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Bollettino Ufficiale n. 26 del 29 / 06 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 699-172734 del 30.5.06 - Codice univoco: TO-A- 10152 - Concessione di Derivazione d’acqua dal Torrente Luiva in Comune di Tavagnasco assentita al Consorzio Pluvirriguo di Tavagnasco

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 699-172734 del 30.5.06 - Codice univoco: TO-A- 10152

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in sanatoria al Consorzio Pluvirriguo del Comune Montano di Tavagnasco - (omissis) - con sede legale presso il presidente Girodo Piero - Via Aosta 9 10010 Tavagnasco To - la concessione di derivazione d’acqua dal T. Luiva in Comune di Tavagnasco in misura di l/sec massimi 50 e medi 32.91 per irrigare Ha 46.57 di terreni da aprile a settembre senza restituzione delle colature e in concessione ordinaria in misura di l/sec medi 0.09 ad uso antincendio, corrispondenti rispettivamente all’uso agricolo e civile ai sensi del Regolamento 15/R del 6.12.2004;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.4.1998, data di inizio dell’esercizio della derivazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 30.5.06:

“(omissis)

Art. 10
Deflusso minimo vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 5 litri/sec (valore derogato rispetto al minimo in virtù del disposto dell’art. 4 c. a) della DGR 74-45166 del 26.4.95). L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

(omissis)"