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Bollettino Ufficiale n. 29 del 20 / 07 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Asti

Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di adeguamento impianti di trattamento a servizio “Officine Trenitalia OML - Asti, via Capuana” finalizzato al trattamento di rifiuti liquidi speciali non pericolosi. Determinazione del Dirigente Prot. 4544 del 20.06.2006 - Rep. n. 635 del 20.06.2006

Il Dirigente

Premesso che in data 26.01.06 il proponente Società Sodai S.p.A. con sede legale a Milano, corso di Porta Nuova 13/15, ha presentato all’Organo Tecnico Provinciale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 40/1998 e s. m. e. i., relativamente al progetto di adeguamento impianti di trattamento a servizio “Officine Trenitalia OML - Asti, via Capuana” finalizzato al trattamento di rifiuti liquidi speciali non pericolosi, situato nel comune di Asti - prot. n. 5880 del 27.01.06, allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano “La Stampa”, tramite pubblicazione effettuata in data 26.01.06 ed agli ulteriori adempimenti prescritti dall’ articolo 12, determinando così l’avvio del procedimento.

Il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 6 e 7 - allegato A 2 della l.r. 40/98 e s.m. e i., che prevede la Provincia di Asti, quale Autorità competente.

L’organo tecnico provinciale ha provveduto quindi a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 23.02.2006 e del conseguente avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA, individuando il relativo responsabile.

Il progetto consiste nell’adeguamento di un impianto presente ma disattivato a seguito dell’alluvione del 1994, di depurazione chimico - fisico, tranne le sezioni di sollevamento e disoleazione. A seguito degli interventi previsti di adeguamento l’impianto è destinato a trattare:

- Tutte le acque reflue provenienti dalle unità produttive interne allo stabilimento O.M.L. non svolte da Trenitalia;

- I rifiuti speciali liquidi e fangosi, non pericolosi, derivanti da processi di lavorazione di unità produttive terze compatibili con il ciclo depurativo dell’impianto di depurazione.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico o altre informazioni ritenute utili a caratterizzare la collocazione.

L’ Organo tecnico, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13, ha avviato la conferenza di servizi con i soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998.

In data 30.03.2006, tramite convocazione prot. 16.289 del 13.03.06 si è svolta la riunione della conferenza di servizi.

Il proponente è stato invitato a partecipare alla riunione nel cui ambito ha fornito alcuni opportuni chiarimenti circa la tipologia di attività del proponente SODAI Italia, le criticità circa la localizzazione dell’attività, il tipo e la metodologia di trattamento dei rifiuti in oggetto.

Dall’ esame della documentazione presentata, da quanto emerso dagli approfondimenti svolti dall’Organo Tecnico con il supporto tecnico - scientifico dell’ARPA, nonché alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti anche in seno alla conferenza di servizi, dal verbale del confronto con il proponente di cui all’art. 14, comma 4, emerge quanto segue:

- il progetto di adeguamento degli impianti di trattamento a servizio “Officine Trenitalia O.M.L. - Asti, via Capuana”, finalizzato al trattamento di rifiuti liquidi speciali non pericolosi presenta caratteristiche di insostenibilità ambientale. In particolare l’incompatibilità ambientale riguarda sia aspetti igienico-sanitari, sia urbanistici, evidenziati dall’ A.S.L. n. 19 e dal Comune di Asti. Le incompatibilità si evidenziano sia in ottica puntuale, sia in base a valutazioni di area vasta. Infatti la realizzazione dell’impianto - che ai sensi del D.M. 05.09.1994, deve essere classificato come industria insalubre di prima classe (lett. B - n. 100) - ai sensi dell’art. 216 T.U.LL.SS. (R.D. 1.265/34), deve essere isolata nelle campagne e tenuta lontana dal centro abitato; l’allegato 4 della Deliberazione Interministeriale 04.02.1977 prescrive che gli impianti di depurazione siano costruiti a una congrua distanza da insediamenti abitati, residenziali o commerciali, o zone ad intenso traffico. Per i nuovi impianti è prescritta una fascia di rispetto assoluto, con vincolo di inedificabilità circostante l’area destinata all’impianto: la larghezza di tale fascia non può essere inferiore a mt. 100. Il progetto è inoltre incompatibile con il P.R.G. in quanto l’area in oggetto ricade in zona che il vigente P.R.G.C. di Asti, approvato con D.G.R. 30-71 del 24.05.2000, classifica come “Aree di pertinenza delle linee ferroviarie” (art. 9 N.T.A.). Per tali aree l’art. 9 comma 7 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. recita:"Nelle aree ferroviarie sono consentiti gli interventi proprii delle Ferrovie dello Stato".

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 e s.m. e i., T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;

Visto il d.p.r. 12.04.1996 e s.m.i.;

Vista la l.r. 40/1998 e s.m.i.;

Viste le disposizioni vigenti in materia;

determina

1. di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale, in merito al progetto di adeguamento degli impianti di trattamento a servizio “Officine Trenitalia O.M.L. - Asti, via Capuana” finalizzato al trattamento di rifiuti liquidi speciali non pericolosi localizzato ad Asti, via Capuana, presentato da SODAI S.p.A. con sede legale a Milano, corso di Porta Nuova 13/15, per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa e di seguito sintetizzate:

- Il progetto proposto risulta incompatibile con il P.R.G. del Comune di Asti;

- Il progetto si colloca in un ambito ambientale urbano e quindi incompatibile sotto gli aspetti igienico-sanitari;

2. Di dare atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

3. Di trasmettere il presente provvedimento al servizio risorse umane e finanziarie e alla Segreteria Generale dell’Ente per i provvedimenti di competenza.

4. Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità competente.

5. Di inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell’Ente, ai fini della pubblicazione della stessa all’Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente Regolamento di Contabilità;

6. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

7. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Dirigente del Settore Ambiente
Angelo Marengo