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Bollettino Ufficiale n. 34 del 24 / 08 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comunità Montana dello Strona e Basso Toce - Valstrona (Verbano Cusio Ossola)

Statuto (Approvato con Deliberazione del Consiglio della Comunità n. 15 del 23.06.2006)

TITOLO I
PRINCIPI

Capo I
Comunità montana

Articoli:

1 - Denominazione, natura giuridica e ruolo

1. La Comunità Montana “dello Strona e Basso Toce”, ricompresa nella zona omogenea montana n. 43 di cui all’art. 2 della Legge Regionale n. 16 del 02/07/99, quale unione dei comuni montani di Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola e Valstrona, è ente locale sovracomunale.

2. La Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri.

2 - Territorio e sede

1. Il territorio della Comunità Montana è costituito dall’insieme dei territori dei Comuni compresi nella zona montana omogenea di cui all’art. 1.

2. La Comunità Montana ha sede presso il comune di Valstrona.

3 - Finalità e obiettivi

1. La Comunità Montana, nell’ambito delle finalità generali ad essa assegnate dalla legge, persegue prioritariamente i seguenti obiettivi settoriali:

a) tutela delle popolazioni di montagna,

b) tutela delle risorse paesaggistiche,

c) valorizzazione delle tradizioni,

d) conservazione del patrimonio monumentale e dei centri storici,

e) promozione dell’occupazione,

f) organizzazione servizi pubblici,

g) promozione di servizi associati fra i comuni membri.

4 - Assetto funzionale

1. La Comunità Montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate ed attribuite dai comuni membri, dalla provincia e dalla regione.

3. E’ titolare dell’esercizio associato delle funzioni dei comuni membri e dell’esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.

4. Promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi.

5 - Programmazione e cooperazione interistituzionale

1. La Comunità Montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi.

2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

Capo II
Segni distintivi

6 - Stemma e gonfalone

1. La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comunità Montana dello Strona e Basso Toce” e con lo stemma riportato in calce al presente statuto.

2. La Comunità Montana, è dotata di un Gonfalone approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 07.07.2004.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per fini non istituzionali.

7 - Albo pretorio e pubblicità delle informazioni

1. Nel palazzo adibito a sede della comunità montana l’organo esecutivo destina un apposito spazio facilmente accessibile ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura.

3. La Comunità Montana pubblica periodicamente e diffonde, anche per via telematica, notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.

TITOLO II
AUTONOMIA NORMATIVA

Capo I
Statuto

8 - Carattere e contenuto

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l’assetto organizzativo della Comunità Montana.

2. In particolare lo statuto disciplina:

a) il funzionamento degli organi politici, la loro composizione, le rispettive competenze;

b) le modalità di elezione dell’organo esecutivo;

c) l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) l’attività di programmazione;

e) le forme di collaborazione con i comuni associati e gli altri enti operanti nel territorio;

f) le modalità di gestione dei servizi;

g) la partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio montano;

9 - Interpretazione

1. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

2. E’ escluso il ricorso all’interpretazione analogica con riferimento allo statuto di altre comunità montane ed è parimenti esclusa l’interpretazione autentica.

3. E’ ammesso il ricorso all’intenzione del normatore scaturente in maniera non equivoca dai verbali del consiglio.

4. Sono ammesse sia l’interpretazione estensiva che quella restrittiva.

10 -. Modifiche e abrogazioni

1. Le modifiche dello statuto possono essere proposte dall’ Organo Esecutivo o da un quinto dei consiglieri assegnati o da quattro comuni membri con delibere adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le proposte di modifiche, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all’esame del consiglio entro trenta giorni dalla presentazione.

3. Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma solo sostituite.

4. L’abrogazione dell’intero statuto può essere disposta esclusivamente con l’atto di approvazione di un nuovo statuto.

11 - Pubblicazione

1. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul bollettino ufficiale della Regione, all’albo pretorio della comunità montana e a all’albo pretorio dei comuni membri.

Capo II
Regolamenti

12 - Caratteri e materie

1. La Comunità Montana può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.

2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

13 - Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

1. Salvo le deroghe previste dalla legge, l’esercizio della potestà regolamentare spetta all’Organo Rappresentativo che la esercita su iniziativa dell’Organo Esecutivo o di un quinto dei consiglieri in carica.

2. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. I regolamenti sono pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l’adozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo l’esecutività della stessa.

4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

14 - Interpretazione

1. I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall’articolo 9 per l’interpretazione dello statuto.

TITOLO III
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I
Organi politici

Sezione I
Articolazione degli organi

15 - . Definizione degli organi

1. La Comunità Montana è dotata di un Organo Rappresentativo, di un Organo Esecutivo e di un Presidente.

a) il Presidente dell’Organo Esecutivo prende il nome di Presidente della Comunità Montana.

b) I membri dell’Organo Rappresentativo assumono il nome di Consiglieri della Comunità Montana.

c) I membri dell’Organo Esecutivo quello di Assessori della Comunità Montana.

Sezione II
Organo rappresentativo

16 - Composizione, durata ed elezione

1. L’Organo Rappresentativo è composto dai rappresentanti di ciascuno dei Comuni di cui all’art. 1, in numero di tre per ogni Comune, di cui due designati dalla maggioranza del Consiglio Comunale e uno dalla minoranza.

2. I rappresentanti devono essere scelti tra i Sindaci o i Consiglieri dei Comuni membri.

3. La nomina dei rappresentanti deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta Comunale. In caso di inadempienza, si procederà alla formale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di ulteriori quarantacinque giorni. Scaduto l’ulteriore termine si riterranno validi i rappresentanti uscenti.

4. Il Sindaco di ogni Comune facente parte della Comunità Montana è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare di nomina, i nominativi dei rappresentanti del Comune nella Comunità Montana.

5. I rappresentanti di ciascuno dei Comuni devono essere eletti con il sistema del voto limitato ad una preferenza , in modo da garantire la rappresentatività delle minoranze, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.L.vo 267/2000.

6. L’Organo rappresentativo della Comunità Montana si intende rinnovato con l’avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno quattro quinti dei Comuni interessati.

7. La convocazione della prima seduta dell’Organo Rappresentativo è disposta dal Presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni.

8. La seduta di cui al comma 7 è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

9. L’Organo Rappresentativo procede nella prima seduta, nell’ordine, alla convalida della nomina dei propri membri, alla elezione del Presidente , del Vice Presidente e dei componenti dell’Organo Esecutivo, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

10. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i rappresentanti del Comune restano in carica fino alla surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale ma non di fusione di comuni facenti parte della Comunità Montana.

11. L’Organo Rappresentativo della Comunità Montana rimane in carica fino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni della Comunità Montana.

12. Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le vigenti leggi in materia.

17 - Sedute

1. Le sedute Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

18 - Convocazione

1. Il Presidente convoca l’Organo Rappresentativo su propria iniziativa o a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana; ovvero su richiesta del Revisore dei Conti qualora siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione.

2. La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno quattro giorni prima della seduta dell’Organo Rappresentativo . Il termine è ridotto a 24 ore per le convocazioni d’urgenza.

3. L’atto scritto di convocazione contenente il luogo di svolgimento della seduta e gli argomenti iscritti all’ordine del giorno deve essere spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata, oppure a mezzo fax, oppure mediante l’inoltro in posta elettronica, oppure mediante telegramma postale, cinque giorni prima della seduta. Il termine è ridotto a 24 ore per le convocazioni d’urgenza.

4. Contestualmente all’inoltro ai Consiglieri dell’ordine del giorno di convocazione, lo stesso dovrà essere trasmesso ai Comuni membri per l’affissione, fino al giorno in cui si tiene la seduta dell’Organo Rappresentativo , ai rispettivi albi pretori comunali.

19 - Presidenza

1. Le sedute dell’Organo Rappresentativo sono presiedute dal Presidente della Comunità Montana ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente. Qualora anche quest’ultimo fosse assente le sedute sono presiedute dal Consigliere più anziano di età presente.

2. Nella seduta di insediamento del nuovo Organo Rappresentativo , la presidenza è assunta dal Consigliere più anziano d’età, fino ad avvenuta elezione del nuovo Presidente.

20 - Validità delle sedute

1. Le sedute dell’Organo Rappresentativo sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati all’Ente, in seconda convocazione le sedute si ritengono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente.

2. L’Organo Rappresentativo delibera o tratta solo su argomenti inseriti nell’ordine del giorno di convocazione.

21 - Votazioni

1. Le votazioni, quando non sia diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto, avvengono per alzata di mano, ivi compresa quella per la nomina del Presidente dell’Organo Esecutivo o per ogni singolo suo componente, salvo quando sia prevista la votazione per appello nominale.

2. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le questioni riguardanti persone quando non sia altrimenti disposto dalla Legge.

22 - Ruolo e Competenza

1. L’Organo Rappresentativo è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L’Organo Rappresentativo provvede alla convalida dei propri membri nonché alla elezione del Presidente e dell’Organo Esecutivo e ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) Statuto dell’Ente, delle aziende speciali ed istituzioni;

b) regolamenti, ad esclusione di quelli gestionali di competenza dell’Organo Esecutivo;

c) piano pluriennale di sviluppo socio-economico e suoi aggiornamenti, con le indicazioni urbanistiche relative, programma pluriennale di opere ed interventi e relativi aggiornamenti annuali;

d) relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto;

e) convenzioni con la Provincia, i Comuni od altri Enti Locali, costituzione e modificazione di altre forme associative, nonché decisioni in tema di esercizio associato delle funzioni comunali di cui all’art. 4 del presente Statuto;

f) organizzazione di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione, se non già previsti in atti fondamentali e programmi di attuazione;

g) indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell’Organo Rappresentativo ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell’Organo Rappresentativo o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell’ Organo Esecutivo, dei dirigenti o dei responsabili dei servizi;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti dell’Organo Rappresentativo presso enti, aziende ed istituzioni ad essa espressamente riservata dalla Legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dall’Organo Esecutivo e sottoposte a ratifica dell’Organo Rappresentativo entro 60 giorni dalla data di adozione.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettere a), c), d) ed m), possono essere adottate direttamente dall’Organo Esecutivo qualora gli elementi determinanti o i criteri generali siano già previsti in atti fondamentali dell’Organo Rappresentativo.

23 - Verbalizzazione

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario-Direttore; essi debbono indicare i Consiglieri intervenuti alla discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed i nomi degli astenuti.

2. Nei processi verbali le dichiarazioni dei Consiglieri devono essere sinteticamente riassunte a cura del Segretario-Direttore.

3. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare l’intervento scritto al Segretario prima della votazione del punto all’ordine del giorno e comunque entro il termine della seduta dell’Organo Rappresentativo.

4. Le deliberazioni dell’Organo Rappresentativo e dell’Organo Esecutivo devono essere firmate dal Presidente e dal Segretario-Direttore.

5. I tempi e le modalità di pubblicazione sono stabiliti dalla Legge.

24 - Commissioni

1. L’Organo Rappresentativo istituisce le Commissioni permanenti, composte da un numero minimo di sei Consiglieri, per l’esame preliminare delle proposte di deliberazione o di altre questioni di rilevanza istituzionale. Può altresì istituire Commissioni temporanee per lo studio di specifici problemi, fissandone nella deliberazione istitutiva la composizione, le competenze ed i termini entro cui riferire.

2. I Capigruppo consiliari di cui al successivo art. 25 fanno parte di un’apposita Commissione denominata “Conferenza dei Capigruppo”, presieduta dal Presidente della Comunità Montana o da suo delegato.

3. Nella composizione delle Commissioni permanenti e temporanee deve essere garantita una adeguata rappresentanza della minoranza.

25 - Gruppi consiliari

1. Ciascun Consigliere può appartenere ad un gruppo politico,o movimento, non è previsto un numero minimo per la formazione di un gruppo consiliare.

2. I Consiglieri che dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo costituiscono il gruppo misto di fatto e di diritto.

3. Dell’avvenuta costituzione dei gruppi e della elezione dei rispettivi capigruppo è data comunicazione all’Organo Rappresentativo nella seduta successiva all’elezione del Presidente e dell’Organo Esecutivo.

26 - Status

1. I Consiglieri della Comunità Montana entrano in carica al momento della convalida degli eletti. Lo stato giuridico è stabilito dalla legge.

2. Il Consigliere rappresenta l’intera Comunità Montana ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto ad ogni iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Ha diritto di accesso agli uffici con diritto di ottenere, nei limiti fissati dal regolamento sull’accesso agli atti amministrativi, tutte le notizie e le informazioni per l’espletamento del proprio mandato. Lo stesso diritto di accesso riguarda gli atti delle aziende od istituzioni a cui partecipa la Comunità Montana.

27 -. Regolamento per il funzionamento dell’organo rappresentativo

1. L’Organo Rappresentativo adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento per il funzionamento dei lavori consiliari.

Sezione III
Organo esecutivo

28 - Composizione

1. L’ Organo Esecutivo della Comunità Montana è composto dal Presidente, da un Vice Presidente e da un numero massimo di quattro membri denominati Assessori.

2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Comunità Montana esclusivamente i Sindaci e i Consiglieri in carica dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana stessa.

3. Il Presidente può delegare agli Assessori, ed eccezionalmente a Consiglieri, esclusivamente funzioni istruttorie rispetto alle deliberazioni dell’Organo Esecutivo.

4. L’Assessore delegato dal Presidente a svolgere funzioni vicarie assume la qualifica di Vicepresidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimenti.

29 - Elezione, durata in carica

1. Il Presidente ed i componenti del Organo Esecutivo sono eletti dall’Organo Rappresentativo subito dopo la convalida dei rappresentanti dei Comuni.

2. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, depositato almeno cinque giorni prima presso la Segreteria della Comunità Montana contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente della Comunità Montana, di Vice Presidente e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

3. L’elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei voti; a tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di sessanta giorni dalla convalida dei componenti dell’Organo Rappresentativo. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, l’Organo Rappresentativo è sciolto.

4. Le dimissioni del Presidente o di oltre metà dei componenti dell’Organo Esecutivo, comportano la decadenza dell’intero Organo Esecutivo.

5. Il Presidente e l’Organo Esecutivo restano comunque in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l’elezione dei successori.

30 - Mozione di sfiducia

1. Il Presidente della Comunità Montana e l’Organo Esecutivo cessano dalla loro carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva per appello nominale, con voto palese espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e può essere proposta nei confronti dell’intero Organo Esecutivo; contiene la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di un nuovo Organo Esecutivo.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta l’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Organo Esecutivo proposto.

31 - Dimissioni , Revoca e surroga degli assessori

1. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta dimessosi o revocati dal Presidente, provvede in apposita seduta l’Organo Rappresentativo su proposta del Presidente, che deve essere convocato entro dieci giorni dalla intervenuta revoca e/o dalle dimissioni.

2. Le dimissioni degli Assessori non sono soggette ad accettazione, non possono essere ritirate, ed, entrano subito in vigore dalla data di acquisizione al protocollo dell’Ente.

32 - Funzionamento

1. L’Organo Esecutivo della Comunità Montana si riunisce preferibilmente in una seduta fissata periodicamente .

2. Può riunirsi inoltre, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

3. L’Organo Esecutivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, inoltre , qualora anche questi risultasse assente, la presidenza spetta all’Assessore più anziano d’età.

4. L’Organo Esecutivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Le riunioni dell’Organo Esecutivo non sono pubbliche.

33 - Attribuzioni

1. L’Organo Esecutivo opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. All’Organo Esecutivo compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto all’Organo Rappresentativo e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario-Direttore e dei Responsabili dei Servizi.

3. L’Organo Esecutivo svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti dell’Organo Rappresentativo.

4. E’ altresì di competenza dell’Organo Esecutivo l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e regolamenti o direttive meramente gestionali, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall’Organo Rappresentativo.

34 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità Montana .

2. Il Presidente è l’Organo responsabile dell’Amministrazione della Comunità Montana, convoca e presiede l’Organo Esecutivo e l’Organo Rappresentativo, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti

3. Il Presidente esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. Impartisce ai componenti dell’Organo Esecutivo le direttive politiche ed amministrative relative all’indirizzo generale dell’Ente ed a specifiche deliberazioni dell’Organo Rappresentativo e dell’Organo Esecutivo, nonché all’attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;

5. Coordina e stimola l’attività di singoli componenti dell’Organo Esecutivo; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente ; può in ogni momento sospendere l’esecuzione di atti dei componenti dell’Organo Esecutivo da lui delegati per sottoporli all’esame dell’Organo Esecutivo;

6. riceve le interrogazioni, le mozioni, le istanze e le petizioni da sottoporre all’Organo Rappresentativo;

7. indice i referendum previsti nel Regolamento.

Capo II
Tecnostrutture

35 - Principi organizzativi

1. La Comunità Montana uniforma l’organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

a) creazione in collaborazione coi comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da dirigenti qualificati, realizzati anche attraverso l’utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi comuni al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione e erogazione dei servizi, e dell’approvvigionamento delle risorse;

b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l’applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l’introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti all’esterno mediante formule appropriate;

e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l’organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l’introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.

2. Il regolamento, sulla base dei suddetti principi, disciplina:

a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;

b) la dotazione organica e la modalità di accesso all’impiego;

c) il segretario generale-direttore;

d) la dirigenza;

e) i responsabili dei servizi;

f) le procedure per l’adozione delle determinazioni;

g) i casi di incompatibilità;

h) gli organi collegiali;

i) gli ulteriori aspetti concernenti l’organizzazione e il funzionamento degli uffici.

36 - Rapporti tra organi politici e dirigenza

1. Gli organi politici della Comunità Montana, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Alla dirigenza della comunità montana e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

37 - Ufficio promozione e organizzazione dell’esercizio associato di funzioni

1. Al fine di promuovere e organizzare l’esercizio associato di funzioni, la Comunità Montana istituisce, con il contributo finanziario e la collaborazione dei comuni membri, un apposito ufficio col compito di elaborare il piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l’attuazione attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.

38 - Segretario generale-direttore

1. Il segretario generale-direttore ha la direzione complessiva dell’attività gestionale della comunità montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.

2. Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni dell’Organo Rappresentativo e dell’Organo Esecutivo , ne dirige l’attività di assistenza e verbalizzazione.

3. Se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la comunità montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse della stessa.

4. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

5. Coordina l’attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.

6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del segretario generale-direttore, un dirigente designato dall’Organo Esecutivo può essere incaricato di specifiche funzioni vicarie.

39 - Responsabili dei servizi

1. Ciascun servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente, sentito il parere del segretario generale-direttore, a un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio l’incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal segretario generale-direttore.

40 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

1. L’Organo Esecutivo può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l’assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione, a condizione che detto personale non sia presente all’interno delle tecnostrutture.

Capo III
Atti amministrativi

41 - Forma degli atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi dell’Organo Rappresentativo e dell’Organo Esecutivo sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.

2. Gli atti amministrativi del Presidente e dei dirigenti sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.

3. Le determinazioni, distinte per singoli uffici, sono, su base annua, numerate progressivamente secondo l’ordine cronologico.

Capo IV
Organo di revisione

42 - Revisore

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.

2. Le proposte finalizzate alla scelta del revisore sono corredate da dettagliato curriculum da depositare presso la segreteria generale almeno venti giorni prima della data della seduta dell’Organo Rappresentativo relativa alla sua elezione.

TITOLO IV
STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I
Programmazione e cooperazione

43 - Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la comunità montana assume, in attuazione dei principi contenuti nell’articolo 5, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell’azione della comunità montana è mirata a:

a) consentire ai comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;

b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;

c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli comuni membri e coordinamento delle loro azioni;

d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;

e) armonizzare l’azione della comunità montana con quella della regione, degli organi periferici dello stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;

e) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;

f) rendere flessibile l’uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

a) la cooperazione coi comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;

b) la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

44 - Documenti programmatici

1. Sono strumenti di programmazione della Comunità Montana il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associate e i programmi annuali operativi di attuazione.

45 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il Piano di sviluppo socio-economico, individua gli obiettivi e le priorità degli interventi, indica le iniziative più opportune per lo sviluppo dei settori produttivi e la salvaguardia del territorio, promuove il coordinamento degli interventi e delle relative spese degli enti locali e degli altri enti che concorrono all’attuazione del piano medesimo.

2. Il piano ha come finalità principali il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi, individua le priorità di intervento di salvaguardia dell’ambiente mediante il riassetto idrogeologico nel suo complesso.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio -economico deve tener conto delle previsioni degli strumenti urbanistici a livello comunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.

4. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità può essere variato ed aggiornato.

5. L’Organo Esecutivo predispone il piano esecutivo tenendo conto di quanto previsto anche dagli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale e sovracomunale.

6. Il piano quando adottato viene affisso per 30 giorni all’albo pretorio dell’Ente e di tutti i Comuni membri per estratto. Nei successivi trenta giorni, chiunque ne abbia interesse può presentare delle osservazioni, esaminate le quali viene trasmesso alla Provincia per l’approvazione di competenza. Decorsi 60 giorni dalla presentazione alla Provincia il piano si intende approvato se non pervengono richieste di chiarimenti e/o integrazioni.

46 - Piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata

1. Ogni anno, entro il mese di aprile, l’Organo Esecutivo, sentiti i Sindaci dei Comuni membri, determina i settori di intervento per i servizi da gestire in forma associata.

2. L’Organo Esecutivo provvede all’attivazione dei servizi associati ritenuti indispensabili e promuove ogni forma di finanziamento prevista per tali specifiche attività.

47 - Programmi annuali operativi di attuazione

1. I piani pluriennali si realizzano attraverso i programmi annuali operativi di attuazione contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell’esercizio.

2. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Regione.

3. Per l’attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità Montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri Enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma.

Capo II
Servizi pubblici e forme associative

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48 - Forme di gestione

1. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

2. Le deliberazioni consiliari per l’assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

3. La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

c) in concessione a terzi, per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;

d) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;

e) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;

f) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

g) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d’utenza.

49 - Collaborazione con altri enti e organismi pubblici

1. La comunità montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici, (ivi compreso l’ente parco), per l’esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti dagli articoli 24 e 27 dell’ordinamento degli enti locali.

Capo III
Norme finanziarie

50 - Entrate

1. La Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo stato sia da altri enti e organismi pubblici e privati.

51 - Ordinamento finanziario e contabile

1. La Comunità Montana adotta il regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.

52 - Tesoriere

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica ad un istituto bancario per un periodo non superiore a quanto previsto dalle leggi vigenti.

2. Il regolamento di contabilità disciplina il contenuto della convenzione da stipulare con il tesoriere.

TITOLO V
DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
Individuazione dei diritti

53 - Diritti

1. La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell’amministrazione, rafforza i seguenti diritti: diritto all’informazione, diritto all’uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

Capo II
Garanzie e gli strumenti

54 - Difensore civico

1. La Comunità Montana può promuovere la costituzione di un ufficio di Difensore Civico per la tutela dei cittadini appartenenti al territorio dell’Ente.

2. Il Difensore Civico svolge le proprie funzioni anche per i Comuni che hanno dato specifica delega alla Comunità Montana, previa convenzione che definisca tempi, modi e condizioni finanziarie approvata dal Consiglio e dai Consigli Comunali interessati.

3. Il Regolamento di funzionamento dell’ufficio del Difensore Civico è adottato dal Consiglio Comunitario a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

55 - Diritto all’informazione

1. A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull’indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.

2. La Comunità Montana mette a disposizione, a termini dell’art. 24 della legge sulla montagna, il proprio personale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

56 - Diritto di uguaglianza e imparzialità

1. L’accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

57 - Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo

1. E’ garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.

2. E’ altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo nelle dovute forme stabilite dalla Legge .

58 - Diritti di consultazione e controllo sociale

1. Per consentire ai cittadini di far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo sociale, il regolamento individua e disciplina forme di consultazione e di controllo adeguate alle funzioni svolte dalla Comunità Montana.

TITOLO V I
NORME TRANSITORIE E FINALI

59 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dall’Organo Rappresentativo della Comunità Montana, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell’Organo Rappresentativo stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, in prima e seconda convocazione, in sedute con un intervallo non superiore a trenta giorni, lo Statuto si intende approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Lo Statuto della Comunità Montana è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affisso per trenta giorni consecutivi all’albo della Comunità Montana e dei Comuni facenti parte della medesima; decorso tale termine, entra in vigore.