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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 34

Codice 10.7
D.D. 10 luglio 2006, n. 644

Comune di Varzo (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa novantanovennale a terzi, di porzioni di complessivi mq. 13.023, dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 101 - mapp. 77 e Fg. 102 - mapp. 193, per realizzazione pista agro-silvo-pastorale “aperta” al pubblico, per il collegamento dell’Alpe Nugno con l’Alpe Aroaldo e l’Alpe Albarina. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di autorizzare il Comune di Varzo (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi di mq. 13.023, dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 101 - mapp. 77 e Fg. 102 - mapp. 193, per darle in concessione amministrativa al “Consorzio Alpeggi Ovigo” per un periodo di anni 99 (novantanove), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la realizzazione di una pista agro-silvo-pastorale, con allungamento del tracciato esistente (che la collega alla Strada Comunale), che dovrà rimanere aperta ed in uso gratuito pedonalmente al pubblico e carrabile per i mezzi del Comune, per i mezzi di soccorso o di altre forze pubbliche e dei residenti, fatta salva la regolamentazione ritenuta necessaria e diverse disposizioni di legge. E’ consentita l’occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione e alle future manutenzioni, purché il tutto venga eseguito all’interno della precitata area autorizzata;

- che il Comune di Varzo (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione. Il Comune stesso dovrà, dopo verifica, inviare copia delle autorizzazioni inerenti le aree di uso civico eventualmente occupate dai tratti di pista già realizzati oppure presentare la necessaria istanza per la regolarizzazione in sanatoria;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

Le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori di realizzazione dell’opera e, se necessario, al termine dei futuri interventi di manutenzione;

La concessione pluriennale non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori e durata diversa rispetto a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

Non è previsto versamento di denaro al Comune a titolo di canone di concessione, tenuto conto che il Concessionario si impegna come già specificato, a realizzare e mantenere l’opera oggetto d’istanza a sue spese, pur tuttavia l’anzidetta manutenzione dovrà comunque essere fornita in misura almeno sufficiente a garantire la percorribilità della pista in sicurezza ai pedoni ed ai mezzi pubblici e di soccorso. In difetto il Comune dovrà provvedere in via sussidiaria ad eventuali carenze, addebitando poi i costi al Concessionario;

Il Comune di Varzo (VCO) dovrà destinare tutti gl’importi eventualmente percepiti in virtù della presente autorizzazione alla manutenzione dell’opera in argomento, nel rispetto di quanto disposto con la presente autorizzazione e dalla L. 1766/1927;

Tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri