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Bollettino Ufficiale n. 24 del 15 / 06 / 2006
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 giugno 2006, n. 5/R.
Regolamento regionale recante: Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso losservatorio regionale (Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7).
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Visto la legge 7 dicembre 2000, n. 383;
Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40-3134 del 12 giugno 2006
EMANA
il seguente regolamento
REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI PRESSO LOSSERVATORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2006, N. 7).
Art. 1.
(Oggetto)
1. In ottemperanza a quanto disposto dallarticolo 7, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione delle associazioni di promozione sociale nellapposito registro regionale, istituito a norma dellarticolo 6 della l.r. 7/2006. Il regolamento disciplina inoltre le procedure di conservazione, revisione periodica, cancellazione e pubblicazione del medesimo registro, nonché le modalità di individuazione dei rappresentanti delle associazioni iscritte presso lOsservatorio regionale per lassociazionismo di promozione sociale, istituito a norma dellarticolo 10 della l.r. 7/2006.
Art. 2.
(Requisiti generali di iscrizione)
1. In applicazione di quanto disposto dallarticolo 6, comma 2, della l.r. 7/2006, per liscrizione nel registro regionale le associazioni di promozione sociale sono tenute, in modo cumulativo:
a) a essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 7/2006;
b) ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi, oppure avere almeno una sede operativa autonoma in Piemonte, attiva da non meno di sei mesi, ed essere una articolazione territoriale di unassociazione iscritta al registro nazionale di cui allarticolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale). Lautonomia della sede operativa è di carattere organizzativo, finanziario e fiscale ed è garantita dalle disposizioni statutarie.
Art. 3.
(Requisiti specifici di iscrizione)
1. Il registro regionale delle associazioni di promozione sociale si articola in una sezione regionale e in sezioni provinciali, una per ciascuna delle circoscrizioni provinciali, come disposto dallarticolo 6, comma 1, della l.r. 7/2006.
2. Sono iscritte alla sezione regionale del registro le associazioni che posseggono i requisiti generali di cui allarticolo 2 e almeno uno dei seguenti requisiti specifici:
a) essere unassociazione che opera con strutture ubicate in almeno tre province del Piemonte;
b) essere unassociazione che ha in Piemonte un numero di soci non inferiore a diecimila;
c) essere unassociazione di enti;
d) essere lorganismo di coordinamento regionale di associazioni di promozione sociale presenti e operanti in più di una provincia del Piemonte, il quale è larticolazione di secondo livello di unassociazione iscritta nel registro nazionale di cui allarticolo 7 della l. 383/2000;
e) essere lorganismo di coordinamento regionale di associazioni di promozione sociale presenti e operanti in più di una provincia del Piemonte, in quanto articolazione di secondo livello.
3. Gli organismi di coordinamento, di cui al comma 2, lettere d) ed e), qualora non rappresentino in via esclusiva associazioni di promozione sociale, vengono iscritti al registro regionale solo nel caso in cui siano costituiti in maggioranza da associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale: tale previsione è garantita dalle disposizioni statutarie.
4. Le associazioni di cui allarticolo 2, che non posseggono alcuno dei requisiti specifici di cui al comma 2, sono iscritte alla sezione provinciale del registro regionale in base alla ubicazione della propria sede legale.
Art. 4.
(Domanda di iscrizione)
1. La domanda di iscrizione al registro regionale è inoltrata in carta semplice, a firma del rappresentante legale dellassociazione richiedente. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) copia dellatto costitutivo e statuto dellassociazione richiedente con copia delleventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica.
b) relazione descrittiva della fisionomia dellassociazione richiedente, sottoscritta dal rappresentante legale e contenente dati relativi a:
1) lambito di diffusione territoriale dellassociazione richiedente nonché, limitatamente agli organismi di cui allarticolo 3, comma 2, lettere d) ed e), della denominazione e dellindirizzo completo delle sedi di ciascuna delle articolazioni territoriali dellassociazione richiedente;
2) lelenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative;
3) il numero totale dei soci;
4) il settore prevalente di attività, individuato tra uno dei seguenti: 4.1) welfare, benessere, integrazione sociale, impegno civile, tutela e promozione dei diritti; 4.2) patrimonio ambientale e naturale, protezione civile; 4.3) cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali; 4.4) turismo, attività sportive e ricreative;
5) le iniziative più significative realizzate e gli interventi in corso di realizzazione nonché quelli programmati;
c) copia dellultimo rendiconto economico approvato ovvero, in subordine e esclusivamente per le associazioni richiedenti costituite o operanti da meno di un anno, copia dellultimo bilancio preventivo approvato;
d) copia fotostatica del documento didentità in corso di validità del rappresentante legale dellassociazione richiedente;
e) copia fotostatica del numero di codice fiscale rilasciato dallamministrazione finanziaria allassociazione richiedente.
2. Il coordinamento regionale di unassociazione sovra-regionale, nazionale o internazionale produce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, lettera a), copia dellatto costitutivo e dello statuto dellassociazione sovra-regionale, nazionale o internazionale, nonché idonea documentazione, da cui sia desumibile la propria autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale rispetto allassociazione di livello superiore di cui è espressione o a cui è affiliata.
3. La sede operativa di unassociazione iscritta al registro nazionale di cui allarticolo 7 della l. 383/2000 produce, in sostituzione di quanto previsto al comma 1, lettera a), copia del proprio statuto, da cui sia desumibile lautonomia organizzativa, finanziaria e fiscale rispetto allassociazione di cui è larticolazione territoriale, nonché una dichiarazione di affiliazione, rilasciata dallassociazione a carattere nazionale di cui è espressione o a cui è affiliata.
Art. 5.
(Procedure di iscrizione)
1. La domanda di iscrizione alla sezione regionale del registro è inoltrata alla struttura regionale competente in materia. La domanda di iscrizione alla sezione provinciale del registro è inoltrata allorgano dellamministrazione provinciale interessata, individuato da ciascuna provincia mediante il regolamento di cui allarticolo 8, comma 4 della l.r. 7/2006.
2. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il responsabile della struttura regionale competente provvede alliscrizione alla sezione regionale del registro e lorgano provinciale competente provvede alliscrizione alla sezione provinciale del registro. A tal fine fa fede il timbro a data del protocollo, apposto dalle strutture regionale e provinciali competenti.
3. Il termine di novanta giorni di cui al comma 2 è interrotto nel caso di richiesta di integrazione di documentazione, in applicazione dellarticolo 7 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Sino alla prima revisione periodica di cui allarticolo 8, il termine per provvedere alliscrizione di cui al comma 2 è esteso a centottanta giorni.
5. Nel registro regionale risultano latto costitutivo, lo statuto, la sede legale dellassociazione, lambito territoriale di attività, il settore prevalente di attività. Nel registro sono altresì iscritti le modifiche dellatto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.
6. La struttura regionale o provinciale competente notifica alla associazione richiedente liscrizione ovvero il diniego.
7. La Regione e le province, per quanto di competenza e limitatamente allaccertamento del possesso dei requisiti di iscrizione, effettuano verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione, di cui allarticolo 4, nei confronti delle associazioni richiedenti liscrizione al registro regionale.
Art. 6.
(Gestione e conservazione del registro)
1. La gestione, la conservazione e laggiornamento della sezione regionale del registro sono assegnate alla struttura regionale competente nella specifica materia.
2. Le sezioni provinciali del registro sono gestite, conservate e aggiornate dalle province mediante le strutture individuate dal regolamento previsto dallarticolo 8, comma 4 della l.r. 7/2006.
Art. 7.
(Comunicazione delle modifiche)
1. Le associazioni iscritte alla sezione regionale del registro comunicano alla struttura regionale competente le modifiche dellatto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per aggiornamento del registro. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro novanta giorni dallevento, a pena di esclusione dalla sezione regionale del registro.
2. Le associazioni iscritte alla sezione provinciale del registro comunicano al competente organo dellamministrazione provinciale interessata le modificazioni dellatto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per aggiornamento del registro. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro novanta giorni dallevento, a pena di esclusione dalla sezione provinciale del registro.
3. Limitatamente alle associazioni iscritte alla sezione provinciale del registro, il trasferimento della sede legale in una località appartenente ad unaltra provincia comporta la cancellazione dufficio dellassociazione dalla sezione provinciale del registro, in cui risulta iscritta, e liscrizione dufficio nella sezione provinciale a cui afferisce la nuova sede legale. Liscrizione dufficio avviene a seguito di una idonea comunicazione che la struttura della prima Provincia, procedente alla cancellazione, invia alla struttura della seconda provincia, procedente alliscrizione dufficio. Per facilitare ladempimento, alla comunicazione viene allegata copia della documentazione conservata nella sezione provinciale del registro e relativa allassociazione che ha trasferito la propria sede legale.
Art. 8.
(Revisione periodica)
1. La struttura regionale competente e i competenti organi provinciali provvedono con cadenza biennale a partire dallanno di entrata in vigore del presente regolamento alla revisione periodica delle associazioni iscritte rispettivamente alla sezione regionale e alle sezioni provinciali del registro, al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per liscrizione.
2. Al fine della revisione periodica di cui al comma 1, le associazioni iscritte alle sezioni regionale e provinciali del registro trasmettono alle rispettive strutture competenti entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2008, copia dellultimo rendiconto economico approvato e una relazione sulle attività svolte nel biennio. La relazione è presentata su una modulistica predisposta allo scopo dalle strutture regionale e provinciali competenti.
3. La perdita di uno solo dei requisiti di cui allarticolo 6, comma 2 della l.r. 7/2006 comporta la cancellazione dellassociazione dal registro regionale.
4. La mancata produzione della documentazione utile alla revisione periodica di cui al comma 2 comporta la cancellazione dellassociazione inadempiente dal registro regionale.
5. La cancellazione, previa idonea lettera di diffida inviata dalle strutture competenti, relativa ai casi di cui ai commi 3 e 4, avviene a seguito di ulteriore inerzia dellassociazione o di produzione, da parte di questa, di elementi difformi da quelli richiesti.
Art. 9.
(Cancellazione)
1. Sono cancellate, con provvedimento della struttura competente, le associazioni iscritte al registro regionale che:
a) ne fanno espressa richiesta;
b) perdono i requisiti per liscrizione, di cui agli articoli 2 e 3;
c) non comunicano nei termini di cui allarticolo 7 le modifiche dellatto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento;
d) non ottemperano alle previsioni di cui allarticolo 8, comma 2.
Art. 10.
(Pubblicazione)
1. A cadenza annuale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte lestratto del registro, aggiornato al 31 dicembre dellanno precedente, contenente lelenco delle associazioni iscritte alla sezione regionale e alle sezioni provinciali del registro.
Art. 11.
(Procedure di incompatibilità)
1. Vista lincompatibilità di cui allarticolo 6, comma 5 della l.r. 7/2006, qualora, da parte di una associazione già iscritta al registro del volontariato, la domanda di iscrizione al registro regionale dellassociazionismo di promozione sociale venga accolta, la struttura regionale o provinciale procedente, se diversa da quella competente in materia di registro del volontariato, nel notificare liscrizione allassociazione, richiede contestualmente la cancellazione dufficio dal registro del volontariato alla struttura regionale o provinciale competente in questultima materia. Nel caso in cui le competenze nelle due materie appartengano invece alla stessa struttura, il provvedimento di iscrizione al registro regionale dellassociazionismo di promozione sociale dispone contestualmente la cancellazione dufficio dal registro del volontariato.
Art. 12.
(Rappresentanza delle associazioni iscritte presso lOsservatorio regionale)
1. I venti rappresentanti delle associazioni presso lOsservatorio regionale per lassociazionismo di promozione sociale, istituito ai sensi dellarticolo 10 della l.r. 7/2006, sono per un quarto espressione della sezione regionale e per tre quarti espressione delle sezioni provinciali del registro, secondo i criteri previsti allarticolo 7, comma 5, lettere e) e f), della l.r. 7/2006.
Art. 13.
(Elezione dei rappresentanti delle associazioni iscritte in seno allOsservatorio regionale)
1. La Regione e le province provvedono per le rispettive sezioni alla organizzazione e allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti delle associazioni in seno allOsservatorio regionale per lassociazionismo di promozione sociale nei termini di cui al presente articolo. Al fine della costituzione dellOsservatorio regionale per lassociazionismo di promozione sociale e a seguito della acquisizione dalle amministrazioni provinciali dei dati necessari, la Regione definisce lattribuzione del numero dei rappresentanti delle associazioni iscritte spettanti a ciascuna sezione provinciale del registro, in conformità a quanto previsto dallarticolo 12.
2. Previa concertazione tra le strutture competenti, il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle province indicono, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, lelezione dei rappresentanti delle associazioni iscritte nella sezione del registro di propria competenza. Nella comunicazione sono indicati la data, lorario, il luogo, le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché il numero dei rappresentanti eleggibili per la sezione del registro interessata. Il termine tra la data di indizione delle elezioni e lo svolgimento delle stesse non può essere inferiore a sessanta giorni.
3. Possono essere eletti i soggetti ai quali, secondo le norme statutarie, è conferita al momento della indizione delle elezioni la rappresentanza legale di unassociazione iscritta nel registro, oppure i soggetti, che ricoprono cariche statutarie, designati dai rappresentanti legali. In questultimo caso la designazione è controfirmata per accettazione dal soggetto designato.
4. Alla candidatura del rappresentante effettivo viene abbinata la candidatura del rappresentante supplente, che partecipa ai lavori dellOsservatorio regionale nel caso di impedimento temporaneo del rappresentante effettivo. Il candidato supplente è designato dal candidato effettivo nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
5. Ciascuna associazione può esprimere un solo candidato effettivo e un solo candidato supplente. Le candidature, corredate dei dati anagrafici e di residenza, nonché dellindicazione dellassociazione di appartenenza e della carica statutaria ricoperta, devono pervenire alle strutture competenti, con comunicazione scritta del rappresentante legale dellassociazione proponente, entro trenta giorni dalla data delle elezioni.
6. Le elezioni avvengono su liste uniche provinciali e regionale, in modo che i candidati delle associazioni iscritte in una sezione siano tutti compresi nella medesima lista. Nella lista i nominativi dei candidati effettivi sono posti in ordine alfabetico, a prescindere dalla data di presentazione della candidatura. I nominativi dei candidati supplenti, preceduti dalla dicitura supplente, seguono in abbinamento i nominativi dei corrispondenti candidati effettivi. La lista è sottoposta in via esclusiva al voto dei rappresentanti delle associazioni della corrispondente sezione del registro.
7. Hanno diritto di voto i soggetti ai quali, secondo le norme statutarie, è conferita al momento della indizione delle elezioni la rappresentanza legale di unassociazione iscritta nel registro. In caso di impedimento, è ammessa la delega in forma scritta del rappresentante legale in favore di un altro membro della propria associazione. Ogni soggetto elettore ha diritto a esprimere un voto di preferenza.
8. Sono nominati per ciascuna lista coloro che ottengono il maggior numero di preferenze da parte degli aventi diritto. In caso di parità viene nominato il candidato effettivo più anziano di età. Esaurite le procedure di elezione, le Province comunicano alla struttura regionale competente i risultati della consultazione elettorale relativa alla propria sezione del registro. Il Presidente della Giunta regionale, acquisiti altresì i risultati della consultazione elettorale relativa alla sezione regionale del registro, provvede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti in base agli esiti della consultazione elettorale.
9. Le dimissioni, la decadenza, limpedimento permanente o il decesso di uno dei venti rappresentanti effettivi comporta la sostituzione in via continuativa da parte del corrispondente supplente. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente o decesso del supplente, in sostituzione del rappresentante effettivo dimesso, decaduto, impedito permanentemente o deceduto, il Presidente della Giunta regionale provvede alla sostituzione, nominando il primo candidato effettivo escluso della lista corrispondente e il relativo supplente, dandone idonea comunicazione allamministrazione provinciale eventualmente interessata. Nel caso la lista sia giunta a esaurimento, si procede a una elezione suppletiva, circoscritta alla sezione del registro corrispondente alla lista esaurita. Il mandato del sostituto termina alla scadenza dellOsservatorio, anche nel caso in cui la nomina sia avvenuta a seguito di elezione suppletiva.
10. I venti rappresentanti delle associazioni, come i restanti membri dellOsservatorio regionale, prestano la loro attività a titolo gratuito e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque esercitano le loro funzioni fino allinsediamento dellOsservatorio successivo.
11. In fase di prima applicazione lelezione di cui al comma 1 è indetta tra il centottantesimo e il duecentosettantesimo giorno successivo alla entrata in vigore dellultimo regolamento provinciale di cui allarticolo 8, comma 4, della l.r. 7/2006. Successivamente lelezione è indetta entro il centottantesimo giorno successivo allinsediamento del Consiglio regionale, a seguito di elezioni per il rinnovo del medesimo.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 12 giugno 2006
Mercedes Bresso