le acque di dilavamento da superfici potenzialmente inquinate (parcheggi a raso, in copertura, viabilità interna, ...) è necessario predisporre un sistema di raccolta acque di prima pioggia nel rispetto del recente Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29.12.2000, n. 61)” (B.U. 23.02.2006, n. 8), che ne permetta un trattamento di disoleazione e successivamente l’invio nella rete di fognatura nera. Predisporre un idoneo protocollo per la gestione dei prodotti di disoleazione.

* per le acque di seconda pioggia e le acque di dilavamento di superfici potenzialmente pulite (acque di superfici di copertura dei fabbricati: tetti) dovrà essere predisposta una rete di raccolta che permetta di destinare le acque a riutilizzo; si richiede che venga approfondita la possibilità di utilizzare tali acque per attività quali ad esempio lavaggio strade, irrigazione, impianto antincendio, ecc..

3. cantiere - dovranno essere limitati al massimo gli impatti derivanti da polveri e l’inquinamento della falda.

4. inserimento paesaggistico - Prevedere una piantumazione di alberi nella zona perimetrale, al fine di mitigare l’inserimento paesaggistico; inoltre, realizzare una piantumazione adeguata sia negli stalli dei parcheggi sia sul parcheggio soprelevato, dove bisogna prevedere un’ombreggiatura a verde con specie adatte a giardini pensili.

5. rifiuti - gestire correttamente i rifiuti derivanti dalle demolizioni o dal rinvenimento di vasche o rifiuti interrati.

6. Risparmio Energetico - Si prescrive di rispettare quanto dichiarato nella “Relazione di valutazione ambientale del sito” al capitolo 5, “Interventi di mitigazione” sotto il profilo del risparmio energetico; inoltre, si raccomanda la razionalizzazione dei consumi energetici anche in vista della normativa regionale in fase di approvazione in materia di risparmio energetico degli edifici. Inoltre, si prescrive di adeguare il sistema di illuminazione previsto alla L.R. n° 31 del 24.03.2000 “Disposizione per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche” e, quindi, di impiegare lampade a elevata efficienza e adeguati dispositivi automatizzati per l’accensione e lo spegnimento, nonché per la riduzione dell’intensità luminosa nelle ore notturne (per esempio spegnimento delle insegne non indispensabili dopo una certa ora); limitare le dispersioni di luce verso l’alto utilizzando corpi illuminanti con certificazione di idoneità per l’impiego in zona 2, come definita dalla norma UNI 10819 a cui fa riferimento la L.R. n. 31 del 2000.

7. rumore - Allegare congiuntamente all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 26 della LR. 56/1977 e s.m.i. la “Relazione di impatto acustico”, recependo nella stesura quanto contenuto dalla D.G.R. 2.02.2004, n. 9-11616 recante i “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico” di cui all’art. 3, comma 3, lett. c) e art. 10 della L.R. 25.10.2000 n. 52, nonché la presenza eventuale dell’alloggio del custode quale ricettore sensibile, la cui progettazione deve essere conforme coi “requisiti acustici passivi degli edifici ” previsti dal D.P.C.M. del 5.12.1997.

8. Verifica delle prescrizioni e monitoraggi - Deve essere rispettato quanto segue:

* si dovranno effettuare le seguenti attività di monitoraggio, in fase di costruzione e di esercizio, da concordare (modalità e tempistiche) preventivamente col Dipartimento ARPA di Torino: acustico, atmosferico, e del traffico;

* onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/1998, deve essere comunicato al Dipartimento ARPA di Torino l’inizio ed il termine dei lavori e trasmesso alla medesima Agenzia il Progetto Municipale;

* il Direttore dei lavori deve trasmettere all’ARPA Dipartimento di Torino, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, ed integrate da quelle contenute nella Determina della Giunta Regionale, conclusiva del procedimento amministrativo relativo all’opera in oggetto;

* i risultati dei rilevamenti effettuati devono essere trasmessi all’ARPA Dipartimento di Torino;

* in caso di significativo aumento dei parametri di inquinamento dovranno essere individuati ulteriori sistemi di mitigazione a carico del proponente volti alla riduzione degli impatti.

9. Dovrà essere ottenuta l’autorizzazione ex art. 26 L.R. 56/1977 e s.m.i. preventiva al rilascio del permesso di costruire e subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei precedenti punti da 1 a 7.

10. Il Comune dovrà subordinare il Permesso di Costruire all’ottemperanza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti da 1 a 9 e dovrà riportare integralmente il punto 8.

11. si invita il Comune a realizzare la pista ciclabile prevista per il raggiungimento del centro commerciale fruibile e ben connessa al tessuto urbano, prevedendo per il futuro la realizzazione di idonei sovrappassi ciclabili sulla SS24, in osservanza della richiesta da parte della Direzione Trasporti della Regione Piemonte di prevedere “la continuità ciclabile” tra il parcheggio e la pista stessa.

12. si invita il proponente a prendere visione interamente dei pareri pervenuti a codesto settore per quanto di competenza di ogni organo interessato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 40/1998.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente Determinazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. n. 40/1998.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni