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Bollettino Ufficiale n. 37 del 14 / 09 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2006, n. 47-3251

Criteri e modalità per la concessione e l’erogazione delle risorse statali da trasferirsi alle Regioni per il sostegno dell’associazionismo comunale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa,

- di approvare, ai sensi della l.r. n. 3/2004 e s.m.i. nonché dell’Intesa tra Stato e Regioni per la regionalizzazione dei fondi statali a sostegno dell’associazionismo comunale (Rep. n. 936 del 1° marzo 2006), i seguenti criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi “regionalizzati” destinati alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per la gestione associata di servizi comunali:

1. FINALITA’ DEI CONTRIBUTI

I contributi sono destinati alle Unioni e alle Comunità montane di cui al successivo punto 3. a copertura, nel rispetto delle limitazioni di cui al punto 2, delle spese sostenute nell’anno di presentazione della domanda di contributo per l’attivazione di nuove forme associative e/o l’effettivo svolgimento di servizi comunali di cui allegato “A”

2. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Il contributo è utilizzato per qualsiasi spesa connessa alle specifiche finalità per cui è stato concesso, con la sola esclusione delle spese attinenti i servizi comunali di competenza esclusiva dello Stato (ex art.14 del D.lgs. n.267/2000: anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica).

3.DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatarie dei contributi, alle condizioni e secondo le modalità indicate nei successivi punti, le seguenti forme associative:

1    Unioni di Comuni previste dall’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di cui non facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni o di Comunità montane, fatte salve le Unioni comprese in Comunità montane destinatarie dei contributi statali per l’anno 2005 (art. 1 della l.r. 3/2004 e s.m.i.);

2    Comunità montane per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esercitata anche mediante articolazione del territorio di riferimento in sottoambiti omogenei;

4. REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI

Per accedere ai contributi le forme associative di cui al punto 3. devono presentare , per l’anno 2006, richiesta di contributo, entro e non oltre il 2/10/2006, e trovarsi nelle seguenti condizioni:

- essere Unioni di Comuni e Comunità montane che hanno presentato, nell’anno 2006, domanda di contributo regionale di cui al bando approvato con D.D. n. 26 del 3/4/2006 - allegato 1 - della Direzione Affari Istituzionali e processo di delega e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto bando;

oppure

- essere Unioni di Comuni e Comunità montane di prima istituzione dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 che hanno presentato, nell’anno 2006, domanda di contributo regionale di cui al bando approvato con D.D. n. 26 del 3/4/2006 - allegato 2 - della Direzione Affari Istituzionali e processo di delega e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto bando;

oppure

- essere Unioni di Comuni e Comunità montane già finanziate nell’anno 2005 dallo Stato.

Le forme associative non in possesso dei livelli ottimali di cui all’art.5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., unitamente alle forme associative che hanno subito variazioni nella composizione della forma associativa stessa, devono richiedere la deroga di cui all’art.6 della predetta legge.

Le proposte di deroga presentate alla Regione dalle Province competenti, formulate di concerto con gli Enti locali interessati, verranno prese in esame solo se motivate in modo puntuale e dettagliato. Dovranno perciò:

- compiutamente illustrare le specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che non consentono, in relazione all’esigenza di tutelare particolari evidenziate condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, il rispetto dei criteri previsti per i livelli ottimali.

Per situazioni territoriali e funzionali di cui sopra, si intendono le caratteristiche del territorio sia “naturali” ( es. l’orografia, la morfologia e la struttura del territorio ecc. ) che “artificiali” (es. le strade, le ferrovie ecc.), nonché la connessa organizzazione territoriale di funzioni pubbliche.

Per le suddette condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, si intende somiglianza per quanto concerne le caratteristiche generali dei Comuni aderenti alla forma associativa, la struttura delle popolazioni, le risorse umane e produttive, la struttura delle attività, i servizi, la struttura delle residenze, la ricchezza prodotta, le tradizioni culturali ecc.;

- comprovare l’idoneità delle forma associativa a garantire comunque modalità di esercizio dei servizi conformi ai principi di cui all’art. 4, comma 2, della l.r. 34/98.

A tale scopo dovranno, in particolare, dettagliare l’adeguatezza delle risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni interessati, nonché la rilevanza delle eventuali forme di cooperazione già in atto tra i Comuni stessi.

Per le Unioni di Comuni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché i servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto dei predetti criteri e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tali vincoli.

Per le Comunità montane che, in qualità di Enti capo-fila, gestiscono servizi comunali in forma associata per Comuni confinanti con le stesse e non appartenenti ad altre Comunità montane possono formularsi proposte di deroga “all’appartenenza alla stessa Comunità montana”, purché le funzioni/servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto del predetto criterio e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tale vincolo.

Le proposte di deroga espresse dal competente organo provinciale, di concerto con gli Enti locali interessati, devono essere trasmesse alla Regione Piemonte, Direzione Affari istituzionali e processo di delega - Settore Autonomie locali. Le proposte di deroga devono pervenire alla Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali e processo di delega – Settore Autonomie locali – P.zza Castello 165 –10100 Torino, entro il 2/10/2006.

5. DETERMINAZIONE E MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Per le Unioni di Comuni e le Comunità montane già finanziate nell’anno 2005 dallo Stato il contributo viene determinato in base alla seguente formula:


UNIONI DI COMUNI:

y = (contributo regionale anno 2006 x ....%) + (fondo statale trasferito alle Unioni di Comuni della Regione Piemonte nel 2006 (euro……….. ) x quota percentuale* x ....% da applicare al contributo statale)


COMUNITA’ MONTANE:

y =(contributo regionale anno 2006 x ....%) + (fondo statale trasferito alle Comunità montane della Regione Piemonte nel 2006 (euro………………..) x quota percentuale* x ....% da applicare al contributo statale)

* la quota percentuale si ottiene moltiplicando il contributo erariale concesso alle singole Unioni di Comuni-Comunità montane nel 2005 x 100 e dividendo il risultato ottenuto con la somma erariale complessiva, trasferita alla Regione Piemonte nel 2005.         

Laddove risulta mancante il dato relativo al contributo regionale 2005 si attribuisce il valore zero nell’applicare la formula di cui sopra.

Per le Unioni di Comuni e le Comunità montane che hanno presentato, nell’anno 2006, domanda di contributo regionale di cui al bando approvato con D.D. n. 26 del 3/4/2006 - allegato 1 - della Direzione Affari Istituzionali e processo di delega

e

Per Unioni di Comuni e Comunità montane di prima istituzione dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 che hanno presentato, nell’anno 2006, domanda di contributo regionale di cui al bando approvato con D.D. n.26 del 3/4/2006 - allegato 2 - della Direzione Affari Istituzionali e processo di delega

Il contributo viene determinato in base alla seguente formula:

UNIONI DI COMUNI:

y = (contributo regionale anno 2006 x ....%) + (fondo statale trasferito alle Unioni di Comuni della Regione Piemonte nel 2006 (euro ………………) x quota percentuale* x ....% da applicare al contributo statale)

COMUNITA’ MONTANE:

y = (contributo regionale anno 2006 x ....%) + (fondo statale trasferito alle Comunità montane della Regione Piemonte nel 2006 (euro ………………) x quota percentuale* x ....% da applicare al contributo statale)

* la quota percentuale si ottiene moltiplicando il contributo erariale concesso alle singole Unioni di Comuni-Comunità montane nel 2005 x 100 e dividendo il risultato ottenuto con la somma erariale complessiva, trasferita alla Regione Piemonte nel 2005.         

Laddove risulta mancante il dato relativo al contributo erariale 2005 si attribuisce il valore zero nell’applicare la formula di cui sopra.

Verranno concordate, in sede di Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, le percentuali della formula di cui sopra, a seguito dell’avvenuta determinazione della percentuale dei fondi che lo Stato si tratterrà, nell’anno 2006, per finanziare le fusioni di Comuni e la gestione associata dei servizi comunali di competenza esclusiva dello Stato (ex art.14 del D.lgs. n.267/2000: anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica).

Al fine di garantire ad ogni forma associativa, per l’anno 2006, un contributo “ regionalizzato” non inferiore a quello ricevuto, nell’anno 2005, dallo Stato, la Regione si impegna ad integrare con fondi propri le risorse trasferite alla Regione Piemonte dallo Stato.

I contributi sono concessi ed erogati con determinazione del Direttore della Direzione Affari istituzionali e processo di delega alle Unioni e alle Comunità montane che ne abbiano titolo e che trasmettano la richiesta entro e non oltre il 2/10/2006.

Le domande di contributo, compilate utilizzando gli appositi modelli allegati, devono essere inoltrate esclusivamente con lettera raccomandata, ed indirizzata a:

Regione Piemonte-Direzione Affari istituzionali e processo di delega- Settore Autonomie locali -Via Pisano 6 -10152 Torino.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente. Sulla busta contenente la domanda deve essere indicato: “Richiesta di contributo “regionalizzato” per Unioni di Comuni e Comunità montane per la gestione associata di servizi comunali.

Fa fede ai fini del termine di presentazione, la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata.

Non saranno presi in considerazione:

- le istanze inoltrate fuori termine;

- le istanze incomplete delle sottoscrizioni, dichiarazioni e indicazioni prescritte nel modello di domanda;

La determinazione di cui sopra sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, sul sito Web del Settore Autonomie locali: http://www.regione.piemonte.it/autonomie/ e sul portale dell’associazionismo locale “Comuni in Comune”.

Il procedimento di concessione deve essere concluso entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo.

Le risposte ad eventuali richieste di integrazione istruttoria devono essere prodotte entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste stesse, a pena di esclusione.

Le domande di contributo relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. vengono ammesse al finanziamento con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. della predetta legge. In caso di provvedimento negativo verranno escluse dalla concessione di contributo.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione o documentazione che si rendesse necessaria ai fini del procedimento di concessione del contributo.


6. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo è erogato in un’unica soluzione.

Alle forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del provvedimento autorizzatorio di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., il contributo viene erogato a partire dal mese successivo all’intervenuta emanazione del predetto provvedimento. Il predetto provvedimento di deroga deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di emanazione della determinazione di individuazione dei beneficiari.


7. RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Entro il 30 giugno 2007 la forma associativa beneficiaria di contributo per l’anno 2006 è tenuta a rendicontare, nel rispetto di quanto previsto al punto 2., le spese sostenute (impegnate nell’anno 2006) in coerenza con le finalità del finanziamento concesso e con il contenuto della domanda stessa.

Per ogni intervento per cui è stato richiesto e concesso il contributo, la rendicontazione deve contenere, nel limite del contributo concesso ed in coerenza con le finalità per cui è stato accordato, l’elenco analitico delle spese sostenute (impegnate nell’anno 2006), corredato dell’elenco delle determinazioni di impegno delle spese stesse, nonché la dichiarazione del rispetto delle limitazioni di cui al precedente punto 2, entrambi sottoscritti dal Responsabile dei Servizi finanziari e dal/i Responsabile/1 del servizio/i finanziato/i. Ai fini istruttori, potrà essere richiesta copia delle determinazioni di impegno delle spese sostenute.

La rendicontazione del contributo deve contenere spese diverse o complementari rispetto alle spese relative al bando approvato con D.D. n. 26 del 3/4/2006, allegati 1 e 2, della Direzione Affari istituzionali e processo di delega, nonché a quelle relative a contributi concessi da altre Direzioni regionali.

Nel caso in cui la rendicontazione non sia stata effettuata secondo le modalità e i termini di cui sopra si procederà alla revoca anche parziale del contributo, provvedendo al recupero della somma già erogata nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.


8. REVOCA DEI CONTRIBUTI

Oltre alle ipotesi di cui al precedente punto 7, si provvede alla revoca del contributo concesso qualora vengano meno i presupposti per la concessione dello stesso.

La revoca comporta il recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

9. RINUNCIA AI CONTRIBUTI

La rinuncia da parte dei beneficiari al contributo concesso comporta la contestuale restituzione del contributo erogato. Qualora tale restituzione avvenga oltre i 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta concessione, si applicano gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione alla data di restituzione.

- di stabilire che i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi “regionalizzati” destinati alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per la gestione associata di servizi comunali, contenuti nel presente atto, hanno efficacia limitata all’anno 2006;

- di riservarsi, con successivo provvedimento, di istituire apposito capitolo di bilancio dopo l’avvenuta assegnazione da parte dello Stato delle risorse da destinare nell’anno 2006, alle Unioni di Comuni e Comunità montane per la gestione associata di servizi comunali;

- di stabilire che i fondi di cui sopra verranno accantonati con successivo apposito provvedimento;

- di stabilire che il fondo integrativo regionale da destinare alle finalità di cui sopra verrà costituito mediante utilizzo di parte della somma già accantonata con D.G.R. n. 27-2460 del 28 marzo 2006 (Acc. 100666).

5    di stabilire che con determinazione del Direttore della Direzione Affari Istituzionali e processo di delega si provvederà ad approvare l’avviso per la concessione ed erogazione dei contributi “regionalizzati”, precisando, secondo le modalità sopra descritte, le percentuali da applicare alla formula di cui al punto 5 del dispositivo e a confermare il termine ultimo di presentazione (2/10/2006) delle richieste di contributo da parte delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Nota della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega

Con riferimento alla pubblicazione della D.G.R. n. 47-3251 del 26.6.2006 riguardante “ Criteri e modalità per la concessione e l’erogazione delle risorse statali da trasferirsi alle Regioni per il sostegno dell’associazionismo comunale” si precisa che, ai sensi di quanto stabilito in tale atto, per la presentazione della domanda di contributo le Unioni e Comunità montane dovranno attendere la pubblicazione dell’apposito avviso della Direzione Affari Istituzionali e processo di delega a seguito della definizione delle percentuali da applicare alla formula di cui al punto 5 del dispositivo della deliberazione.

Allegato