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Bollettino Ufficiale n. 30 del 27 / 07 / 2006

Codice 25.7
D.D. 20 febbraio 2006, n. 257

Autorizzazione idraulica per l’occupazione di mq. 944,10 di pertinenza idraulica del torrente Erno in territorio del Comune di Lesa, antistante i mapp. 473-474-482 fg. 13 ad uso parcheggio di automezzi, di attrezzatura mobile e deposito temporaneo di materiale su bancale e realizzazione di recinzione metallica. Richiedente: Ditta Chiesa Claudio & C. S.n.c

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta Chiesa Claudio & c. s.n.c. con sede in Lesa (omissis) all’occupazione di mq. 944,10 di pertinenza idraulica del torrente Erno in territorio del Comune di Lesa,antistante i mapp. 473-474-482 fg. 13 ad uso parcheggio di automezzi, di attrezzatura mobile e deposito temporaneo di materiale su bancale e realizzazione di recinzione metallica nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all’istanza che debitamente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’occupazione dell’area demaniale e la realizzazione della recinzione potranno essere effettuate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

2. l’occupazione dell’area demaniale e la realizzazione della recinzione potranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;

3. la recinzione in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

4. il committente dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione attestante che la recinzione è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

5. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo);

6. questo Settore si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che rendessero in seguito incompatibile l’occupazione della pertinenza idraulica con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico ecc.).

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi