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Bollettino Ufficiale n. 27 del 6 / 07 / 2006

Codice 21.5
D.D. 14 febbraio 2006, n. 82

Legge 8 giugno 1989, n. 36, articolo 3, comma 1, lettera A2 e articolo 4; legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9; D.G.R. n. 26-14329 del 14 dicembre 2004. Approvazione con prescrizioni del Piano di gestione e controllo della specie cinghiale nel Parco naturale del Lago di Candia per l’anno 2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di approvare ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 ed in osservanza delle disposizioni per la gestione ed il controllo delle popolazioni di cinghiali approvate con D.G.R. 26-14329 del 14 dicembre 2004, il Piano di gestione e controllo del Parco naturale del Lago di Candia per l’anno 2006 presentato dall’Ente di gestione del Parco naturale del Lago di Candia con nota n. 258 del 20 dicembre 2005 (Prot. n. 26935/21.5 del 29 dicembre 2005).

L’autorizzazione alla attuazione del Piano di controllo e gestione della specie cinghiale è subordinata alla piena adesione alle “Disposizioni per il controllo e la gestione della popolazione di cinghiale nelle Aree protette della Regione Piemonte” approvate con D.G.R. n. 26-14329 del 14 dicembre 2004 ed è in particolare condizionata alla osservanza delle seguenti prescrizioni:

- i selecontrollori impiegati negli interventi devono avere partecipato a corsi aventi caratteristiche analoghe a quelli previsti dalle “Disposizioni per il controllo e la gestione della popolazione di cinghiale nelle Aree protette della Regione Piemonte” approvate con D.G.R. n. 26-14329 del 14 dicembre 2004 e superato il relativo esame;

- deve essere individuato individua e nominato con apposito atto amministrativo, il “Responsabile per la gestione ed il controllo del cinghiale” come previsto dall’articolo 6 delle succitate “Disposizioni per il controllo e la gestione della popolazione di cinghiale nelle Aree protette della Regione Piemonte”;

- non sono ammessi interventi mediante la tecnica della battuta o della braccata;

- a seguito degli abbattimenti devono essere compilati il verbale e le schede di rilevamento n. 7, 8, 9, e 10 allegate alle “Disposizioni per il controllo e la gestione della popolazione di cinghiale nelle Aree protette della Regione Piemonte”.

L’Ente di gestione dovrà inoltre comunicare al Settore Pianificazione Aree protette, il numero, la tipologia e le modalità di gestione delle gabbie al fine della verifica della loro efficienza ed efficacia nella cattura dei cinghiali; il Settore si riserva in proposito di fornire eventuali ulteriori prescrizioni tecniche per un migliore utilizzo di tali gabbie.

L’efficacia dell’approvazione è subordinata al parere favorevole dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (Legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, art. 4, comma 1, lettera a) e delle Provincia di Torino competente per territorio (Legge regionale 8 giugno 1989, n. 70, articolo 29, comma 8).

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi