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Bollettino Ufficiale n. 25 del 22 / 06 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Novara

Determina n. 2307/2006 del 24.05.2006. -L.R. 40/98. Progetto sottoposto alla fase di valutazione di V.I.A., di “Realizzazione di un impianto per il biotrattamento per terreni inquinati da idrocarburi”, localizzato nel Comune di Romentino, tra la Via Ticino e la Via del Lume, presentato dal Sig. Zelio Salerno, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta TTBN S.r.l. (Tecniche e Trattamenti di Bonifiche Novaresi), con sede legale in Via XX Settembre n. 15, Novara

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. di esprimere giudizio negativo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto che prevede “Realizzazione di un impianto per il biotrattamento per terreni inquinati da idrocarburi”, localizzato nel Comune di Romentino, tra la Via Ticino e la Via del Lume, presentato dal Sig. Zelio Salerno, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta TTBN S.r.l. (Tecniche e Trattamenti di Bonifiche Novaresi), con sede legale in Via XX Settembre n. 15, Novara, per le motivazioni analiticamente espresse in premessa e di seguito riportate:

- dal complesso dei pareri pervenuti risulta che l’intervento proposto, sul quale non sono peraltro giunti giudizi negativi sulla compatibilità ambientale dal punto di vista progettuale, sia collocato in un’area non idonea rispetto al complesso della pianificazione vigente, in quanto sussiste su tale area la pianificazione del P.T.R. - Area di approfondimento “Ovest Ticino” - Scheda d’Ambito 20. Circa tale area, infatti, il competente Settore Regionale Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica esprime parere con nota prot. n. 16096 del 17.05.2006 che evidenzia quanto segue: “l’intervento ricade in un’area inedificata posta tra i centri abitati e la fascia pre-parco in adiacenza ad un percorso di connessione territoriale che il Piano Territoriale Regionale - Area di approfondimento ”Ovest Ticino" (approvato con D.C.R. n. 417-11196 in data 23.7.1997) prescrive di mantenere agricola preservandola da incontrollati sviluppi insediativi con particolari attenzioni volte ad evitare possibili future trasformazioni d’uso non strettamente connesse al mantenimento dell’attività agricola.

Si ribadisce pertanto di preservare la destinazione d’uso agricola di tale area in coerenza con le prescrizioni dello strumento di pianificazione sovraordinato il cui pieno rispetto è richiamato anche dall’art. 4.1.1. delle Norme Generali del Piano Regolatore del Comune di Romentino";

Altri Enti hanno ripetutamente segnalato l’incoerenza tra la previsione progettuale e quanto prescritto dal Piano Territoriale Regionale con valenza paesistica, in particolare, il Corpo Forestale dello Stato nella seduta del 13.04.2005 e nel parere trasmesso con nota prot. n. 3252 del 21.06.2005. Lo stesso Comune di Romentino, che con nota n. 8924 del 22.06.2005 aveva espresso “parere favorevole all’insediamento richiesto dalla ditta T.T.B.N. s.r.l.” in relazione alla variante adottata con D.C.C. n. 17 del 26.04.2004 che prevedeva per una parte dell’area la definizione di “aree produttive isolate” con specifica della destinazione d’uso per un insediamento di biotrattamento di terreni contaminati", sempre nella stessa nota citava il seguente parere del Settore Regione Piemonte - Pianificazione Territoriale Operativa del 31.05.2005: “In riferimento alla nota n. 4096 in data 22 marzo 2005 con la quale l’Amministrazione Comunale, al fne di poter rilasciare proprio parere urbanistico relativamente ”una specifica richiesta di ditta privata che intende insediare un impianto per il biotrattamento per terreni inquinati da idrocarburi, in area urbanizzata e definita dal vigente P.R.G.C. come aree produttive isolate", richiede se l’area da destinare a tale impianto ricada o meno in aree sottoposte a vincolo paesistico-ambientale ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

In merito a tale quesito si evidenzia che l’area oggetto d’intervento ricade in ambito già normato dal P.T.R. - Area di approfondimento “Ovest Ticino” -Scheda d’Ambito 20 - Aree agricole poste tra i centri abitati e la fascia pre parco" che devono essere recepite dai P.R.G.C. locali.

Tale destinazione è stata confermata in sede di adeguamento di Piano Regolatore vigente approvato dalla Regione Piemonte in data 17/06/2002 con D.G.R. n. 21-06331 in quanto, il Piano regionale:

a) costituisce quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali

b) ha efficacia ai fini della tutela paesistica e del paesaggio per aver previsto disposizioni, norme e criteri di indirizzo per i Piani Regolatori al fine di perseguire l’obiettivo della valorizzazione e della riconoscibilità complessiva del sistema territoriale del Piano in base alla D.C.R. di approvazione n. 417-11196 del 23 luglio 1997, punto b) del deliberato.

Alla luce di quanto esposto l’intervento in questione non ricade in un’area sottoposta a vincolo paesistico-ambientale ai sensi dell’art. 134 punto a) e punto b) del D.lgs. 22 gennaio 2004, ma in area che il P.T.R. - Area di approfondimento “Ovest Ticino” sottopone a tutela paesistica demandando ai Piani Regolatori il recepimento “delle perimetrazioni individuate, assoggettandole ad un regime normativo che tuteli da un lato le colture agricole in atto, e dall’altro preservi tali aree da incontrollati sviluppi insediativi, nel rispetto dei seguenti indirizzi:... (omissis)... contenimento delle espansioni urbane, con particolari attenzioni volte ad evitare possibili future trasformazioni d’uso non strettamente connesse al mantenimento dell’attività agricola... (omissis)”".

La successiva nota del Comune di Romentino, prot. n. 5696 del 29.04.2006, conclude certificando che “l’area in oggetto è ricompresa all’interno della scheda SA 20 del P.T.R. Ovest Ticino con i vincoli meglio dettagliati riportati al terzo capoverso e che la stessa non ricade in area sottoposta a vincoli paesistico-ambientali ai sensi dell’art. 134 lettere a) e b) del D.lgs. 42/04". Pertanto il Comune non esclude che l’area sia sottoposta a vincolo paesaggistico derivante dall’individuazione del Piano Regionale come da lettera c dell’art. 134 c.1.

Poiché la Regione, nell’ultima nota citata, ribadisce la destinazione d’uso agricola dell’area, come previsto dal Piano Territoriale che si può considerare efficace ai fini della tutela del paesaggio in base alla D.C.R. di approvazione n. 417-11196 del 23.07.1997, punto 6) del deliberato, pur non essendo completata la verifica prevista dall’art. 156 del D.Lgs. n. 42/04, tale volontà risulta determinante nella formazione del giudizio negativo, in quanto l’intervento proposto stravolgerebbe la previsione di tutela individuata dal P.T.R. stesso;

2. di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi nelle sedute in data 24.09.2004, 26.10.2004, 13.04.2005, 11.05.2005, 26.07.2005 e 13.04.2006;

3. di inviare la presente Determina a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 40/98, nonché al proponente si sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e di metterne una copia a disposizione del pubblico presso l’apposito ufficio di deposito dell’autorità competente ai sensi dell’art. 19, comma 2 della L.R. n. 40/98;

4. la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l’ufficio di deposito della Regione;

5. contro il presente provvedimento è possibile esprimere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto;

6. di affidare l’esecuzione del presente provvedimento al 3° Settore - Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA.

Il Dirigente
Edoardo Guerrini

(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Determina n. 2307/2006 del 24.05.2006 è depositato presso l’Ufficio Deposito Progetti - V.I.A. della Regione Piemonte - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino e della Provincia di Novara - C.so Cavour n. 2 - 28100 Novara.