Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 2
Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 17
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 aprile 2006, n. 2/R.
Regolamento regionale recante: Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7).
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalle leggi 11 febbraio 2005, n. 15 e 14 maggio 2005, n. 80;
Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-2673 del 24 aprile 2006
emana
il seguente regolamento
REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (ARTICOLO 28 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2005, N. 7)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1.
(Accesso ai documenti amministrativi)
1. Laccesso ai documenti amministrativi, di cui allarticolo 28, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), consiste nella possibilità della loro conoscenza mediante visione, estrazione di copia o altra modalità idonea a consentirne lesame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
2. Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto laccesso.
3. Sono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi, materialmente esistenti al momento della richiesta, formati o detenuti stabilmente dallAmministrazione regionale. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando lAmministrazione regionale ha lobbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
4. Lamministrazione regionale non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
5. Non sono accessibili le informazioni in possesso dellAmministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.
6. Il diritto di accesso alla informazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sullaccesso del pubblico allinformazione ambientale).
7. Il diritto di accesso si intende, comunque, realizzato con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, in forma integrale dei documenti.
8. Il diritto di accesso è esercitato anche nei confronti dei soggetti privati preposti per legge, regolamento o convenzione, allesercizio di attività amministrative dellAmministrazione regionale.
9. Il diritto di accesso dei consiglieri regionali è esercitato secondo i principi dellarticolo 19 dello Statuto e delle relative norme attuative.
Art. 2.
(Rapporti tra pubbliche amministrazioni)
1. Allacquisizione diretta dei documenti e dei dati tra Amministrazione regionale e altre pubbliche amministrazioni non si applicano le norme del presente regolamento.
2. LAmministrazione regionale predispone gli adempimenti amministrativi idonei a garantire alle altre pubbliche amministrazioni lacquisizione diretta dei documenti previsti dallarticolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dei dati di cui allarticolo 50, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dellamministrazione digitale).
3. I trattamenti dei dati riservati sono effettuati con modalità tali da garantire il rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità per le funzioni istituzionali di cui agli articoli 3 e 11, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. Lacquisizione di documenti diversi da quelli di cui al comma 2, si esercita secondo il principio di leale cooperazione istituzionale, secondo quanto stabilito dai Capi II e III.
CAPO II
Modalità di esercizio del diritto di accesso
Art. 3.
(Istanza di accesso)
1. Listanza di accesso è rivolta direttamente allufficio che ha formato o detiene stabilmente i documenti o alle sedi dellUfficio Relazioni con il Pubblico della Regione, che la trasmettono entro i tre giorni lavorativi allUfficio regionale competente che provvede ai conseguenti adempimenti.
2. Qualora non sorgano dubbi sugli elementi di cui al comma 4, il diritto di accesso è esercitato, mediante istanza scritta e motivata, presentata personalmente, o inviata via posta o fax. E ammessa la trasmissione dellistanza per via telematica nelle forme ed in conformità dei regolamenti attuativi di cui al d.p.r. 445/2000.
3. Linteressato ha lobbligo di:
a) indicare gli estremi del documento oggetto dellistanza o gli elementi che ne consentano lindividuazione;
b) specificare e comprovare linteresse connesso alloggetto dellistanza;
c) far constatare la propria identità e leventuale sussistenza dei propri poteri rappresentativi.
4. Chi riceve listanza accerta lidentità del richiedente e, ove occorra, la sussistenza dei suoi poteri rappresentativi fornendo, ove necessaria, assistenza per lindividuazione dellufficio competente. Il responsabile del procedimento, alla stregua delle informazioni e della documentazione fornita, verifica lesistenza dellinteresse connesso alloggetto dellistanza.
Art. 4.
(Presentazione dellistanza ad Amministrazione od ufficio incompetente)
1. Qualora listanza sia stata erroneamente presentata allAmministrazione regionale, lufficio che riceve la richiesta la trasmette allamministrazione competente, qualora questa sia facilmente individuabile, dandone comunicazione allinteressato.
2. Qualora listanza non sia presentata direttamente allufficio regionale competente, la struttura che la riceve trasmette listanza entro tre giorni lavorativi allufficio regionale interessato.
Art. 5.
(Termini del procedimento di accesso)
1. Nel caso in cui listanza, presentata personalmente, sia completa e i documenti siano già disponibili, le verifiche e gli accertamenti di cui allarticolo 3, comma 5 sullaccoglibilità della stessa vengono svolti immediatamente. Qualora non sorgono dubbi il responsabile del procedimento provvede allesibizione di quanto richiesto o, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, allestrazione della copia del medesimo. Dellavvenuta consultazione o consegna viene dato atto con ricevuta.
2. In tutti gli altri casi, il procedimento si conclude con atto scritto nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta da parte dellAmministrazione regionale. Trascorsi inutilmente 30 giorni la richiesta si intende respinta.
3. Latto di cui al comma 2 è comunicato al richiedente e, qualora listanza sia accolta, deve indicare lufficio presso cui rivolgersi, specificando lorario di apertura del medesimo, il momento da cui sono disponibili i documenti richiesti, il costo e le modalità di effettuazione del rimborso per le copie, leventuale limitazione, il differimento od esclusione allaccesso e un termine congruo per esercitare laccesso.
4. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, lAmministrazione regionale entro 10 giorni dalla ricezione è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione .
5. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Art. 6.
(Identificazione dei richiedenti ed accertamento dei requisiti per
laccesso)
1. Lidentificazione del richiedente avviene secondo le modalità di cui al d.p.r. 445/2000.
2. Laccertamento dei requisiti dellaccesso avviene, qualora necessario, con lesibizione della documentazione che ne attesta lesistenza.
Art. 7.
(Attuazione del diritto di accesso)
1. Nel caso di accoglimento della richiesta di accesso, lAmministrazione regionale mette a disposizione del richiedente la documentazione garantendo la presenza, ove necessario, di personale addetto.
2. Laccoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le limitazioni di cui al capo III.
3. E vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. Linteressato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
4. Le copie sono effettuate a cura dellAmministrazione regionale.
Art. 8.
(Archiviazione dei dati relativi allaccesso)
1. Presso ogni direzione o struttura speciale è istituito un archivio che raccoglie la documentazione relativa ai procedimenti daccesso definiti dalle strutture di appartenenza.
2. Copia delle richieste di accesso e del relativo esito sono trasmesse periodicamente e, comunque, entro il mese di febbraio di ogni anno, allUfficio Relazioni per il Pubblico rispettivamente della Giunta regionale e del Consiglio regionale i quali le raccolgono in un unico archivio.
CAPO III
Limiti allesercizio del diritto di accesso
Art. 9.
(Esclusione dal diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per le categorie di documenti di cui allarticolo 10;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dellattività diretta allemanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato delloperato dellAmministrazione regionale o delle sue strutture.
3. Laccesso non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
Art. 10.
(Categorie di documenti sottratti allaccesso)
1. In relazione allesigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari, sono sottratti allaccesso le seguenti categorie di documenti, qualora riguardino soggetti diversi da chi ne richiede laccesso:
a) fascicoli personali dei dipendenti dellamministrazione per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici, alle comunicazioni personali, ad eventuali selezioni psico-attitudinali, alla salute, alle condizioni psico-fisiche;
b) richieste di accertamenti medico-legali e relativi risultati;
c) documenti concernenti valutazioni del personale dipendente e del personale con contratto privatistico;
d) documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari o di dispensa dal servizio;
e) documenti relativi alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale relativa a persone fisiche e giuridiche comunque utilizzata ai fini dellattività amministrativa;
f) documenti ed atti relativi alla salute e le condizioni psicofisiche delle persone;
g) carichi penali pendenti, certificazione antimafia;
h) rapporti alle Magistrature ordinarie e alla Procura della Corte dei Conti, nonché richieste o relazioni di detti organi, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si avvale la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili, penali;
i) atti e documenti di proponimento di azioni di responsabilità penale, amministrativa e contabile;
l) documenti concernenti accertamenti ispettivi e amministrativi-contabili, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni o imprese;
m) progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale, tutelati dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto industriale e professionale, diritto dautore e concorrenza;
n) i protocolli generali e speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti.
2. Deve comunque essere garantito agli interessati laccesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri diretti interessi giuridici.
Art. 11.
(Tutela della riservatezza)
1. Lamministrazione regionale consente laccesso ai documenti amministrativi da essa formati o detenuti, fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi interessati dal d.lgs. 196/2003.
2. A tutela della riservatezza di soggetti terzi, lesercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati riservati è consentito nei limiti indicati dagli articoli 59 e 60 del d.lgs. 196/2003, ed in conformità alle disposizioni del regolamento regionale previsto dallarticolo 20 del d.lgs. 196/2003.
3. Lesercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sensibili ed il relativo trattamento sono consentiti per finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dellarticolo 59 del d.lgs.196/2003.
Art. 12.
(Diniego e limitazione del diritto di accesso)
1. Il diniego allaccesso è stabilito dal responsabile del procedimento con determinazione dirigenziale trasmessa al richiedente, anche nel caso in cui la richiesta sia rivolta ai soggetti di cui allarticolo 3, comma 1.
2. Nel caso in cui laccesso sia consentito solo su una parte dei contenuti dei documenti, possono essere rilasciate copie parziali dello stesso con lindicazione delle parti omesse; le limitazioni allaccesso sono stabilite dal responsabile del procedimento con atto scritto e motivato trasmesso al richiedente.
3. Qualora la richiesta di accesso riguardi solo una parte dei contenuti del documento, la copia parziale dello stesso viene rilasciata con lindicazione delle parti omesse.
Art. 13.
(Differimento del diritto di accesso)
1. Il differimento dellaccesso è disposto per i documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dellazione amministrativa.
2. Il responsabile del procedimento stabilisce il differimento, indicandone la durata, con atto scritto e motivato, trasmesso al richiedente.
3. Sino alla conclusione del procedimento laccesso agli atti preparatori è differito nei procedimenti relativi:
a) allassunzione di personale tramite procedure concorsuali, ad esclusione dei verbali delle Commissioni giudicatrici relativamente allammissione alla prove concorsuali;
b) allaffidamento degli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture.
CAPO IV
(Modalità di rimborso)
Art. 14.
(Determinazione del rimborso)
1. LAmministrazione regionale determina ed aggiorna periodicamente lentità dei rimborsi per il rilascio e spedizione di copie, determinando altresì le modalità di effettuazione del rimborso ed il numero massimo di copie il cui rilascio è gratuito.
2. Il rimborso deve essere effettuato prima dellesecuzione delle copie.
3. Qualora non sia possibile determinare lesatto importo, leffettuazione delle copie è comunque subordinata alla riscossione di un anticipo pari all80 per cento, salvo conguaglio al momento della consegna.
Art. 15.
(Autenticazione ed imposta di bollo)
1. Su espressa richiesta dellinteressato è rilasciata copia autenticata dellatto o del documento.
2. Il rilascio della copia di cui al comma 1, avviene con le modalità previste dallarticolo 18, commi 1 e 2, del d.p.r. 445/2000.
3. Ai fini del rilascio di copia in bollo, il richiedente allega allistanza le marche da bollo necessarie, calcolate in base a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti si osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 24 aprile 2006
Mercedes Bresso