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Bollettino Ufficiale n. 27 del 6 / 07 / 2006

Codice 21.5
D.D. 16 febbraio 2006, n. 89

Progetto di “Pista forestale del Saben nel Vallone dell’Agnello, in Comune di Valdieri (CN)”. Proponente Comune di Valdieri. Valutazione d’incidenza SIC IT1160056 “Alpi Marittime” DPR 357/97, art. 5 modificato e integrato con DPR 120/03, art. 6.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 120/03 che modifica l’articolo 5 del DPR 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e per le motivazioni espresse in premessa, giudizio positivo di valutazione d’incidenza all’esecuzione del progetto “Pista forestale del Saben nel Vallone dell’Agnello, in Comune di Valdieri (CN)” situato all’interno del Sito d’Importanza Comunitaria “Alpi Marittime” (cod. IT1160056), presentato dal Comune di Valdieri, subordinatamente al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l’aspetto delle scarpate di neoformazione dovrà mantenere, per quanto possibile, aspetto e caratteristiche vegetazionali il più possibile conformi all’attuale aspetto dei luoghi. A tale scopo si dovrà considerare l’opportunità di ricavare scarpate dal profilo “movimentato” attraverso la sistemazione, compatibilmente con la sicurezza dei fruitori della pista e delle zone a valle, di massi o il mantenimento di speroni di roccia.

2. il ripristino delle scarpate dovrà prevedere inoltre il recupero di parte dei cespi di Lavandula angustifolia (specie nutrice del Papilio alexanor) presenti nelle aree di interferite. Tali esemplari, opportunamente conservati, saranno nuovamente messi a dimora presso tasche di suolo opportunamente ricavate durante la sistemazione a verde delle scarpate.

3. la sistemazione delle scarpate dovrà essere seguita da idonei e tempestivi interventi di manutenzione a carico del proponente, atti a risarcire eventuali fallanze e ad impedire l’innesco di fenomeni erosivi.

4. l’inerbimento delle scarpate dovrà essere effettuato tramite idrosemina e non a spaglio e con un impiego più ridotto di specie (max 5-6 contro le 14 previste), effettuando una semina nel momento vegetativo corretto, con una scelta ragionata delle specie sulla base delle affinità con le cotiche erbose presenti sul versante.

5. lo sfruttamento dei cedui di faggio serviti dalla pista, dovrà essere regolamentato, in virtù dell’appartenenza della faggeta ad un’area tutelata, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni del Piano Forestale (applicazione della selvicoltura naturalistica), da un piano di utilizzazione. Di tale piano dovrà essere data comunicazione al Settore Pianificazione Aree protette della Regione Piemonte, al Parco Naturale Alpi Marittime e ad Arpa Piemonte, settore Via/Vas e dovranno essere previste precise e rigorose misure di controllo al fine di evitare l’avvio di una gestione forestale scorretta.

6. al fine di ovviare locali fenomeni di dissesto, dovrà essere valutata l’opportunità dell’imposizione del divieto di transito sulla pista, nei giorni successivi al verificarsi di precipitazioni.

7. l’uso dell’esplosivo dovrà essere il più possibile ridotto al fine di limitare il disturbo alle specie animali presenti nell’area.

Come misure di compensazione degli interventi proposti si richiedono le seguenti misure:

8. al fine di diminuire le probabilità di innesco d’incendio e di ridurre la biomassa bruciabile si richiede l’eliminazione della vegetazione arbustiva morta in piedi (soprattutto Juniperus communis), attualmente presente lungo le aree a prateria, per una fascia di ampiezza pari a 100 m a monte e a valle della strada.

9. per accertare l’effettiva frequentazione da parte di Papilio alexanor delle aree interferite, il proponente dovrà presentare uno specifico piano di monitoraggio le cui modalità saranno concordate con il Settore Pianificazione Aree protette della Regione Piemonte e con il Coordinamento VIA-VAS dell’ARPA Piemonte.

10. dovranno essere realizzare misure di valorizzazione del sentiero del Vallone del Saben in accordo con l’Ente di gestione del Parco naturale regionale delle Alpi Marittime, anche attraverso la realizzazione e la posa di pannelli informativi che illustrino le caratteristiche peculiari del S.I.C. Il contenuto di tale segnaletica dovrà essere concordato con il Settore Pianificazione Aree protette della Regione Piemonte.

Il Direttore dei lavori e/o il Responsabile del procedimento, per le rispettive competenze, dovranno trasmettere al Coordinamento VIA-VAS dell’ARPA Piemonte una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativa l’inizio delle attività dei lavori e l’attuazione di tutte le misure prescrittive e di mitigazione incluse nello Studio di Incidenza Ecologica presentato ed integrate con quelle adottate con il parere conclusivo del procedimento amministrativo relativo al progetto in oggetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi