Bollettino Ufficiale n. 05 del 2 / 02 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Comune di Igliano (Cuneo)
Modifiche al vigente regolamento edilizio comunale
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1. di approvare ai sensi art. 3, comma 10, della Legge Regionale n. 19/1999, le modifiche allart. 2 e allart.4, comma 3 del Regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo;
2. lart 2 del Regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:
Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da n. ro cinque componenti designati dallOrgano comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il vice Presidente.
3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dellOrgano comunale che lha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dellOrgano predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non. siano stati sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dallOrgano comunale che ha provveduto alla designazione.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni".
- all art.4 comma 3 è aggiunta la seguente frase: Il limite di cui sopra non opera nel caso in cui l istruttore coincida con la figura del Responsabile del servizio tecnico che può essere nominato membro della Commissione Edilizia;
3. di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691;
4. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dellari 3, comma 3, della L.R. 08.07.1999, n. 19;
5. di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dellart. 3, comma 4, della L.R. 08.07.1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato allUrbanistica;
6. di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.