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Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2006
Legge regionale 20 febbraio 2006, n. 9.
Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. - Legge finanziaria 2006).
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge finanziaria 2006) articolo 1, comma 54, le indennità di carica dei consiglieri regionali e dei componenti dellesecutivo di cui allarticolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) e successive modifiche, sono ridotte del 10 per cento, a far data dal mese di gennaio 2006, rispetto allammontare risultante alla data del 30 settembre 2005. Dalla stessa data sono ridotti in egual misura percentuale, per effetto della applicazione dellarticolo 6 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) e successive modifiche, gli assegni vitalizi dei consiglieri cessati dal mandato.
2. È fatta comunque salva la modalità di determinazione delle indennità di carica e per conseguenza, degli assegni vitalizi prevista dalla legislazione regionale vigente in materia.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 febbraio 2006
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 243
- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Vincenzo Chieppa, Enrico Costa, Agostino Ghiglia, Roberto Placido, Mariacristina Spinosa l8 febbraio 2006.
- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 9 febbraio 2006.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 10 febbraio 2006 con relazione di Roberto Placido.
- Approvata in Aula il 14 febbraio 2006, con emendamento sul testo, con 44 voti favorevoli.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota al titolo
- Il testo della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006))
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.
Note allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) è il seguente:
54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto allammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita..
- Il testo dellarticolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 1 (Indennità di carica)
1. Lindennità di carica spettante ai sensi dellarticolo 12 dello Statuto, ai Consiglieri regionali e ai componenti dellesecutivo è determinata nella misura dell85 per cento dellindennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dellindennità spettante ai membri del Parlamento). Lindennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
2. Lindennità di carica spettante:
a) al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale è determinata nella misura del 120 per cento dellindennità mensile globale lorda spettante al membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;
b) al Vice Presidente della Giunta regionale è determinata nella misura del 115 per cento dellindennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;
c) agli Assessori regionali ed ai vice Presidenti del Consiglio regionale è determinata nella misura del 105 per cento dellindennità mensile globale lorda spettante ai membri dei Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;
d) ai Presidenti dei Gruppi consiliari regionali è determinata nella misura del 100 per cento dellindennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;
e) ai Componenti dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta delle elezioni, al Presidente della Commissione per il Regolamento interno ed ai Presidenti delle Commissioni speciali cui allarticolo 19 dello Statuto regionale è determinata nella misura del 95 per cento dellindennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;
f) ai Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale, ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta delle elezioni, al Vice Presidente della Commissione per il Regolamento interno ed ai Vice Presidenti di Commissioni speciali è determinata nella misura del 90 per cento dellindennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1.
3. Lindennità di carica, di cui al comma 2, spettante al Presidente della Giunta regionale, è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.
4. Fatta eccezione per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 2 sono corrisposte in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dellufficio o dellincarico e fino alla cessazione dellufficio o dellincarico, comunque motivata.
5. Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili..
- Il testo dellarticolo 6 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è il seguente:
Art. 6. (Misura dellassegno vitalizio)
1. Lammontare mensile dellassegno vitalizio e determinato in percentuale sullindennita mensile lorda attualmente definita ai sensi dellarticolo 1 della l.r. 10/1972 come sostituito dallarticolo 1 della l.r. 21/2000 spettante ai Consiglieri in carica, nello stesso mese a cui si riferisce lassegno vitalizio.
2. La misura dellassegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
a) anni di contribuzione 5 - percentuale sulla indennita mensile lorda: 30%;
b) per ogni anno di contribuzione fino a 10 il 6% in piu sulla indennita mensile lorda e pertanto il 60% dopo dieci anni;
c) per ogni anno di contribuzione dopo il 10° il 2% in piu sulla indennita mensile lorda;
d) anni di contribuzione 20 e oltre, percentuali sulla indennita mensile lorda 80%.
3. Gli assegni vitalizi percepiti dagli ex Consiglieri vengono ricalcolati a far tempo dal 1° gennaio 2002 nella misura di ulteriori 5 punti percentuali rispetto alla tabella di cui allarticolo 6 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e lindennita di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte). Il relativo incremento e corrisposto nella misura del 50% a far tempo dal 1° gennaio 2002; per il residuo 50% a far tempo del 1° gennaio 2005, con riferimento allindennita consiliare spettante ai Consiglieri in carica a tale data. Il ricalcolo non viene effettuato per quei Consiglieri che hanno anticipato la percezione dellassegno vitalizio senza riduzione dellimporto.
4. Nellipotesi prevista allarticolo 9, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dallesercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, lammontare dellassegno vitalizio sara commisurato allimporto minimo..