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Bollettino Ufficiale n. 12 del 23 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Scalenghe (Torino)

Estratto della Delibera del C.C. n. 94 del 28.12.2005: “Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio comunale” (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge Regionale n. 19 del 08.07.1999)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge Regionale n. 19 del 08 Luglio 1999) il Testo Definitivo del Regolamento Edilizio Comunale in oggetto composto di n. 80 articoli e che allegato al presente deliberato ne forma parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il Testo Definitivo del Regolamento Edilizio Comunale in oggetto è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29.07.1999;

4. Di dare atto che il Testo Definitivo del Regolamento Edilizio Comunale allegato alla presente Deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. n. 19 del 08.07.1999;

5. Di dare atto che il Testo Definitivo del Regolamento Edilizio Comunale, unitamente alla presente Deliberazione sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. n. 19 del 08.07.1999, alla Giunta Regionale - Assessorato Urbanistica;

6. Di dare atto che, (ai sensi del comma 4 dell’art. 12, della L.R. n. 19/99) le definizioni dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici stabilite nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale prevalgono, in via transitoria, sulle stesse definizioni del regolamento edilizio oggetto di approvazione.

7. Di precisare che, l’articolo 27 bis del Regolamento oggetto del presente deliberato (Disposizione transitoria) stabilisce che, fino all’adeguamento previsto dall’art. 12, comma 5, della L.R. 19/99, in luogo delle definizioni degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nell’attuale Piano Regolatore Generale;

8. Di dare infine atto che, secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 5, della L.R. n. 19/99, l’adeguamento dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici stabilite nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale dovrà avvenire in conformità alle definizioni del Regolamento Edilizio approvato con il presente deliberato.

9. Di demandare al Responsabile del Servizio competente l’incarico di espletare tutti gli atti amministrativi susseguenti connessi all’approvazione del presente atto deliberativo.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Paolo Gay