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Bollettino Ufficiale n. 10 del 9 / 03 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Chivasso (Torino)

Deliberazione Commissario Prefettizio n. 3 del 23/01/06 - Modifica degli artt. 2 e 4 del regolamento edilizio

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

Con deliberazione CC. n. 39 del 5.6.2000 è stato approvato il Regolamento Edilizio del Comune di Chivasso in attuazione dei disposti della L.R. 19/99 e della D.C.R. n. 548.9691 del 29.7.99;

In data 30.05.05 prot. 15745, è pervenuta nota del Ministero dell’Interno (trasmessa tramite la Prefettura di Torino), con allegato parere del Consiglio di Stato n. 2447/03 in merito alla composizione della Commissione Edilizia, dai quali ne consegue che “la presenza di organi politici nella Commissione Edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall’assetto normativo attuale. Qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli Enti Locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche ”;

In data 17.06.05 prot. 17878 è pervenuta nota da parte della Regione Piemonte - Assessorato Politiche Territoriali con la quale veniva comunicato che la modifica al Regolamento Edilizio tipo, a seguito della predetta Circolare Ministeriale, è da considerarsi come modifica conforme al Regolamento Tipo pertanto approvabile conformemente ai disposti dell’art. 3 della L.R. 19/99;

In data 20.06.05 il dirigente Area Edilizia e Territorio comunicava al Sindaco, all’Assessore all’Urbanistica, al Direttore Generale le suddette determinazioni anche a seguito del convegno tenuto dall’avv. Golinelli, che prospettava l’urgenza di adeguamento delle Commissioni Edilizie al fine di scongiurare eventuali impugnative di provvedimenti rilasciati e precedentemente esaminati da una commissione edilizia illegittima, secondo quanto sopra segnalato

In data 21.06.05 con provvedimento n. 6/05 il Sindaco rassegnava le proprie dimissioni da Presidente della Commissione Edilizia revocando nel contempo la delega all’Assessore all’Edilizia;

In data 21.06.05 la Commissione Edilizia si riuniva e verbalizzava la presa d’atto della Sentenza del Tar Piemonte, e successiva nota di trasmissione della Prefettura precitate, nonchè la rassegnazione delle dimissioni del Sindaco da presidente della Commissione Edilizia e contestuale revoca di delega all’Assessore all’Edilizia e Urbanistica per lo svolgimento di tale funzione. Nel contempo veniva affidato incarico ad interim all’arch. Renzo Raimondi, quale Presidente della Commissione Edilizia ed al geom. Raimondo Falasco quale Vice-Presidente.

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere ad adeguare l’art. 2 del Regolamento Edilizio “Formazione della Commissione Edilizia” e l’art. 4 “Funzionamento della commissione Edilizia”, in ottemperanza a quanto prescritto dalle direttive impartite, così come segue:

Art. 2 “Formazione della Commissione”:

- il comma 2 che così recita: “La Commissione è composta dal Sindaco o dall’Assessore suo delegato che la presiede e da 8 componenti, eletti dal Consiglio Comunale, di cui due nominati dalla minoranza”

viene così modificato: “La Commissione è composta dal Dirigente Area Edilizia e Territorio o suo delegato, che la presiede, senza diritto di voto, e da 8 componenti, eletti dal Consiglio Comunale, di cui due nominati dalla minoranza”

- il comma 6 che così recita: “I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti”

viene così modificato: “I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti”

- il comma 11 che così recita: “La Sottocommissione è composta dal Sindaco o dall’Assessore suo delegato che la presiede e da 3 componenti della Commissione Edilizia di cui uno espressione della minoranza”

viene così modificato: “La Sottocommissione è composta dal Dirigente Area Edilizia e Territorio o suo delegato, senza diritto di voto, che la presiede e da 3 componenti della Commissione Edilizia di cui uno espressione della minoranza”

Art. 4 “Funzionamento della Commissione Edilizia”

Il comma 2 che recita: “Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto”

Viene così modificato: “Il Presidente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto”

(omissis)

delibera

4. Di approvare le modifiche degli artt. 2 e 4 del Regolamento Edilizio Comunale così come in premessa specificato, e qui integralmente richiamato;

5. Di dare atto che le modifiche apportate sono conformi al Regolamento Tipo e che entreranno in vigore dopo la pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione consigliare, inviando copia della stessa alla Regione Piemonte secondo i disposti dell’art. 3 comma 4 della L.R. 19/99;

(omissis)

4. Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.