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Bollettino Ufficiale n. 39 del 28 / 09 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2006, n. 5-3870

Giudizio positivo di compatibilita’ ambientale, art. 12 l.r. 40/1998, e Valutazione d’Incidenza prevista dal Regolamento n. 16 del 16.11.2001, in merito al “Progetto relativo al rinnovo dell’autorizzazione per la realizzazione della terza fase della cava di sabbia e ghiaia con contestuale recupero ambientale in localita’ San Firmino del Comune di Revello (CN)” proponente Cava Laurentia S.n.c.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del “Progetto relativo al rinnovo dell’autorizzazione per la realizzazione della terza fase della cava di sabbia e ghiaia con contestuale recupero ambientale in località San Firmino del Comune di Revello (CN) ” ricadente nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, presentato dalla Società Cava Laurentia S.n.c., con sede legale in Revello (CN), Via Revalanca, 7 comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la prosecuzione dell’attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte;

- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale già durante i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell’area;

- gli interventi di riqualificazione ambientale proposti ed in buona parte già realizzati consentono di restituire l’area all’originaria vocazione perifluviale del territorio interessato in accordo con le finalità del Piano di Assetto idrogeologico (PAI) e del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;

- la realizzazione del progetto, con le opportune misure di compensazione e di mitigazione progettate, non compromette le potenzialità ambientali del S.I.C. “Confluenza Po-Bronda” (codice IT1160009) e consente la progressiva fruizione pubblica delle aree secondo le modalità che saranno definite nella nuova convenzione da stipulare tra il proponente e la Regione Piemonte in relazione agli attuali indirizzi di riqualificazione dell’area e di riutilizzo naturalistico dell’Ente di gestione dell’Area Protetta, la cui bozza è allegata al presente atto (Allegato C);

- l’intervento proposto, non solo è finalizzato alla sistemazione definitiva dell’area, ma consente anche di garantire i livelli di produttività, per tutto il periodo previsto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d’Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza, relativamente al Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C. IT1160009) “Confluenza Po-Bronda”, ai sensi del D.P.G.R. 16 novembre 2001 n. 16/R, il progetto è valutato positivamente per le seguenti motivazioni:

- i lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificate in corso d’opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche del S.I.C.;

- la destinazione finale del sito, finalizzata alla costituzione di aree di interesse naturalistico determina l’ampliamento di habitat tipici della fauna e flora perifluviale, già riconosciuta, e la realizzazione di aree umide che costituiscono ambienti utili per la riproduzione di specie tutelate.

Per l’ottimizzazione del progetto con particolare riferimento alla conservazione in corso d’opera degli habitat naturali e delle potenzialità ambientali del S.I.C. “Confluenza Po-Bronda” (codice IT1160009) e per mitigare ulteriormente gli impatti sulle altre componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente e per ottimizzare la sistemazione finale dell’area, conformemente a quanto previsto dal Piano d’Area sopra citato, emerge l’esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

- i lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 30 marzo 2006 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d’opera, (Allegati A e B);

- la convenzione presentata in bozza dal proponente (Allegato C), prevista dal comma 2 sub b) dell’articolo 3.10 del Piano d’Area dall’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, deve essere stipulata, entro 90 giorni dalla data della presente deliberazione, previa approvazione dell’Ente di Gestione e il Comune di Revello;

- la Società esercente sia tenuta, ai sensi dell’art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell’area interessata dal progetto, comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L’atto liberatorio deve essere inviato al Comune di Revello, all’Amministrazione regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta;

- devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell’atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme.

- nel corso delle operazioni di concimazioni connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l’immissione di nitrati non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 9/R ai sensi del D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152;

- per quanto riguarda l’impatto acustico, al fine della verifica dell’effettivo rispetto dei limiti, dovranno essere effettuati i monitoraggi previsti nel documento allegato al progetto “Previsione Impatto Acustico sul territorio” (vedi pag. 51), le modalità per l’effettuazione dei monitoraggi acustici devono essere concordate con ARPA Piemonte, alla quale dovranno essere trasmessi i risultati;

- nei riguardi dell’attuazione, in corso d’opera, delle indicazioni operative relative alla riqualificazione ambientale, previste dalla determinazione dirigenziale n. 193/2006 del 1 agosto 2006 del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese, allegata al presente atto (Allegato E), è competente la Commissione di controllo tecnico prevista dalla bozza di convenzione da stipulare con la Regione Piemonte;

Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l’autorizzazione paesistica ex art. 146 del D.lgs. 42/2004, di competenza ex l.r. 20/1989 dell’Amministrazione comunale di Revello, della durata di 5 anni, a decorrere dalla data della presente deliberazione; quanto sopra in ottemperanza a quanto richiesto dal rappresentante della medesima amministrazione durante la riunione della Conferenza di Servizi in data 3 agosto 2006.

Ai sensi dell’art 13 della l.r. 40/98, la Direzione Industria si impegna, entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione, ad adottare la determinazione ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 44/2000.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

- allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A);

- allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo idraulico ed ambientale (Allegato B);

- bozza della convenzione presentata dal proponente, ai sensi del comma 2 sub b dell’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del “Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po” (Allegato C);

- verbale di Conferenza relativo alla riunione del 3 agosto 2006, privo degli allegati tecnici già contenuti nel presente atto (Allegato D);

- determina dirigenziale n. 193/2006 del 1 agosto 2006 dell’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese (Allegato E).

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori, ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)