Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 36 del 7 / 09 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2006, n. 14-3729

Legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8. Integrazioni alla D.G.R. n. 137 - 14136 del 22.11.2004 avente ad oggetto “Criteri per l’utilizzazione del Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile”

A relazione dell’Assessore Migliasso:

Visto l’articolo 8 della l.r. 12/2004 che prevede la costituzione di un Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’ imprenditoria femminile;

vista la D.G.R. n. 137 - 14136 del 22.11.2004 avente ad oggetto “Criteri per l’utilizzazione del Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’ imprenditoria femminile”;

preso atto che la predetta deliberazione si riferiva alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile” ed in particolare all’articolo 2, comma 1, lett. a) in quanto prevedeva come dovevano essere formate le imprese, le società di persone, le società cooperative e le società di capitali che rientravano nella definizione di imprenditorialità femminile;

visto il D.lgs n. 198 del 11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" che ha abrogato la legge 25 febbraio 1992, n. 215 ”Azioni positive per l’imprenditoria femminile" ed in particolare l’articolo 53 che prevede come devono essere formate le imprese, le società di persone, le società cooperative e le società di capitali che rientrano tra i beneficiari delle azioni positive;

visto il Regolamento (CE) n. 69 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

visto l’art. 3, comma 1, della l.r. 51/1997 che prevede che la Giunta regionale ha la competenza di formulare criteri generali in merito alle leggi regionali gestite dalle Direzioni regionali;

visto l’art. 8, comma 2 della l.r. 12/2004 che prevede un’apposita convenzione con Finpiemonte S.p.A. per la gestione del predetto Fondo di garanzia femminile;

vista la determinazione n. 984 del 29.11.2004 avente ad oggetto: “ L.r. 18 maggio 2004, n. 12. Art. 8. Costituzione presso Finpiemonte S.p.A. di un fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile. Disciplina dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., modalità e procedure per la concessione delle garanzie. Approvazione dello schema di convenzione”;

preso atto dell’avvenuta stipula della predetta convenzione, in data 28.12.2004, repertorio n. 9832;

ritenuto di integrare la D.G.R. 137 - 14136 del 22.11.2004 formulando, per le imprese ammesse ai benefici del citato Fondo di garanzia, le cause di revoca delle garanzie concesse, gli adempimenti previsti nel caso di cessazione dell’attività aziendale e nel caso di subentro nell’impresa da parte di un nuovo soggetto;

vista la D.G.R. n. 40 - 2088 del 30.01.2006 con la quale sono state accantonate ed assegnate alla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro le risorse per il Fondo di garanzia femminile;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

di integrare la D.G.R. n. 137-14136 del 22/11/2004, formulando i seguenti criteri generali:

le agevolazioni concesse a favore delle imprese beneficiarie del Fondo di garanzia di cui all’articolo 8 della l.r. 12/2004 verranno revocate per le seguenti cause:

a. l’impresa non mantenga il requisito di “impresa femminile” almeno fino a 24 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione;

b. la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;

c. l’intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l’effettivo realizzo;

d. Il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;

e. l’intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l’inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;

f. si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;

g. l’ impresa beneficiaria non presenti la documentazione richiesta;

h. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dall’impresa beneficiaria nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa.

Di stabilire che nei predetti casi l’impresa perderà l’agevolazione, con l’obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite della Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta pari al costo medio di mercato di una garanzia con caratteristiche analoghe. La commissione dovrà essere corrisposta anche nel caso di estinzione anticipata del finanziamento bancario, per il periodo di fruizione della garanzia regionale.

Di stabilire che nel caso di cessazione dell’attività aziendale, l’impresa beneficiaria dovrà necessariamente estinguere il debito residuo relativo al finanziamento bancario e corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite di Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta pari al costo medio di mercato di una garanzia con caratteristiche analoghe, calcolata per il periodo di utilizzo della garanzia, dal momento della cessazione dell’attività alla data di estinzione del finanziamento bancario.

Di stabilire che nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, all’impresa richiedente subentri un’altra, a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda, la nuova impresa potrà continuare ad usufruire dell’intervento del Fondo, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, pena l’estinzione anticipata del finanziamento e la corresponsione dell’equivalente del beneficio:

1) mantenimento dei requisiti di “prevalente partecipazione femminile” e “dimensione di piccola impresa”, previa accertamento di solvibilità;

2) subentro della nuova impresa nel pagamento del prestito,

3) continuazione dell’attività e conservazione dell’investimento ammesso a beneficio.

Di demandare al Direttore della Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro l’adozione di tutti gli atti conseguenti, avvalendosi delle risorse accantonate ed assegnate con la D.G.R. n. 40 - 2088 del 30.01.2006.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)