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Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2006
Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5
Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Acquisizione di linee ferroviarie dismesse)
1. La Regione Piemonte acquisisce linee ferroviarie dismesse col fine primario di mantenerne intatto il tracciato e di adibirle ad usi che consentano il mantenimento dellarmamento, quali lesercizio saltuario di treni storici, o turistici, o il transito di cicli ferroviari.
2. La Regione svolge direttamente le attività di cui al comma 1, o le affida in concessione ad enti locali, ad associazioni, o al Museo Ferroviario Piemontese, istituito con legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese).
3. Verificata limpossibilità o lantieconomicità di procedere ai sensi del comma 1, la Regione utilizza le linee ferroviarie dismesse per la realizzazione di piste ciclabili, o per altre attività di pubblico interesse.
Art. 2.
(Acquisizione di fabbricati ferroviari)
1. La Regione, per consentire e valorizzare attività di pubblico interesse, acquisisce fabbricati ferroviari dismessi, o inutilizzati e li affida gratuitamente ai Comuni, sul cui territorio insistono tali beni.
Art. 3.
(Acquisizione di linee e fabbricati da parte di Enti locali e del Museo Ferroviario Piemontese)
1. La Regione concede contributi agli Enti locali e al Museo Ferroviario Piemontese finalizzati allacquisizione diretta di linee ferroviarie dismesse, di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle modalità definite nellarticolo 4.
Art. 4.
(Piani di recupero e gestione)
1. La Giunta regionale valuta i piani di recupero delle linee e degli immobili ferroviari inutilizzati presentati dai Comuni sul cui territorio insistono tali beni, dalle associazioni interessate ivi presenti e dal Museo Ferroviario Piemontese.
2. La valutazione di cui al comma 1 avviene sulla base di apposito regolamento che individua i criteri cui attenersi.
Art. 5.
(Programma annuale)
1. La Giunta regionale, valutati i piani di recupero e gestione di cui allarticolo 4, con propria deliberazione, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e nel rispetto delle finalità della presente legge, presenta un programma annuale di acquisizioni di linee ferroviarie dismesse e di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.
Art. 6.
(Norma finanziaria)
1. Per gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3, valutati in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2006 - 2008, si fa fronte con le risorse finanziarie dellUnità previsionale di base (UPB) 26022 (Trasporti - Viabilità ed Impianti Fissi - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.
2. Per gli anni successivi si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dallarticolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dallarticolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 1 febbraio 2006
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 37.
- Presentata dai Consiglieri Claudio Dutto, Rocchino Muliere, Angelo Auddino, Marco Bellion, Oscar Bertetto, Antonino Boeti, Sergio Cavallaro, Vincenzo Chieppa, Pier Giorgio Comella, Mariangela Cotto, Giorgio Ferraris, Rocco Larizza, Roberto Placido, Paola Pozzi, Aldo Reschigna, Luca Robotti, Gianni Wilmer Ronzani, Marco Travaglini il 14 giugno 2005.
- Riassunta dal Consiglio ex articolo 77 del Regolamento
il 14 giugno 2005.
- Rinviata dal Consiglio in I Commissione in sede referente e VIII Commissione in sede consultiva ex art. 81 del regolamento il 27 giugno 2005.
- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 27 giugno 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Approvata in Aula il 24 gennaio 2006, con emendamenti sul testo, con 42 voti favorevoli
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 1
- Il testo della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese) è pubblicato sul BUR n. 31 del 1 Agosto 1978.
Note allarticolo 6
- Il testo dellarticolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 8. (Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per lapprovazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui allarticolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dellanno cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria puo disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui allarticolo 5.
4. La legge finanziaria e approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nellordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".
- Il testo dellarticolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003) è il seguente:
Art. 30. (Norma finale)
1. A partire dallesercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dellarticolo 8 della l.r. 7/2001, lautorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa allesercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. Lautorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo disporre la riduzione o laggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".