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Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 / 08 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Piobesi Torinese (Torino)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 27/04/2006. Regolamento edilizio comunale. Approvazione modifiche art. 2."

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- Di approvare la sostituzione dell’art. 2 del Regolamento Edilizio vigente, con il nuovo testo che risulta il seguente:

“Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Presidente e da n. 3 (tre) componenti, di cui uno proposto dai gruppi consiliari di minoranza e uno individuato tra i dipendenti dell’ufficio tecnico in possesso di diploma di geometra o titolo superiore adeguato in materia di architettura o ingegneria.

Nel corso della prima seduta, i componenti provvedono ad eleggere, al loro interno, il Presidente.

Tra i componenti dovrà essere presente un esperto di cui alla Legge Regionale 20/1989.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale, fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea. I membri elettivi, o parte di essi, possono essere scelti all’interno di elenchi preposti dagli Ordini-Collegi.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

(omissis)

Piobesi Torinese, 26 luglio 2006

Il Responsabile Area Tecnica
Lodovico Cosso