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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 35
Codice 22.1
D.D. 12 aprile 2006, n. 77
L.R. 02.11.1982 n. 32 - articolo 35: Raccolta a fini scientifici e didattici. Legge 23.08.93 n. 352 - articolo 8.- Autorizzazione alla raccolta funghi a fini scientifici e didattici allAzienda Sanitaria Locale 5 - Collegno a favore del Sig. Bruno Mario Troia
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare ai sensi dellarticolo 35 della legge regionale 02.11.1982 n. 32 e dellart. 8 della Legge 23.08.93 n. 352 il Sig. Bruno Mario Troia (omissis) dellAzienda Sanitaria Locale 5 - Collegno, alla raccolta e alla detenzione di esemplari di specie fungine.
Degli esemplari raccolti è autorizzata la detenzione lAzienda Sanitaria Locale 5 - Dipartimento di Prevenzione Ispettorato Micologico - Via Balegno 6 - Rivoli.
Lattività è consentita su tutto il territorio regionale, per il periodo fino al 31 dicembre del corrente anno, in deroga a quanto previsto dallart. 20 della L.R. 02.11.82 n. 32 ed ai sensi dellart. 8 della Legge 23.08.93 n. 352.
Lautorizzazione rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata alla ricerca e studio di specie fungine per poter effettuare indagini microscopiche a supporto dei caratteri macromorfologici ed alla necessità di disporre di sufficiente materiale didattico da destinare alla formazione degli esercenti dei funghi.
La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela e, nelleventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti: si ricorda inoltre che relativamente alla raccolta dei funghi epigei il soggetto testé autorizzato, in quanto dipendente di un ente pubblico istituzionalmente deputato alle attività di ricerca e controllo scientifico in campo micologico, è, esclusivamente nellespletamento di mansioni di servizio e nel relativo orario certificabile, esentato dal possesso dellautorizzazione alla raccolta di cui allart. 22 Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi della legge regionale 02.11.1982 n. 32.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.
Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino