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Bollettino Ufficiale n. 24 del 15 / 06 / 2006

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 giugno 2006, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: “Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso l’osservatorio regionale (Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7)”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto la legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40-3134 del 12 giugno 2006

EMANA

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE “REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI PRESSO L’OSSERVATORIO REGIONALE (LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2006, N. 7)”.

Art. 1.

(Oggetto)

1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 7, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione delle associazioni di promozione sociale nell’apposito registro regionale, istituito a norma dell’articolo 6 della l.r. 7/2006. Il regolamento disciplina inoltre le procedure di conservazione, revisione periodica, cancellazione e pubblicazione del medesimo registro, nonché le modalità di individuazione dei rappresentanti delle associazioni iscritte presso l’Osservatorio regionale per l’associazionismo di promozione sociale, istituito a norma dell’articolo 10 della l.r. 7/2006.

Art. 2.

(Requisiti generali di iscrizione)

1. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, della l.r. 7/2006, per l’iscrizione nel registro regionale le associazioni di promozione sociale sono tenute, in modo cumulativo:

a) a essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 7/2006;

b) ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi, oppure avere almeno una sede operativa autonoma in Piemonte, attiva da non meno di sei mesi, ed essere una articolazione territoriale di un’associazione iscritta al registro nazionale di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale). L’autonomia della sede operativa è di carattere organizzativo, finanziario e fiscale ed è garantita dalle disposizioni statutarie.

Art. 3.

(Requisiti specifici di iscrizione)

1. Il registro regionale delle associazioni di promozione sociale si articola in una sezione regionale e in sezioni provinciali, una per ciascuna delle circoscrizioni provinciali, come disposto dall’articolo 6, comma 1, della l.r. 7/2006.

2. Sono iscritte alla sezione regionale del registro le associazioni che posseggono i requisiti generali di cui all’articolo 2 e almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

a) essere un’associazione che opera con strutture ubicate in almeno tre province del Piemonte;

b) essere un’associazione che ha in Piemonte un numero di soci non inferiore a diecimila;

c) essere un’associazione di enti;

d) essere l’organismo di coordinamento regionale di associazioni di promozione sociale presenti e operanti in più di una provincia del Piemonte, il quale è l’articolazione di secondo livello di un’associazione iscritta nel registro nazionale di cui all’articolo 7 della l. 383/2000;

e) essere l’organismo di coordinamento regionale di associazioni di promozione sociale presenti e operanti in più di una provincia del Piemonte, in quanto articolazione di secondo livello.

3. Gli organismi di coordinamento, di cui al comma 2, lettere d) ed e), qualora non rappresentino in via esclusiva associazioni di promozione sociale, vengono iscritti al registro regionale solo nel caso in cui siano costituiti in maggioranza da associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale: tale previsione è garantita dalle disposizioni statutarie.

4. Le associazioni di cui all’articolo 2, che non posseggono alcuno dei requisiti specifici di cui al comma 2, sono iscritte alla sezione provinciale del registro regionale in base alla ubicazione della propria sede legale.

Art. 4.

(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione al registro regionale è inoltrata in carta semplice, a firma del rappresentante legale dell’associazione richiedente. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

a) copia dell’atto costitutivo e statuto dell’associazione richiedente con copia dell’eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica.

b) relazione descrittiva della fisionomia dell’associazione richiedente, sottoscritta dal rappresentante legale e contenente dati relativi a:

1) l’ambito di diffusione territoriale dell’associazione richiedente nonché, limitatamente agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), della denominazione e dell’indirizzo completo delle sedi di ciascuna delle articolazioni territoriali dell’associazione richiedente;

2) l’elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative;

3) il numero totale dei soci;

4) il settore prevalente di attività, individuato tra uno dei seguenti: 4.1) welfare, benessere, integrazione sociale, impegno civile, tutela e promozione dei diritti; 4.2) patrimonio ambientale e naturale, protezione civile; 4.3) cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali; 4.4) turismo, attività sportive e ricreative;

5) le iniziative più significative realizzate e gli interventi in corso di realizzazione nonché quelli programmati;

c) copia dell’ultimo rendiconto economico approvato ovvero, in subordine e esclusivamente per le associazioni richiedenti costituite o operanti da meno di un anno, copia dell’ultimo bilancio preventivo approvato;

d) copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale dell’associazione richiedente;

e) copia fotostatica del numero di codice fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziaria all’associazione richiedente.

2. Il coordinamento regionale di un’associazione sovra-regionale, nazionale o internazionale produce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, lettera a), copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione sovra-regionale, nazionale o internazionale, nonché idonea documentazione, da cui sia desumibile la propria autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale rispetto all’associazione di livello superiore di cui è espressione o a cui è affiliata.

3. La sede operativa di un’associazione iscritta al registro nazionale di cui all’articolo 7 della l. 383/2000 produce, in sostituzione di quanto previsto al comma 1, lettera a), copia del proprio statuto, da cui sia desumibile l’autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale rispetto all’associazione di cui è l’articolazione territoriale, nonché una dichiarazione di affiliazione, rilasciata dall’associazione a carattere nazionale di cui è espressione o a cui è affiliata.

Art. 5.

(Procedure di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione alla sezione regionale del registro è inoltrata alla struttura regionale competente in materia. La domanda di iscrizione alla sezione provinciale del registro è inoltrata all’organo dell’amministrazione provinciale interessata, individuato da ciascuna provincia mediante il regolamento di cui all’articolo 8, comma 4 della l.r. 7/2006.

2. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il responsabile della struttura regionale competente provvede all’iscrizione alla sezione regionale del registro e l’organo provinciale competente provvede all’iscrizione alla sezione provinciale del registro. A tal fine fa fede il timbro a data del protocollo, apposto dalle strutture regionale e provinciali competenti.

3. Il termine di novanta giorni di cui al comma 2 è interrotto nel caso di richiesta di integrazione di documentazione, in applicazione dell’articolo 7 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Sino alla prima revisione periodica di cui all’articolo 8, il termine per provvedere all’iscrizione di cui al comma 2 è esteso a centottanta giorni.

5. Nel registro regionale risultano l’atto costitutivo, lo statuto, la sede legale dell’associazione, l’ambito territoriale di attività, il settore prevalente di attività. Nel registro sono altresì iscritti le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.

6. La struttura regionale o provinciale competente notifica alla associazione richiedente l’iscrizione ovvero il diniego.

7. La Regione e le province, per quanto di competenza e limitatamente all’accertamento del possesso dei requisiti di iscrizione, effettuano verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione, di cui all’articolo 4, nei confronti delle associazioni richiedenti l’iscrizione al registro regionale.

Art. 6.

(Gestione e conservazione del registro)

1. La gestione, la conservazione e l’aggiornamento della sezione regionale del registro sono assegnate alla struttura regionale competente nella specifica materia.

2. Le sezioni provinciali del registro sono gestite, conservate e aggiornate dalle province mediante le strutture individuate dal regolamento previsto dall’articolo 8, comma 4 della l.r. 7/2006.

Art. 7.

(Comunicazione delle modifiche)

1. Le associazioni iscritte alla sezione regionale del registro comunicano alla struttura regionale competente le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per aggiornamento del registro. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall’evento, a pena di esclusione dalla sezione regionale del registro.

2. Le associazioni iscritte alla sezione provinciale del registro comunicano al competente organo dell’amministrazione provinciale interessata le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per aggiornamento del registro. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall’evento, a pena di esclusione dalla sezione provinciale del registro.

3. Limitatamente alle associazioni iscritte alla sezione provinciale del registro, il trasferimento della sede legale in una località appartenente ad un’altra provincia comporta la cancellazione d’ufficio dell’associazione dalla sezione provinciale del registro, in cui risulta iscritta, e l’iscrizione d’ufficio nella sezione provinciale a cui afferisce la nuova sede legale. L’iscrizione d’ufficio avviene a seguito di una idonea comunicazione che la struttura della prima Provincia, procedente alla cancellazione, invia alla struttura della seconda provincia, procedente all’iscrizione d’ufficio. Per facilitare l’adempimento, alla comunicazione viene allegata copia della documentazione conservata nella sezione provinciale del registro e relativa all’associazione che ha trasferito la propria sede legale.

Art. 8.

(Revisione periodica)

1. La struttura regionale competente e i competenti organi provinciali provvedono con cadenza biennale a partire dall’anno di entrata in vigore del presente regolamento alla revisione periodica delle associazioni iscritte rispettivamente alla sezione regionale e alle sezioni provinciali del registro, al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione.

2. Al fine della revisione periodica di cui al comma 1, le associazioni iscritte alle sezioni regionale e provinciali del registro trasmettono alle rispettive strutture competenti entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2008, copia dell’ultimo rendiconto economico approvato e una relazione sulle attività svolte nel biennio. La relazione è presentata su una modulistica predisposta allo scopo dalle strutture regionale e provinciali competenti.

3. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 2 della l.r. 7/2006 comporta la cancellazione dell’associazione dal registro regionale.

4. La mancata produzione della documentazione utile alla revisione periodica di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell’associazione inadempiente dal registro regionale.

5. La cancellazione, previa idonea lettera di diffida inviata dalle strutture competenti, relativa ai casi di cui ai commi 3 e 4, avviene a seguito di ulteriore inerzia dell’associazione o di produzione, da parte di questa, di elementi difformi da quelli richiesti.

Art. 9.

(Cancellazione)

1. Sono cancellate, con provvedimento della struttura competente, le associazioni iscritte al registro regionale che:

a) ne fanno espressa richiesta;

b) perdono i requisiti per l’iscrizione, di cui agli articoli 2 e 3;

c) non comunicano nei termini di cui all’articolo 7 le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento;

d) non ottemperano alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 2.

Art. 10.

(Pubblicazione)

1. A cadenza annuale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte l’estratto del registro, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente, contenente l’elenco delle associazioni iscritte alla sezione regionale e alle sezioni provinciali del registro.

Art. 11.

(Procedure di incompatibilità)

1. Vista l’incompatibilità di cui all’articolo 6, comma 5 della l.r. 7/2006, qualora, da parte di una associazione già iscritta al registro del volontariato, la domanda di iscrizione al registro regionale dell’associazionismo di promozione sociale venga accolta, la struttura regionale o provinciale procedente, se diversa da quella competente in materia di registro del volontariato, nel notificare l’iscrizione all’associazione, richiede contestualmente la cancellazione d’ufficio dal registro del volontariato alla struttura regionale o provinciale competente in quest’ultima materia. Nel caso in cui le competenze nelle due materie appartengano invece alla stessa struttura, il provvedimento di iscrizione al registro regionale dell’associazionismo di promozione sociale dispone contestualmente la cancellazione d’ufficio dal registro del volontariato.

Art. 12.

(Rappresentanza delle associazioni iscritte presso l’Osservatorio regionale)

1. I venti rappresentanti delle associazioni presso l’Osservatorio regionale per l’associazionismo di promozione sociale, istituito ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 7/2006, sono per un quarto espressione della sezione regionale e per tre quarti espressione delle sezioni provinciali del registro, secondo i criteri previsti all’articolo 7, comma 5, lettere e) e f), della l.r. 7/2006.

Art. 13.

(Elezione dei rappresentanti delle associazioni iscritte in seno all’Osservatorio regionale)

1. La Regione e le province provvedono per le rispettive sezioni alla organizzazione e allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti delle associazioni in seno all’Osservatorio regionale per l’associazionismo di promozione sociale nei termini di cui al presente articolo. Al fine della costituzione dell’Osservatorio regionale per l’associazionismo di promozione sociale e a seguito della acquisizione dalle amministrazioni provinciali dei dati necessari, la Regione definisce l’attribuzione del numero dei rappresentanti delle associazioni iscritte spettanti a ciascuna sezione provinciale del registro, in conformità a quanto previsto dall’articolo 12.

2. Previa concertazione tra le strutture competenti, il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle province indicono, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, l’elezione dei rappresentanti delle associazioni iscritte nella sezione del registro di propria competenza. Nella comunicazione sono indicati la data, l’orario, il luogo, le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché il numero dei rappresentanti eleggibili per la sezione del registro interessata. Il termine tra la data di indizione delle elezioni e lo svolgimento delle stesse non può essere inferiore a sessanta giorni.

3. Possono essere eletti i soggetti ai quali, secondo le norme statutarie, è conferita al momento della indizione delle elezioni la rappresentanza legale di un’associazione iscritta nel registro, oppure i soggetti, che ricoprono cariche statutarie, designati dai rappresentanti legali. In quest’ultimo caso la designazione è controfirmata per accettazione dal soggetto designato.

4. Alla candidatura del rappresentante effettivo viene abbinata la candidatura del rappresentante supplente, che partecipa ai lavori dell’Osservatorio regionale nel caso di impedimento temporaneo del rappresentante effettivo. Il candidato supplente è designato dal candidato effettivo nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

5. Ciascuna associazione può esprimere un solo candidato effettivo e un solo candidato supplente. Le candidature, corredate dei dati anagrafici e di residenza, nonché dell’indicazione dell’associazione di appartenenza e della carica statutaria ricoperta, devono pervenire alle strutture competenti, con comunicazione scritta del rappresentante legale dell’associazione proponente, entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

6. Le elezioni avvengono su liste uniche provinciali e regionale, in modo che i candidati delle associazioni iscritte in una sezione siano tutti compresi nella medesima lista. Nella lista i nominativi dei candidati effettivi sono posti in ordine alfabetico, a prescindere dalla data di presentazione della candidatura. I nominativi dei candidati supplenti, preceduti dalla dicitura “supplente”, seguono in abbinamento i nominativi dei corrispondenti candidati effettivi. La lista è sottoposta in via esclusiva al voto dei rappresentanti delle associazioni della corrispondente sezione del registro.

7. Hanno diritto di voto i soggetti ai quali, secondo le norme statutarie, è conferita al momento della indizione delle elezioni la rappresentanza legale di un’associazione iscritta nel registro. In caso di impedimento, è ammessa la delega in forma scritta del rappresentante legale in favore di un altro membro della propria associazione. Ogni soggetto elettore ha diritto a esprimere un voto di preferenza.

8. Sono nominati per ciascuna lista coloro che ottengono il maggior numero di preferenze da parte degli aventi diritto. In caso di parità viene nominato il candidato effettivo più anziano di età. Esaurite le procedure di elezione, le Province comunicano alla struttura regionale competente i risultati della consultazione elettorale relativa alla propria sezione del registro. Il Presidente della Giunta regionale, acquisiti altresì i risultati della consultazione elettorale relativa alla sezione regionale del registro, provvede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti in base agli esiti della consultazione elettorale.

9. Le dimissioni, la decadenza, l’impedimento permanente o il decesso di uno dei venti rappresentanti effettivi comporta la sostituzione in via continuativa da parte del corrispondente supplente. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente o decesso del supplente, in sostituzione del rappresentante effettivo dimesso, decaduto, impedito permanentemente o deceduto, il Presidente della Giunta regionale provvede alla sostituzione, nominando il primo candidato effettivo escluso della lista corrispondente e il relativo supplente, dandone idonea comunicazione all’amministrazione provinciale eventualmente interessata. Nel caso la lista sia giunta a esaurimento, si procede a una elezione suppletiva, circoscritta alla sezione del registro corrispondente alla lista esaurita. Il mandato del sostituto termina alla scadenza dell’Osservatorio, anche nel caso in cui la nomina sia avvenuta a seguito di elezione suppletiva.

10. I venti rappresentanti delle associazioni, come i restanti membri dell’Osservatorio regionale, prestano la loro attività a titolo gratuito e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque esercitano le loro funzioni fino all’insediamento dell’Osservatorio successivo.

11. In fase di prima applicazione l’elezione di cui al comma 1 è indetta tra il centottantesimo e il duecentosettantesimo giorno successivo alla entrata in vigore dell’ultimo regolamento provinciale di cui all’articolo 8, comma 4, della l.r. 7/2006. Successivamente l’elezione è indetta entro il centottantesimo giorno successivo all’insediamento del Consiglio regionale, a seguito di elezioni per il rinnovo del medesimo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 12 giugno 2006

Mercedes Bresso