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Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006

Art. 21 D.Lvo 368/1999. Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Anni 2006/2009. Approvazione bando di concorso e presa d’atto dei principi generali del corso di formazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di prendere atto di quanto disposto dall’art. 25 del Decreto Legislativo 368/99 che prevede al comma 2 che “Le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema”;

- di prendere atto e approvare per le motivazioni espresse in premessa, la quantificazione numerica di 34 (trentaquattro) borse di studio che la Regione Piemonte deve mettere a bando per il concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale a tempo pieno relativo agli anni 2006-2009;

- di approvare, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 368/1999, il testo del bando di concorso per l’ammissione al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in Medicina Generale di cui all’allegato A) della presente deliberazione, approvato anche dalla Commissione Salute del 7 dicembre 2005 (punto 6 odg);

- di prendere atto, in mancanza della emanazione da parte del Ministero della Salute, così come previsto dall’art 25 comma 2 del D.Lvo 368/99, dei “principi generali per la formazione specifica in Medicina Generale”, allegato B) della presente deliberazione, approvati dalla Commissione Salute nella riunione del 7 dicembre 2005 (punto 6 odg)

- di prendere atto che sia le borse di studio messe a concorso, che le spese relative al corso triennale sono finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale con la ripartizione delle quote riservate per la formazione in Medicina Generale ai sensi dell’art. 3 Legge 467 del 19.7.1994

- di demandare al Dirigente del Settore Organizzazione, Personale e Formazione Risorse Umane della Direzione Controllo Attività Sanitarie dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte la realizzazione delle procedure concorsuali previste dal Bando di concorso di cui all’allegato a) della presente deliberazione, alla pianificazione delle attività formative così come previste dal Decreto Legislativo 368/1999, alla definizione di tutto quanto previsto dal documento “principi generali per la formazione specifica in medicina generale” di cui all’allegato B) della presente deliberazione, all’approvazione delle somme necessarie per l’organizzazione in tutto il suo complesso e all’assegnazione alle sedi formative delle somme necessarie per l’erogazione delle borse di studio ai medici tirocinanti previste nel D.Lvo 368/99 ai sensi dell’art. 3 della Legge 467/1994.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

L’allegato A (Bando di concorso per l’ammissione al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in Medicina Generale) è pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 5 - Parte III - del 2 febbraio 2006, nella sezione Concorsi (Ndr)

Allegato B

PRINCIPI GENERALI

per la

FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Art. 1
(Bandi e contingenti)

Le Regioni e le Province Autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, in relazione alle proprie esigenze ed alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi di concorso per l’ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in Medicina Generale. I bandi conterranno tutti le medesime disposizioni, concordate tra le Regioni e le Province Autonome.

I contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono determinati, entro il 31 ottobre, dalle Regioni e Province Autonome nell’ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della Salute. La determinazione dei contingenti consegue ad una previsione triennale del fabbisogno, effettuata sulla base delle effettive esigenze, correlate sia al numero degli iscritti alle graduatorie ancora non occupati, che alle previsioni dei pensionamenti dei medici in servizio ed alla verifica delle zone carenti e relativi posti disponibili, in base al rapporto ottimale previsto dagli accordi nazionali vigenti.

Art. 2
(Pubblicità)

I bandi vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia Autonoma e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami ne viene data comunicazione in estratto, entro il 30 marzo di ogni anno. La scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene pubblicato in estratto l’avviso del giorno e dell’ora delle prove di esame, almeno 30 giorni prima.

Le Regioni e le Province Autonome fissano il luogo di svolgimento dell’esame e l’ora di convocazione dei candidati e ne danno avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, almeno 30 giorni prima.

Art. 3
(Prova di esame - Quiz)

Il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, stabilite d’intesa con il Ministero della Salute, consisterà in una prova scritta, conforme per tutte le Regioni, formata da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica.

Gli avvisi relativi alla data ed al luogo della prova di esame, pubblicati sul G.U.R.I. e sui B.U.R., devono essere affissi anche presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

I quesiti, formulati da Commissioni formate da massimo sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentatività territoriale, ed uno dal Ministero della Salute, nominati tra medici di Medicina Generale, professori universitari ordinari di Medicina Interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa, saranno in numero di 100, con cinque proposte di risposta, di cui una sola esatta. I quiz dovranno essere differenti per ogni edizione concorsuale e predisposti in modo tale da prevedere differenti livelli di difficoltà. Dovrà essere assicurata la massima segretezza sia nella fase della predisposizione delle prove di esame, prevedendo fascicolazioni diverse dei medesimi quiz, che in quella della stampa del materiale. Il materiale di esame sarà confezionato in modo tale da poterlo dissigillare pubblicamente il giorno dell’esame, innanzi a tutta la commissione e ad almeno due rappresentanti dei concorrenti. I questionari devono essere anonimi ed è fatto divieto ai candidati di apporre alcun segno sugli stessi, ad eccezione di quello sulla risposta indicata come esatta.

Il tempo a disposizione per la prova dovrà essere uguale su tutto il territorio e, comunque, non superiore a due ore, con decorrenza dal momento in cui il Presidente della Commissione ha terminato la lettura delle istruzioni generali contenuti nel fascicolo del questionario.

Il punteggio da attribuire durante la correzione sarà il seguente: le risposte esatte danno diritto ad un punto, mentre quelle errate o non date non danno luogo ad alcuna penalizzazione. Il superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte.

Dovrà essere, altresì, predisposta preventivamente una griglia di risposte esatte, che verrà consegnata in busta sigillata al funzionario responsabile della Regione o della Provincia Autonoma, unitamente alle istruzioni per l’espletamento della prova. La busta contenente le soluzioni sarà dissigillata alla presenza di tutta la Commissione, al momento della correzione degli elaborati.

Le attività di supporto alla Commissione che predispone le prove di esame sono fornite dalla competente Direzione Generale del Ministero della Salute.

Art. 4
(Commissioni d’esame)

La commissione di esame per l’ammissione al corso è presieduta dal Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia in cui insiste il capoluogo della Regione, o da un suo delegato, ed è composta da un primario ospedaliero di Medicina Interna designato dalla Regione o Provincia Autonoma, da un medico di Medicina Generale, designato dall’Ordine, e da un funzionario amministrativo regionale o provinciale, con funzioni di segretario.

Le Regioni e le Province Autonome possono prevedere più Commissioni di esami; in tal caso le Commissioni dovranno avere non meno di 100 candidati e non più di 250. Per l’assegnazione dei candidati alle Commissioni, si utilizzerà il criterio della residenza, quello alfabetico o un altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione o Provincia Autonoma.

Art. 5
(Requisiti generali di ammissione al concorso)

La partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Albo professionale. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti entro la data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Per i cittadini dell’Unione Europea è considerata valida l’iscrizione al corrispondente albo, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’inizio del corso di formazione.

Art. 6
(Domanda e termine di presentazione)

Le domande di partecipazione al concorso andranno redatte in carta semplice, a macchina o in stampatello, ed indirizzate al competente assessorato della Regione o della Provincia Autonoma in cui il candidato intende svolgere il corso di formazione. La sottoscrizione della domanda è richiesta a pena della non ammissione al concorso. Non si possono produrre domande per più Regioni o Province Autonome.

La domanda, oltre alle generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e località di residenza), dovrà riportare, a pena di esclusione e sotto la diretta responsabilità del dichiarante, puntuali indicazioni circa:

a) il possesso della cittadinanza;

b) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, precisando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito;

c) l’iscrizione all’albo professionale, precisando la provincia o il paese europeo, in caso di cittadini comunitari;

d) il possesso del diploma di specializzazione, precisando la tipologia del titolo posseduto qualora già specialisti;

e) i periodi di formazione teorico - pratica (documentati) svolti ai sensi dell’art. 24, 2 bis del D.Lgs. n. 368/99, con idonea certificazione delle Università presso le quali sono stati svolti, purchè comprese nell’elenco di cui al seguente articolo 11, comma 2;

La domanda dovrà essere prodotta esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di altro corriere privato. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere specificato: “Domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in Medicina Generale”.

La domanda dovrà contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito del candidato, il quale ha l’obbligo di comunicare, tempestivamente, al competente assessorato regionale o provinciale le eventuali variazioni.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale.

Le Regioni e Province autonome dovranno comunicare entro 20 gg. dalla scadenza del bando il numero delle domande al concorso.

Art. 7
(Svolgimento della prova di esame - Rinvio)

Per tutto quanto concerne lo svolgimento della prova di esame e non stabilito nei seguenti articoli si fa rinvio alla normativa contenuta nei bandi di concorso.

Art. 8
(Adempimenti del Presidente di Commissione)

Il Presidente della Commissione dovrà:

• il giorno della prova e prima dell’inizio di quest’ultima:

- constatare la regolare costituzione dell’intera commissione;

- verificare e far verificare agli altri commissari, in presenza di almeno due candidati, l’integrità dei plichi ministeriali contenenti i questionari della prova;

- provvedere all’apertura dei plichi contenenti le prove d’esame, all’ora stabilita su tutto il territorio nazionale;

- adottare le misure più idonee per assicurare la vigilanza, anche nel caso in cui il locale per la prova d’esame non sia unico;

• al termine della prova, raccogliere tutti gli elaborati in uno o più plichi che, debitamente sigillati e controfirmati da tutti i membri della commissione e dal segretario, saranno custoditi da quest’ultimo fino al momento della correzione;

• coordinare le operazioni di correzione degli elaborati, nel giorno concordato ed alla presenza di tutta la commissione al completo, secondo le indicazione e la griglia delle risposte corrette contenute nelle istruzioni unite ai plichi inviati dal Ministero;

• procedere all’apposizione di un numero progressivo su ciascuna busta esterna di ogni singolo elaborato, riproducendolo anche sulla busta contenente il modulo anagrafico, sul questionario e su un distinto elenco destinato alla registrazione del voto di correzione ed alla successiva identificazione dei candidati

• provvedere, coadiuvato dal segretario della commissione, alla redazione di un verbale delle operazioni sia di svolgimento del concorso che di correzione degli elaborati, nel quale andranno indicate anche tutte le deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice. E’ fatta facoltà ad ogni membro della commissione di far annotare a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte anomalie o irregolarità nello svolgimento delle operazioni connesse all’esame, ma anche in tali casi non potrà rifiutarsi di firmare il verbale;

• rispondere ad eventuali richieste, avanzate in sede di contenzioso o in sede stragiudiziale, di chiarimenti in materia di operazioni connesse all’espletamento del concorso.

Art. 9
(Adempimenti della Commissione)

La Commissione di esame, formate ai sensi dell’art. 4, dovrà provvedere:

- ad insediarsi in tempo utile nelle rispettive sedi di esame fissate dalle Regioni o Province autonome;

- all’identificazione dei candidati, nella quale operazione potranno essere coadiuvati anche da altro personale di sorveglianza;

- all’ammissione dei candidati nella sede di esame;

- alla constatazione dell’integrità dei plichi ed all’apertura degli stessi alla presenza di almeno due candidati;

- alla vidimazione dei questionari con timbri forniti dalla Regione o dalla Provincia Autonoma ed all’apposizione della firma di almeno un membro della Commissione, a seguito di parziale lacerazione di un angolo della busta contenente il questionario stesso;

- alla distribuzione dei questionari tra i candidati;

- alla sorveglianza del rispetto da parte dei candidati delle disposizioni contenute nelle istruzioni generali, con facoltà di adottare i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento delle prove di esame;

- a garantire durante lo svolgimento della prova, la presenza di almeno due membri e del segretario nella sala degli esami;

- al ritiro delle buste contenenti gli elaborati dei candidati ed alla relativa chiusura in presenza dei candidati con apposizione di colla, timbri e sigle;

- alla formulazione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, di una graduatoria di merito, trasmettendola, unitamente agli altri documenti concorsuali, alla Regione o Provincia Autonoma gli adempimenti di competenza;

- impegnarsi a completare i propri lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di esame; in mancanza, sarà considererà decaduta e la Regione o Provincia Autonoma la provvederà alla sostituzione di tutti i componenti della commissione stessa, escluso il segretario, senza corrispondere alcun compenso ai membri decaduti, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 10
(Graduatorie e ammissione al corso)

La Regione o Provincia Autonoma riscontrata la regolarità degli atti, procederà all’approvazione della graduatoria di merito e, in caso di più Commissioni, provvederà a redigere un’unica graduatoria di merito entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali di esame di tutte le commissioni.

In caso di parità di punteggio si farà ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea o, in subordine, della minore età.

L’attribuzione dei posti sarà disposta in conformità alle risultanze della graduatoria unica e nei limiti del numero dei posti prefissato dal bando di concorso.

La Regione o Provincia Autonoma provvederà a contattare tempestivamente gli interessati a mezzo raccomandata A/R ed a darne comunicazione ufficiale a mezzo del Bollettino Ufficiale della Regione o della Provincia Autonoma procedendo, su istanza degli interessati, entro 10 gg. da detta pubblicazione alla correzione di eventuali errori materiali ed alla relativa modifica della graduatoria stessa, cui verrà data medesima pubblicità.

La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata non oltre il termine massimo di 10 giorni dopo l’inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi andranno recuperati e regolarmente retribuiti.

Art. 11
(Durata del corso)

Il corso ha durata triennale. Tuttavia, la durata del corso può essere ridotta per un periodo totale di un anno pari a 1600 ore ai sensi dell’art. 24, comma 2- bis del D.Lgs. n. 368/99.

Il Ministero trasmetterà alle Regioni ed alle Province Autonome entro il 30 giugno di ciascun anno, e, comunque, in tempo utile per consentire alle Regioni ed alle Province Autonome la valutazione dei crediti formativi, l’elenco dei corsi attivati dalle Università, valutabili ai fini della riduzione della durata della frequenza.

Art. 12
(Corsi a tempo pieno - Incompatibilità)

Il corso è strutturato a tempo pieno. La formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno. Conseguentemente sarà inibito al medico in formazione l’esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo. Durante la frequenza del corso è, altresì, esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all’inizio del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine e prima dell’inizio dei corsi di formazione, le Regioni o Province Autonome provvederanno a far sottoscrivere a tutti i tirocinanti dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.

Ai sensi dell’art. 19, comma 11 della legge n. 448 del 28.12.2001, ai medici in formazione sono consentite - unicamente nei casi di accertata carente disponibilità dei medici già iscritti nei relativi elenchi e purchè compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi - le sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N., nonchè le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche. Nel conferimento dei suddetti incarichi, è fatto onere alle Regioni ed alle Province Autonome di verificare preventivamente l’effettiva sussistenza dello stato di carenza.

Nell’ipotesi di sostituzione di medico di Medicina Generale convenzionato con il S.S.N., non sarà consentita la sostituzione del proprio tutor.

Il carattere eccezionale della deroga di cui al citato art. 19, comma 11, legge 448/2001 esclude la possibilità di estendere la stessa ad altri rapporti di lavoro di tipo convenzionali.

In presenza di accertata incompatibilità ne consegue l’espulsione del medico tirocinante dal corso.

La frequenza al corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o di lavoro convenzionale con il S.S.N. nè con i medici tutori.

Il medico in formazione, ove sussista un rapporto di pubblico impiego è collocato, compatibilmente, con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 13
(Corso a tempo parziale)

Le Regioni e le Province Autonome, tuttavia, possono organizzare corsi a tempo parziale purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il livello della formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno; b) la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto a quella a tempo pieno; c) l’orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50% dell’orario settimanale a tempo pieno; d) la formazione comporti un congruo numero di periodi di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie; e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all’effettivo esercizio della medicina generale.

In caso di attivazione di corsi a tempo parziale, le Regioni e le Province Autonome ne danno comunicazione al Ministero della Salute, alla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane ed alla Direzione Generale della Programmazione, indicando il numero ed i nominativi dei tirocinanti per i quali si applica tale tipologia di formazione.

La scelta della formazione a tempo parziale fa decadere ogni preclusione ed incompatibilità presente in caso di formazione a tempo pieno: ai medici che opteranno per tale tipologia di corso sarà consentito lo svolgimento di ogni altra attività lavorativa, purchè compatibile con i periodi di formazione stabiliti dalla Regione o Provincia Autonoma e fatta eccezione per i periodi in cui il corso è strutturato a tempo pieno, come previsto alla lettera d) del citato articolo 24, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99.

In caso di formazione a tempo parziale, la borsa di studio sarà corrisposta in misura proporzionalmente ridotta, tale da garantire al tirocinante la medesima somma corrisposta in caso di corsi a tempo pieno.

Per quanto concerne la disciplina relativa agli impedimenti lavorativi per malattia, gravidanza, o servizio militare, nonchè per la regolamentazione delle assenza per motivi personali, si fa rinvio a quanto disciplinato nel D.Lgs. n. 368/99.

Art. 14
(Principi generali per l’organizzazione dei programmi - Rinvio)

Per tutto quel che concerne l’articolazione degli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento - apprendimento ed i programmi delle attività teoriche e pratiche del corso di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 368 del 17.8.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, si fa rinvio ad un successivo decreto del Ministero della Salute, d’intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, da adottare sentito il Consiglio Superiore di Sanità, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Art. 15
(Attivazione dei corsi)

I corsi di formazione vengono avviati non oltre il 30 novembre e durano 36 mesi, tranne che nelle ipotesi previste ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis del D.Lgs. n. 368/99.

Le Regioni e le Province Autonome comunicano al Ministero della Salute, tempestivamente e, comunque, entro i primi 15 giorni dall’inizio del corso, la data di inizio delle attività.

Entro il 31 ottobre di ogni anno le Regioni e Province Autonome devono, altresì, trasmettere il piano dei corsi.

L’esame finale deve essere svolto a fine corso e comunque entro la fine dell’anno solare in modo da permettere ai medici in formazione l’inserimento nella graduatoria regionale per la Medicina Generale entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Art. 16
(Organizzazione dei corsi)

Le Regioni o Provincia Autonoma gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in Medicina Generale. Per gli adempimenti relativi allo svolgimento del corso, esse possono avvalersi della collaborazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di Regione, delle Università degli Studi, di un apposito Centro formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un Centro regionale per la formazione specifica in M.G.. In ogni caso, esse nominano almeno un gruppo tecnico scientifico di supporto.

Con apposito provvedimento regionale o provinciale saranno definiti in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone l’assetto organizzativo ed amministrativo, l’articolazione dei periodi della formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali, con particolare riguardo:

- all’individuazione delle sedi nelle quali si svolgeranno le attività formative avendo cura di verificarne l’adeguatezza alla luce dei requisiti di idoneità prefissati;

- alla definizione dei criteri e della modalità di individuazione dei coordinatori delle attività didattiche teoriche e pratiche e della loro durata in carica;

- all’individuazione di criteri oggettivi per l’abbinamento dei medici in formazione ai poli formativi ed ai tutor medici di medicina generale, ai fini dell’espletamento dei vari periodi formativi previsti dai programmi;

- alla definizione di un modello di libretto individuale per il medico in formazione che preveda le modalità di verifica delle presenze, l’indicazione del periodo di frequenza e il giudizio finale di ciascun periodo formativo espresso da ogni tutor. In tale libretto dovrà, inoltre, essere prevista la possibilità per i coordinatori delle attività seminariali e pratiche, ciascuno per il proprio ambito di competenza, di riportare il proprio giudizio analitico e motivato sulle attività svolte dal medico in formazione, con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi formativi raggiunti;

- all’individuazione di modalità operative che garantiscano la corretta ed omogenea attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati, prevedendo anche la possibilità di eventuali integrazioni e modifiche qualora risultassero necessarie ed opportune;

- alla definizione di criteri e modalità per la determinazione dei requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che la compongono e la verifica, nel tempo, del permanere dei suddetti requisiti;

- alla realizzazione di corsi per coordinatori, tutor e docenti secondo le necessità formative emergenti, nonché all’individuazione di modalità e criteri per la loro valutazione periodica;

- all’individuazione dei requisiti minimi delle tesi finali, nonché alla formulazione di indicazioni su criteri di scelta degli argomenti per la redazione delle suddette tesi.

L’ammissione all’esame finale viene deliberata da parte del collegio di tutor e di docenti, al termine del percorso formativo, sulla base dei singoli giudizi espressi nel libretto personale del medico in formazione.

Art. 17
(Colloquio finale)

Per il colloquio finale viene costituita la medesima commissione di cui all’art. 4 del presente decreto, integrata da un professore universitario ordinario di Medicina Interna o di disciplina equipollente designato dal Ministero della salute a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal MIUR.

Le Regioni e le Province Autonome possono prevedere anche ulteriori sedute di esame per i tirocinanti che hanno sospeso la frequenza a seguito di malattia, gravidanza o servizio militare; in tale ipotesi le sedute di esame devono essere indette secondo i criteri di economicità ed opportunità.

Per ragioni di uniformità di giudizio, le Commissioni per gli esami finali dovranno prevedere la medesima composizione anche per le successive sessioni straordinarie, fatta salva la possibilità di procedere a nuove nomine in caso di impedimenti dei commissari.

Al termine della prova finale viene rilasciato il diploma di formazione specifica in Medicina Generale conforme al fac - simile allegato.

Qualora il medico tirocinante non abbia conseguito esito favorevole all’esame finale, può essere riammesso a partecipare nuovamente agli esami nella successiva seduta utile, purchè con differente commissione esaminatrice, discutendo su una nuova tesina predisposta dallo stesso. Il colloquio finale può essere sostenuto per un massimo di due volte; nel caso che il candidato non superi neppure il secondo colloquio, verrà escluso dal corso, ma potrà partecipare a future selezioni per la formazione specifica in Medicina Generale.

Art. 18
(Borsa di studio)

Al medico in formazione viene conferita una borsa di studio di euro 11.103, 82 , dedotto il premio di assicurazione di cui al successivo art. 21, qualora non siano stipulate direttamente dagli interessati. Il trattamento fiscale della borsa di studio sarà soggetta alle trattenute IRPEF e IRAP.

Art. 19
(Assicurazione)

I medici in formazione devono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione in base alle condizioni generali stabilite dalla Regione. Le relative polizze sono stipulate direttamente dagli interessati sulla base delle condizioni generali suddette o, a scelta del tirocinante, dalla Regione o Provincia Autonoma che provvederà a detrarre i relativi premi dalla borsa di studio. I massimali di copertura dovranno essere i medesimi per tutte le Regioni e le Province Autonome e saranno definiti in sede di Coordinamento. Nel caso di stipula diretta dell’interessato, copia del contratto assicurativo deve essere inviata a cura degli stessi interessati al Centro regionale per la formazione specifica in medicina generale prima dell’inizio del corso.

Art. 20
(Finanziamenti)

Per il finanziamento dei corsi si provvede ogni anno con le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale. Le Regioni e le Province Autonome dovranno effettuare una rendicontazione dettagliata al Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria entro l’anno successivo a quello del termine del corso cui afferisce.

Art. 21
(Valutazione dei risultati)

Al termine di ciascun anno di corso, gli uffici competenti del Ministero della Salute e delle Regioni e Province Autonome valuteranno congiuntamente l’andamento dei corsi ed i risultati conseguiti, anche al fine di eventuali revisioni, sia dei criteri che dei programmi, anche alla luce delle indicazioni emanate dall’Unione Europea.