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Bollettino Ufficiale n. 37 del 14 / 09 / 2006

Codice 25.9
D.D. 14 giugno 2006, n. 962

Ditta: Cantiere Nautico del Verbano s.a.s. Nulla osta ai soli fini idraulici per i lavori di sostituzione e ampliamento del pontile galleggiante zona antistante gru di sollevamento adiacente l’area censita al N.C.T. mapp. n. 104 del Fg. 4. Lago Maggiore - Comune di Baveno

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

che al Sig. Aldo Bottagisio in qualità di socio accomandatario della ditta Cantiere Nautico del Verbano S.a.s., possa essere rilasciata l’autorizzazione per i lavori di sostituzione e ampliamento del pontile galleggiante zona antistante gru di sollevamento adiacente l’area censita al N.C.T. mapp. n. 104 del Fg.4 sul Lago Maggiore in Comune di Baveno;

Le opere consistenti nella sostituzione e ampliamento del pontile galleggiante dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le modalità presentate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto del progetto pervenuto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;

- le sponde e le opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte;

- le opere in progetto dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse ed inoltre anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo il soggetto autorizzato ha l’obbligo di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- dovranno essere eseguiti accurati calcoli statici dell’opera in argomento;

- il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

- restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà modificare il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni comunali, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Comitato Italo-Svizzero.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole