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Bollettino Ufficiale n. 37 del 14 / 09 / 2006

Codice 25.6
D.D. 16 giugno 2006, n. 985

Autorizzazione idraulica per l’accesso temporaneo nel Torrente Mondalavia nel Comune di Narzole per la manutenzione all’opera di presa “Bealera del Molino”. Richiedente: ditta Gallo Giovanni e c. S.A.S. di Monchiero.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta Gallo Giovanni e c. S.A.S. con sede in Monchiero (CN) Via Borgonuovo n. 2, (omissis), ad occupare temporaneamente l’alveo del torrente Mondalavia per l’esecuzione dei lavori di manutenzione dell’opera di presa denominata “Bealera del Molino” per conto del Consorzio Iriguo Bealera Del Molino con sede in Via Umberto I n. 5 Narzole, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

­ l’occupazione in argomento è consentita per la durata di mesi quattro, decorrenti dalla data del presente provvedimento,

­ l’occupazione, viene autorizzata per consentire la manutenzione di opere già esistenti, non prevede la realizzazione di nuove opere e non dovrà causare turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

­ il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature o manufatti esistenti dovrà essere asportato dall’alveo e sistemato in discariche autorizzate;

­ al termine dell’occupazione, le sponde dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

­ il richiedente dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dell’occupazione;

­ l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

­ il soggetto autorizzato, prima dell’occupazione, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004- vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.)

­ Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all’occupazione dell’ area demaniale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo