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Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2006
Codice 24
D.D. 23 dicembre 2005, n. 376
Comune di Caraglio (CN). Ridefinizione delle aree di salvaguardia dei due pozzi ubicati in Via Vallera e in Localita Principia che alimentano lacquedotto comunale. Articolo 21 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Le aree di salvaguardia dei due pozzi ubicati in Via Vallera e in Località Principia che alimentano lacquedotto comunale di Caraglio (CN), sono ridefinite come risulta nei due fascicoli: Pozzo Comunale di Via Vallera e Pozzo Comunale di Principia, aggiornati al maggio 2005, contenenti le specifiche planimetrie in scala 1:2000, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
La ridefinizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone pari a 22 l/s per ciascun pozzo.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui allart. 21, comma 5, del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
A norma dellart. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
* allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Caraglio dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica dattuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante, nonché agevolare la loro rilocalizzazione allesterno dellarea di salvaguardia;
* allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; per i fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica dattuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e dadeguamento igenico-sanitario, fermi restando i divieti di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
* allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate allAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;
* allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dellart. 21, del decreto legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Caraglio, il programma delle attività agrarie che intende attuare;
* qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati allart. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.
LAzienda Cuneese dellAcqua, in qualità di Ente gestore, dintesa con lAutorità dAmbito Cuneese n. 4, il Comune di Caraglio, il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:
* provvedere alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
* procedere allinterno delle aree di salvaguardia alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile lallacciamento alla rete fognaria, ai sensi dellarticolo 8 della medesima legge regionale;
* provvedere alla verifica e messa in sicurezza dei depositi e degli scarichi da attività produttive localizzati nelle immediate vicinanze dellarea di salvaguardia del pozzo Principia, in conformità alle prescrizioni di cui ai pareri ARPA e ASL;
* provvedere alla verifica e messa in sicurezza dei tracciati stradali esistenti, interferenti con le zone di rispetto ristretta e con le zone di rispetto allargata, per garantire lallontanamento delle acque di dilavamento dalle sedi stradali;
* assicurarsi che le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;
* nellambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988 e al D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi;
* provvedere alla dismissione dei due pozzi in argomento dallo schema di approvvigionamento idrico, non appena saranno rese disponibili risorse idriche alternative.
In attesa delladeguamento della normativa tecnica dattuazione dello strumento urbanistico, il Comune di Caraglio dovrà emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, e del D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Caraglio è tenuto a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai competenti uffici dellAmministrazione provinciale di Cuneo, per gli adempimenti in ordine alla concessione duso delle acque.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio