Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 37 del 14 / 09 / 2006
Codice 25.6
D.D. 10 maggio 2006, n. 714
R.D. 523/1904 - Realizzazione difesa spondale con tecniche di ingegneria naturalistica lungo il Torrente Bronda in comune di Pagno - Proroga termini autorizzazione idraulica n. 4315 approvata con determinazione dirigenziale n. 714/25.6 del 24/05/2005 - Richiedente: Comunita Montana Valli Po, Bronda e Infernotto -
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno) a far data dalla presente autorizzazione, dei termini per lesecuzione dei lavori in oggetto relativamente alla seguente autorizzazione:
Polizia fluviale n. 4315 approvata con Determinazione n. 714/25.6del 24.05.2005
I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione.
Tali disegni, congiuntamente a tutti i contenuti prescrittivi della originaria autorizzazione formano parte integrante della presente autorizzazione.
Ad ogni buon conto si riportano le seguenti condizioni da rispettare:
1. lopera dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nella seguente autorizzazione:
* Polizia fluviale n. 4315 approvata con Determinazione n. 714/25.6 del 24.05.2005 e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di che trattasi mentre quello eventualmente proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso dacqua;
5. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
6. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
7. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
9. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;
10. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (permesso di costruire, L.R. 45/1989, L.R. 20/89 ecc...).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale
Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).
Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo