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Bollettino Ufficiale n. 07 del 16 / 02 / 2006
Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7.
Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione Piemonte riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale come espressioni dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).
2. La presente legge:
a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dellassociazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;
b) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
c) istituisce lOsservatorio regionale per lassociazionismo di promozione sociale;
d) disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale.
Art. 2
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, di persone e di enti, riconosciute e non riconosciute, i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di terzi o di associati, senza finalità di lucro e con lo scopo di recare benefici diretti o indiretti ai singoli e alla collettività.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.
3. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che attuano discriminazioni di qualsiasi natura nellammissione degli associati, che prevedono a qualsiasi titolo il diritto di trasferimento della quota associativa, che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
Art. 3
(Atto costitutivo e statuto delle associazioni
di promozione sociale)
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale è indicata la sede legale.
2. Lo statuto delle associazioni di promozione sociale prevede espressamente:
a) la denominazione;
b) loggetto sociale;
c) lattribuzione della rappresentanza legale dellassociazione;
d) lassenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) lobbligo di reinvestire leventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sullordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dellelettività delle cariche associative;
g) i criteri per lammissione e lesclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
h) lobbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dellassociazione;
j) lobbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Art. 4
(Prestazioni degli associati)
1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dallassociazione medesima le spese effettivamente sostenute per lattività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
2. Per potere espletare le attività istituzionali, svolte anche in base alle convenzioni di cui allarticolo 13, i lavoratori che fanno parte delle associazioni iscritte nel registro di cui allarticolo 6 hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dellorario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con lorganizzazione aziendale.
Art. 5
(Risorse economiche delle associazioni
di promozione sociale)
1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi di organismi internazionali, dellUnione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dellassociazionismo di promozione sociale.
Art. 6
(Istituzione del registro regionale delle associazioni
di promozione
sociale)
1. È istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte. Il registro regionale si articola in una sezione regionale e in sezioni provinciali.
2. Per liscrizione nel registro regionale le associazioni sono tenute, in modo cumulativo:
a) ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi, ovvero avere almeno una sede operativa in Piemonte, attiva da non meno di sei mesi, ed essere una articolazione territoriale di unassociazione iscritta al registro nazionale di cui allarticolo 7 della l. 383/2000;
b) ad essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
3. La perdita di uno solo dei due requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro regionale.
4. Nel registro regionale devono risultare latto costitutivo, lo statuto, la sede dellassociazione, lambito territoriale di attività, il settore di intervento. Nel registro sono altresì iscritte le modifiche dellatto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.
5. Liscrizione nel registro regionale è incompatibile con liscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato).
6. Liscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni di cui allarticolo 13 e per usufruire dei benefici di cui alla l. 383/2000.
7. Liscrizione nel registro regionale è condizione per accedere, da parte delle associazioni di promozione sociale e limitatamente a esse, allassegnazione dei contributi regionali previsti dalle vigenti normative di settore.
8. Liscrizione nel registro regionale riconosce ai soggetti iscritti il titolo di associazione di promozione sociale.
9. Il registro regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 7
(Sezione regionale del registro regionale
delle associazioni di promozione
sociale)
1. Le associazioni di cui allarticolo 6, comma 2, che operano a livello regionale, o che hanno in Piemonte un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero che operano almeno in tre province, ovvero le associazioni di enti ovvero gli organismi di collegamento e di coordinamento regionali delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui allarticolo 7 della l. 383/2000, sono iscritte nella sezione regionale del registro.
2. La sezione regionale del registro è conservata, gestita e aggiornata dalla Giunta regionale.
3. La Regione Piemonte provvede con cadenza biennale alla revisione della sezione regionale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito liscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui allarticolo 6, comma 2, comporta la cancellazione dellassociazione dal registro regionale.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana il regolamento di esecuzione che disciplina i procedimenti per liscrizione, la cancellazione, la revisione, la conservazione e la pubblicazione del registro regionale. Il regolamento stabilisce altresì il termine per la conclusione del procedimento attivato dalla richiesta di iscrizione al registro regionale nonché le modalità di individuazione dei rappresentanti delle associazioni in seno allOsservatorio di cui allarticolo 10.
5. La Giunta regionale esercita il potere regolamentare di cui al comma 4 nellambito dei seguenti principi e modalità:
a) il procedimento di iscrizione di una associazione alla sezione regionale del registro è avviato dalla Direzione regionale competente ed è concluso con determinazione del responsabile, nel termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dellistanza. Il termine è interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa allistanza;
b) la cancellazione di una associazione dalla sezione regionale del registro è disposta con determinazione del responsabile della Direzione regionale competente a seguito di istanza di parte, o di riscontro della perdita dei requisiti per liscrizione, ovvero di mancata comunicazione di modifiche allatto costitutivo e allo statuto, o di trasferimento di sede, o di scioglimento;
c) la revisione delle iscrizioni alla sezione regionale del registro è svolta con cadenza biennale dalla Direzione regionale competente, a cui compete inoltre la conservazione e la pubblicazione del registro;
d) i rappresentanti delle associazioni in seno allOsservatorio di cui allarticolo 10 per un quarto sono espressione della sezione regionale e per tre quarti sono espressione delle sezioni provinciali del registro;
e) la attribuzione del numero dei membri in rappresentanza di ogni sezione provinciale, di cui alla lettera d), è effettuata in proporzione al numero dei residenti in ciascuna provincia nella legislatura di entrata in vigore della legge e successivamente in proporzione al numero delle associazioni iscritte alle sezioni provinciali del registro. A ciascuna sezione provinciale è comunque garantito un rappresentante;
f) lindividuazione dei membri di cui alle lettere d) ed e) è effettuata con modalità conformi al principio di elettività dei rappresentanti.
Art. 8
(Sezione provinciale del registro regionale
delle associazioni di
promozione sociale)
1. Le associazioni di cui allarticolo 6, comma 2, che non rientrano nelle previsioni di cui allarticolo 7, sono iscritte, in base alla località della propria sede legale, nella corrispondente sezione provinciale del registro regionale.
2. Le sezioni provinciali del registro regionale sono conservate, gestite e aggiornate dalle province.
3. Le province provvedono con cadenza biennale alla revisione della sezione provinciale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito liscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui allarticolo 6, comma 2, comporta la cancellazione dellassociazione dal registro regionale.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui allarticolo 7, comma 4, e in armonia con lo stesso, le province emanano il regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla sezione provinciale del registro regionale.
Art. 9
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi
alle iscrizioni e alle
cancellazioni)
1. Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale del registro è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Presidente della Giunta regionale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dellOsservatorio regionale per lassociazionismo di cui allarticolo 10.
2. Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione provinciale del registro è ammesso nei termini e allorgano dellamministrazione provinciale individuati da ciascuna provincia nel regolamento di cui allarticolo 8, comma 4. Detto organo decide previa acquisizione del parere vincolante dellOsservatorio regionale di cui allarticolo 10.
3. Il ricorso in via giurisdizionale avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale e dalle sezioni provinciali del registro è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte.
Art. 10
(Osservatorio regionale per lassociazionismo
di promozione sociale)
1. È istituito lOsservatorio regionale per lassociazionismo di promozione sociale, con sede a Torino, composto da:
a) Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) otto membri designati dalle Province, uno per ciascuna provincia;
c) quattro membri designati dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali, uno ciascuno in rappresentanza dellANCI, dellUNCEM, della Lega autonomie locali, della Consulta unitaria dei piccoli comuni del Piemonte;
d) venti membri in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro di cui allarticolo 6. Lindividuazione dei membri è effettuata nel rispetto dei principi di elettività da parte delle associazioni iscritte e di rappresentatività delle sezioni regionale e provinciali del registro, secondo modalità definite dalla Giunta regionale mediante il regolamento di esecuzione di cui allarticolo 7, commi 4 e 5.
2. Nel corso della prima riunione lOsservatorio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.
3. I membri dellOsservatorio regionale, che prestano la loro attività a titolo gratuito, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque fino allinsediamento dellOsservatorio successivo.
4. LOsservatorio regionale svolge i seguenti compiti:
a) analizza i bisogni del territorio e le priorità dintervento;
b) formula proposte operative in materia di promozione sociale;
c) promuove, direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale, iniziative di studio e di ricerca in tema di associazionismo;
d) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attività della promozione sociale;
e) svolge un ruolo di monitoraggio delle azioni di sostegno, previste dalle norme di settore, in favore delle associazioni di promozioni sociale;
f) esprime il parere vincolante di cui allarticolo 9, commi 1 e 2, nel caso di ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione di iscrizione;
g) conserva copia delle convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo 13.
5. Il Presidente della Giunta regionale indice a cadenza annuale una sessione congiunta dellOsservatorio regionale con il Consiglio regionale del volontariato, istituito dallarticolo 11 della l.r. 38/1994, per favorire il raccordo tra i rispettivi ambiti di intervento nonché lo scambio di conoscenze, esperienze e proposte.
Art. 11
(Rapporti con la Regione e con gli enti locali)
1. La Regione, le province, i comuni e gli altri enti locali, nellambito delle rispettive competenze:
a) favoriscono lo sviluppo dellassociazionismo di promozione sociale, salvaguardandone lautonomia di organizzazione e di iniziativa;
b) hanno facoltà di mettere a disposizione, previa verifica di disponibilità, spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui allarticolo 6;
c) hanno facoltà di concedere anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali e previa verifica di disponibilità, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui allarticolo 6 per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
d) hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dellarticolo 13.
2. La Regione e le province, per quanto di competenza e limitatamente allaccertamento del possesso dei requisiti di iscrizione, dispongono controlli sulle attività delle associazioni iscritte nelle corrispondenti sezioni del registro regionale di cui allarticolo 6.
3. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni duso omogenee previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro per i Lavori pubblici (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dellarticolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), ferme restando le verifiche di compatibilità urbanistica.
Art. 12.
(Riduzione di tributi locali)
1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti locali), hanno facoltà di deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui allarticolo 6.
Art. 13
(Convenzioni)
1. La Regione, gli enti locali e gli altri entri pubblici hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui allarticolo 6.
2. Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.
3. Nella valutazione dei progetti, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e adeguatezza del progetto.
4. Le convenzioni contengono disposizioni dirette a garantire lesistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività indicate nelle convenzioni stesse e prevedono forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché modalità di rimborso delle spese concordate effettivamente sostenute e documentate.
5. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi, di cui allarticolo 30, comma 3, della l. 383/2000, costituisce elemento essenziale della convenzione. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dellente con il quale viene stipulata la convenzione.
6. Lente pubblico che stipula la convenzione ne trasmette copia allOsservatorio regionale di cui allarticolo 10, entro i successivi sessanta giorni.
7. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
(Formazione e aggiornamento)
1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui allarticolo 6 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e allaggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.
2. Alle organizzazioni iscritte nel registro regionale che predispongono attività formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali possono fornire, su richiesta e previa definizione dei criteri, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre collaborazione tecnica o messa a disposizione di funzionari pubblici in qualità di esperti.
Art. 15
(Sostegno allassociazionismo di promozione sociale)
1. La Regione costituisce un fondo rotativo, gestito dallIstituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.a., finalizzato allabbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti, assegnati alle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui allarticolo 6, e relativi a progetti di investimento concernenti le seguenti attività:
a) lacquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati destinati a sede delle attività statutarie delle associazioni;
b) ladeguamento dei fabbricati, di cui alla lettera a), alle normative vigenti in materia di sicurezza.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 viene erogato attraverso gli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte secondo modalità di ammissione, criteri di priorità e assegnazione, modalità di erogazione e di rendicontazione definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
3. La Regione costituisce un fondo di anticipazione, gestito dallIstituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.a., finalizzato ad anticipare fondi per i progetti relativi alle attività statutarie che le associazioni realizzano con il sostegno degli Enti locali, in attesa di ricevere da questi il pagamento di somme assegnate a titolo di contributo.
4. Il finanziamento di cui al comma 3 viene erogato secondo modalità di ammissione, criteri di priorità e assegnazione, modalità di erogazione e di rendicontazione definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
5. La Regione concede contributi alle associazioni di promozione sociale, iscritte nella sezione regionale del registro di cui allarticolo 6, per le seguenti finalità:
a) sostegno alla realizzazione di investimenti in beni materiali e immateriali finalizzati allesercizio delle attività statutarie delle associazioni e relativi allacquisto di impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, licenze software;
b) sostegno alla realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:
1) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori dellassociazionismo;
2) alla formazione e allaggiornamento degli aderenti;
3) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi erogati.
6. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di assegnazione, i criteri di ammissione e valutazione dei contributi di cui al comma 5.
7. Le Province concedono contributi alle associazioni iscritte nelle sezioni provinciali del registro regionale di cui allarticolo 6, per le finalità di cui al comma 5 e mediante il trasferimento di parte delle risorse regionali previste per i contributi dallarticolo 18.
Art. 16
(Norme transitorie)
1. Entro un anno dallentrata in vigore della legge, le associazioni iscritte agli albi provinciali di cui allarticolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dellassociazionismo), ove istituiti, possono, qualora in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, presentare alla Giunta regionale o alle province la richiesta di iscrizione rispettivamente alla sezione regionale o provinciale del registro, ai sensi degli articoli 7 e 8.
2. Liscrizione agli albi provinciali di cui allarticolo 3 della l.r. 48/1995, limitatamente al periodo di transitorietà di cui al comma 1, produce gli effetti derivanti dalliscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui allarticolo 6.
3. Le convezioni stipulate fra le associazioni e gli enti locali o la Regione ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r. 48/1995 restano in vigore fino alla loro scadenza.
Art. 17
(Abrogazione della l. r. 48/1995)
1. La l.r. 48/1995 è abrogata.
Art. 18
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri relativi al funzionamento e allattività dellOsservatorio regionale, stimati in 50.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2006-2007 e imputati allUnità previsionale di base (UPB) 32031 (Attività culturali istruzione spettacolo - Promozione attività culturali - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dallarticolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dallarticolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003).
2. Per il finanziamento dei fondi e dei contributi erogati alle associazioni di promozione sociale ai sensi dellarticolo 15 si provvede con le modalità previste dallarticolo 8 della l.r. 7/2001 e dallarticolo 30 della l.r. 2/2003.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 febbraio 2006
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 148
- Presentato dalla Giunta regionale il 3 ottobre 2005.
- Assegnato alla IV Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva l11 ottobre 2005.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 16 novembre 2005 con relazione di Paola Pozzi, Mariangela Cotto.
- Approvato in Aula il 31 gennaio 2006, con emendamenti sul testo, con 44 voti favorevoli e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 6
- Il testo vigente dellarticolo 7 della l. 383/2000 è il seguente:
Art. 7. (Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dellapplicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui allarticolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3. Liscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefìci connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui allarticolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in àmbito regionale o provinciale".
Nota allarticolo 7
- Il testo dellarticolo 7 della l. 383/2000 è riportato in nota allarticolo 6.
Nota allarticolo 10
- Il testo vigente dellarticolo 11 della l.r. 38/1994 è il seguente:
Art. 11. (Consiglio regionale del volontariato)
1. È istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale del volontariato.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1.
3. Nellambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:
a) attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui allarticolo 15 della legge n. 266 del 1991, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dellattività di volontariato;
b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;
c) formulazione di pareri e proposte circa lattuazione della legge.
4. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dallarticolo 15.".
Nota allarticolo 12
- Il Titolo VIII della Parte II del d.lgs. 267/2000 comprende gli articoli 242-269 del medesimo provvedimento.
Nota allarticolo 13
- Il testo vigente dellarticolo 30 della l. 383/2000 è il seguente:
Art. 30. (Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui allarticolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire lesistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dellattività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dellente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Note allarticolo 16
- Il testo vigente dellarticolo 3 della l.r. 48/1995 è il seguente:
Art. 3. (Albo delle Associazioni)
1. Sulla base delle competenze trasferite alle Regioni, ai sensi dellarticolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di promozione educativa e culturale e tenuto conto delle nuove attribuzioni alle Province, ai sensi dellarticolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è istituito presso ogni Amministrazione provinciale lalbo delle associazioni aventi le finalità di cui allarticolo 1 e i requisiti di cui allarticolo 2.
2. Possono richiedere liscrizione allalbo le associazioni che operano con continuità da almeno un triennio e che hanno la loro sede legale nel territorio della Provincia.
3. Possono altresì richiedere liscrizione allalbo le associazioni a carattere nazionale o regionale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività nellambito della Provincia.
4. Le domande di iscrizione sono presentate allAmministrazione provinciale dal legale rappresentante dellassociazione unitamente a copia dellatto costitutivo e dello Statuto, dellelenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali, dellindicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni o di altre organizzazioni.
5. Alla documentazione concernente i dati ed i requisiti richiesti è unita una relazione sulle attività svolte nellultimo triennio e la dichiarazione di eventuali contributi ricevuti da Enti pubblici.
6. LAmministrazione provinciale, accertati i requisiti, delibera liscrizione allalbo delle associazioni, dandone comunicazione alla Regione ed al Comune territorialmente competente.
7. Ogni variazione dellatto costitutivo e dello statuto è comunicata entro tre mesi allamministrazione competente.
8. La perdita di uno dei requisiti per liscrizione comporta la cancellazione dallalbo.
9. Entro il 30 gennaio di ciascun anno ogni Provincia comunica alla Giunta regionale lelenco delle associazioni iscritte allalbo.
10. La Giunta provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di tali elenchi.".
- Il testo vigente dellarticolo 4 della l.r. 48/1995 è il seguente:
Art. 4. (Iniziativa degli Enti locali)
1. In relazione alle finalità di cui allarticolo 1, con particolare riferimento alle materie proprie e delegate, gli Enti locali favoriscono le attività delle associazioni.
2. Gli Enti locali possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni iscritte agli albi provinciali.".
- Il testo vigente dellarticolo 5 della l.r. 48/1995 è il seguente:
Art. 5. (Progetti di rilievo regionale)
1. Le condizioni ed i requisiti per lammissione ai finanziamenti regionali di specifici piani e progetti di attività presentati da associazioni iscritte agli albi provinciali, sono disciplinati dalle leggi regionali di settore.
2. Per i progetti di rilevante interesse regionale, la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con associazioni iscritte agli albi provinciali.
3. La Regione promuove iniziative di studio e di ricerca sui temi della realtà associativa, favorendo la più larga diffusione delle conoscenze e dei dati informativi.
4. Annualmente la Giunta regionale provvede ad informare il Consiglio regionale, attraverso una comunicazione alla Commissione consiliare competente, sullo stato di attuazione della legge e sulle convenzioni stipulate.".
Nota allarticolo 17
- La l.r. 48/1995 è pubblicata sul BUR del 12 aprile 1995, n. 15.
Note allarticolo 18
- Il testo vigente dellarticolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:
Art. 8. (Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per lapprovazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui allarticolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dellanno cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui allarticolo 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nellordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".
- Il testo vigente dellarticolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:
Art. 30. (Norma finale)
1. A partire dallesercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dellarticolo 8 della l.r 7/2001, lautorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa allesercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. Lautorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o laggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".