Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 39 del 28 / 09 / 2006

Codice 26.4
D.D. 25 luglio 2006, n. 386

Art. 96 L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. Lago d’Orta. Comune di Orta S.Giulio. Parere ai fini della disciplina della navigazione relativo alla posa di tubazione per derivazione acque e relative boe di segnalazione. Richiedente Conca d’Oro S.r.l

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 96 della L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla posa di una tubazione sub lacuale di attingimento acque nel lago d’Orta, nello specchio acqueo situato in corrispondenza del foglio 6 mappale 193 del comune di Orta San Giulio nonché alla posa di n. 3 boe di segnalazione, chiesto dalla società Conca d’Oro S.r.l., con sede legale in San Maurizio d’Opaglio - Via per Alzo, 39.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione che, vengono vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni

La tubazione dovrà essere stabilmente collocata ed ancorata sul fondo e non dovrà in alcun modo costituire pericolo per la navigazione.

Il punto di captazione verrà segnalato con numero 3 boe gialle sferiche, in materiale plastico, riportanti cartelli indicanti la presenza del manufatto sul fondo, il divieto di effettuare immersioni subacquee ed il divieto di ancoraggio(costituito da un pannello quadrato a sfondo bianco, con contorno e striscia diagonale rossa e riportante, in primo piano, un’ancora rovesciata). Ai fini di assicurarne la visibilità notturna, ciascuna boa dovrà essere dotata di luce di segnalazione intermittente, di colore bianco avente portata di almeno 2 chilometri.

Nell’area interna alle n. 3 boe gialle viene disposto il divieto di effettuazione di immersioni subacquee nonché il divieto di ancoraggio.

Alle boe vengono assegnate le sigle : OR81, OR82, OR83.

L’ancoraggio delle boe ai corpi morti dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

I titolari del presente parere sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento.

Durante l’esecuzione dei lavori, ad avvenuta concessione dell’area, dovrà essere adottato ogni utile accorgimento volto a garantire la sicurezza della navigazione nell’area di cantiere. In tale sede l’occupazione di specchio acqueo dovrà essere preventivamente comunicata al Settore Navigazione Interna e Merci (con l’indicazione dei mezzi e delle attrezzature presenti in acqua) e potrà essere soggetta a particolari prescrizioni.

I titolari del presente parere hanno altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento ed in ogni caso dovranno essere adottati, messi in opera e mantenuti in efficienza tutti quei provvedimenti necessari a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

I titolari del presente atto, ai fini di far conoscere all’utenza nautica la presenza delle boe di segnalazione, dovranno provvedere a diffondere apposito Avviso ai Naviganti secondo l’allegato A) alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi. Il diretto interessato dovrà, pertanto, richiedere la regolarizzazione amministrativa e fiscale all’ente concedente, al quale spettano sia le valutazioni di merito che di compatibilità con altre concessioni o occupazioni presenti nell’area, in essere o in corso di perfezionamento.

Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 8 della L.R. 8.8.1997 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti