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Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 / 08 / 2006

Codice 17.1
D.D. 6 febbraio 2006, n. 29

Esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 40/98. Progetto di “Insediamento commerciale Savidis s.r.l.”, da localizzarsi nel Comune di Savigliano (CN), presentato dalla Soc. Savidis s.r.l

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di ritenere che il progetto di trasformazione con ampliamento della superficie di vendita dell’insediamento commerciale localizzato in via Saluzzo n. 65 a Savigliano (CN), presentato in data 22.11.2005 dalla Società Savidis S.r.l., (omissis), con sede in Via Saluzzo, n. 65, Savigliano (CN), allo stato degli atti e sulla base degli elaborati progettuali depositati, possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni espresse in premessa, a condizione che il progetto municipale recepisca tutte opere di compensazione e mitigazione previste dal progetto esaminato nel presente procedimento e le prescrizioni di seguito elencate:

10. Opere Connesse:

- Dovranno essere eseguite le opere di miglioramento della viabilità oggetto della concertazione sopra citata di competenza della Società proponente prima dell’apertura del centro commerciale;

- per la realizzazione delle opere di viabilità previste dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni agli Enti competenti;

- in sede di istanza di autorizzazione alle opere viabilistiche dovranno essere eliminate le criticità derivanti dagli attraversamenti esistenti.

1. Inquinamento Luminoso - L’illuminazione del centro commerciale dovrà conformarsi ai disposti della L.R. 24.03.2000 n. 31 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”, specie per l’illuminazione esterna dei parcheggi.

2. Verifica Delle Prescrizioni E Monitoraggi - Deve essere rispettato quanto segue:

- si dovranno effettuare le attività di monitoraggio acustico e atmosferico da concordare (modalità e tempistiche) preventivamente col Dipartimento ARPA di Cuneo e col Comune di Savigliano;

- il Direttore dei lavori deve trasmettere all’ARPA Dipartimento di Cuneo, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto;

- i risultati dei rilevamenti effettuati devono essere trasmessi all’ARPA Dipartimento di Cuneo;

- in caso di significativo aumento dei parametri di inquinamento dovranno essere individuati ulteriori sistemi di mitigazione a carico del proponente volti alla riduzione degli impatti.

3. Il Comune dovrà subordinare il Permesso di Costruire all’ottemperanza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 e dovrà riportare integralmente il punto 3. inoltre, il Comune di Savigliano, nell’ambito delle Convenzioni Edilizio/Urbanistiche, dovrà farsi garantire dagli operatori l’effettivo costo per la realizzazione delle opere di loro competenza.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente Determinazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. n. 40/1998.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni