Bollettino Ufficiale n. 26 del 29 / 06 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Vercelli
Concessione preferenziale di derivazione dacqua da falda sotterranea in Comune di Vercelli per uso produzione beni e servizi (raffreddamento) della Chimipack s.r.l. con determinazione n. 2324 del 19/5/06. prat. 1077
Il Dirigente Responsabile
(omissis)
determina
1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 16.05.2006, relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale di Vercelli.
2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dellacqua, alla ditta Chimipack srl., con sede legale in Via Cerallo,2 del Comune di Vercelli (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo in Comune di Vercelli, di lt/sec 4,8 massimi dacqua, cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 50.000 da utilizzare per produzione beni e servizi (raffreddamento).
3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte.
4) Di stabilire che il canone relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale (omissis), intestato a Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale (omissis), intestato a Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - 10122 Torino", (omissis) con la causale Canone per luso delle acque pubbliche, riportando nel modulo gli estremi identificativi dellutente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; Relativamente allanno in corso detto canone sarà di euro 985 pari, ai sensi dellart. 7 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/r, al 50% del canone minimo fissato dallart. 3, punto h4 del D.P.G.R 10.10.2005 n. 6/R, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dellambiente naturale, dellalveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.
Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che lautorità concedente ritenga di eseguire nellinteresse pubblico.
Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che allAmministrazione concedente.
Il Responsabile del Settore
Giorgetta J. Liardo
Estratto del Disciplinare n. 27 del 09/06/2006
- art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione
(omissis)
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne lAutorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli è tenuto a consentire laccesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che lAmministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.