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Bollettino Ufficiale n. 33 del 17 / 08 / 2006
Codice 12.5
D.D. 2 agosto 2006, n. 193
Deliberazione della Giunta Regionale n. 47-2279 del 27/2/2006 in applicazione del D.M. 15 dicembre 2005 n. 4432 riguardante il regime di condizionalita. Individuazione delle norme e specificazione degli impegni in materia di prevenzione degli incendi e bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
in riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 27/2/2006, dal titolo: Decreto15 dicembre 2005 n. 4432 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni - Attuazione adempimenti previsti dallarticolo 2, comma 1 - Disposizioni in merito alla DGR n. 15 - 14886 del 28.02.2005", sono individuate nellallegato che fa parte integrante della presente determinazione le norme regionali e provinciali in tema di prevenzione degli incendi di bruciatura delle stoppie e dei residui colturali e i relativi impegni a carico degli agricoltori.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dellarticolo 61 dello Statuto e dellarticolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore regionale
Vito Viviano
Allegato A
La deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 27/2/2006, nel campo di condizionalità buone condizioni agronomiche ed ambientali, norma 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), stabilisce il divieto di bruciatura delle stoppie e dei residui colturali prevedendo una deroga per le superfici coltivate a risaia, con lavvertenza che devono comunque essere fatte salve le norme per la prevenzione degli incendi e gli eventuali regolamenti locali in materia.
In proposito si individuano tali norme e gli impegni che ne conseguono a carico degli agricoltori.
a) Norme regionali:
L.R. n. 16 del 9/6/1994 Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi, in base alla quale è previsto il seguente impegno:
1. E sempre vietata laccensione di fuochi o labbruciamento diffuso di materiale vegetale ad una distanza inferiore a m. 50 dai terreni boscati o cespugliati.
b) Norme locali:
Regolamento provinciale approvato dal Consiglio provinciale di Vercelli con deliberazione n. 347 del 15 settembre 1998, in base al quale leliminazione mediante combustione delle stoppie e dei residui vegetali in genere è ammessa alle seguenti condizioni, che costituiscono altrettanti impegni a carico del proprietario o conduttore dei fondi interessati:
1. E effettuabile dal 1° marzo al 15 dicembre.
2. Deve essere effettuata ad una distanza superiore a m. 100 dal limite delle carreggiate delle strade provinciali e, comunque, di pubblico transito, nonché dalle case, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.
3. Deve essere effettuata in un luogo preventivamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco.
4. Per ciascuna azienda di superficie fino a 100 ettari, può riguardare giornalmente una superficie non superiore ai 5 ha.
5. Per ciascuna azienda di superficie superiore a 100 ettari, non può superare 1/20 (un ventesimo) della superficie aziendale totale.
6. E consentita esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia.
7. Deve esaurirsi inderogabilmente entro e non oltre le ore 17.00 o le ore 18.00 nel periodo dellora legale.