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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 35

Codice 22.1
D.D. 16 maggio 2006, n. 104

L.R. 02.11.1982 n. 32 - articolo 35: “Raccolta a fini scientifici e didattici”. Legge 23.08.93 n. 352 - articolo 8.- Autorizzazione alla raccolta funghi a fini scientifici e didattici all’A.L.S. n. 18 - Alba - Bra a favore del Sig. Aloi Giampiero

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 02.11.1982 n. 32 e dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352 il Signor: Aloi Giampiero (omissis) dell’A.S.L. 18 - Bra, alla raccolta e alla detenzione di esemplari di specie fungine.

Degli esemplari raccolti è autorizzata la detenzione presso l’ASL 18 - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Via Goito 1 - Bra.

L’attività è consentita su tutto il territorio regionale, per il periodo fino al 31 dicembre del corrente anno, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 02.11.82 n. 32 ed ai sensi dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352

L’autorizzazione rilasciata a fini scientifici, è finalizzata all’aggiornamento per l’espletamento delle mansioni lavorative;

La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela e, nell’eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti: si ricorda inoltre che relativamente alla raccolta dei funghi epigei il soggetto testé autorizzato, in quanto dipendente di un ente pubblico istituzionalmente deputato alle attività di ricerca e controllo scientifico in campo micologico, è, esclusivamente nell’espletamento di mansioni di servizio e nel relativo orario certificabile, esentato dal possesso dell’autorizzazione alla raccolta di cui all’art. 22 “Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi” della legge regionale 02.11.1982 n. 32.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino