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Bollettino Ufficiale n. 24 del 15 / 06 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2006, n. 57-3082

Legge regionale del 13 ottobre 2004, n. 23, articolo 5. Criteri per l’utilizzazione del Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Visto l’articolo 5 della l.r. 23/2004 che prevede la costituzione di un Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore delle cooperative;

visto il comma 2, dell’articolo 5 che prevede la stipula di una convenzione tra la Regione Piemonte e il soggetto gestore al fine di stabilire modalità e procedure per la concessione di garanzie, di cui al comma 1, del predetto articolo nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale;

vista la l.r. 8/1976 istitutiva della Finpiemonte S.p.a. che è costituita con capitale pubblico e che opera ai fini di interesse regionale nell’ambito stabilito dall’ art. 60 dello Statuto;

considerato la necessità, per l’urgenza dell’ intervento, di affidare a Finpiemonte, come previsto dall’ art. 5, comma 2 della l.r. 23/2004, la gestione del citato strumento di intervento in quanto è iscritta con il n. 15599 nell’elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario e in particolare nell’apposita sezione prevista dall’art. 113 del D.Leg. n. 385/93, è autorizzata ad effettuare le operazioni finanziarie previste e possiede strutture operative idonee per assicurare la buona gestione del fondo;

visto l’art. 15, comma 1, della l.r. 23/2004 che prevede che le risorse disponibili derivanti dal fondo di garanzia istituito dall’ art. 10 della l.r. 67/1994 devono affluire al bilancio regionale e sono destinate al finanziamento del fondo di cui all’ art. 5;

visto il Regolamento (CE) n. 69 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

ritenuto di formulare i criteri generali a cui dovrà attenersi la Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro nel predisporre la convenzione sopra citata;

vista la determinazione n. 749 del 14.10.2005 con la quale è stata impegnata la somma di Euro 450.000,00 sul cap. 20306/2005 (nuova numerazione cap. 24465), quale primo stanziamento per gli interventi previsti dal fondo di garanzia sopra citato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

Di formulare, in merito alla convenzione da stipulare ai sensi dell’ articolo 5, comma 2, della l.r. 23/2004, i seguenti criteri generali:

a) la Finpiemonte S.p.A. utilizza il Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, costituito ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 23/2004, per prestare garanzie fideiussorie alle banche convenzionate sui finanziamenti erogati ai soggetti, di cui all’ art. 2, comma 1, della l.r. 23/2004, per la realizzazione degli interventi previsti dall’ art. 4, comma 2, lettere c) e d) ad esclusione degli investimenti immobiliari;

b) i soggetti sopra citati che intendono usufruire del citato Fondo di garanzia, con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo, devono avere mutualità prevalente, devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell’art. 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile; inoltre devono avere sede legale amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte ed operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli esclusi dall’ articolo 1 del regolamento (CE) n. 69/2001 e precisamente: Agricoltura (sezione A della classificazione ATECO 2002), Pesca (sezione B della Classifica ATECO 2002) Industrie Alimentari e delle bevande e industrie del tabacco (sezione DA della classificazione ATECO 2002 ad eccezione dei seguenti codici: 15.52, 15.81,15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.88, 15.89, 15.91, 15.96, 15.98) e Trasporti (Sezione I della Classificazione ATECO 2002, limitatamente alle seguenti divisioni: 60,61,62);

c) la garanzia interviene a copertura dell’80% del finanziamento complessivo ottenuto dalla cooperativa pro-quota sui fondi regionali e su quelli bancari. La prestazione della garanzia avverrà a costo zero e consentirà di ottenere uno spread fisso pari ad 1 punto sul tasso applicato dalla banca al finanziamento con fondi propri; il Fondo opera come garanzia “sostitutiva”, per cui l’istituto bancario non potrà richiedere, per il medesimo finanziamento, ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Il limite massimo di intervento del Fondo di garanzia è pari ad Euro 560.000,00.

Di demandare al Direttore della Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro l’adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi compresi l’individuazione delle modalità di attuazione del Fondo di garanzia in oggetto indicato e la stipula della convenzione di cui all’art. 5, comma 2, della l.r. 23/2004.

Di stabilire che le disponibilità a valere sul fondo di garanzia assegnato alla Finpiemonte S.p.A. ai sensi dell’art. 10 della l.r. 67/1994 si consolidano con gli stanziamenti di bilancio appositamente autorizzati per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all’art. 5 della l.r. 23/2004.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)