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Bollettino Ufficiale n. 26 del 29 / 06 / 2006
Codice 12
D.D. 28 dicembre 2005, n. 350
Quote latte. Modifica alla determinazione n. 371 del 21/12/04 recante Criteri e modalita per lestrazione del campione di controllo dei trasportatori latte di cui al Reg. (CE) 595/2004"
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Alla determinazione n. 371 del 21 dicembre 2004, recante criteri e modalità per lestrazione del campione di controllo dei trasportatori di latte di cui al Reg. CE 595/04", vengono apportate le modificazioni contenute nellallegato A, parte integrante del presente provvedimento.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 61 dello Statuto e dellarticolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore regionale
Vito Viviano
Allegato A
Regime quote latte: modificazioni alla Determinazione n. 371 del 21 dicembre 2004. Criteri e modalità per lestrazione del campione dei trasporti da sottoporre controllo.
1 - Il paragrafo B, punto 2) è soppresso e così riformulato:
La definizione del campione da sottoporre a controllo tiene conto della consistenza territoriale dello stesso, comunque limitando a 2 il numero massimo di trasporti per ciascuna provincia. Il limite viene elevato a 3 in caso di mancata individuazione, al compimento di tutte le fasi descritte al paragrafo C, punto 1), del richiesto numero di acquirenti presso cui svolgere i controlli sul trasporto del latte.
2.- Il paragrafo C, punto 1) è soppresso e così riscritto:
La Regione, anche avvalendosi del SIAN, provvede a correlare ed incrociare i produttori estratti nel campione per i controlli in corso di periodo" della campagna di riferimento con i primi acquirenti compresi nellelenco AGEA delle ditte da sottoporre a controllo alla conclusione del medesimo periodo di commercializzazione. Ove il numero delle coppie produttore - acquirente, così formato, sia superiore al volume dei trasporti da controllare, si procederà al necessario adeguamento mediante successiva estrazione a sorte. Ove il numero degli abbinamenti risulti insufficiente al raggiungimento del numero minimo delle ispezioni da effettuare, il campione verrà integrato mediante estrazione a sorte fra i rimanenti primi acquirenti già compresi nellelenco dei controlli di fine periodo; in difetto, si procederà successivamente estraendo a sorte fra gli acquirenti presso i quali risultano consegnare i produttori da controllare nel corso del medesimo periodo, fino al raggiungimento del numero di accertamenti da svolgere, compresi quelli di cui al paragrafo B, punto 3). I nominativi di tutti gli acquirenti presso cui effettuare i controlli, compresi quelli individuati in applicazione del sopraccitato paragrafo B, punto 3), vengono trasmessi alle Province territorialmente competenti."