Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 18 del 4 / 05 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Caprauna (Cuneo)

Modifica al Regolamento Edilizio Comunale - Art. 57 “Sporgenze fisse e mobili”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera:

1) di approvare ai sensi art. 3. comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all’art. 57 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2) l’art. 57 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

Art. 57.(Sporgenze fisse e mobili)

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i “bow-window”, le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell’art. 16, comma 2.

2. Ove non escluse o limitate dall’applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:

a) 1/6 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;

b) 1,20 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,00 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo;

c) 0,30 m per pensiline di copertura a protezione di ingressi, finestre, porte finestre, aperture in genere, comprese nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all’altezza di 3,00;

d) m.0,10 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all’altezza di 3,00 m.

La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall’Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’alt. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell’art.3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, dando atto che si è proceduto con separata, unanime, votazione favorevole, espressa in forma palese.