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Bollettino Ufficiale n. 19 del 11 / 05 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Mondovi’ (Cuneo)

Accordo di programma per la realizzazione della viabilità pubblica prevista dal p.r.g.c. per la risoluzione delle esternalità negative nell’ambito del p.e.c. “Mondovicino”. approvato con Decreto del Sindaco in data 02/05/2006

Accordo di programma tra il Comune di Mondovi’, (omissis), con sede in Mondovì (CN), Corso Statuto n. 15, rappresentato dal Sindaco dr. Aldo Rabbia, (omissis);

la Provincia di Cuneo, (omissis), con sede in Cuneo, Corso Nizza n. 21, rappresentata dal Presidente On.le Raffaele Costa, (omissis);

l’ANAS Compartimento di Torino (omissis), con sede in Torino, Corso Matteotti n. 8, nella persona del Capo Compartimento Ing. Vincenzo Perra, (omissis);

la Societa’ Autostrada TO-SV, (omissis) con sede in Moncalieri (TO), C.so Trieste 170, rappresentata dall’Amministratore Delegato Dr. Mario Battaglia, (omissis);

premesso che

- con deliberazione C.C. 22/03/2002 n. 17 il Comune di Mondovì ha approvato e successivamente sottoscritto con la società Viot Cerea S.r.l. un Protocollo di intesa in cui sono state definite le linee progettuali per la realizzazione di un parco commerciale e per il tempo libero denominato “Mondovicino”, in località casello autostradale TO/SV;

- ?sulle istanze di autorizzazione commerciale presentate dalle Società “Viot-Cerea s.r.l.”, “Tavolera s.r.l.” e “Cassanio s.r.l.”, il Responsabile della Direzione regionale Commercio ed Artigianato, con Determine Dirigenziali 27/02/2004 n. 38 (per la Soc. “Viot-Cerea srl”), 09/03/2004 n. 43 (per la Soc. “Tavolera srl”) e 03/05/2004 n. 88 (per la Soc. “Cassanio srl”), ha stabilito di escludere i progetti presentati dalle suddette società dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/89 a condizione che gli stessi, nella loro veste definitiva, recepiscano le prescrizioni riportate nei provvedimenti medesimi che, noti e conosciuti dalle Parti, si intendono in questa sede integralmente riportati anche se non materialmente allegati;

- sempre relativamente alle predette istanze la Conferenza dei Servizi di cui all’art. 11 della D.G.R. 01/03/2000 n. 43-29533 ha formalmente deliberato, rispettivamente con atto prot. 4706/17.1del 21/04/2004 (per la Soc. “Viot-Cerea srl”), con atto prot. 4707/17.1 pari data (per la Soc."Tavolera srl") e con atto prot. 5472/17.1 del 06/05/2004 (per la Soc. “Cassanio srl”), il loro accoglimento con l’osservanza delle prescrizioni riportate nei provvedimenti medesimi che, noti e conosciuti dalle Parti, si intendono in questa sede integralmente riportati anche se non materialmente allegati;

- con deliberazione C.C. 31/08/2004 n. 43 il Comune di Mondovì ha approvato la proposta di Piano Esecutivo Convenzionato successivamente presentata;

- all’approvazione della proposta di P.E.C. ha fatto seguito la sottoscrizione della relativa convenzione da parte delle società “Viot Cerea S.r.l.”, “Tavolera S.r.l.”, “Cassanio S.r.l.” e “Carassona S.r.l.” con atto rogito notaio Parisi 29/10/2004 rep. 211.996/9.162 e la sua successiva integrazione per l’adesione al P.E.C. da parte delle Società “M.V. S.r.l.” e “Linea S.r.l.” avvenuta con atto rogito notaio Parisi rep. 225.720/9312 del 26/04/05;

- il Comune di Mondovì ha rilasciato alle Società sottoscrittrici della convenzione di P.E.C. in data 07/07/2005 il Permesso di Costruire n. 92-13/S per la realizzazione della viabilità veicolare comunale interna all’insediamento commerciale L3 e relativa all’anello perimetrale interno, ed in data 20/09/2005 il Permesso di Costruire n. 125 per la realizzazione della viabilità interna all’anello perimetrale da assoggettare ad uso pubblico in conformità ai Progetti Preliminari allegati al P.E.C.;

- subordinatamente all’autorizzazione regionale preventiva al rilascio del Permesso di Costruire, di cui al comma 8 e seguenti dell’art. 26 della L.r. 56/77 e s.m.i., rilasciata con Determina Dirigenziale n. 377 del 06/10/2005, il Comune di Mondovì ha rilasciato in data 24/11/2005 alle Società “Viot Cerea. S.r.l.” e “M.V. S.r.l.” il Permesso di Costruire n. 180-29/S per la realizzazione nel Comparto 5a del Parco Commerciale e per il Tempo Libero Mondovicino di un centro commerciale classico (tipologia G-CC2), i cui lavori sono ufficialmente iniziati in data 26/11/2005;

- subordinatamente all’autorizzazione regionale preventiva al rilascio del Permesso di Costruire, di cui al comma 8 e seguenti dell’art. 26 della L.r. 56/77 e s.m.i., rilasciata con Determina Dirigenziale n. 420 del 20/10/2005, il Comune di Mondovì ha rilasciato in data 14/12/2005 alle Società “Tavolera S.r.l.” il Permesso di Costruire n. 190-32/S per la realizzazione nel Comparto 3a del Parco Commerciale e per il Tempo Libero Mondovicino di un centro commerciale sequenziale (tipologia G-CC2), i cui lavori sono ufficialmente iniziati in data 14/12/2005;

- l’attuazione degli interventi urbanistici appena indicati comporta una diversa sistemazione della viabilità statale, provinciale e comunale che confluisce nella zona ed, in particolare, l’esecuzione delle opere viarie di seguito indicate:

a) deviazione di un tratto di strada della S.P. n. 12 verso il lato della chiesetta di San Rocco a fine di consentire il rifacimento ed il potenziamento del casello dell’autostrada;

b) rifacimento del casello di Mondovì in posizione più idonea a consentire il suo ampliamento, intervento di competenza ed a carico della Società Autostrada To-Sv;

c) realizzazione di una nuova rotatoria (R1) sulla S.P. n. 12 all’intersezione tra la circonvallazione di Mondovì, la S.P. n. 12 e l’accesso al casello dell’autostrada, con conseguente modifica di tutti i rami di accesso in rotatoria;

d) realizzazione di una nuova rotatoria (R2) sulla S.P. n. 12 prima del cavalcavia della circonvallazione di Mondovì, per consentire l’innesto con la viabilità perimetrale del parco commerciale;

e) deviazione ed ampliamento a due corsie del ramo di S.P. n. 12 compreso tra la rotatoria R2 e la rotatoria R1 nella sola direzione di marcia indicata;

f) realizzazione di un sottopasso a due corsie per senso di marcia in corrispondenza della rotatoria R1 per collegare direttamente il casello autostradale con la viabilità del parco commerciale in modo da non interferire con la viabilità ordinaria;

- ?l’attuazione degli interventi appena elencati postula un coordinamento fra i vari soggetti pubblici coinvolti ancor più per il fatto che gli stessi devono essere realizzati - escluso il rifacimento del casello di cui al punto b) - a scomputo, dalle Società proponenti il P.E.C.;

- ?l’Accordo di Programma, ai sensi degli artt. 34 del D.Lgs. 267/2000, pare lo strumento più indicato per regolare, nella vicenda, i rapporti fra tutti gli enti Pubblici interessati ivi compresa la società concessionaria della tratta autostradale coinvolta;

Tutto ciò premesso

Le Parti come sopra costituite

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 -Valore delle premesse

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 -Oggetto dell’accordo

Il presente accordo ha come oggetto l’adeguamento alle previsioni del Piano Regolatore Generale del Comune di Mondovì ed alle indicazioni di maggior dettaglio riportate nei progetti tecnici sotto indicati della viabilità statale, provinciale e comunale che confluisce nella zona interessata dall’insediamento commerciale, nonché della viabilità di adduzione al casello di accesso all’Autostrada Torino/Savona.

Ai fini che precedono, gli interventi oggetto del presente accordo vengono definiti ed individuati nei termini dettagliati dagli elaborati tecnici allegati all’atto rep. n. , che qui di seguito si elencano:

Elaborati e tavole di competenza di tutti gli Enti

Elaborati

Elaborato n. 5 Piano particellare d’esproprio

Tavole

Tavola 01 - Corografia: estratto Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000);

Tavola 04 - Stato Attuale - Planimetria generale (scala 1:1000);

Tavola 04/A - Stato Attuale - Planimetria generale con inserimento del progetto (scala 1:1000);

Tavola 06 - Progetto - Planimetria generale con suddivisione dei rami stradali (scala 1:2000);

Tavola 07 - Proprietà della nuova viabilità (scala 1:2000).

Tavola 08 - Fasi realizzative: quadro generale (scala 1:2000);

Tavola 08/A - Fasi realizzative: sequenze e segnaletica di cantiere (scala 1:2000);

Tavola 17 - Profilo longitudinale rami B1, B2 e C (scala 1:50/500/5000);

Tavola 17/A - Planimetria e profilo longitudinale raccordo con sovrappasso esistente (scale varie)

Tavola 19 - Sezioni tipo rami B1, B2 e C (scala 1:100/1000/5000);

Tavola 25 - Opere d’arte: particolari tipo (scala 1:20);

Tavola 27 - Drenaggio acque meteoriche; planimetria rete di progetto (scala 1:000);

Tavola 28 - Drenaggio acque meteoriche; particolari costruttivi (scala 1:10/20);

Tavola 29 - Rete elettrica: planimetria rete esistente e in progetto (scala 1:2000);

Tavola 30 - Rete telefonica: planimetria rete esistente e in progetto, particolari costruttivi (scala 1:2000);

Tavola 31 - Rete gas: planimetria rete esistente e in progetto (scala 1:5000);

Tavola 32 - Acquedotto: planimetria rete esistente e in progetto (scala 1:5000);

Tavola 33 - Acquedotto: planimetria di dettaglio rete esistente e in progetto (scala 1:2000);

Tavola 34 - Fognatura: planimetria rete esistente e in progetto (scala 1:2000);

Tavola 35 - Segnaletica stradale tipo: rotatorie (scale varie);

Tavola 36 - Segnaletica stradale tipo: rami stradali (scale varie);

Tavola 38 - Rete di illuminazione pubblica: particolari costruttivi (scale varie);

Elaborati e tavole di competenza del comune di mondovi’ e della Provincia di Cuneo

Elaborati

Elaborato 1 - Relazione tecnico-descrittiva;

Tavole

Tavola 10 - Profilo longitudinale rami A1 e A2 (scala 1:50/500/5000);

Tavola 12 - Sezioni tipo rami A1 e A2 (scala 1:100/1000/5000);

Tavola 21 - Profilo longitudinale rami D, E, ed F (scala 1:50/500/5000)

Tavola 23 - Sezioni tipo rami D, E ed F (scala 1:100/1000/5000);

Tavola 24 - Opere d’arte: sezioni tipo e particolari costruttivi (scale varie);

Tavola 37 - Rete di illuminazione pubblica: planimetria (scala 1:1000);

Elaborati e tavole di competenza dell’ANAS S.p.A.

Elaborati

Elaborato n. 0 Guida alla lettura della copia del progetto destinato ad ANAS

Elaborato 1 - Relazione tecnico-descrittiva

Elaborato n. 1.1 Verifiche di impatto ambientale e sulla viabilità

(ai sensi dell’art. 27 del D.C.R. n. 563 - 13414)

Allegato alla relazione tecnico descrittiva

Elaborato n. 2 Relazione geotecnica

Elaborato n. 2.1 Documentazione fotografica dei sondaggi e dei pozzetti esplorativi

Elaborato n. 3 Calcoli preliminari delle strutture

Elaborato n. 8 Computo metrico estimativo e quadro economico di progetto

Elaborato n. 9 Documentazione fotografica

Elaborato n. 1/1 Integrazione della relazione tecnico-descrittiva (a seguito lettera ANAS S.p.A. - Compatimento della Viabilità del Piemonte Prot. n. 17516 del 25-07-2005)

Tavole

1. Inquadramento generale

Tavola n. 02 - Estratto di Mappa Catastale con indicazione delle proprietà

attuali e di progetto (scala 1:1000)

Tavola n. 03 - Estratto di P.R.G.C. (scala 1:5000)

2. Stato attuale

Tavola n. 05 - Veduta aerea (non in scala)

3. Progetto

Deviazione e ampliamento a due corsie del ramo di S.P. 12 tra rotatorie R1/E e R2/E:

rami B1, B2, C

Tavola n. 16 - Planimetria (scala 1:500/5000)

Tavola n. 18 - Quaderno delle sezioni (scala 1:200/5000)

Opere d’arte principali e secondarie, particolari costruttivi

Tavola n. 24 - Sezioni tipo e particolari costruttivi (scale varie)

Dispositivi di ritenuta

Tavola n. 26 - Planimetria generale con indicazione delle barriere stradali di sicurezza (scale 1:1000)

Rete di illuminazione pubblica

Tavola n. 37 - Planimetria (scala 1:1000)

Modifiche dei canali irrigui

Tavola n. 39 - Planimetria: confronto tra stato di fatto e progetto (scale 1:2000)

Tavola n. 40 - Profilo Bealera del Pensa Sezioni tipo - stato di fatto e progetto (scale varie)

Articolo 3 - Impegni

Ai fini che precedono l’Anas, la Provincia, il Comune e la Società Autostrada Torino/Savona si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad assentire alle modificazioni ed alla sistemazione della viabilità in argomento nei termini indicati all’articolo 2 ed a dare corso ai trasferimenti della proprietà del demanio stradale e delle relative pertinenze necessari a definire le competenze a termine del successivo articolo 6.

I suddetti impegni e le relative autorizzazioni sono subordinati alla previa sottoscrizione, da parte delle Società sottoscrittrici della convenzione PEC, di specifici accordi con i soggetti pubblici istituzionali titolari in cui le stesse siano impegnate a:

a) cedere, a titolo gratuito, le aree di proprietà privata necessarie alla realizzazione dell’intervento;

b) farsi carico, senza facoltà di rivalsa, delle spese necessarie all’espropriazione dei terreni necessari all’attuazione dell’intervento qualora non ne siano già proprietarie;

c) provvedere a loro cura e spese alla realizzazione, nei termini avanti indicati, delle opere di viabilità previste all’articolo 2 con la prestazione delle necessarie garanzie relative all’esecuzione dei lavori, alla gestione del cantiere ed alla continuità della viabilità pubblica;

d) garantire attraverso polizze fideiussorie intestate al Comune di Mondovì il corretto assolvimento degli obblighi assunti;

e) integrare l’importo garantito qualora divenuto insufficiente perché escusso o per qualsivoglia altra causa;

f) consentire ai soggetti competenti la più ampia facoltà di vigilare sulla corretta gestione dei cantieri, di procedere ad esecuzione di ufficio, previa escussione della cauzione, in caso di inadempimento o di ritardi imputabili agli stessi attuatori;

g) consentire al collaudo delle opere direttamente realizzate;

h) procedere alla consegna delle opere realizzate ai soggetti titolari ed a regolare contestualmente o con atti separati le operazioni di permuta dei rispettivi sedimi;

i) farsi carico delle eventuali maggiori spese connesse all’attuazione degli interventi di cui al presente accordo.

Articolo 4 - Conferimento di poteri

Le parti convengono che le fasi di attuazione dell’intervento - esclusa la realizzazione del casello - devono essere gestite in modo unitario e, pertanto, il Comune di Mondovì viene individuato come Amministrazione proponente ed attuatrice del presente Accordo.

Allo scopo di favorire una riconduzione a sistema dell’azione di vigilanza e di coordinamento dei vari soggetti pubblici sulle opere in argomento l’Anas, la Provincia e la Società Autostrada To-Sv conferiscono, ciascuno per quanto di competenza, al Comune di Mondovì le proprie potestà in ordine:

a) alla vigilanza ed al coordinamento sui cantieri delle opere, con connessi poteri e responsabilità, per quanto attiene alle competenze di parte pubblica, in modo da garantire la corretta esecuzione delle opere e la continuità del servizio pubblico di viabilità in tutte le fasi del cantiere;

b) all’adozione delle direttive e delle prescrizioni utili od indispensabili alla corretta e tempestiva esecuzione delle opere stesse;

c) all’approvazione dei singoli progetti tecnici esecutivi necessari ed indispensabili per la realizzazione delle opere, sentito il parere del collaudatore;

d) all’approvazione, a tali fini, delle varianti non sostanziali dei progetti esecutivi, sentito il parere del collaudatore;

e) all’applicazione, secondo le modalità previste dal capitolato d’oneri, delle sanzioni di legge per ritardata esecuzione o consegna dei lavori e decurtazione sulle operazioni di svincolo delle cauzioni;

f) all’assunzione, previa escussione delle garanzie fideiussorie, degli interventi sostitutivi nell’ipotesi di inadempimento o di ritardo nell’adempimento da parte dei soggetti attuatori;

g) alle procedure di espropriazione, senza aggravio di oneri di sorta - neanche per indennità - a carico dei soggetti conferenti, dei terreni necessari all’adeguamento della viabilità indicata qualora gli stessi non siano già di proprietà dei soggetti proponenti e gli stessi non ne acquistino la proprietà anche successivamente alla stipula del presente accordo;

h) all’adozione dei provvedimenti necessari alla regolazione del traffico e della viabilità per i tratti interessati dai lavori e per il periodo della loro esecuzione;

i) alle funzioni tecniche e amministrative in relazione al collaudo delle opere.

Il conferimento dei suddetti poteri o attribuzioni non esclude la potestà dei conferenti di esercitare direttamente le funzioni di vigilanza, di coordinamento e di sostituzione appena indicate, così come non esclude la possibilità di successiva revoca. Quest’ultima diviene efficace nei riguardi dei soggetti attuatori solo dopo che sia stata loro comunicata a mezzo nota raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 5 - Impegni del Comune di Mondovì

In relazione al presente accordo il Comune di Mondovì si impegna a:

a) regolare i rapporti con i soggetti attuatori in maniera conforme e coerente con quanto definito nel presente accordo;

b) assumere ed esercitare le potestà conferite dall’Anas, dalla Provincia e dalla Società Autostrada To-Sv ai sensi dell’articolo 4 del presente Accordo di Programma;

c) assumere, con connessi poteri e responsabilità, ed esercitare con la propria struttura tecnica ed in particolare con un assistente di cantiere ed un collaudatore in corso d’opera, che svolgerà anche funzioni di consulente tecnico, la vigilanza ed il coordinamento sui cantieri delle opere, per quanto attiene alle competenze di parte pubblica;

d) garantire in tal modo la corretta esecuzione delle opere e la continuità del servizio pubblico di viabilità in tutte le fasi del cantiere;

e) garantire l’assunzione di tutte le iniziative utili a consentire l’esecuzione corretta e nei tempi delle modifiche alla viabilità più sopra indicate;

f) approvare, previe intese con gli enti competenti, le varianti non sostanziali ai progetti esecutivi;

g) applicare le sanzioni previste nel capitolato d’oneri in caso di ritardo ovvero di adempimento difforme;

h) dar corso, previa escussione delle polizze fideiussorie, agli interventi sostitutivi in caso di inadempimento o di grave ritardo nell’adempimento;

i) dar corso alle procedure di espropriazione eventualmente necessarie senza aggravio di spese per gli enti competenti, neanche per indennità;

j) approvare, previo parere del consulente tecnico-collaudatore, i singoli progetti tecnici esecutivi necessari ed indispensabili per la realizzazione delle opere, dandone tempestiva comunicazione agli Enti partecipanti al presente Accordo;

k) adottare i provvedimenti necessari alla regolazione del traffico e della viabilità per i tratti interessati dai lavori e per il periodo della loro esecuzione, dandone tempestiva comunicazione agli Enti partecipanti al presente Accordo;

l) assumere ed esercitare le funzioni tecniche e amministrative in relazione al collaudo delle opere.

Tali impegni comportano che, per il periodo che intercorre dalla formale consegna dei lavori e delle relative aree interessate fino al collaudo ed al ritrasferimento delle aree stesse, il Comune di Mondovì - per la parte pubblica - opera attraverso la vigilanza, il coordinamento ed il collaudo; le Società sottoscrittrici della convenzione di P.E.C. prendono in carico e garantiscono la corretta esecuzione delle opere, la gestione delle aree e la continuità della viabilità in tutto l’ambito interessato dai lavori, assumendone le relative responsabilità.

Articolo 6 - Competenze in ordine alla nuova viabilità

A lavori ultimati e collaudati e ad avvenuto trasferimento delle aree, ANAS, Provincia, Autostrada e Comune si impegnano a riconoscere come propria la nuova viabilità nei termini definiti nell’allegata tavola di progetto n. 7 “Proprietà della nuova viabilità” e precisamente:

ANAS (strade indicate in colore viola): due rampe di svincolo a carreggiate separate tra la S.S. n. 28 - tangenziale di Mondovì - e la S.P. 12; per ambedue le rampe di svincolo (immissione e uscita) competenza a partire dal km. 3+615 della S.P. 12.

ANAS dismetterà il tratto esistente della rampa di uscita dalla tangenziale di Mondovì, in direzione del casello autostradale, dal Km 3+615 al Km 3+810 della S.P. 12, che verrà ceduto dal Km 3+615 al Km 3+770 alla Provincia di Cuneo per realizzare la rotatoria R1/E, di futura competenza della suddetta Amministrazione Provinciale, e dal Km 3+770 al Km 3+810 per realizzare un tratto di viabilità di futura competenza del Comune di Mondovì.

L’autorizzazione per eseguire i lavori riguardanti la modifica della viabilità ANAS saranno regolati da apposita autorizzazione rilasciata da ANAS al Comune di Mondovì.

Soc. Autostrada Torino-Savona (aree e strade indicate in colore verde): area Casello Mondovì con piazzale porte ingresso/uscita, viabilità che si dirama dalla rotatoria R3/E (km. 3+885 della S.P. 12) sino alla caserma della Polizia Stradale, parcheggi in fregio della stessa rotatoria

Provincia di Cuneo (strade e rotonde indicate in colore giallo, da km. 3+350 al km 4,223 della S.P. 12): rotonda R2/E, rotonda R1/E, e rotonda R3/E; strada S.P. 12 direzione Mondovì e rami stradali B1, B2, C a carreggiate separate di collegamento tra la rotonda R2/E e la rotonda R1/E; ramo stradale A2 a doppia corsia di collegamento tra la rotonda R1/E e la rotonda R3/E; ramo stradale A1 a doppia corsia tra la rotonda R3/E ed il sovrappasso sull’autostrada TO-SV verso Bastia Mondovì

Comune di Mondovi’ (strade e rotonde indicate in color azzurro): parte del piazzale di accesso al casello autostradale e ramo stradale D a tre corsie di collegamento alla rotonda R1/E (da km. 3+770 a km 3+870 della S.P. 12); rami stradali E ed F dei due sottopassi alla rotonda R1/E; rami stradali di svincolo dalle tre rotonde previste in progetto (R1/E, R2/E, R3/E) verso la viabilità comunale (strada comunale dei Bertoni e strada vicinale dei Bertrutti) oltre che verso gli accessi alla nuova area commerciale prevista dal P.E.C.

Le competenze sopra definite includono tutto quanto è posto a carico dell’Ente proprietario, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria del sedime stradale, lo sgombero neve e la segnaletica e saranno operative dopo la consegna delle opere stesse ai soggetti pubblici rispettivamente competenti.

La manutenzione delle aree verdi e degli impianti ivi insistenti, degli impianti di illuminazione pubblica, nonché le spese per i consumi di energia elettrica dovranno essere poste a carico delle Società sottoscrittrici della convenzione di P.E.C. per la durata di anni quindici decorrenti dalla data di trasferimento delle opere.

La competenza e la manutenzione dei sottopassi con relativi muri andatori da realizzare in corrispondenza della rotatoria R1/E dovrà restare a carico del Comune di Mondovì. Al Comune, alla scadenza dei quindici anni, farà carico la spesa per l’illuminazione pubblica, prima a carico delle Società sottoscrittrici della convenzione di P.E.C..

Articolo 7 - Modifiche dell’Accordo

Il presente accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l’hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula e approvazione.

Non costituiscono modifiche all’Accordo eventuali convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente atto.

Articolo 8 - Vincolatività dell’Accordo

Le parti si obbligano a rispettare l’Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

Le parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi ed attuativi dell’Accordo, stante l’efficacia contrattuale del medesimo.

Articolo 9 - Vigilanza e poteri sostitutivi

La vigilanza sull’attuazione del presente Accordo e gli eventuali interenti sostitutivi sono attribuiti, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, al Collegio di Vigilanza presieduto dal Sindaco del Comune di Mondovì o suo delegato, in quanto promotore dell’Accordo, e composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, della Provincia di Cuneo, dell’ANAS e della Società Autostrada TO/SV.

Il Collegio di Vigilanza ha il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’Accordo nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati.

In particolare, il Collegio controlla la corretta applicazione ed il buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo e può inoltre disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti ed informazioni presso i soggetti stipulanti, anche al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Il Collegio può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull’interpretazione ed attuazione del presente Accordo e relaziona annualmente agli Enti partecipanti sullo stato di avanzamento delle opere.

Articolo 10 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo non ne sospenderanno l’attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all’articolo precedente.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione entro 30 giorni, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Articolo 11 - Approvazione e pubblicazione dell’Accordo, effetti e durata

Il presente Accordo è approvato a norma dell’art. 34 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, mediante decreto del Sindaco del Comune di Mondovì (il quale ne curerà la pubblicazione sul B.U.R.). Esso produrrà, a far data dalla sua approvazione, gli effetti di cui ai commi 4 e 6 del citato art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e precisamente:

- l’approvazione del progetto e, con esso, le specifiche autorizzazioni degli Enti competenti (ANAS, ATS, Provincia di Cuneo e Comune di Mondovì)

- la dichiarazione di pubblica utilità delle opere medesime

- la sostituzione del permesso di costruire, anche ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 380/2001, fatti salvi i diritti di terzi e sotto l’osservanza delle prescrizioni dettate dal Responsabile della Direzione regionale Commercio ed Artigianato, con Determine Dirigenziali 27/02/2004 n. 38, 09/03/2004 n. 43 e 03/05/2004 n. 88, nonché dagli atti della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 11 della D.G.R. 01/03/2000 n. 43-29533 prot. 4706/17.1del 21/04/2004, prot. 4707/17.1 pari data e prot. 5472/17.1 del 06/05/2004 che in questa sede si intendono integralmente trascritte e riportate.

La durata degli impegni riguardanti il presente Accordo è stabilita in anni cinque decorrenti dalla sua pubblicazione sul B.U.R.; l’eventuale proroga del termine suddetto sarà valutata dal Collegio di Vigilanza, su istanza del soggetto richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto. 02/05/2006

Il Comune di Mondovi’

La Provincia di Cuneo

L’ANAS compartimento di Torino

La Societa’ Autostrada Torino - Savona