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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 35
Codice 12
D.D. 7 agosto 2006, n. 196
Legge 20 febbraio 2006, n. 82: Disposizioni di attuazione della normativa Comunitaria concernente lOrganizzazione comune di mercato (OCM) del vino. Fissazione del periodo delle fermentazioni - campagna 2006/2007 (vendemmia 2006)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. nel territorio della Regione Piemonte il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie è compreso tra il 10 agosto 2006 ed il 23 novembre 2006.
2. Per la produzione dei vini tradizionali regionali il periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie è compreso tra il 10 agosto 2006 ed il 01.05.2007. Sono individuati tradizionali, ai soli fini dellapplicazione delle norme citate in premessa, i seguenti vini: Piemonte Moscato passito, Casorzo passito o Malvasia di Casorzo passito, Caluso passito, Strevi ed ogni altro prodotto vinicolo le cui caratteristiche rispondano alle definizioni di cui allarticolo 1 - punto uno, lettera a - della Legge 20.02.2006, n. 82 e di cui al punto 24 dellallegato I del Regolamento CE n. 1493/99. La detenzione delle vinacce ottenute dalla produzione di detti vini tradizionali è vietata a decorrere dal trentesimo giorno a far data dal loro ottenimento come risultante dalla documentazione ufficiale di cantina e, comunque, non oltre la data del 31.05.2007.
3. Le comunicazioni relative a fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori dei periodi stabiliti ai precedenti punti 1 e 2, per le quali vige lobbligo di immediata comunicazione ai sensi dellarticolo 9 - punto 3 - della Legge 20.02.2006, n. 82 devono essere indirizzate a: Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio periferico di Torino - via Bertola n. 34 - Torino e comunicate mediante telegramma o telefax.
4. Ai soli fini dellapplicazione dellarticolo 9 - punto 4 - della Legge 20.02.2006, n. 82, sono considerati mosti parzialmente fermentati frizzanti i prodotti vinicoli riconducibili alla definizione di cui al punto 3 dellallegato I del Regolamento CE n. 1493/99, nonché i seguenti vini a D.O.C. o D.O.C.G.: Brachetto dAcqui nella tipologia rosso (ex D.M. 24.04.1996), Asti nella tipologia Moscato dAsti (ex D.M. 29.11.1993 e s.m.i.), Malvasia di Casorzo (ex D.M. 26.05.1997), Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (ex D.M. 28.02.1995), Piemonte nelle tipologie Brachetto e Moscato (ex D.M. 22.11.1994).
La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente responsabile
Enrico Zola