Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 37 del 14 / 09 / 2006

Codice 25.6
D.D. 10 maggio 2006, n. 715

R.D.523/1904 - Polizia Fluviale n. 4422 - Opere di difesa spondale - Rio Vallone San Giovanni in comune di Vernante - Richiedente: Amministrazione Comunale di Vernante -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai fini idraulici, l’Amministrazione Comunale di Vernante, con sede in Via Umberto I n. 87, (omissis), ad eseguire l’opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) l’opera dovrà essere realizzata in perfetta aderenza alla sponda attuale, evitando in modo assoluto il benché minimo aggetto nell’alveo, senza alcuna occupazione di sedime demaniale e senza superare la quota del piano di campagna sotteso;

2) l’opera dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

3) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda ove necessario, in prossimità dell’opera di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere apportato dall’alveo;

4) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5) durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

6) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall’autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7) il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

8) l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dell’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d’ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

10) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche dell’opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che l’opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11) l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12) il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. (autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc...).

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all’occupazione delle aree demaniali.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo