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Bollettino Ufficiale n. 26 del 29 / 06 / 2006
Legge regionale 26 giugno 2006, n. 22.
Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina lesercizio dellattività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dellattività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
2. La presente legge non si applica ai servizi disposti per fini di pubblico interesse quando ricorrono esigenze eccezionali di trasporto per volume o per limmediatezza della prestazione da erogare, nonché ai servizi integrativi o sostitutivi dei servizi ferroviari.
Art. 2.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, in attuazione dellarticolo 4 della l. 218/2003, provvede a:
a) istituire ed aggiornare il registro regionale delle imprese esercenti lattività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;
b) stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni;
c) fissare le modalità e le procedure per laccertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dellattività di trasporto di viaggiatori su strada;
d) inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lelenco delle imprese titolari delle autorizzazioni, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e lannotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici;
e) definire norme volte ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di rapporto di lavoro e di prestazioni di guida;
f) garantire condizioni omogenee per linserimento sul mercato delle imprese nazionali e comunitarie, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
g) fissare la misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse secondo i parametri di riferimento definiti dalla normativa nazionale;
h) stabilire i casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dellautorizzazione secondo i parametri di riferimento definiti dalla normativa nazionale.
Art. 3.
(Funzioni delle province)
1. La Regione trasferisce alle province, nel rispetto dei principi contenuti nella normativa nazionale e nella presente legge, le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente secondo le modalità indicate allarticolo 4;
b) lattività di accertamento della permanenza dei requisiti di cui allarticolo 4;
c) lirrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative previste allarticolo 8;
d) la sospensione o la revoca dellautorizzazione nei casi di cui agli articoli 4, 9 e 11;
e) linvio alla Regione dei dati contenuti nella sezione provinciale del registro regionale delle imprese esercenti lattività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e lannotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.
Art. 4.
(Modalità di rilascio dellautorizzazione)
1. La provincia rilascia lautorizzazione per il servizio di noleggio di autobus con conducente alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori ed aventi la sede legale o la principale organizzazione aziendale nellambito territoriale di propria competenza. Le imprese in possesso dellautorizzazione sono iscritte nel registro regionale delle imprese di cui allarticolo 5.
2. Limpresa, al fine del rilascio dellautorizzazione di cui al comma 1, presenta alla provincia unapposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dellimpresa, contenente obbligatoriamente i seguenti elementi:
a) la denominazione o la ragione sociale dellimpresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita ai fini dellimposta sul valore aggiunto (IVA) e le generalità del titolare o del legale rappresentante dellimpresa;
b) il possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dellUnione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante laccesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire lesercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
c) il numero di autobus da immatricolare o già immatricolati da adibire al servizio di noleggio, con la specificazione di quelli acquistati con sovvenzioni pubbliche;
d) il numero dei conducenti e la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale, comunque rientrante nelle fattispecie di cui allarticolo 6 della l. 218/2003. La dotazione di personale con rapporto di lavoro subordinato, avente un inquadramento contrattuale abilitante a condurre autobus da noleggio, è almeno pari al 90 per cento degli autobus destinati a noleggio con conducente in disponibilità dellimpresa. Al personale sono parificati i titolari, i soci amministratori ed i collaboratori familiari di imprese titolari delle autorizzazioni, dotati della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsti dallarticolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Al fine di verificare la persistenza del requisito le imprese, ogni dodici mesi, inviano alla provincia una dichiarazione del legale rappresentante dellimpresa, resa ai sensi dellarticolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il personale in forza a libro matricola;
e) il possesso del certificato discrizione al registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui allarticolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, da parte del personale conducente;
g) la dotazione di idonee soluzioni per il deposito del parco autobus, nonché di idonee soluzioni tecniche per la corretta manutenzione dei mezzi;
h) leventuale possesso dellattestato di idoneità professionale per lattività internazionale.
3. Limpresa richiedente è tenuta a regolarizzare leventuale domanda incompleta con le indicazioni e la documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione da parte della competente struttura della provincia. In caso di mancata regolarizzazione, la provincia competente dispone il rigetto della domanda.
4. La competente struttura della provincia, ove sussistano le condizioni, rilascia lautorizzazione entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Copia conforme dellautorizzazione è conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa, ai sensi dellarticolo 5, comma 5, della l. 218/2003.
5. La provincia verifica la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata lautorizzazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, con cadenza quinquennale.
6. La provincia revoca lautorizzazione, senza attendere la verifica di cui al comma 5, qualora accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal d.lgs. 395/2000.
7. La revoca di cui al comma 6 avviene secondo le modalità previste dagli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 e nel rispetto delle procedure di cui allarticolo 13 bis del d.lgs. 395/2000.
Art. 5.
(Registro regionale delle imprese)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di trasporti è istituito il registro regionale delle imprese esercenti lattività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, costituito dallinsieme delle sezioni provinciali del registro di cui al comma 3.
2. La Regione, in accordo con le province, definisce le caratteristiche e le procedure per limplementazione del registro telematico di cui al comma 1.
3. Le competenti strutture delle province provvedono alla costituzione, alla tenuta ed allaggiornamento delle sezioni provinciali del registro regionale delle imprese.
4. Le variazioni ai dati contenuti nel registro sono eseguite dufficio a seguito di comunicazioni dellimpresa interessata. Limpresa iscritta nel registro comunica alla provincia, entro trenta giorni dallavvenuta variazione, ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per liscrizione nel registro e ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sullautorizzazione.
5. La provincia provvede alla cancellazione dellimpresa dalla sezione provinciale del registro:
a) su richiesta dellimpresa;
b) nel caso di cessazione dellattività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;
c) nel caso di perdita dei requisiti di cui allarticolo 4;
d) nei casi di revoca dellautorizzazione di cui agli articoli 4, 9 e 11.
6. Fermo restando quanto disposto allarticolo 9, comma 6, limpresa cancellata dal registro può ottenere la reiscrizione ed il rilascio di nuova autorizzazione purché in possesso dei requisiti di cui allarticolo 4.
7. Limpresa, risultante dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società già iscritte nel registro, può chiedere liscrizione sempre che sussistano i requisiti di cui allarticolo 4.
Art. 6.
(Contributo di iscrizione)
1. Con legge finanziaria regionale è disposto leventuale contributo di iscrizione al registro regionale delle imprese di cui allarticolo 5 e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.
Art. 7.
(Noleggio autobus)
1. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate allesercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla l. 21/1992.
2. A tal fine, previa presentazione di apposita domanda, sono iscritti di diritto al ruolo provinciale dei conducenti di servizi pubblici non di linea di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che esercitano lattività di noleggio e, a richiesta di questi, i dipendenti delle imprese di noleggio in possesso del certificato di abilitazione professionale e della patente di guida di categoria D.
3. Ai sensi dellarticolo 1, comma 3, della l. 218/2003, la distrazione in servizio di noleggio di autobus immatricolati in servizio di linea è consentita unicamente nei seguenti casi:
a) autobus acquistati senza alcun contributo pubblico;
b) autobus acquistati con contributo pubblico già ammortizzato. Il contributo si intende ammortizzato quando sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese.
Art. 8.
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque effettui il servizio senza lautorizzazione prevista dalla presente legge o dalla normativa comunitaria o nazionale o internazionale, o con lautorizzazione sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.
2. Le tipologie di infrazioni soggette a sanzione sono le seguenti:
a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, costituite dal complesso di norme dirette a garantire lincolumità delle persone trasportate, con riferimento sia agli autobus utilizzati sia al loro impiego nel servizio. Linfrazione si sostanzia nelleffettuare, da parte di una impresa in possesso di autorizzazione, servizio di noleggio con autobus non adibiti a servizio di noleggio o non revisionati o con revisione scaduta o non muniti di cronotachigrafo funzionante o non muniti di estintore omologato;
b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, costituite dal complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nellautorizzazione con riferimento alle norme tributarie, contributive ed inerenti al rapporto di lavoro. Linfrazione si sostanzia, inoltre, nelleffettuare servizio di noleggio con autobus non presenti nel registro regionale delle imprese;
c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente al servizio, costituite dal complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dellimpresa, sia dei requisiti sia degli atti necessari al corretto svolgimento dellattività di noleggio di autobus con conducente. Linfrazione si sostanzia nel non avere a bordo dellautobus in servizio lautorizzazione o la carta di circolazione, nonchè nel mancato possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui allarticolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, da parte del conducente dellautobus. Linfrazione si sostanzia, inoltre, nellomessa o tardiva comunicazione, da parte dellimpresa iscritta nel registro regionale delle imprese, di ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per liscrizione nel registro e ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sullautorizzazione.
3. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 2, lettera a), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni laumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di euro 3.000,00.
4. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 2, lettera b), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni laumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di euro 2.000,00.
5. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 2, lettera c), sono sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 30 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 60 per cento, per le successive infrazioni laumento cresce del 30 per cento del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di euro 1.500,00.
6. Per lapplicazione delle sanzioni in recidiva si tiene conto delle infrazioni omogenee per tipologia compiute nel corso di un anno.
Art. 9.
(Sospensione e revoca dellautorizzazione)
1. Fermo restando quanto disposto dallarticolo 4, comma 6, in caso di mancata permanenza dei requisiti di cui allarticolo 4, comma 2, lettere d) o g), le province diffidano limpresa, assegnando un termine, non superiore ad un mese, per reintegrare il requisito. In caso di ulteriore inadempienza, lautorizzazione è sospesa fino alleffettiva reintegrazione del requisito.
2. Le province procedono alla sospensione dellautorizzazione quando unimpresa commette nel corso dellanno solare infrazioni rientranti nella tipologia di cui allarticolo 8, comma 2, lettere a) e b), in base ai seguenti parametri:
a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dellautorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dellautorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio; indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dellimpresa, lautorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dellautorizzazione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni;
b) la sospensione varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui limpresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 4, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.
3. Le province procedono alla sospensione dellautorizzazione quando unimpresa commette nel corso di un anno solare infrazioni rientranti nella tipologia di cui allarticolo 8, comma 2, lettera c), in base ai seguenti parametri:
a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dellautorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dellautorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio; indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dellimpresa, lautorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dellautorizzazione varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni;
b) la sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui limpresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 4, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.
4. Per infrazione grave si intende linfrazione sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.
5. Le province procedono alla revoca dellautorizzazione, oltre che nei casi di cui agli articoli 4 e 11, quando unimpresa effettua il servizio con lautorizzazione sospesa o incorre, nellarco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.
6. La revoca dellautorizzazione, anche da parte di unaltra regione, comporta limpossibilità per limpresa sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a decorrere dalla data di revoca.
7. La Regione segnala alle altre regioni la revoca dellautorizzazione subita dallimpresa sanzionata.
Art. 10.
(Risorse alle province)
1. Le province dispongono integralmente delle risorse derivanti dallapplicazione degli articoli 6, qualora sia disposto il contributo di iscrizione, e 8 per il finanziamento degli oneri derivanti dallesercizio delle funzioni trasferite dalla presente legge e per il finanziamento di interventi promozionali nel settore del trasporto pubblico locale.
Art. 11.
(Norme di contabilità)
1. Limpresa che svolge servizi di trasporto pubblico locale ed attività di noleggio è tenuta ad adottare un regime di contabilità separata, come previsto dallarticolo 10, comma 4, lettera o), della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).
2. Le province diffidano le imprese che non adottano quanto disposto dal comma 1, assegnando un termine non superiore a sei mesi per ladempimento. In caso di ulteriore inadempienza, lautorizzazione è revocata.
Art. 12.
(Qualità degli autobus)
1. Al fine di tutelare la sicurezza degli utenti le imprese si dotano di un parco autobus adibito a noleggio avente unanzianità media non superiore ad otto anni, con unanzianità massima per singolo autobus non superiore a quindici anni ed in ogni caso una percorrenza chilometrica massima pari a 1.000.000 di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti.
2. La presente disposizione acquista efficacia trascorsi quattro anni dallentrata in vigore della presente legge e in caso di mancanza del requisito, lautorizzazione è sospesa fino alla sua effettiva reintegrazione.
3. Gli incrementi del parco autobus successivi al rilascio dellautorizzazione sono effettuati con autobus nuovi.
Art. 13.
(Periodo transitorio)
1. Le autorizzazioni comunali per lattività di noleggio mediante autobus con conducente, valide alla data di pubblicazione della presente legge, sono prorogate sino al 31 gennaio 2007. Durante questo periodo le imprese conservano, a bordo dellautobus che effettua il servizio, lautorizzazione comunale.
2. Fino alla entrata in funzione in via telematica del registro regionale delle imprese di cui allarticolo 5, le province:
a) inviano con cadenza trimestrale alla competente struttura regionale i dati contenuti nella sezione provinciale del registro regionale delle imprese;
b) comunicano leventuale revoca dellautorizzazione, nei casi di cui agli articoli 4, 9 e 11, alle altre province ed alla Regione entro quindici giorni dalladozione del provvedimento di revoca.
Art. 14.
(Modifica allarticolo 5 della l.r. 1/2000)
1. La lettera f) del comma 2 dellarticolo 5 della l.r. 1/2000, è sostituita dalla seguente:
f) la definizione, sulla base di parametri socio-economici e territoriali, del numero massimo di autorizzazioni da prevedere nei regolamenti comunali, in materia di servizi di noleggio con veicoli della categoria M1 di cui allarticolo 47, comma 2, lettera b), del d.lgs. 285/1992;.
Art. 15.
(Modifica allarticolo 11 della l.r. 24/1995)
1. La lettera a) del comma 2 dellarticolo 11 della l.r. 24/1995 è sostituita dalla seguente:
a) un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dallUnione regionale delle province piemontesi esperto nella materia del trasporto pubblico locale, con funzioni di Presidente;.
Art. 16.
(Disposizioni transitorie)
1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale mette a disposizione risorse idonee per lavvio delle funzioni trasferite alle province ai sensi dellarticolo 3.
Art. 17.
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti in materia e, in particolare, alla l. 218/2003.
Art. 18.
Norma finanziaria)
1. Per lattuazione dellarticolo 16, è autorizzato lo stanziamento di euro 80.000,00 nello stato di previsione della spesa di bilancio di previsione per lanno finanziario 2006 nellambito dellUnità previsionale di base (UPB) 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - spese correnti), unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 giugno 2006
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 164
Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
- Presentato dalla Giunta regionale l8 novembre 2005.
- Assegnato alla II Commissione in sede referente il 16 novembre 2005 e in sede consultiva alla I Commissione il 21 aprile 2006.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 2 maggio 2006 con relazione di BRUNO RUTALLO
- Approvato in Aula il 13 giugno 2006, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 10 astenuti e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 2
- Il testo dellarticolo 4 della l. 218/2003 è il seguente:
Art. 4. (Adempimenti delle regioni)
1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti lattività di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare leffettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per linserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie, spetta alle regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla presente legge.
2. In particolare, spetta alle regioni ladozione di atti legislativi o regolamentari volti:
a) a stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui allarticolo 5;
b) a fissare le modalità e le procedure per laccertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dellattività di trasporto di viaggiatori su strada.
3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti lattività di noleggio di autobus con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti lattività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lelenco delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con lannotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dellaggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.".
Note allarticolo 4
- Il testo dellarticolo 6 della l. 218/2003 è il seguente:
Art. 6. (Disposizioni concernenti i conducenti)
1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dellimpresa resa ai sensi dellarticolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
3. Limpresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro.2.000".
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 116 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è il seguente:
Art. 116. (Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 lobbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per linfrazione di cui allarticolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dallattestazione di frequenza ad un corso di formazione presso unautoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui allultimo periodo del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata allesistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative alluso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri allatto del conseguimento di una patente.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, laggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con lobiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui allarticolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui allarticolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione allesito degli accertamenti di cui allart. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui allart. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dellarticolo 119, comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui lItalia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi desame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11. Lannotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nellàmbito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dellavvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, lavvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dellomesso pagamento.
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente allinterno della scuola, nellàmbito dellautonomia scolastica. Ai fini dellorganizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dalloperatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dallarticolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25.
14. (abrogato)
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi allesame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
16. (abrogato)
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
- Il testo dellarticolo 47 del d.p.r.445/ 2000 è il seguente:
Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dellatto di notorietà)
1. Latto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dellinteressato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui allarticolo 38.
2. La dichiarazione resa nellinteresse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nellarticolo 46 sono comprovati dallinteressato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia allAutorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dellinteressato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.".
- Il testo dellarticolo 5 della l. 218/2003 è il seguente:
Art. 5. (Accesso al mercato)
1. Lattività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.
2. Lautorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dellattività di noleggio di autobus con conducente e limmatricolazione degli autobus da destinare allesercizio.
3. Lautorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. Lesercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, lattività di trasporto, dellattestato di idoneità professionale esteso allattività internazionale.
4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per laccertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata lautorizzazione.
5. Copia conforme dellautorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.".
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 11 del d.lgs. 395/2000 è il seguente:
Art. 11. (Perdita dellonorabilità)
1. Se il requisito di cui allarticolo 5 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dellattività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dallesercizio della stessa.
2. Lautorità competente di cui allarticolo 3, comma 1, che sia comunque venuta a conoscenza del fatto di cui al comma 1, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui allarticolo 3, comma 1 medesimo, liscrizione nellalbo di cui allarticolo 4, comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del medesimo articolo.
3. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli adempimenti di cui allarticolo 3, comma 1, lautorità competente di cui alla medesima disposizione procede alla cancellazione dallalbo di cui allarticolo 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. Se il requisito di cui allarticolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, limpresa di cui allarticolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto allautorità competente di cui allarticolo 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresì alla stessa autorità lavvenuto reintegro del requisito di cui allarticolo 5, con lindicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto.
5. Se entro un mese dalla data dellinvio della comunicazione di cui al comma 4 non è stata data comunicazione allautorità competente di cui allarticolo 3, comma 1, dellavvenuto reintegro del requisito di cui allarticolo 5, essa procede alla cancellazione dallalbo di cui allarticolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
6. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la sospensione o la cancellazione delliscrizione nellalbo di cui allarticolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica larticolo 24 della medesima legge.".
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 12 del d. lgs. 395/2000, n. 395 è il seguente:
Art. 12. (Perdita della capacità finanziaria)
1. Se il requisito di cui allarticolo 6 cessa di sussistere, limpresa di cui allarticolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto allautorità competente di cui allarticolo 3, comma 1.
2. Se la situazione economica globale dellimpresa di cui allarticolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui allarticolo 6 sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, lautorità competente di cui allarticolo 3, comma 1, può concedere un termine non superiore a un anno.
3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito di cui allarticolo 6 non è stato reintegrato, lautorità competente di cui allarticolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dallalbo di cui allarticolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione delliscrizione nellalbo di cui allarticolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica larticolo 24 della medesima legge.".
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 13 del d. lgs. 395/2000, n. 395 è il seguente:
Art. 13. (Perdita dellidoneità professionale)
1. Se la persona che svolge la direzione dellattività non la esercita più, limpresa di cui allarticolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto allautorità competente di cui allarticolo 3, comma 1.
2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito di cui allarticolo 7 non è stato reintegrato, lautorità competente di cui allarticolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dallalbo di cui allarticolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
3. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione delliscrizione nellalbo di cui allarticolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica larticolo 24 della medesima legge.".
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 13 bis del d. lgs. 395/2000, n. 395 è il seguente:
Art. 13 bis. (Partecipazione al procedimento)
1. Nei casi in cui, ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13, è disposta la cancellazione dallalbo di cui allarticolo 4, comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo, lautorità competente di cui allarticolo 3, comma 1, assegna allimpresa interessata, per lesercizio dei diritti di cui allarticolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dellimpresa interessata, procede anche allaudizione personale.".
Nota allarticolo 7
- Il testo dellarticolo 1 della l. 218/2003 è il seguente:
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. Lesercizio dellattività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dellarticolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nellambito dellattività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dallordinamento comunitario.
3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza lutilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.
4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è garantire in particolare:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dellattività in riferimento alla libera circolazione delle persone;
b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, lomogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.".
Nota allarticolo 8
- Il testo dellarticolo 116 del d.lgs. 285/1992 è riportato in nota allarticolo 4.
Nota allarticolo 11
- Il testo dellarticolo 10 della l.r. 1/2000 è il seguente:
Art. 10. (Contratti di servizio)
1. I contratti di servizio regolano lesercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli Enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui allarticolo 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole.
2. Il periodo di validità del contratto di servizio è pari ad anni sei. Decorsa la metà del periodo contrattuale lamministrazione concedente procede a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi:
a) il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio medesimo;
b) lidoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;
c) lintegrazione della rete dei servizi rispetto allintero sistema dellofferta.
3. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, lazienda di trasporto è obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dellimporto di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.
4. I contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi:
a) il periodo di validità del contratto;
b) le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio;
c) limporto eventualmente dovuto dallente affidante allazienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché le relative modalità di pagamento;
d) le modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;
e) le modalità di revisione e di risoluzione del contratto;
f) le garanzie che limpresa affidataria deve prestare;
g) le tariffe del servizio;
h) le modalità del servizio con leventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui allarticolo 47 del d.lgs. 285/1992;
i) la disciplina da applicare in caso di subaffidamento di servizi complementari al trasporto pubblico, previa autorizzazione dellente;
j) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione ai clienti, rispetto dellambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale;
k) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;
l) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
m) lobbligo dellapplicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;
n) lobbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;
o) lobbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dellarticolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dallarticolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991 e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;
p) lobbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio;
q) la definizione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti.
5. La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 422/1997, almeno sette mesi prima dellinizio del periodo di validità.
6. Gli enti locali stipulano i contratti per i servizi di loro competenza tre mesi prima dellinizio del periodo di validità.".
Nota allarticolo 14
- Il testo dellarticolo 5 della l.r. 1/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 5. (Funzioni e compiti amministrativi delle province)
1. Sono trasferiti alle province le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati nellarticolo 4, relativi alla programmazione ed amministrazione delle reti e dei servizi provinciali di trasporto pubblico di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b), nonché gli accertamenti previsti dallarticolo 5, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 ( Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dellesercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) per i servizi di propria competenza.
2. Sono delegate alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) la programmazione operativa e lamministrazione del servizio regionale di trasporto pubblico su gomma, in attuazione degli indirizzi di cui allarticolo 4, comma 5, lettera g), compresi i servizi, di competenza regionale, interregionali, di granturismo e transfrontalieri;
b) lindividuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti;
c) lindirizzo e la promozione dellintegrazione dei servizi urbani con quelli provinciali;
d) lindividuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole;
e) la concessione di autostazioni per servizi di linea;
f) la definizione, sulla base di parametri socioeconomici e territoriali, del numero massimo di autorizzazioni da prevedere nei regolamenti comunali, in materia di servizi di noleggio con veicoli della categoria M1 di cui allarticolo 47, comma 2, lettera b), del d.lgs. 285/1992;
g) il rilascio dellautorizzazione alluso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle linee di propria competenza.
3. Le competenze attribuite alle regioni allarticolo 14, comma 8, del d.lgs. 422/1997 sono delegate ai Presidenti delle province interessate, i quali provvedono sentita la Commissione consultiva provinciale di cui allarticolo 5 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), come modificato dallarticolo 1 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 27.
4. Le province svolgono le funzioni di cui ai commi 1 e 2 attraverso lelaborazione del piano provinciale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.
5. Il piano provinciale dei trasporti è lo strumento fondamentale di indirizzo e di sintesi della politica provinciale di settore e delinea:
a) lassetto delle reti infrastrutturali di trasporto di interesse provinciale, sulla base delle indicazioni del piano regionale dei trasporti;
b) lassetto dei servizi di trasporto di interesse provinciale, definito in stretta integrazione tra le diverse modalità ed organizzato per bacini di trasporto;
c) gli indirizzi per lelaborazione dei piani urbani del traffico;
d) lanalisi e la definizione dei costi e la previsione economica e finanziaria con lindicazione della ripartizione dei finanziamenti tra gli enti locali per lattuazione del piano.
6. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico determina, dintesa con i comuni e le comunità montane interessate ed in conformità dellassetto dei servizi e dei criteri definiti dalla Regione:
a) gli obiettivi da raggiungere in termini di efficienza ed efficacia nella organizzazione e produzione dei servizi;
b) i bacini e leventuale loro ripartizione in aree omogenee;
c) la rete e lorganizzazione dei servizi provinciali;
d) le aree a domanda debole ed i comuni nei quali è finanziato il servizio urbano;
e) le risorse da destinare allesercizio ed agli investimenti, specificando lentità di quelle proprie e la ripartizione tra i servizi urbani nei comuni inferiori a trentamila abitanti, extraurbani ed in aree a domanda debole;
f) gli indirizzi per lintegrazione dei servizi urbani con quelli provinciali.".
Nota allarticolo 15
- Il testo dellarticolo 11 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 11. (Commissione regionale per lesame dei requisiti di idoneità allesercizio del servizio)
1. La Commissione regionale di cui allarticolo 6, comma 3, della legge 21/1992 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La Commissione regionale è composta dai seguenti membri:
a) un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dallUnione regionale delle province piemontesi esperto nella materia del trasporto pubblico locale, con funzioni di Presidente;
b) un esperto designato dallUnione Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte;
c) un funzionario designato dallufficio provinciale della Motorizzazione civile;
d) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
e) un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria.
3. Ogni Ente od Organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce leffettivo nella Commissione regionale in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare.
4. I compiti di Segretario della Commissione regionale sono svolti da un funzionario camerale designato dallUnione delle CCIAA del Piemonte alluopo nominato con il decreto di cui al comma 1.
5. La Commissione regionale ha sede presso lUnione delle CCIAA del Piemonte e dura in carica per un quinquennio decorrente dalla data del decreto di cui al comma 1.
6. Al rinnovo della Commissione regionale, nonché, ove necessario, alla sostituzione dei componenti della Commissione stessa, si provvede con le medesime modalità stabilite per la prima nomina.
7. Il soggetto chiamato a far parte della Commissione regionale in sostituzione di componente precedentemente nominato rimane in carica fino al termine del quinquennio corrispondente alla durata dellincarico del componente sostituito.
8. La Commissione regionale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento.
9. Ai componenti della Commissione regionale sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.".